
La territorialità della protezione
Principio
Solo gli atti realizzati in Francia (+TOM e Mayotte) sono suscettibili di essere sanzionati (salvo rare eccezioni che vedremo di seguito).
Infatti, il diritto di monopolio legato al brevetto francese si ferma ai confini francesi (Legge n° 92-597 di codificazione del Codice della proprietà intellettuale, 1° luglio 1992, art 4.): nessun contraffattore può esistere al di là dei nostri confini.
Eccezioni
L’impiego di un dispositivo contraffatto in una nave (escluso il carico), un aereo (o un pezzo di ricambio di aereo), un’automobile (o un pezzo di ricambio di automobile), ecc. che entri in modo temporaneo o accidentale nel territorio francese non è considerato come contraffazione (A5ter CUP).
Distinzione prodotto/processo
L’articolo L613-3 CPI distingue tra gli atti di contraffazione relativi:
- alle rivendicazioni di « prodotto », e
- alle rivendicazioni di « processo ».
In realtà, il codice della proprietà intellettuale non limita le categorie di rivendicazioni a queste due categorie (prodotti e processo) come sembra suggerire l’articolo L613-3 CPI (vedi R612-19 CPI che menzionano i prodotti, i processi, i dispositivi e le utilizzazioni).
È quindi necessario comprendere che i termini dell’articolo L613-3 CPI sono in realtà più ampi:
- i « prodotti » comprenderebbero quindi i dispositivi e i prodotti,
- i « processi » comprenderebbero le utilizzazioni e i processi.
Fatta questa distinzione, vediamo ora quali sono questi atti « contraffattori« .
Data a partire dalla quale gli atti diventano contraffazioni
Domanda / brevetto francese
Normalmente, solo gli atti compiuti dopo la pubblicazione della domanda di brevetto o la notifica della domanda al presunto contraffattore possono essere perseguiti (L615-4 CPI).
Attenzione, poiché la notifica non può essere una notifica « ufficiosa« : è necessario notificare la copia certificata della domanda (L615-4 CPI).
La semplice conoscenza della domanda altrimenti che tramite la formalità della notifica non produce alcun effetto (Corte d’appello di Parigi, Pôle 5, 2ª sez., 6 marzo 2015, RG n°2012/13939).
Domanda / brevetto europeo
Per le domande di brevetto europeo (in inglese o in tedesco), è necessario far pubblicare dall’INPI la traduzione delle rivendicazioni. Prima di tale pubblicazione, gli atti non possono essere considerati come contraffazioni (L614-9 CPI insieme a L615-4 CPI) (Corte d’appello di Caen, 2ª sez. civ. com., 11 settembre 2014).
Non è previsto di poter notificare una domanda europea al presunto contraffattore, prima della pubblicazione europea… peccato… ma può essere presentata una richiesta di pubblicazione anticipata all’UEB (A93(1) b) CBE) se le tasse di deposito e di ricerca sono state pagate (Linee guida A-VI 1.1).
Caso particolare della comproprietà
In caso di comproprietà, e in assenza di disposizione contrattuale, si applica l’articolo L613-29 CPI.
Licenza semplice concessa da un comproprietario
In questo caso, l’articolo (L613-29 CPI c)) prevede che ogni comproprietario possa concedere una licenza semplice di sfruttamento a un terzo, a condizione di notificarlo agli altri comproprietari.
In assenza di notifica, il terzo titolare di una licenza avrà una licenza valida ma inopponibile ai comproprietari non informati: sarà quindi contraffattore nei confronti di questi ultimi (Cour d’appel de Paris, 19 settembre 2014).
Licenza esclusiva concessa da un comproprietario
Se una licenza esclusiva è concessa a un terzo da un comproprietario senza il consenso degli altri (L613-29 CPI d)), questa sarà nulla.
Di conseguenza, il terzo non avrà alcuna licenza e sarà contraffattore nei confronti di tutti.
La contraffazione di prodotti
Principio
Secondo l’articolo L613-3 CPI a), sono quindi atti di contraffazione per una rivendicazione di prodotto:
- la fabbricazione,
- l’offerta,
- l’immissione in commercio,
- l’utilizzo,
- l’importazione,
- l’esportazione,
- il trasbordo,
- la detenzione ai fini sopraindicati del prodotto oggetto del brevetto.
