Cessione, modifica e costituzione di diritti

Tipologie di atti

Semplice cambio di denominazione

I semplici cambi di denominazione sono iscritti nel REB (R143(1) f) CBE) su semplice presentazione dei documenti giustificativi (come una copia del registro delle imprese).

Cessione della domanda

Validità

La cessione deve essere scritta e contenere le firme delle parti (A72 CBE).

Sebbene l’UEB non verifichi questa condizione nella pratica, i tribunali nazionali la verificano e ciò può costituire una condizione di nullità.

Le altre condizioni di merito sono regolate dalla legge nazionale applicabile al contratto (A74 CBE).

Iscrizione

Condizioni

La cessione è iscritta nel REB su produzione dei documenti che provano tale trasferimento (R22(1) CBE).

È quindi necessario (Direttive E-XIII 1, J12/00):

  • presentare una richiesta di iscrizione del trasferimento.
    • tale richiesta deve essere firmata dalla parte che presenta la richiesta (R50(3) CBE);
    • tale richiesta deve essere presentata in una lingua ufficiale dell’UEB (R3(1) CBE):
      • L’A14(4) CBE non è applicabile, poiché non si tratta di un documento da produrre entro un termine determinato.
  • pagare una tassa di amministrazione (R22(2) CBE).
    • essa è fissata dal presidente dell’UEB (A3 RRT) e pubblicata sul GU.
      • Attualmente è di [montant_epo default= »95 € » name= »Tariffario delle tasse e tasse annuali – Iscrizione dei trasferimenti »] (« Tariffario delle tasse e tasse annuali« , GU UEB 3/2012, supplemento, 2.1, punto 1, p19).
  • produrre la prova della cessione.
    • non è necessario fornire il documento di cessione, ma un documento che provi il consenso delle parti (la firma del cedente è obbligatoria, quella del cessionario non è obbligatoria, Direttive E-XIII 1);
    • tale prova può essere fornita in qualsiasi lingua, poiché si tratta di una prova (R3(3) CBE), ma può essere richiesta una traduzione dall’UEB;
    • un documento che menziona l’obbligo di cedere un’invenzione (es. dipendente) non costituisce una prova di cessione (J12/00), poiché la cessione potrebbe non essere mai avvenuta anche se l’obbligo esiste.

Il trasferimento viene quindi iscritto nel REB (R143(1) w) CBE e R22(1) CBE).

Rigetto

Se la prova non è convincente, l’UEB ne informa la parte che richiede il trasferimento (Direttive E-XIII 1) e la invita a correggere entro un termine stabilito.

Se la richiesta o la prova della cessione non viene presentata (o è presentata in modo errato), la richiesta è rigettata (R22(2) CBE).

Se la tassa non viene pagata, la richiesta è considerata non presentata.

Effetto

Irretroattività

L’iscrizione di una cessione (e probabilmente l’iscrizione di qualsiasi altro diritto) non ha effetto retroattivo (J9/90).

Per l’UEB

Il trasferimento è opponibile all’UEB a partire dalla data in cui sono soddisfatte le tre condizioni precedenti (R22(3) CBE). L’effetto del trasferimento non è quindi retroattivo (T656/98).

A partire da questa data, il nuovo richiedente agisce come qualsiasi richiedente normale dinanzi all’UEB (Direttive E-XIII 1).

Per il successore universale, non vi è obbligo di pubblicare la successione nel REB per poter sostituire il precedente richiedente (T15/01).

Per la rappresentanza

Può accadere che da un richiedente, la cessione porti a una pluralità di richiedenti.

In questa ipotesi, è necessario designare un rappresentante comune (R151(2) CBE):

  • grazie alle disposizioni della R151(1) CBE;
  • se ciò non è possibile, chiedendo ai richiedenti di designarne uno;
  • se nessuno risponde, designandone uno d’ufficio.
Negli Stati designati / per i terzi

Le tre condizioni precedenti sono sufficienti per rendere valida la cessione: gli Stati non possono richiedere condizioni aggiuntive come un atto notarile, anche se questo è previsto per le domande nazionali (infatti, l’A72 CBE stabilisce le condizioni di validità e l’A74 CBE indica che tali condizioni prevalgono sulle condizioni nazionali).

