Principio
Può accadere che un’invenzione comprenda sia caratteristiche tecniche che non tecniche (Direttive G-VII 5.4), se queste sono considerate isolatamente.
Tuttavia, il fatto che una caratteristica sia non tecnica non è sufficiente di per sé per escluderla dal ragionamento sull’attività inventiva: è errato concludere che l’oggetto rivendicato non sia un’invenzione perché solo le caratteristiche non tecniche apportano un contributo allo stato della tecnica (T154/04).
Queste caratteristiche « non tecniche » possono contribuire all’attività inventiva se concorrono al carattere tecnico dell’invenzione per risolvere un problema tecnico (T336/14).
Pertanto, la domanda che ci si pone nel caso di un’invenzione « mista » è: le caratteristiche contribuiscono al carattere tecnico dell’invenzione?
Di conseguenza, il criterio della tecnicità o meno della caratteristica (considerata singolarmente) non è il criterio pertinente: occorre guardare al criterio del contributo al carattere tecnico dell’invenzione considerata nella sua globalità.
Un ragionamento del tipo « l’invenzione non è inventiva perché l’unico contributo tecnico è il ricorso a un computer » non è accettabile (T471/05 o T625/11).
Procedura da seguire
Caratteristiche che non contribuiscono al carattere tecnico?
Le caratteristiche che non contribuiscono al carattere tecnico dell’invenzione non possono sostenere l’esistenza di un’attività inventiva (T641/00). Possono tuttavia essere utilizzate nella formulazione del problema tecnico, come specifiche da rispettare.
Questo può essere, ad esempio, il caso in cui una caratteristica aiuta unicamente a risolvere un problema non tecnico, come un problema che si pone in un ambito escluso dalla brevettabilità (Direttive G-VII 5.4).
A titolo di esempio, il funzionamento specifico di una rete neurale volto ad accelerarne l’apprendimento non risolve un problema tecnico, poiché mirerebbe piuttosto a risolvere un problema matematico (T702/20).
Caratteristiche che contribuiscono al carattere tecnico?
Principio
Per identificare queste caratteristiche non tecniche (ma da considerare per l’attività inventiva), occorre individuare le fasi che hanno un contributo tecnico (Direttive G-VII 5.4).
Aiuto dell’esperto di business o procedimento amministrativo
La nozione di « persona del business » (o « imprenditore ») può aiutare a distinguere le considerazioni di business (amministrative) dalle considerazioni tecniche, poiché questa persona può formulare solo requisiti di business senza includervi aspetti tecnici (T1463/11).
Se la persona del business non è in grado di formulare un requisito, tale requisito/caratteristica ha buone probabilità di essere tecnico (T2314/16).
Se la caratteristica ha senso per l’esperto di business perché corrisponde a un’organizzazione del suo business (es. intervallo di numeri di produzione di un prodotto), questa caratteristica ha buone probabilità di essere non tecnica (T232/14).
Ad esempio, un’autenticazione con password unica non sarà considerata puramente amministrativa (e quindi non tecnica) poiché va ben oltre ciò che l’esperto di business può comprendere o specificare (T1408/18).
Approccio
Per effettuare un’analisi rigorosa, le direttive (Direttive G-VII 5.4) propongono un approccio sistematico basato sul metodo problema-soluzione sopra menzionato:
- identificazione delle caratteristiche che contribuiscono al carattere tecnico dell’invenzione considerata nella sua globalità;
- selezione dello stato della tecnica più vicino in funzione di tale identificazione;
- identificazione delle differenze;
- determinazione degli effetti tecnici delle differenze al fine di identificare le caratteristiche differenziatrici che contribuiscono al carattere tecnico dell’invenzione (cioè quelle che hanno un effetto tecnico nel contesto dell’invenzione considerata nel suo insieme).
Le caratteristiche che contribuiscono al carattere tecnico dell’invenzione saranno quindi utilizzate per il ragionamento sull’attività inventiva in modo classico.
Ma ovviamente, nessuno ha mai fornito una definizione di ciò che si intende per « contributo al carattere tecnico »… (si veda anche il punto 5.3.6 della decisione T2825/19).
