Istruzioni per la prova

Misure istruttorie

Scopo delle misure istruttorie

L’istruzione è l’amministrazione della prova da parte dell’UEB.

Infatti, esistono alcuni casi in cui è necessario provare fatti allegati dalle parti (es. una divulgazione orale di cui non si conosce con certezza il contesto o il contenuto, Direttive E-IV 1.2).

Questa istruzione può essere (R117 CBE):

  • richiesta da una parte; 
  • disposta d’ufficio dall’UEB.

In caso di contestazione di un’attestazione, di norma si accoglie una richiesta di una parte di audizione del testimone, prima che tali affermazioni fondino una decisione sfavorevole alla parte che le contesta (T474/04).

Diverse misure possibili

Le misure istruttorie possibili sono (A117 CBE):

  • l’audizione delle parti; 
  • la richiesta di informazioni (es. richiesta a un editore per conoscere la data di pubblicazione di un’opera, Direttive E-IV 1.2); la produzione di documenti; l’audizione di testimoni; la perizia; l’ispezione dei luoghi; 
  • le dichiarazioni scritte rese sotto giuramento.

Tuttavia, questo elenco non è esaustivo (Direttive E-IV 1.2).

Preparazione dell’istruzione

Procedura nel corso della quale può essere effettuata un’istruzione

Un’istruzione può essere effettuata in qualsiasi procedura davanti all’UEB (A117 CBE, il precedente A117 CBE73 faceva riferimento a un elenco definito).

Tuttavia, le misure istruttorie sono rare e vengono utilizzate soprattutto in opposizione (Direttive E-IV 1.1).

Competenza per effettuare questa istruzione

L’istruzione è effettuata dall’organo competente per la procedura (es. divisione di opposizione, ecc.).

La divisione competente può incaricare uno dei suoi membri di procedere alle misure istruttorie (A117(2) CBE insieme a R119(1) CBE): ciò è particolarmente utile quando è necessario uno spostamento sul posto per vedere, ad esempio, il funzionamento di una macchina (Direttive E-IV 1.3).

Al fine di ottenere dichiarazioni sotto « giuramento » o in altra forma vincolante (cioè con sanzioni penali previste in caso di menzogne), è necessario che l’UEB richieda alle autorità giudiziarie competenti dello Stato (A131(2) CBE) in cui la persona interessata ha il domicilio di ascoltarla in tali condizioni (R120(2) CBE).

Decisione che ordina l’istruzione

Tutte le misure istruttorie sono soggette al potere discrezionale dell’organo, che le dispone solo se le ritiene necessarie (T798/93).

Viene presa una decisione in tal senso (R117 CBE).

Tale decisione è notificata alle parti (A119 CBE).

Non è possibile un ricorso indipendente contro questa decisione, ma può essere proposto insieme al ricorso contro la decisione finale (A106(2) CBE e Direttive E-IV 1.4).

Citazione delle parti, dei testimoni o dei periti

Principio

Quando le parti, i testimoni o i periti sono citati per essere ascoltati (R118(1) CBE),

Contenuto della citazione

La citazione deve indicare la data e l’ora in cui si svolgerà il mezzo istruttorio (R118(2) CBE), tenendo presente che deve essere lasciato un minimo di 2 mesi.

La citazione menziona inoltre (R118(2) CBE):

  • l’oggetto su cui tali parti (testimoni o esperti) saranno sentite,
  • il fatto che (R122(2) CBE a R122(4) CBE):
    • le spese di trasporto e di alloggio saranno rimborsate dall’UEB;
    • un’indennità per il mancato guadagno sarà corrisposta dall’UEB;
    • gli esperti hanno diritto a una remunerazione per il loro lavoro, tale remunerazione essendo corrisposta dall’UEB (solo se sono stati citati dall’UEB);
  • un’indicazione secondo cui tale parte, testimone o esperto, può essere chiamata a rendere una testimonianza vincolante davanti a un’autorità giudiziaria dello Stato del proprio domicilio secondo la R120(2) CBE;
  • un invito a rispondere a questa citazione per indicare se è disposto a comparire davanti all’UEB.

Compito dell’esperto

Se un esperto è incaricato, l’UEB deve:

  • precisargli la forma di restituzione del suo parere (R121(1) CBE);
  • comunicargli il suo mandato (R121(2) CBE) contenente:
    • una descrizione del suo incarico;
    • un termine per la presentazione del suo parere;
    • il nome delle parti.

Una copia di tale parere sarà consegnata alle parti (R121(3) CBE).

Una richiesta di ricusazione dell’esperto può essere formulata da una parte e la divisione decide quindi su tale ricusazione (R121(4) CBE).

Informazione delle altre parti

Tutte le parti possono assistere al mezzo istruttorio (R119(3) CBE).

