Ricorso in annullamento

Definizione

Un ricorso in annullamento è un ricorso presentato contro una decisione del presidente dell’INPI (concessione, rigetto o mantenimento di un brevetto), la persona che presenta tale ricorso ritenendo che la decisione non avrebbe dovuto essere adottata (L411-4 CPI, 2° comma).

Attuazione del ricorso

Giurisdizione competente

Il ricorso in annullamento deve essere presentato dinanzi alla Corte d’appello di Parigi (L411-4 CPI, 2° comma insieme a D411-19-2 CPI) che è l’unica competente in materia di brevetto.

Persona che propone il ricorso

Qualsiasi persona interessata può proporre il ricorso (R411-24 CPI).

Naturalmente, se il titolare o il richiedente non è la persona che propone il ricorso, viene chiamato in causa tramite raccomandata con avviso di ricevimento (R411-24 CPI).

Parti nel procedimento

Poiché il ricorso è diretto contro la decisione del presidente dell’INPI e non contro il presidente stesso, il presidente non è parte nel procedimento.

Pertanto, non può essere condannato né ai sensi dell’articolo 696 CPC (spese) (C. Cass. com., 13 dicembre 1994, n°93-11643), né (di conseguenza) ai sensi dell’articolo 700 CPC.

Termine

Principio

Il termine per il ricorso è di 1 mese (R411-20 CPI) esteso a 2 mesi quando il convenuto si trova all’estero (R411-20 CPI insieme a 643 CPC).

Proroga del termine per proporre il ricorso contenzioso?

Di solito, il ricorso in via amministrativa consente di prorogare il termine per proporre un ricorso contenzioso: il termine per proporre ricorso inizia quindi a decorrere dalla decisione di rigetto del ricorso in via amministrativa (Consiglio di Stato, 7 ottobre 2009, n°322581).

Tuttavia, ciò non sembra applicabile in questo caso (Direttive di esame dell’INPI, I-E 3.1).

Infatti, non bisogna dimenticare che il ricorso contenzioso aperto in materia di decisioni del direttore dell’INPI è un ricorso giurisdizionale e non un ricorso di contenzioso amministrativo (L411-4 CPI): pertanto, la giurisprudenza amministrativa sulla proroga non sembra quindi applicabile.

Obbligo di rappresentanza?

Durante questa procedura, non sembra obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato (R411-25 CPI), anche se ciò rimane possibile.

Forma

Il ricorso viene proposto mediante una dichiarazione consegnata o inviata in duplice copia alla cancelleria della Corte d’appello (R411-21 CPI).

Il presidente dell’INPI può quindi presentare eventuali osservazioni, se lo desidera (R411-23 CPI).

La dichiarazione deve obbligatoriamente contenere (R411-21 CPI):

  • se il ricorrente è una persona fisica:
    • nome,
    • cognome,
    • professione,
    • domicilio,
    • nazionalità,
    • data e luogo di nascita;
  • se il ricorrente è una persona giuridica:
    • la sua forma sociale,
    • la sua denominazione,
    • la sua sede sociale e
    • l’organo che la rappresenta legalmente;
  • la data e l’oggetto della decisione impugnata;
  • il nome e l’indirizzo del proprietario del titolo o del titolare della domanda, se il ricorrente non è una di queste persone;
  • una copia della decisione;
  • i motivi invocati (anche se il ricorrente ha un mese di tempo per depositarli presso la cancelleria).

Ricorso per cassazione

La sentenza della Corte d’appello può essere oggetto di un ricorso per cassazione (L411-4 CPI, 2° comma).

Il ricorso per cassazione è aperto sia all’INPI che al richiedente (L411-4 CPI, 2° comma).

Il termine per il ricorso per cassazione è di 2 mesi (612 CPC) a decorrere dalla notifica della sentenza al richiedente e all’INPI (641 CPC insieme a 678 CPC, 3° comma).

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