La fabbricazione
Principio
La fabbricazione di un prodotto brevettato è vietata (L613-3 CPI a)).
La fabbricazione comprende gli atti di produzione del prodotto contraffatto sul territorio francese (Legge n. 92-597 di codificazione del Codice della proprietà intellettuale, 1° luglio 1992, art. 4).
Pertanto, la fabbricazione in Germania non è punibile.
Fabbricazione all’estero, vendita in Francia e conoscenza del fatto
Si noti che se una persona fabbrica in Germania un prodotto contraffatto e poi lo vende in Francia, non è necessario metterla a conoscenza del fatto (anche se la vendita è un atto di contraffazione secondaria, che normalmente lo richiede).
Infatti, il suo status di fabbricante, indipendentemente dal paese di fabbricazione, ne esonera secondo la formulazione dell’articolo L615-1 CPI.
La riparazione / sostituzione di elementi essenziali
La riparazione di un oggetto protetto da brevetto può essere assimilata a una fabbricazione contraffatta?
Secondo la giurisprudenza (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect. 9 novembre 2004), se la riparazione dell’oggetto riguarda l’insieme degli elementi essenziali (cioè ricostruzione), allora si configura fabbricazione e quindi contraffazione.
La subfornitura
Se un subfornitore fabbrica su ordine del proprio cliente un oggetto, quello resta un fabbricante (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. , 21 ottobre 2011 o C. Cass. com. n°12-14803, 13 novembre 2013).
Il subfornitore è quindi, di pieno diritto, contraffattore se l’oggetto fabbricato è protetto da un brevetto.
Al limite, il subfornitore e il suo cliente potranno essere dichiarati coautori della contraffazione (Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch.01, 22 maggio 2013).
Il subfornitore potrà chiamare in garanzia il proprio committente:
- se esiste una clausola di garanzia nel contratto (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. , 21 ottobre 2011);
- in caso di appalti pubblici (articolo 8.1 del decreto dell’8 settembre 2009 che approva il capitolato delle clausole amministrative generali applicabili agli appalti pubblici di lavori);
- se il cliente ha comunicato al subfornitore un capitolato d’oneri « preciso », cioè se il subfornitore non era libero dei mezzi tecnici da mettere in opera per raggiungere il risultato richiesto (1240 del Codice civile).
I dipendenti
I dipendenti del fabbricante non possono essere perseguiti per contraffazione anche se sono i « veri » fabbricanti (solo l’impresa può essere perseguita, articolo 1384 del Codice civile).
L’offerta
È vietata l’offerta di un prodotto brevettato (L613-3 CPI a))
L’offerta è qualsiasi atto materiale tendente a mettere in circolazione il prodotto (senza che sia peraltro necessario che vi sia dietro una commercializzazione effettiva o una presentazione materiale alla clientela, Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3e ch., 28 maggio 2008).
Ad esempio, possono essere contraffazioni:
- una pubblicità,
- un’attività di promozione commerciale,
- una proposta su Internet,
- l’esposizione di un prototipo a una fiera con lo scopo di farne pubblicità.
L’offerta deve essere stata emessa e/o ricevuta in Francia (L613-3 CPI a) o c)).
È poco importante che il mercato di riferimento sia il mercato francese: il mercato di riferimento può benissimo essere all’estero, solo il luogo dell’offerta è importante (C. Cass. com. 30 gennaio 2001)
La richiesta di un’AIC o l’iscrizione nell’elenco dei medicinali rimborsabili non costituisce un’offerta in vendita (Tribunale di Grande Istanza, 3e ch, 9 gennaio 1998).
L’immissione in commercio
L’immissione in commercio di un prodotto brevettato è vietata (L613-3 CPI a)).
L’immissione in commercio si caratterizza per qualsiasi operazione materiale finalizzata a mettere in contatto il prodotto con il mercato francese, anche se la commercializzazione non è immediatamente effettiva. Questa immissione in commercio può essere:
- la vendita,
- il comodato d’uso,
- vari atti di distribuzione,
- atti di imballaggio e confezionamento,
- la locazione,
- il leasing (C. Cass com. n°91-21228 e n°91-21419 26 aprile 1994),
- il fatto di inserire in un catalogo il prodotto che riproduce le caratteristiche del brevetto (anche se nessun prodotto è detenuto dal presunto contraffattore, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 29 novembre 2013).