Il trasferimento è opponibile ai terzi dalla sua pubblicazione nel REB (cioè dalla ricezione da parte dell’UEB della richiesta, della prova e della tassa di amministrazione e se la domanda è pubblicata).

Concessione di licenze su una domanda

Questa sezione riguarda anche le licenze esclusive o le sottolicenze (R24 CBE).

Validità

La CBE non prevede condizioni di validità.

Pertanto, è necessario fare riferimento alle legislazioni nazionali (A74 CBE). È quindi importante prestare attenzione, poiché una licenza potrà essere valida in un paese e non valida in un altro.

Iscrizione

La concessione di licenza è iscritta nel REB alle stesse condizioni previste per la cessione della domanda (R23(1) CBE).

È quindi necessario:

  • presentare una richiesta di iscrizione della concessione di licenza.
    • tale richiesta deve essere firmata dalla parte che presenta la richiesta (R50(3) CBE);
    • tale richiesta deve essere presentata in una lingua ufficiale dell’UEB (R3(1) CBE). L’A14(4) CBE non è applicabile, poiché non si tratta di un documento da produrre entro un termine determinato.
  • pagare una tassa di amministrazione (R22(2) CBE).
    • essa è fissata dal presidente dell’UEB (A3 RRT) ed è pubblicata sul GU.
    • Attualmente ammonta a [montant_epo default= »95 € » name= »Barème des taxes et redevances – Inscription des transferts »] (« Tariffario delle tasse e delle tasse annuali« , GU UEB 3/2012, supplemento, 2.1, punto 1, p19).
  • produrre la prova della concessione della licenza.
    • non è necessario fornire il contratto di licenza, ma un documento che provi il consenso delle parti (la firma del concedente è obbligatoria, quella del concessionario non è obbligatoria, analogia con Direttive E-XIII 1);
    • tale prova può essere fornita in qualsiasi lingua, poiché si tratta di una prova (R3(3) CBE), ma può essere richiesta una traduzione dall’ufficio.

Se la licenza è una licenza esclusiva, è inoltre necessario fornire un’autorizzazione del licenziatario o una procura da parte di quest’ultimo (R24 a) CBE).

La concessione è quindi iscritta nel REB (R143(1) w) CBE e R23(1) CBE).

Cancellazione

Per richiedere la cancellazione di una licenza, è necessario (R23(2) CBE):

  • presentare una richiesta;
    • tale richiesta deve essere firmata dalla parte che presenta la richiesta (R50(3) CBE);
    • tale richiesta deve essere presentata in una lingua ufficiale dell’UEB (R3(1) CBE). L’A14(4) CBE non è applicabile, poiché non si tratta di un documento da produrre entro un termine determinato.
  • pagare una tassa di amministrazione (R22(2) CBE).
    • essa è fissata dal presidente dell’UEB (A3 RRT) ed è pubblicata sul GU.
    • Attualmente ammonta a [montant_epo default= »95 € » name= »Barème des taxes et redevances – Inscription des transferts »] (« Tariffario delle tasse e delle tasse annuali« , GU UEB 3/2012, supplemento, 2.1, punto 1, p19).
  • fornire (R23(2) CBE):
    • documenti che provino l’estinzione della licenza;
    • oppure una dichiarazione del concessionario che acconsente alla cancellazione.

Effetto

La concessione è opponibile ai terzi dalla sua pubblicazione nel REB (ovvero dal ricevimento da parte dell’UEB della richiesta, della prova e della tassa di amministrazione).

Cessione del brevetto

La sezione relativa alla cessione di una domanda è applicabile anche in questo caso (R85 CBE) durante il termine di opposizione o durante la procedura di opposizione.

