Grande Camera di Ricorso

Competenze

La Grande Camera di Ricorso è competente su (A22 CBE):

  • le questioni di diritto sottoposte dalle camere di ricorso (A112 CBE).
    • tali questioni possono essere poste a discrezione della camera di ricorso: le parti non possono obbligare la camera di ricorso a porre una questione;
    • tali questioni devono essere poste se la camera di ricorso ritiene necessario discostarsi da un’interpretazione o da una spiegazione contenuta in un parere o in una decisione della Grande Camera di Ricorso (A21 RPCR);
    • se una questione viene posta, le parti sono quelle del ricorso;
  • le questioni di diritto sottoposte dal presidente dell’UEB se esistono decisioni divergenti emesse da camere di ricorso (A112 CBE);
    • se le decisioni non sono realmente divergenti, la questione è irricevibile (G3/95).
  • le richieste di revisione (A112bis CBE).

Pareri e decisioni

Composizione

Principio

La Grande Camera di Ricorso è composta da (A22 CBE) 5 giuristi e 2 tecnici.

Ricusa di un membro della Grande Camera di Ricorso

Se un membro della Grande Camera di Ricorso è sospettato di parzialità, una parte può chiedere la ricusa di tale membro (A24(3) CBE).

A priori, il fatto che un membro della divisione di opposizione sia un ex dipendente del depositante non è una ragione sufficiente per dichiarare che tale membro sia parziale (T143/91). Ciò si applica a priori anche ai membri della Grande Camera di Ricorso.

Se un membro di una camera ha uno stretto legame familiare con una parte, è opportuno che tale membro si astenga (G1/05). Ciò si applica a priori anche ai membri della Grande Camera di Ricorso.

A priori, i presidenti o vicepresidenti dell’UEB responsabili di una Direzione Generale (e quindi subordinati al presidente dell’UEB) non possono essere membri della Grande Camera poiché potrebbe sorgere un conflitto di interessi da tale funzione (R19/12).

Decisione

Se una questione è posta da una camera di ricorso (A112(1) a) CBE), la Grande Camera emette una decisione e quindi vincola la camera di ricorso (A112(3) CBE).

La richiesta di intervento alla Grande Camera (che è una decisione della camera di ricorso) contiene (A23(2) RPCR):

  • l’indicazione che è stata emessa dalla camera di ricorso;
  • la data in cui è stata emessa;
  • i nomi del presidente e degli altri membri della camera di ricorso che vi hanno partecipato;
  • la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
  • l’esposizione sommaria dei fatti;
  • la questione che la camera deferisce alla Grande Camera di Ricorso;
    • la questione non deve essere posta in relazione a punti già decisi (T79/89);
    • una presunta contraddizione con le linee guida o una decisione precedente di una camera di ricorso non consente di adire la Grande Camera (T603/89);
    • la questione deve essere posta se la camera ritiene di discostarsi da un parere o da un’interpretazione della Grande Camera (A21 RPCR)
  • il contesto in cui la questione si è posta.

Naturalmente, affinché una questione sia posta alla Grande Camera, è necessario che il ricorso sia ricevibile (a meno che la questione non riguardi proprio tale ricevibilità, G3/99).

La procedura di ricorso viene quindi sospesa e ripresa dopo la decisione della Grande Camera.

Parere

Se una questione è posta dal presidente dell’UEB, la Grande Camera emette un parere.

Il presidente può adire la Grande Camera solo se due decisioni di due camere di ricorso diverse sono divergenti su una questione (A112(1) b) CBE). Per quanto riguarda la camera giuridica, è sufficiente che la sua composizione sia diversa (G4/98, poiché esiste una sola camera di ricorso giuridica).

Se uno dei membri della Grande Camera ha un’opinione divergente rispetto all’opinione principale.

Sono possibili anche osservazioni di terzi.

La Grande Camera di ricorso non è vincolata dalle sue decisioni o pareri precedenti.

Sospensione delle procedure di primo grado

Le procedure di primo grado possono essere sospese durante il deferimento alla Grande Camera se (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 1º settembre 2006, relativo alla sospensione delle procedure« , JO 2006, 538 e Direttive E-VI 3):

  • una parte lo richieda esplicitamente;
  • la prima istanza ritenga che l’esito di tale istanza dipenda interamente dalla decisione o dal parere della Grande Camera.