L’utilizzo
L’utilizzo di un prodotto brevettato è vietato (L613-3 CPI a)).
L’importazione
L’importazione di un prodotto brevettato è vietata (L613-3 CPI a)).
È considerato importatore qualsiasi persona che partecipa all’importazione.
Pertanto, l’esportatore in Francia sarà parimenti considerato contraffattore (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect, 3 maggio 2006 e Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 19 settembre 2008).
L’esportazione
Dal 11 marzo 2014, l’atto di esportazione di un prodotto brevettato, dalla Francia verso l’estero, è parimenti sanzionato (L613-3 CPI a) o c)).
Per l’esportazione dall’estero verso la Francia, si veda il paragrafo sull’importazione.
Il trasbordo
Principio
Dal 11 marzo 2014, il trasbordo di un prodotto brevettato è parimenti sanzionato (L613-3 CPI a)).
Cronistoria sulla sanzione del transito
Prima dell’11 marzo 2014, e nonostante alcune incertezze, i giudici sembravano voler interpretare il transito come un’importazione e quindi sanzionarlo allo stesso modo (Cour d’Appel de Pau, ch. corr., 14 ottobre 1998).
Focus sul transito intracomunitario
Per quanto riguarda il transito intracomunitario, i giudici avevano stabilito che questo tipo di transito intracomunitario non costituiva contraffazione alla luce degli imperativi di libera circolazione in Europa (C. Cass. crim. n°01-87631, 3 settembre 2002).
Tale giurisprudenza sarà mantenuta alla luce della nuova sanzione del trasbordo?
La detenzione ai fini sopraindicati
È necessario che la detenzione sia finalizzata a offrire, utilizzare, importare, esportare, trasbordare o immettere in commercio il prodotto contraffatto (L613-3 CPI a)).
Pertanto, la « semplice detenzione » di un prodotto che consente di attuare l’invenzione non costituisce un atto di contraffazione (Tribunal de grande instance de Lyon, 10e ch. 14 febbraio 2008, es. un trasportatore).
La contraffazione di prodotti ottenuti direttamente da un procedimento brevettato
Principio
Al fine di evitare che un terzo possa realizzare la fabbricazione di un prodotto all’estero utilizzando un procedimento brevettato in Francia e possa importare i prodotti fabbricati senza alcun problema, il legislatore francese ha aggiunto un divieto supplementare (L613-2 CPI c)): una protezione per i « prodotti ottenuti direttamente da tale procedimento« .
Sono vietati (L613-2 CPI c)):
- l’offerta,
- l’immissione in commercio,
- l’utilizzo,
- l’importazione,
- l’esportazione,
- il trasbordo, e
- la detenzione ai fini sopraindicati del prodotto ottenuto direttamente dal procedimento
In breve, tutti gli atti di contraffazione classici sono vietati, ad eccezione della fabbricazione (ma quest’ultima è coperta dal procedimento stesso).
Che cos’è un prodotto?
Sì… pongo effettivamente questa domanda.
Se può sembrare banale a prima vista (pensando ad esempio alla fabbricazione di un tavolo), la domanda si giustifica se affrontiamo argomenti « limite »:
- Un’immagine è un prodotto rispetto a un procedimento di compressione di immagini?
- Un modello addestrato di IA è un prodotto rispetto a un procedimento di addestramento di una rete neurale?
- Una decisione GO/NOGO è un prodotto rispetto a un procedimento decisionale (es. decisione di perforazione)?
- Un numero è un prodotto rispetto a un procedimento di ottimizzazione sotto vincolo?
Vediamo bene che la questione è complessa e penso che ognuno di voi avrà risposte diverse a queste domande (in mancanza di giurisprudenza)…
La contraffazione di procedimenti
Principio
Costituiscono atti di contraffazione per un procedimento:
- l’utilizzo del procedimento brevettato (L613-3 CPI b)),
- l’offerta di utilizzo del procedimento sul territorio francese (L613-3 CPI b)),
- gli atti di contraffazione relativi alle rivendicazioni di prodotto (ad eccezione della fabbricazione) per il prodotto ottenuto direttamente dal procedimento (L613-3 CPI c)):
- l’offerta,
- l’immissione in commercio,
- l’utilizzo,
- l’importazione,
- l’esportazione,
- il trasbordo, o
- la detenzione ai fini sopraindicati.