Indicazioni sul contributo al carattere tecnico
Principio
A questo punto, e alla luce della giurisprudenza, possiamo considerare che la caratteristica presa in esame debba soddisfare una o l’altra di queste condizioni per avere un contributo tecnico:
- essa consente un’implementazione tecnica particolare (cioè legata al funzionamento interno specifico di un computer o a un’implementazione hardware);
- viene spesso considerato insufficiente una semplice programmazione, un’implementazione tecnica standard, il fatto che un algoritmo sia semplicemente efficiente, rapido, ecc.
- essa consente un’applicazione particolare a un ambito tecnico specifico (cioè finalità tecnica):
- viene spesso considerato insufficiente il riferimento a un’applicazione generica (cioè « controllo di un sistema tecnico »)
- è necessario che l’applicazione a tale ambito tecnico sia effettiva e non solo possibile.
- questa finalità può essere l »output » del procedimento (es. determinazione di un parametro di funzionamento di una centrale nucleare T625/11).
- questa finalità può inoltre emergere dai parametri di input del procedimento (es. temperatura di funzionamento, pressione, T625/11).

Ma una volta detto questo, non ho detto nulla perché non esiste alcuna definizione della parola « tecnico ».
Pertanto, è necessario esaminare la giurisprudenza per navigare tra i concetti e sapere cosa potremo proteggere.
Focus sull’applicazione a un ambito tecnico
È interessante chiedersi quali siano i « domini tecnici » possibili.
Senza elencarli in modo esaustivo, la decisione T1798/13 fornisce un’interpretazione interessante o quantomeno che ha il merito di esistere: i membri della commissione di ricorso ritengono che tale ambito debba riguardare un sistema tecnico che deve essere possibile per l’esperto del ramo migliorare.
Pertanto, la previsione meteorologica non è, per la commissione di ricorso, tecnica, poiché non è possibile migliorare « il tempo che fa » (questa previsione sarebbe solo una scoperta per la commissione).
Questo approccio mi lascia molto perplesso… infatti, escluderebbe di fatto:
- i metodi di miglioramento dell’imaging in medicina;
- i metodi sismici nel settore petrolifero;
- ecc.
Anche se il miglioramento di un sistema tecnico mi sembra rientrare in un ambito tecnico, non credo che ciò sia limitativo.
È necessario che l’applicazione sia considerata tecnica su tutta l’estensione delle rivendicazioni (T489/14). Infatti, se una parte dell’applicazione può riguardare un videogioco o solo la « progettazione » di un edificio (che è intellettuale a differenza della costruzione).
Cas di catena tecnica interrotta
Può accadere che l’effetto tecnico sia ottenuto grazie a una catena tecnica « interrotta » dal cervello di un individuo.
Ad esempio, se un’informazione viene presentata a un paziente e se l’effetto tecnico è ottenuto in funzione dell’elaborazione di tale informazione da parte del cervello di quest’ultimo, allora non è possibile affermare che l’effetto tecnico sia ottenuto grazie all’informazione presentata (T970/12, T1670/07, T752/19).
Esempi di contributi tecnici
Esempi nel settore informatico
Un contributo tecnico può essere, ad esempio (Direttive G-II 3.6):
- il controllo di un processo industriale,
- il funzionamento interno del computer propriamente detto o delle sue interfacce sotto l’influenza del programma
- il fatto che il programma abbia un’incidenza sull’efficienza o sulla sicurezza di un procedimento,
- il fatto che il programma abbia un’incidenza sulla gestione delle risorse informatiche necessarie
- il fatto che il programma abbia un’incidenza sul flusso di trasferimento dei dati in un collegamento di comunicazione.
È tuttavia opportuno notare che l’accelerazione di un tempo di calcolo non è di per sé, per le camere di ricorso, un effetto tecnico idoneo a contribuire al carattere tecnico di un’invenzione (T1370/11).
Esempi nel settore dell’intelligenza artificiale (IA)
(Tra noi, l’intelligenza artificiale deve essere trattata come qualsiasi algoritmo informatico, ma poiché le Direttive ci forniscono esempi specifici li riproduco)
Un procedimento attuato da un’IA può essere tecnico se il suo campo di applicazione è (Direttive G-II 3.3.1):
- la medicina;
- la classificazione di immagini, video, suoni.
Tuttavia, non sarà considerato tecnico l’applicazione a:
- la classificazione di documenti testuali basata unicamente sul loro contenuto testuale (??? what ???);
- classificazione di dati astratti;
- classificazione di dati di rete.