Le parti devono quindi essere informate almeno 2 mesi prima del mezzo istruttorio (Direttive E-IV 1.5) e viene loro ricordato che possono assistere a tale mezzo istruttorio.

Testimoni ed esperti non citati

All’apertura del mezzo istruttorio, una parte può chiedere che un testimone o esperto non citato, ma presente, sia sentito, indicando a quale scopo e per quali motivi tale persona debba essere sentita. L’organo decide quindi sull’ammissibilità di tale richiesta (Direttive E-IV 1.6.2).

Spese

I testimoni o esperti che compaiono dinanzi all’UEB possono richiedere (R122(2) CBE a R122(3) CBE):

  • il rimborso delle spese di trasporto e alloggio (può essere effettuato anche un anticipo). Non è necessario che siano stati citati dall’UEB (R122(2) CBE);
  • il pagamento di un’indennità per il mancato guadagno (R122(3) CBE);
  • la remunerazione del loro lavoro (solo per gli esperti) (R122(3) CBE).

Le modalità di rimborso delle spese e di pagamento delle indennità e degli onorari sono previste dal documento « Indennità e onorari spettanti ai testimoni e agli esperti« , JO 1983, 102.

Queste somme (esclusi gli anticipi) vengono versate al termine dell’incarico del testimone o dell’esperto (R122(3) CBE).

Se una parte ha richiesto tale istruttoria:

  • questa istruttoria può essere subordinata al deposito presso l’UEB di una cauzione (R122(1) CBE; se nessuna cauzione viene versata nonostante la richiesta dell’UEB, la misura istruttoria non viene eseguita, Direttive E-IV 1.9);
  • essa sostiene le spese di indennizzo dei testimoni o degli esperti (a meno che l’equità non disponga diversamente, Direttive E-IV 1.9).

Conservazione della prova

Su richiesta, l’UEB può attuare una misura istruttoria al fine di conservare la prova di fatti (R123(1) CBE) qualora si possa ritenere che l’istruttoria successiva possa risultare più difficile o impossibile.

Tale misura istruttoria è possibile anche al di fuori di qualsiasi procedura e deve essere richiesta all’organo che sarebbe chiamato a prendere una decisione con l’ausilio di tale prova (R123(4) CBE).

Ciò può verificarsi se un testimone sta per morire o emigrare in un paese lontano o se un prodotto deperibile è reso disponibile al pubblico (Direttive E-III 2.1).

Il richiedente / titolare viene informato di tale misura istruttoria affinché possa parteciparvi e porre qualsiasi domanda pertinente (R123(1) CBE).

La richiesta deve contenere (R123(2) CBE):

  • le indicazioni relative al richiedente come previsto dalla R41(2) c) CBE;
  • indicazioni sufficienti per consentire l’identificazione della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo in questione;
  • l’indicazione dei fatti che richiedono la misura istruttoria;
  • l’indicazione della misura istruttoria;
  • una motivazione che giustifichi la presunzione secondo cui l’istruttoria potrebbe essere successivamente più difficile o addirittura impossibile.

La richiesta si considera presentata solo dopo il pagamento (R123(3) CBE) di una tassa per la conservazione della prova: [montant_epo default= »70 € » name= »A2(1).17 RRT »] (A2(1).17 RRT).

Verbale dell’istruttoria

Viene redatto un verbale a seguito della procedura orale (R124(1) CBE) contenente i punti essenziali dell’istruttoria.

Se è stata effettuata una deposizione (es. testimone, esperto), il verbale le viene letto (se non vi rinuncia, R124(2) CBE) e viene annotato se lo approva o lo disapprova.

Tale verbale è firmato (eventualmente con firma elettronica) dall’agente che lo ha redatto e dal presidente della procedura orale (R124(3) CBE).

Una copia del verbale viene trasmessa alle parti (R124(4) CBE).

Lingua dell’istruzione

La lingua dell’istruzione dipende dalla sua forma:

  • per quanto riguarda l’audizione di testimoni (A117(1) d) CBE), delle parti (A117(1) a) CBE) o di un esperto (A117(1) e) CBE) si applica la R4(3) CBE:
    • se non possiedono una padronanza sufficiente di una lingua ufficiale di uno Stato contraente, possono utilizzare un’altra lingua;
    • se l’istruzione è realizzata su richiesta di una parte, è necessario che questa parte assicuri, se del caso, la traduzione nella lingua della procedura (salvo se l’UEB autorizzi la traduzione in un’altra lingua ufficiale).
  • per quanto riguarda la produzione di documenti (A117(1) c) CBE) e le dichiarazioni scritte sotto giuramento (A117(1) d) CBE) si applica la R3(3) CBE:
    • essi possono essere prodotti in qualsiasi lingua.
    • può essere richiesta una traduzione in una delle sue lingue ufficiali entro un termine stabilito (in mancanza, l’UEB può non tenere conto del documento in questione).

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