Utilizzo del procedimento
Principio
L’utilizzo di un procedimento brevettato è vietato (L613-3 CPI b)).
Offerta di utilizzo del procedimento sul territorio francese
Principio
È vietata l’offerta di utilizzo di un procedimento brevettato (L613-3 CPI b)).
Forma di questa offerta
Questa offerta di utilizzo può assumere diverse forme:
- un’offerta di fornitura di macchinari che incorporano un procedimento brevettato e la cui messa in funzione costituirebbe un atto primario di contraffazione (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect., 28 gennaio 2010);
- un’offerta fatta a un terzo di attuare, per conto di tale terzo, il procedimento in Francia (es. nell’ambito di una gara d’appalto, Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 24 novembre 2004).
Problema di territorialità
Come interpretare l’espressione « sul territorio francese » dell’articolo L613-3 CPI b)?
Deve essere interpretata come:
- l’offerta in Francia di utilizzo del procedimento;
- l’offerta di utilizzo del procedimento in Francia;
Sembra che la seconda interpretazione sia la più logica, poiché si sa già che gli atti di contraffazione (cioè l’offerta) devono essere realizzati (o ricevuti nel contesto dell’offerta) in Francia (legge n° 92-597 di codificazione del Codice della proprietà intellettuale, 1° luglio 1992, art 4.): perché questa precisazione altrimenti?
Pertanto, se proponete in Francia (ad esempio, durante un forum) di attuare un procedimento al di fuori della Francia, non sussiste contraffazione.
La contraffazione per fornitura di mezzi
Cronologia
Di fronte all’impossibilità di fabbricare un prodotto oggetto di un brevetto, alcuni si sono chiesti: e se si fornisse un « kit da assemblare » piuttosto che un prodotto già montato?
Vi sarebbe contraffazione?
La causa che ha messo in evidenza questa lacuna è la causa nota come « cere multi-cristalline » (Cour d’appel de Paris, 28 novembre 1960). In questa causa, l’oggetto dell’invenzione veniva consegnato in kit agli utenti finali.
La legge non prevedendo allora alcuna sanzione, il giudice fu costretto a constatare che tale fabbricazione e consegna non costituivano atti di contraffazione.
Considerando che i fatti costitutivi di una contraffazione sono tassativamente enumerati agli articoli 40 e 41 della legge modificata del 5 luglio 1844 sui brevetti d’invenzione; [… ]
Considerando pertanto che solo la fabbricazione delle fondazioni per arnia con miscele descritte nel brevetto […] potrebbe costituire un atto di contraffazione.
Considerando che, fabbricando la miscela di cera contestata e mettendola in vendita, la società Tisco ha potuto facilitare il compimento di atti di contraffazione da parte di un certo numero di apicoltori procurando loro i mezzi per commettere tali atti.
Considerando che un tale comportamento non deve essere confuso con l' »impiego dei mezzi che formano oggetto del brevetto » previsto all’articolo 40 della legge del 1844.
Normativa vigente
L’articolo L613-4 CPI è stato introdotto nel 1968 per colmare questa lacuna.
Pertanto, è vietato consegnare o offrire di consegnare sul territorio francese elementi che consentano di attuare l’invenzione (prodotto o procedimento), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- se si sa che tali mezzi sono idonei a tale attuazione (o quando le circostanze lo rendono evidente, L613-4 CPI comma 1);
- se si sa che tali mezzi sono destinati a tale attuazione presso la persona a cui si consegnano tali mezzi (o quando le circostanze lo rendono evidente, L613-4 CPI comma 1);
- se la consegna E tale attuazione avvengono sul territorio francese (L613-4 CPI comma 1);
- se i mezzi di attuazione non si trovano commercialmente disponibili (almeno uno) OPPURE se si istiga il terzo a commettere un atto di contraffazione (L613-4 CPI comma 2).
Tale fornitura di mezzi può riguardare solo alcuni mezzi essenziali dell’invenzione.