La richiesta di revisione

Decisioni impugnabili

Le decisioni impugnabili sono quelle delle camere di ricorso, se (A112bis(2) CBE):

  • un membro della camera di ricorso ha partecipato alla decisione in violazione dell’A24(1) CBE (cioè condizione di revoca):
    • ha un interesse personale,
    • è intervenuto in qualità di rappresentante di una delle parti
    • ha preso parte alla decisione oggetto del ricorso.
  • un membro della camera di ricorso ha partecipato alla decisione nonostante la sua ricusazione (adottata conformemente all’A24(4) CBE);
  • una persona non avente qualità di membro delle camere di ricorso ha partecipato alla decisione;
  • la procedura di ricorso è stata viziata da una violazione fondamentale dell’A113 CBE:
    • diritto di essere sentito non rispettato (A113(1) CBE);
    • decisione non basata su un testo accettato dal richiedente/titolare (A113(1) CBE).
  • la procedura di ricorso è stata viziata da un altro vizio fondamentale di procedura come definito nel regolamento di esecuzione (R104 CBE):
    • la camera di ricorso non ha concesso una procedura orale sebbene richiesta dal ricorrente (R116(1) CBE),
    • la camera di ricorso ha emesso la sua decisione, ma senza pronunciarsi su una richiesta rilevante per tale decisione.
  • un reato penale accertato nelle condizioni previste dal regolamento di esecuzione (constatato e non condannato in una decisione passata in giudicato, R105 CBE) può aver avuto un’incidenza sulla decisione (es. corruzione).

Tali motivi devono essere stati sollevati nella fase del ricorso dal richiedente (R106 CBE) in modo non ambiguo e indicando quale vizio è contestato (R4/08) e sono stati respinti dalla camera di ricorso.

Tale principio conosce due eccezioni:

  • se il motivo riguarda un reato penale,
  • se l’obiezione non ha potuto essere sollevata durante la procedura di ricorso.

Se così non fosse, la richiesta è irricevibile (A112bis(5) CBE insieme a R108(1) CBE).

È necessario che siano state emesse dopo il 13 dicembre 2007.

Richiedente

Il richiedente deve essere una persona a cui la decisione di ricorso non ha dato ragione (A112bis(1) CBE).

In caso contrario, la Grande Camera respinge la richiesta di revisione come irricevibile (A112bis(5) CBE insieme a R108(1) CBE).

Richiesta

Contenuto

La richiesta deve contenere:

Problemi sull’identificazione dell’opponente

Un errore grave nell’identificazione del richiedente (es. è impossibile identificare del tutto il richiedente), costituisce un’irregolarità (ai sensi della R108(1) CBE) e la richiesta di revisione deve essere respinta come irricevibile (a meno che il richiedente non vi abbia posto rimedio entro il termine di revisione, analogia delle Direttive D-IV 1.2.2.1 vi): una correzione dell’errore può comunque essere richiesta oltre il termine di revisione ai sensi della R139 CBE (analogia della T219/86).

Un errore minore nell’identificazione del richiedente (es. condizioni di forma non rispettate), costituisce un’irregolarità (ai sensi della R108(2) CBE) e questa può essere corretta su invito della cancelleria della Grande Camera (« Decisione della Grande Camera di ricorso del 12 novembre 2007 riguardante i compiti affidati alla cancelleria della Grande Camera di ricorso« , JO 1/2009, supplemento, III.2, A2(2)), anche dopo il termine di revisione, analogia delle Direttive D-IV 1.2.2.2 i)).

L’A121 CBE è applicabile a questo termine concesso quando si tratta di una revisione relativa a una procedura di rilascio.

L’A122 CBE è applicabile a questo termine concesso solo per il titolare.

Problemi sulla decisione da rivedere

Se non viene indicata alcuna decisione, la richiesta di revisione deve essere respinta come irricevibile (R108(1) CBE e R107(1) b) CBE).

Problemi sui motivi, fatti e prove

Se i motivi, i fatti e le prove non sono esposti, la richiesta di revisione deve essere respinta come irricevibile (R108(1) CBE e R107(1) b) CBE).

Luogo di deposito

La richiesta di revisione deve essere depositata direttamente presso l’UEB (R109(1) CBE insieme a A108 CBE): Berlino, L’Aia o Monaco (Direttive D-III 1).

Se l’opposizione è depositata altrove (es. ufficio nazionale, agenzia di Vienna, ecc.), è possibile una trasmissione (ma non esiste alcun obbligo Direttive D-IV 1.2.2.1 i), ma la data importante rimane la data di ricezione finale da parte dell’UEB (analogia della T522/94).

Firma

La richiesta di revisione deve essere firmata di proprio pugno dal richiedente o dal rappresentante (R107(3) CBE e R50(3) CBE).

Una sigla o delle iniziali non sono sufficienti (analogia delle Linee guida D-III 3.4).

Se la richiesta non è firmata, l’agente delle formalità invita il richiedente a sanare tale irregolarità entro un termine stabilito (R50(3) CBE).

