La costruzione storica

La costruzione del brevetto unitario è una delle storie più lunghe nella costruzione dell’Unione.

Esaminiamo insieme le principali tappe di questa costruzione.

Alle origini

Infatti, parallelamente all’adozione della Convenzione sul Brevetto Europeo (o CBE) nel 1973 (e entrata in vigore nel 1977), una Convenzione sul brevetto comunitario è stata firmata nel 1975 ma non è mai entrata in vigore (a causa della mancanza di ratifica da parte degli Stati membri nel 1990).

Nel 2000, il Consiglio ha proposto un nuovo regolamento sul brevetto comunitario, ma ancora una volta ciò si è concluso con un fallimento (nel 2004) a causa dell’opposizione di numerosi paesi riguardo alle opzioni scelte per le traduzioni.

Tentativi di compromesso

Nel 2009, la presidenza svedese decide:

  • di rinominare (a giusto titolo) il brevetto comunitario in brevetto unitario;
  • di inserire in un accordo separato le questioni relative alle traduzioni (che spesso generano molte controversie);
  • di chiedere un parere alla Corte di Giustizia riguardo agli accordi previsti.

Ciò ha permesso (alla fine del 2009) di raggiungere un accordo sugli aspetti non sensibili degli accordi (cioè tutto tranne le traduzioni).

Nel 2010, la presidenza belga ha cercato di trovare un compromesso riguardo al regime delle traduzioni:

  • Ogni brevetto in tedesco o in francese sarà tradotto in inglese;
  • I brevetti in inglese possono essere tradotti in qualsiasi lingua ufficiale di uno Stato contraente;
  • In caso di controversia, i giudici terranno conto se il contraffattore sapeva o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere di essere contraffattore in considerazione dell’assenza di traduzione.

Tuttavia, ciò non è stato sufficiente e nel novembre 2010, gli Stati membri dell’Unione hanno constatato di non riuscire a raggiungere un compromesso.

La cooperazione rafforzata

È per questa ragione che la cooperazione rafforzata (articolo 20 TUE) è stata avviata su richiesta di 12 Stati membri (poi 25 molto rapidamente, ad eccezione dell’Italia e della Spagna).

L’autorizzazione a questa cooperazione rafforzata è stata concessa dal Consiglio il 10 marzo 2011.

L’Italia e la Spagna (che si opponevano al sistema di traduzione previsto e quindi non partecipavano alla cooperazione rafforzata) hanno intentato un’azione contro la decisione del Consiglio per annullarla davanti alla Corte di giustizia dell’Unione, ma il 16 aprile 2013, la Corte di giustizia le ha respinte (C-274/11 e C-295/11).

Parallelamente, il 17 dicembre 2012, è stato adottato un regolamento 1257/2012 « che attua la cooperazione rafforzata nel settore della creazione di una protezione unitaria conferita da un brevetto » nonché un regolamento 1260/2012 (lo stesso giorno) riguardante le traduzioni.

Questi due regolamenti sono stati impugnati dall’Italia e dalla Spagna. Ma ancora una volta, la Corte di Giustizia (C-146/13 e C147/13) le ha respinte il 5 maggio 2015.

Queste decisioni hanno infine portato l’Italia a chiedere la sua partecipazione alla cooperazione rafforzata, partecipazione che è stata formalmente accettata il 30 settembre 2015.

Difficoltà con la Gran Bretagna

Nel 2016, la Gran Bretagna ha deciso di lasciare l’Unione europea.

Ciò ha creato qualche grattacapo ai più brillanti giuristi del diritto dell’Unione…

Infatti, prima della loro uscita nel marzo 2020, gli inglesi hanno comunque ratificato l’accordo della Corte unificata dei brevetti (JUB) nel 2018.

Di conseguenza, si ponevano diverse domande:

  • la Gran Bretagna può partecipare alla cooperazione rafforzata nonostante la sua uscita, visto che ha ratificato prima della partenza? (in realtà questa domanda rischia di non trovare una vera risposta, visto che gli inglesi hanno indicato di non voler infine partecipare a questa cooperazione).
  • la ratifica della Gran Bretagna conta per il calcolo del preambolo dell’accordo relativo alla JUB, che prevede la ratifica di 13 Stati membri e dei 3 Stati membri che depositavano il maggior numero di brevetti europei all’epoca della firma dell’accordo?
  • è possibile modificare la localizzazione della divisione centrale attualmente situata a Londra senza dover ripassare dalla fase di « ratifica »? L’articolo 87(2) dell’accordo relativo alla JUB potrebbe essere utilizzato per modificare tale accordo?
  • che ne sarà dei giudici inglesi che sono stati nominati?

Difficoltà con la Germania

Per quanto riguarda la Germania, sono state sollevate diverse questioni costituzionali, sia di forma che di sostanza.

Se le questioni di sostanza sono state respinte dalla Corte costituzionale (Bundesverfassungsgericht), quest’ultima ha tuttavia ritenuto nel marzo 2020 che la ratifica tedesca non fosse valida perché il parlamento avrebbe dovuto dare il suo consenso con una maggioranza dei 2/3 (in quel caso, erano presenti solo 35 parlamentari).

Se questa questione formale non sembra troppo difficile da superare, sarà probabilmente necessario attendere la fine della crisi del Coronavirus affinché il parlamento tedesco abbia il tempo di occuparsi di questa questione…

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