Eccezioni
La fornitura di mezzi non è considerata contraffazione se questi sono forniti:
- al titolare del brevetto stesso (poiché esiste il « consenso del proprietario del brevetto », L613-4 CPI, 1° comma),
- ai licenziatari (non esclusivi, esclusivi, d’ufficio, titolari di una licenza obbligatoria, ecc., L613-4 CPI, 1° comma),
- alle persone che cercano di ottenere un’AIC (L613-4 CPI, 3° comma insieme a L613-5 CPI d)),
- alle persone che cercano di ottenere un’autorizzazione alla pubblicità per un medicinale presso i membri delle professioni sanitarie (L613-4 CPI, 3° comma insieme a L613-5 CPI d-bis)),
- alle persone che inviano oggetti nello spazio (L613-4 CPI, 3° comma insieme a L613-5 CPI e)).
Problema della multiterritorialità dell’atto o problema dei multi-attori
Multiterritorialità
Come abbiamo visto, un gran numero di atti di contraffazione impongono la presenza sul territorio francese (es. fabbricazione, utilizzo, ecc.)
Ma, facciamo un’ipotesi azzardata e immaginiamo che il procedimento brevettato sia realizzato in parte in Francia (l’altra parte del procedimento essendo realizzata all’estero). Ad esempio:
- lo stabilimento di fabbricazione si estende oltre il confine e alcune fasi della fabbricazione sono realizzate da un lato del confine mentre altre sono realizzate dall’altro lato.
- il procedimento protetto è attuato per una parte (es. emissione di un’onda) da un lato del confine, mentre un’altra parte (es. la ricezione e la decodifica dell’onda) è attuata dall’altro lato.
Si tratta di contraffazione?
Tenderei a dire di no, ma purtroppo non sembra esistere molta giurisprudenza su questo punto.
Osserveremo comunque alcune interessanti giurisprudenze straniere sul tema:
- USA: NTP v RIM del 14 dicembre 2004
- Dal momento che il beneficiario di un servizio si trova negli USA, anche se tale servizio è attuato al di fuori degli USA, allora si applica il principio di territorialità (in questo caso, avevamo un relay mail situato in Canada utilizzato dagli americani)
- Germania: Regional Court of Munich (decision 7 O 16945/15) del 21 aprile 2016
- Se esiste un legame economico con il paese in cui vengono effettuate le fasi (esiste un legame economico se le fasi effettuate all’estero possono essere associate a un’entità che realizza le altre fasi sul territorio tedesco), allora potrà esserci contraffazione
- UK: Menashe Business Mercantile and Julian Menashe v. William Hill Organisation Ltd del 15 marzo 2002
- Il fatto che il server sia situato al di fuori del Regno Unito non toglie nulla al fatto che l’effetto del server permanga sul territorio inglese (es. server di gioco)
- Pertanto, il giocatore utilizza effettivamente il server dal Regno Unito.
Multi-attori
Ora, consideriamo che il procedimento brevettato sia realizzato interamente in Francia, ma da due persone diverse.
È possibile considerare una sorta di gruppo coerente di contraffattori che agiscono di concerto?
Si tratta di contraffazione diretta o per fornitura di mezzi?
In Francia, la Corte d’appello di Parigi (CA Paris, 19 settembre 2012, Pôle 5, Chambre 1, RG n°11/04655) ritiene che vi sia effettivamente contraffazione, anche in caso di più attori, purché questi «agiscano di concerto e perseguano l’obiettivo comune di giungere al risultato promesso dall’invenzione».
È quindi necessario dimostrare una sorta di elemento morale, di volontà. Tanto per dire che è più complicato 🙂
Necessità di elemento morale?
In procedura civile
Senza conoscenza della causa
Sono atti di contraffazione primaria (prodotto):
- l’importazione,
- l’esportazione,
- il trasbordo,
- la fabbricazione, e
- la detenzione in vista dell’importazione, dell’esportazione, del trasbordo.
Sono atti di contraffazione primaria (procedimento):
- l’utilizzo del procedimento.
Infatti, per questi atti di contraffazione, non è necessario mettere a conoscenza della causa il presunto contraffattore (L613-3 CPI insieme a L615-1 CPI).
Con conoscenza della causa
Principio per i prodotti
I seguenti atti costituiscono atti di contraffazione secondaria (prodotto):
- l’offerta,
- l’immissione in commercio,
- l’utilizzo,
- la detenzione ai fini dell’utilizzo o dell’immissione in commercio.