Tuttavia, le condizioni di validità del trasferimento di un brevetto non sono previste nella CBE e pertanto prevalgono le disposizioni nazionali (A74 CBE).

Allo stesso modo, l’opponibilità dell’iscrizione può dipendere dalle disposizioni nazionali (A74 CBE).

Concessione di licenze su un brevetto

Non esiste alcuna disposizione sulla concessione di licenze su un brevetto.

Pertanto, è necessario seguire la via nazionale (A74 CBE) per la loro iscrizione e non è possibile far iscrivere questo tipo di licenza nel REB (J17/91).

Altro

Non finisce qui… infatti, è possibile che il brevetto venga dato in pegno, costituito in garanzia, ecc.

Tuttavia, queste altre « costituzioni di diritti » sono regolate dal diritto nazionale (A74 CBE) e la CBE non le disciplina.

Portata dell’atto

È possibile realizzare l’atto per uno o più Stati contraenti designati (A71 CBE). Pertanto, possono esserci più richiedenti: essi saranno trattati come co-richiedenti ai fini della procedura di rilascio (A118 CBE) e il testo della domanda dovrà essere identico (anche durante l’opposizione).

Non è possibile effettuare una cessione solo per una parte di uno Stato. Tuttavia, ciò è possibile per la concessione di una licenza (A73 CBE). Gli altri diritti sono regolati dal diritto nazionale (A74 CBE).

Competenza dell’UEB

Periodo

Inizio

Nessuna iscrizione (intendere « iscrizione accessibile al pubblico ») può essere effettuata nel REB prima della pubblicazione della domanda (A127 CBE).

Tuttavia, ciò non significa che sia inutile trasmettere all’UEB i documenti comprovanti una cessione: infatti, il fatto che la cessione non sia pubblicata nel REB non impedisce che l’UEB ne tenga conto.

Infatti, la cessione è opponibile all’UEB a partire dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni sopra enunciate (R22(3) CBE).

A partire da tale data, il nuovo richiedente agisce come qualsiasi richiedente dinanzi all’UEB anche se tale cessione non è formalmente pubblicata nel REB (Direttive E-XIII 1).

Fine

Non è più possibile effettuare iscrizioni nel REB:

  • dopo il rilascio:
    • cioè dopo la pubblicazione della menzione del rilascio nel Bollettino (A97(3) CBE), poiché dopo subentra il diritto nazionale (A2(2) CBE);
    • salvo che durante il termine di opposizione, l’opposizione (R85 CBE) o il ricorso sull’opposizione (R100 CBE). Tuttavia, le iscrizioni potrebbero non avere effetti in alcuni Stati designati (in base alle loro disposizioni nazionali).
  • se la domanda è considerata ritirata:
    • fino a tale data,
    • o se è possibile una restitutio in integrum, fino alla fine del termine di restitutio in integrum se gli atti volti a ripristinare i diritti connessi alla domanda sono compiuti contemporaneamente alla richiesta di iscrizione del trasferimento (J10/93).
  • se la domanda è respinta:
    • – ? –

Istanza competente

La division giuridica è competente (A20(1) CBE e R22(1) CBE o R23(1) CBE).

Tuttavia, se la richiesta non presenta problemi (semplice trasferimento di nome o trasferimento soltanto) e non sembra dover essere respinta o contestata da una parte, è possibile farla trattare da un’altra istanza (J18/84, es. divisione di opposizione, divisione di esame, sezione di deposito, ecc.). Le iscrizioni di licenze e altri diritti non sono interessate da questa « semplificazione ».

Se vi è una contestazione da parte di un opponente, sarà necessario chiedere alla divisione giuridica di emettere una decisione (T553/90).

Contestazione di un’iscrizione

Quando la realtà di un’iscrizione (cessione, ecc.) è giuridicamente contestata, la soluzione non è annullare l’iscrizione in attesa che la questione sia giudicata (salvo che ciò sia seriamente giustificato).

La soluzione che l’UEB deve seguire è sospendere la procedura quando ciò è possibile (J18/14).

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