Se l’irregolarità non viene corretta entro il termine stabilito, la richiesta è considerata non presentata (analogia delle Linee guida D-IV 1.2.1 ii)).

L’A121 CBE è applicabile quando si tratta di una revisione relativa a una procedura di concessione.

L’A122 CBE è applicabile solo per il titolare.

Obbligo

In linea di principio, questa richiesta deve essere dattiloscritta o stampata (R107(3) CBE e R50(2) CBE).

La richiesta può essere depositata per via elettronica (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 9 maggio 2018, relativa al deposito elettronico di documenti« , GU 2018, A45) o via fax, ma può essere richiesta una conferma su invito dell’UEB (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti via fax« , GU 2019, A18).

Se tale conferma non viene ricevuta entro i termini, la richiesta è considerata non presentata.

Un margine di 2,5 cm deve essere riservato sul lato sinistro del foglio (R107(3) CBE e R50(2) CBE).

In caso contrario, la domanda è respinta come irricevibile (R108(1) CBE).

Preferenza

Preferibilmente, la richiesta di revisione deve rispettare le condizioni della R49(3) CBE (R107(3) CBE):

  • i fogli devono essere preferibilmente nel formato A4 e utilizzati in formato verticale (salvo eventualmente per i disegni, le tabelle o le formule matematiche);
  • i fogli devono essere preferibilmente numerati con un numero arabo centrato nella parte superiore del foglio (ma non nel margine);
  • per i testi dattiloscritti, l’interlinea deve essere preferibilmente di 1,5;
  • tutti i testi devono essere preferibilmente con un carattere le cui maiuscole abbiano un’altezza minima di 2,1 mm (la dimensione dipende dal carattere scelto, quindi attenzione) e in nero;
  • i margini non devono essere preferibilmente inferiori allo schema seguente:

Lingua

Richiesta

La richiesta di revisione deve essere depositata in una lingua ufficiale dell’UEB (cioè tedesco, francese, inglese, R3(1) CBE).

È tuttavia possibile depositare la richiesta di opposizione nella lingua ufficiale di uno Stato membro se il richiedente ha il proprio domicilio (o la sede sociale) in tale Stato, o se è cittadino di tale Stato con domicilio all’estero, e se questo ha una lingua ufficiale diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese (A14(4) CBE).

Una traduzione deve essere presentata (A14(4) CBE) al più presto contemporaneamente al documento non tradotto (G6/91) in una delle lingue ufficiali dell’ufficio, indipendentemente dalla lingua della procedura (Direttive A-VII 2) e entro il termine che scade più tardi tra:

  • un termine di 1 mese dalla data di presentazione del documento (R6(2) CBE, e non dalla fine del termine).
  • il termine per la richiesta di revisione (R6(2) CBE).

L’A121 CBE è applicabile quando si tratta di una revisione relativa a una procedura di concessione.

L’A122 CBE è applicabile solo per il titolare.

Se la traduzione richiesta non viene prodotta nei termini, la richiesta di revisione è considerata non presentata (A14(4) CBE, ultima frase).

Prove, stato della tecnica, ecc.

Gli altri documenti che servono come prove possono essere prodotti in qualsiasi lingua (anche se può essere richiesta una traduzione entro un termine che non può essere inferiore a 1 mese, R3(3) CBE).

Termine

Tale richiesta deve essere presentata entro 2 mesi dalla notifica scritta della decisione (A112bis(4) CBE, salvo nel caso di un’infrazione penale in cui il termine è allora di 2 mesi dal momento in cui tale infrazione è stata accertata, senza superare i 5 anni).

A priori (per analogia con T389/86), la richiesta dovrebbe essere validamente presentata se viene presentata prima della notifica della decisione.

Se la richiesta è presentata fuori termine, dovrebbe essere considerata non presentata.

L’A121 CBE non è applicabile.

L’A122 CBE è applicabile per il richiedente o il titolare (ma probabilmente non per il termine di 5 anni), ma non per l’opponente, l’inventore, ecc.

Tale restitutio in integrum deve essere presentata entro un termine di 2 mesi dalla scadenza di tale termine (R136(1) CBE).

Tassa di revisione

Principio

La richiesta di revisione è considerata presentata solo dopo il pagamento della tassa di revisione (A112bis(4) CBE, cioè da pagare entro il termine prescritto).

Tale tassa è di [montant_epo default= »2760 € » name= »A2(1).11bis RRT »] (A2(1).11bis RRT).

Può essere pagata dopo la richiesta (R108 CBE, ultima frase).

In generale, la parte che presenta la richiesta di revisione non sarà notificata di un mancato pagamento della tassa, salvo se la sua omissione risulta evidente dalle circostanze (G2/97).

Se tale tassa non viene pagata nei termini, la richiesta di revisione è considerata non presentata (A112bis(4) CBE).