I presunti contraffattori devono quindi essere messi a conoscenza dei fatti, essendo la sanzione per la contraffazione applicabile a partire da tale messa a conoscenza (L613-3 CPI insieme a L615-1 CPI).
Principio per i procedimenti
I seguenti atti costituiscono atti di contraffazione secondaria (procedimento):
- l’offerta di utilizzo sul territorio francese.
I presunti contraffattori devono quindi sapere (o quando le circostanze lo rendono evidente) che l’utilizzo del procedimento è vietato a causa del brevetto (L613-3 CPI b)).
Significato della « conoscenza dei fatti »
La conoscenza dei fatti non si limita alla semplice conoscenza del brevetto, ma richiede la conoscenza del fatto che la portata del brevetto copre il prodotto in questione (« conoscenza del carattere contraffattorio« , Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 19 settembre 2003).
Diffida
La diffida può essere un mezzo per mettere a conoscenza dei fatti un presunto contraffattore (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect., 23 giugno 2011).
Tuttavia, evitate di redigere le vostre diffide in modo troppo aggressivo (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch, 16 maggio 2000): ad esempio, sarà eccessiva una « messa in guardia molto vigorosa » inviata a tutti i clienti di un fabbricante, così come un sequestro preventivo volto a fare pressione su questi ultimi affinché non acquistino i prodotti concorrenti!
Pertanto, è opportuno redigere diffide che mettano in guardia contro una possibile contraffazione (senza affermare in modo minaccioso che si tratta effettivamente di contraffazione). Essa deve limitarsi a fornire un’informazione oggettiva e a presentare gli argomenti avversi se noti: in mancanza, una tale lettera di diffida potrebbe essere considerata come concorrenza sleale (C. Cass. com., 27 maggio 2015, n°14-10800).
Allo stesso modo, l’invio di una lettera di messa in guardia a un venditore senza citare in giudizio il fabbricante può essere condannabile se l’identità del fabbricante era ben nota.
Citazione in giudizio o descrizione-contraffazione
La citazione in giudizio (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 23 giugno 2000) o la descrizione-contraffazione può costituire anch’essa una messa a conoscenza dei fatti.
Conoscenza dei fatti presunta?
In alcuni casi particolari, la giurisprudenza ammette che la conoscenza dei fatti possa essere presunta: è ad esempio il caso per i professionisti esperti di un mercato altamente specializzato (Cass. com. del 12 marzo 2002, n°99-16926) o anche solo specializzato se il venditore ha un legame con il fabbricante, ad esempio (Cass. comm. del 6 novembre 2012 RG n°11-19375).
In procedura penale
In sede penale, l’elemento soggettivo è più forte: è necessario che il contraffattore abbia compiuto gli atti di contraffazione « scientemente » (L615-14 CPI).
Le eccezioni e l’assenza di contraffazione
Gli atti dell’articolo L613-5
L’articolo L613-5 CPI prevede numerose eccezioni alla contraffazione, eccezioni guidate da un certo pragmatismo.
Pertanto, i seguenti atti non possono essere considerati come contraffazioni (L613-5 CPI):
- gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali;
- una cooperativa agricola non beneficia di questa eccezione (Cass. com., 15 apr. 1964);
- gli atti compiuti a titolo sperimentale (tipicamente ricerche scientifiche);
- questa eccezione copre i test tecnici di una macchina (C. Cass. com. n°11-27686, 14 maggio 2013),
- questa eccezione non copre i test commerciali (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 7 ottobre 2005),
- questa eccezione copre le sperimentazioni cliniche, anche fase III (Cour d’Appel de Paris, 27 gennaio 1999),
- la preparazione di medicinali su richiesta nelle farmacie, su prescrizione medica;
- gli studi e le prove richiesti per ottenere un’AIC (autorizzazione all’immissione in commercio) per un medicinale, nonché gli atti necessari alla loro realizzazione e all’ottenimento dell’autorizzazione;
- questa eccezione copre gli studi di biodisponibilità volti a dimostrare la bioequivalenza del generico con il medicinale di riferimento,
- compresa la fabbricazione di lotti pilota per l’ottenimento dell’
AIC,
- l’inserimento nell’elenco dei medicinali rimborsabili non costituisce atti di contraffazione (Tribunal de Grande Instance, 3e ch, 9 gennaio 1998).
