Ricorso grazioso

Principio

Che cos’è un ricorso grazioso

Poiché l’INPI è un’amministrazione, le decisioni del suo presidente sono di natura « amministrativa » (Direttive di esame dell’INPI, I-E 3.1).

Pertanto, le decisioni dell’INPI possono essere oggetto di un ricorso grazioso (articolo 18 e seguenti della Legge n. 2000-321 del 12 aprile 2000 relativa ai diritti dei cittadini nei loro rapporti con le amministrazioni).

Infatti, il ricorso grazioso è un ricorso aperto di diritto anche in assenza di testo (Circolare del 9 febbraio 1995 relativa al trattamento dei reclami indirizzati all’amministrazione, punto 2.1).

Si tratta, in realtà, di una richiesta di riesame del fascicolo da parte dell’INPI.

Se l’INPI ha torto, potrà quindi modificare la propria decisione.

Cosa non è un ricorso grazioso

Un ricorso grazioso non vi permetterà di ottenere l’indulgenza dell’amministrazione…

Se avete mancato una scadenza di 10 secondi, la decisione di rigetto non sarà modificata.

Procedura

Forma

Non esiste una forma specifica per questo ricorso.

Tuttavia, questo ricorso deve essere presentato almeno:

  • per iscritto (una semplice lettera è sufficiente);
  • con argomenti fattuali e giuridici;
  • con un riferimento alla decisione contestata;
  • accompagnato da documenti giustificativi (se del caso).

Termine

Decisione di rigetto

Secondo l’INPI, il ricorso grazioso deve essere presentato entro 4 mesi dalla decisione (Direttive di esame dell’INPI, I-E 3.1 citando la sentenza del Consiglio di Stato, Sentenza Ternon, 26 ottobre 2001 n. 197018): dopo la scadenza di questo termine, l’INPI non può più tornare sulla propria decisione.

Infatti, la sentenza Ternon afferma:

Considerato che, e salvo il caso in cui sia data soddisfazione a una richiesta del beneficiario, l’amministrazione non può ritirare una decisione individuale esplicita creatrice di diritti, se è illegittima, che entro il termine di quattro mesi dalla sua adozione.

Bisogna riconoscere che una decisione di rigetto:

  • non soddisfa il richiedente;
  • è una decisione individuale (in opposizione a una decisione regolamentare che stabilisce disposizioni generali e impersonali);
  • è una decisione esplicita (la decisione è resa per iscritto);
  • è creatrice di diritti (cioè, per i terzi, per analogia con Consiglio di Stato, Sez. 4 maggio 1984, Coniugi Poissonnier, n. 15391, il ritiro di un permesso di costruire può creare diritti a favore dei vicini).

Tuttavia, è necessario contestualizzare questa sentenza: il termine di 4 mesi menzionato in essa sembra essere in realtà il termine di « ricorso giurisdizionale prorogato » (2 mesi dell’articolo R421-1 codice di giustizia amministrativa + 2 mesi del termine di risposta dell’amministrazione dell’articolo 21 della Legge n. 2000-321 del 12 aprile 2000 relativa ai diritti dei cittadini nei loro rapporti con le amministrazioni).

Pertanto, il giudice amministrativo intende (a mio avviso) indicare che un’autorità amministrativa non può ritirare una decisione illegittima se non entro il termine del ricorso giurisdizionale eventualmente prorogato (nel caso che ci interessa, il termine per il ricorso giurisdizionale è di 1 mese, R411-20 CPI o di 3 mesi se la persona che propone il ricorso si trova all’estero R411-20 CPI insieme all’articolo 643 CPC, e non è prorogabile come indicato di seguito).

Decisione di decadenza

Le decisioni di decadenza (ad es. mancato pagamento di una tassa annuale) non sembrano essere soggette al termine per il ricorso giurisdizionale (Direttive d’esame dell’INPI, I-E 3.1 citando la decisione della Corte d’appello di Parigi, 4ª sez., sect. A, 14 marzo 2007, RG n°2006/13425).

Infatti, il giudice ordinario sottolinea il fatto che la decisione del presidente dell’INPI che constata la decadenza è solo una decisione ricognitiva « che non [fa] altro che constatare una situazione determinata […], senza che l’autorità disponga di alcun potere di valutazione« .

Pertanto, tale decisione non è creatrice di diritto.

Il ricorso in via amministrativa può quindi essere presentato in qualsiasi momento.

Tuttavia, è quasi inutile presentare un ricorso in via amministrativa al di fuori del termine per il ricorso giurisdizionale (di 1 mese, R411-20 CPI o di 3 mesi se la persona che presenta il ricorso si trova all’estero R411-20 CPI insieme all’articolo 643 CPC): se il direttore dell’INPI vi risponde « PROUT« , non potrete fare nulla.

Proroga del termine per presentare il ricorso giurisdizionale?

Di solito, il ricorso in via amministrativa consente di prorogare il termine per presentare un ricorso giurisdizionale: il termine per presentare ricorso inizia infatti a decorrere dalla decisione di rigetto del ricorso in via amministrativa (Consiglio di Stato, 7 ottobre 2009, n°322581).

Tuttavia, ciò non sembra essere il caso in questa situazione (Direttive d’esame dell’INPI, I-E 3.1).

Infatti, non bisogna dimenticare che il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni del direttore dell’INPI è un ricorso giudiziario e non un ricorso di contenzioso amministrativo (L411-4 CPI): pertanto, la giurisprudenza amministrativa sulla proroga non sembra quindi applicabile.

Soggetto che può presentare il ricorso in via amministrativa

Si pensa naturalmente al titolare, ma sembra che qualsiasi terzo possa farlo (per analogia con Consiglio di Stato, sez., parere, 15 luglio 2004, n°266479).

Decisione dell’INPI

In caso di risposta dell’INPI

La soluzione è allora semplice: se l’INPI fornisce una risposta entro 2 mesi, tale risposta costituisce la decisione dell’INPI (articolo 21 della Legge n° 2000-321 del 12 aprile 2000 relativa ai diritti dei cittadini nei loro rapporti con le amministrazioni).

In caso di assenza di risposta dell’INPI

La legge del 12 novembre 2013 stabilisce il principio secondo cui il silenzio mantenuto dall’amministrazione su una domanda vale accettazione (a determinate condizioni). Tali disposizioni si applicano a partire dal 12 novembre 2014 alle domande presentate alle amministrazioni dello Stato e dei suoi enti pubblici a partire da tale data.

Tuttavia, in mancanza di risposta entro 2 mesi, il silenzio dell’INPI significa un rigetto implicito del ricorso.

Infatti, la legge n°2013-1005 del 12 novembre 2013 prevede esplicitamente che i ricorsi amministrativi sono esclusi dalla nuova regola « il silenzio dell’amministrazione vale accettazione » (vedi articolo 21, 2° della Legge n° 2000-321 del 12 aprile 2000 relativa ai diritti dei cittadini nei loro rapporti con le amministrazioni).

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