Naturalmente, si può tentare di salvare gli ultimi casi aggiungendo un’altra finalità tecnica, ad es. classificazione di dati testuali per determinare il miglior metodo di compressione di tali dati.
Allo stesso modo, il fatto di ottenere un programma che generi in modo più preciso codici di fatturazione (non tecnico) non sarà considerato tecnico (T755/18).
Esempio nel settore della presentazione di informazioni e dell’interfaccia utente
A titolo di esempio, una presentazione di informazioni che contribuisce al corretto funzionamento di una macchina (ad es. guida l’utente a utilizzare correttamente il sistema tecnico sottostante) potrà partecipare alla soluzione di un problema tecnico, mentre una presentazione di informazioni che contribuisce a una migliore lettura/analisi da parte di un utente (ad es. comprendere o memorizzare le fasi di attuazione della macchina) dovrà essere considerata non tecnica (T336/14).
È quindi necessario che l’informazione aiuti in modo credibile l’utente a svolgere un compito tecnico mediante un processo di interazione uomo-macchina continuo e guidato (T336/14).
La semplice visualizzazione di un’informazione al fine di facilitare una diagnosi non sarà tecnica (T1091/17).
Inoltre, un metodo che rende più « realistico » un feedback aptico sarebbe tecnico, mentre un metodo che « aumenta il grado di coinvolgimento dei giocatori » (che è puramente soggettivo) non lo sarebbe (T339/13).
Allo stesso modo, il fatto di aumentare la soddisfazione di uno spettatore non è generalmente tecnico, mentre prevedere un dispositivo di temporizzazione della visualizzazione per aumentare tale soddisfazione può esserlo (T1117/19).
Esempi riguardanti i metodi di simulazione
In particolare, i metodi di simulazione di oggetti (es. CAD) attuati mediante computer possiedono un effetto tecnico se tale metodo ha uno scopo futuro, poiché « si tratta di procedimenti tecnici moderni che svolgono un ruolo essenziale nella fabbricazione » (Direttive G-II 3.3).
Un metodo di simulazione delle prestazioni di un circuito elettronico mediante un metodo matematico può essere brevettabile se il metodo matematico (che non è tecnico di per sé) specifica come avviene la simulazione ed è collegato al problema tecnico della simulazione (T1227/05 e Direttive Direttive G-VII 5.4.2.4).
Secondo G1/19, un metodo di simulazione attuato mediante computer può, di per sé, risolvere un problema tecnico producendo un effetto tecnico che va oltre la semplice implementazione su un computer.
Si è spesso tentato di rendere « tecnica » una rivendicazione di simulazione indicando che i dati di input sono misurati o reali. Ciò non è sufficiente a rendere tecnica l’invenzione, poiché la misurazione e la simulazione sono solo giustapposte e non interagiscono per produrre un effetto tecnico combinato (T489/14 ah ?).
Esempi riguardanti i metodi matematici
Inoltre, i metodi matematici attuati mediante computer possiedono un effetto tecnico se il loro scopo è tecnico (Direttive G-II 3.3).
Ad esempio, un metodo di elaborazione delle immagini che fornisce come risultato una certa modifica dell’immagine è considerato utilizzato nell’ambito di un procedimento tecnico (T208/84 e T1161/04).
Esempi riguardanti i metodi commerciali
Un metodo destinato a facilitare gli acquisti (sì, lo so, inizia male, eh?) può essere brevettabile se la caratteristica distintiva consiste nel determinare un « percorso di acquisto ottimale per i prodotti selezionati accedendo a una memoria cache in cui sono registrati i percorsi di acquisto ottimali associati a richieste precedenti » (T1670/07 e T279/05 e Direttive G-VII 5.4.2.1).
Infatti, per l’UEB, questa caratteristica possiede un contributo tecnico, poiché riguarda l’implementazione tecnica e ha l’effetto tecnico di consentire la determinazione rapida del percorso di acquisto ottimale accedendo alle richieste precedenti registrate in una memoria cache.
Per identificare le caratteristiche tecniche, la decisione T144/11 ci fornisce una piccola metodologia:
- Si stabilisce il bisogno « business »;
- Si integrano in questo bisogno business tutte le informazioni tecniche necessarie per la realizzazione di tale bisogno « business » (altrimenti la persona tecnicamente qualificata dovrebbe concepirle, il che non è di sua competenza);
- Si formula il problema tecnico su questa base.