- gli atti necessari per ottenere l’autorizzazione alla pubblicità presso i medici (cfr. articolo L5122-9 del codice della sanità pubblica);
- l’introduzione di satelliti nel territorio francese prima del loro invio nello spazio.
L’esaurimento del diritto
Immaginiamo la seguente situazione:
- Lei possiede un brevetto in Francia;
- Vende prodotti in Germania;
- Un tedesco acquista questi prodotti e li vende in Francia.
Ha il diritto di farlo? Può impedirglielo?
La risposta è no! E questo si chiama « esaurimento del diritto » (L613-6 CPI).
In sintesi, se immette sul mercato un prodotto (o dà il suo consenso a tale immissione) all’interno dello Spazio economico europeo, non può più opporsi alla sua circolazione al suo interno.
Questa eccezione deriva dalla libera circolazione delle merci in questo spazio (articoli 28-31 del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
È tuttavia importante notare che questo principio non esiste per gli altri Paesi del mondo. Pertanto, il titolare del brevetto può vietare l’importazione in Francia di prodotti che egli stesso ha immesso sul mercato negli USA (ciò che può urtare il « buon senso comune« , poiché questi prodotti sono contraffatti anche se è stato il titolare del brevetto a venderli… eppure, è una logica ineccepibile).
La preesistenza personale anteriore
Principio
La possession personale anteriore (che risale all’epoca di Luigi XVI) consiste nel detenere l’invenzione prima del deposito da parte di un terzo della domanda di brevetto. Poiché detenevate l’invenzione, la legge vi permetterà di continuare a utilizzarla senza essere ostacolati dal brevetto (L613-7 CPI).
Condizioni
Colui che possiede
Non esistono condizioni particolari riguardanti la persona di « colui che possiede » (L613-7 CPI):
- quanto al numero delle persone che detengono questo diritto (1, 2, 100 persone);
- quanto alla qualità di queste persone (persone fisiche, persone giuridiche, ecc., Cour de Paris, 5 marzo 1896, nel caso specifico, lo Stato era stato riconosciuto come detentore di una possessione personale anteriore);
- quanto alla sua nazionalità;
- quanto alla sua qualità (non è necessariamente inventore, TGI Paris, 3e ch. 9 marzo 2001).
Naturalmente, questa persona deve essere in buona fede secondo il principio « fraus omnia corrumpit« . Pertanto, se la possessione deriva da una divulgazione effettuata da un inventore sotto vincolo di riservatezza (ad es. in una relazione contrattuale, C. Cass. com. n°04-15694, 25 aprile 2006), non è possibile invocare una possessione personale anteriore.
Momento della possessione
Gli elementi della possessione devono essere presenti (L613-7 CPI):
- alla data di deposito del brevetto (Cass. com. 18 dicembre 1973 n°72-12090), o
- eventualmente, alla data della priorità del brevetto.
Luogo della possessione
La possessione deve avvenire sul territorio francese… e non all’estero (ad esempio, tramite un’implementazione in un paese straniero, L613-7 CPI).
Contenuto della possessione richiesta
È necessario attuare l’invenzione? È necessario essere pronti ad attuarla? È sufficiente essere in possesso « intellettuale »?
In realtà, diversi orientamenti giurisprudenziali si contrappongono…
Un primo orientamento giurisprudenziale sostiene che sia sufficiente avere una conoscenza perfetta (anche teorica) dell’invenzione per giustificare una possessione personale anteriore (Cour de Paris, 5 marzo 1896).
Infatti, al momento del deposito di una domanda di brevetto, è richiesta solo una descrizione e non è richiesta alcuna attuazione. Perché allora essere più severi per la possessione anteriore?
Alcune giurisprudenze accettano come prove della possessione anteriore preparativi seri (TGI Paris, 3e ch., 4 sett. 2001) o uno sfruttamento previo (Cass. crim., 30 maggio 1849): non è molto chiaro se questi giudici avrebbero accettato prove più « deboli » e una semplice conoscenza intellettuale dell’invenzione…
Altri paesi (come gli USA) riservano la loro « possessione personale anteriore » nazionale alle persone che hanno realizzato preparativi seri.
Oggetto della possessione richiesta
La possessione deve riguardare l’invenzione, così come è rivendicata nel brevetto concesso o, eventualmente, nel brevetto limitato.
Eventi successivi al deposito
Qualsiasi evento successivo alla data di deposito non ha incidenza sul possesso personale anteriore, anche se tali eventi sono:
- una modifica delle rivendicazioni della domanda di brevetto (anche estensiva);
- la cessazione dello sfruttamento da parte della persona che ha un possesso personale anteriore (Cass. ch. des requêtes, 28 aprile 1938)
Il diritto conferito
La persona che beneficia di un diritto di « possesso personale anteriore » può sollevare un’eccezione (Cass. crim., 23 febbraio 1856) in caso di azione per contraffazione.
Il brevetto non sarà quindi opponibile (L613-7 CPI).
La trasmissione del diritto
Il diritto al « possesso personale anteriore » non è un diritto che può essere ceduto facilmente.
Ad esempio:
- non è possibile acquistare il diritto di un terzo che abbia un « possesso personale anteriore« ;
- una controllata non possiede un diritto di possesso personale anteriore anche se la sua casa madre o il suo dirigente lo possedeva.
L’unica cessione possibile (prevista dall’articolo L613-7 CPI) è una cessione con la società o con il dipartimento (la parte dell’impresa) che è interessato a tale possesso personale anteriore: tale diritto può quindi essere ceduto a titolo accessorio, ma non a titolo principale.
Delegazione del diritto
La formulazione dell’articolo L613-7 CPI sembra vietare alla persona che ha un possesso personale anteriore di commissionare la riproduzione dell’invenzione a un subappaltatore (salvo, naturalmente, se anche quest’ultimo abbia avuto conoscenza dell’invenzione anteriormente al deposito).
Tuttavia, il subappaltatore che realizza solo una parte dell’invenzione non potrà essere perseguito per fornitura di mezzi, poiché la persona che ha un possesso personale anteriore è considerata abilitata a mettere in pratica l’invenzione ai sensi dell’L613-4 CPI.
Segretezza del possesso
Naturalmente, tale possesso personale anteriore può essere segreto (Cass. crim., 23 febbraio 1856)
La prova di tale possesso può essere relativamente complessa a causa di questa segretezza: vi consiglio quindi di descrivere la vostra « invenzione segreta » in una busta Soleau nel modo più preciso possibile, o di depositare la sua descrizione presso un notaio al fine di poter dimostrare una data certa.
La provocazione della contraffazione?
Se il titolare di un brevetto provoca l’atto di contraffazione da parte di un terzo (es. ordinazione all’estero di un prodotto contraffatto, o ordinazione di fabbricazione di un prodotto contraffacente CA Paris, 4 dicembre 1862), tale atto sarà escluso dai giudici e non sarà considerato come contraffazione.
La tolleranza del titolare del brevetto?
A differenza del diritto dei marchi (L716-5 CPI), se il titolare del brevetto è a conoscenza di atti illeciti e li tollera, anche per un periodo piuttosto lungo, ciò non comporta rinuncia da parte sua all’esercizio dei propri diritti (analogia con la decisione Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch. 05 aprile 1995 per i disegni e modelli).
Mancanza di sfruttamento?
Allo stesso modo, il fatto che il titolare del brevetto (rispettivamente il licenziatario) non sfrutti l’oggetto del proprio brevetto (rispettivamente della propria licenza) non costituisce una scusa/un’autorizzazione alla contraffazione da parte di un terzo (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 15 dicembre 2004).
Solo una licenza d’ufficio potrà essere richiesta se durante gli ultimi 3 anni non vi è stato sfruttamento (ma ciò rimane raro, L613-11 CPI).
Obbligo di contraffazione ?
Il fatto di essere obbligati a contraffare un brevetto per soddisfare una norma (es. Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 09 settembre 2008) non costituisce una scusa legittima.
Rilascio di un brevetto ?
Inoltre, il semplice fatto di ottenere un brevetto non costituisce una contraffazione di un brevetto anteriore, poiché si tratta del semplice esercizio di un diritto (C. Cass. civ., 16 agosto 1861).
Sintesi grafica
Ecco un piccolo schema che permette di sintetizzare quanto appena detto sulla contraffazione :



Bonjour,Une offre de concession de licence peut-elle est considérée comme un acte d\’Offre (section 4.3) ?Merci de votre réponse,