Riduzione

Riduzione prima del 1° aprile 2014

Se la richiesta di riesame è stata presentata nella lingua ufficiale di uno stato membro e se l’opponente ha il proprio domicilio (o la propria sede sociale) in tale Stato, oppure se è cittadino di tale Stato con domicilio all’estero, e se questo Stato ha una lingua ufficiale diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese, la tassa può essere ridotta del 20 % (A14 RRT).

La riduzione sarà concessa solo se la traduzione è fornita al più presto contemporaneamente alla richiesta di riesame (G6/91).

Riduzione a decorrere dal 1° aprile 2014

Per le domande depositate (entrate in fase) a decorrere dal 1° aprile 2014, nessuna riduzione è possibile (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2013 che modifica la regola 6 del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo e l’articolo 14(1) del regolamento relativo alle tasse« , JO 2014, A4).

Esame della richiesta

Effetto della richiesta

La richiesta di riesame non ha effetto sospensivo (A112bis(3) CBE).

Competenze e composizioni

La Grande Camera decide sulle richieste di riesame (A22(1) c) CBE):

  • 2 membri giuristi e 1 membro tecnico (R109(2) a) CBE),
    • quando esamina le richieste di riesame (ammissibilità) e respinge quelle manifestamente inammissibili o infondate;
  • 4 membri giuristi e 1 membro tecnico (R109(2) b) CBE),
    • durante l’analisi del merito della richiesta.
    • questa formazione è in effetti la stessa prevista per l’ammissibilità, ma integrata da 2 membri giuristi (A2(3) RPGCR).

La presidenza è assicurata da un membro giurista.

Esame dell’ammissibilità della richiesta

Principio

La Grande Camera esamina se la richiesta contiene irregolarità (vedi oltre).

Se esistono irregolarità e non possono più essere corrette, la richiesta di riesame è respinta in quanto inammissibile (R108(1) CBE e R108(2) CBE).

Tale rigetto deve essere deciso all’unanimità dei 3 membri (R109(2) a) CBE).

Se tale rigetto non è votato all’unanimità, la richiesta è trasmessa alla Grande Camera senza parere sul merito nella formazione a 5 membri (A17 RPGCR).

Irregolarità da correggere entro il termine di presentazione della richiesta

In una prima fase, l’UEB verifica (R108(1) CBE) la conformità della richiesta con le disposizioni relative :

  • alla qualità del richiedente (A112bis(1) CBE),
  • alla validità dei motivi invocati (A112bis(2) CBE),
  • all’esposizione sufficiente dei motivi, fatti e prove nella richiesta (R107(2) CBE),
  • alla data di presentazione della richiesta (A112bis(4) CBE),
  • alla presentazione dell’obiezione relativa al vizio sostanziale nella fase del ricorso (R106 CBE), o se il reato è accertato (R105 CBE)
  • alla designazione della decisione impugnata (R107(1) b) CBE).

Queste irregolarità possono/devono essere corrette entro il termine di presentazione della richiesta di revisione (ovvero 2 mesi dalla notifica della decisione, R108(1) CBE).

A questo stadio della procedura, le eventuali altre parti non partecipano (R109(3) CBE).

Se alla scadenza del termine di presentazione della richiesta di revisione permangono irregolarità, la richiesta di revisione è respinta in quanto irricevibile (R108(1) CBE).

Irregolarità da correggere entro un termine assegnato

Se le disposizioni relative al nome e all’indirizzo del richiedente (R107(1) a) CBE) non sono rispettate, l’UEB assegna un nuovo termine al richiedente per correggere tale irregolarità e, se questa non viene corretta nei termini, la richiesta di revisione è respinta in quanto irricevibile (R108(2) CBE).

Richiesta ricevibile

Se la richiesta non presenta alcuna delle irregolarità sopra menzionate, la stessa viene esaminata nel merito.

Esame del merito della richiesta

Procedura

La procedura è la stessa prevista per le camere di ricorso (R109(1) CBE).

Tuttavia, la procedura dinanzi alla Grande Camera è una procedura semplificata e alcuni termini assegnati possono essere ridotti (R109(1) CBE insieme a R132(2) CBE).

Il richiedente può essere convocato a una procedura orale su sua richiesta o d’ufficio. Il termine di convocazione può essere inferiore ai 2 mesi minimi (R109(1) CBE insieme a R115(1) CBE).

Decisione

Se la richiesta è fondata, la Grande Camera di ricorso (A112bis(5) CBE e R108(3) CBE) :

  • annulla la decisione della camera di ricorso ;
  • ordina la riapertura della procedura dinanzi alla camera di ricorso ;
  • ordina il rimborso della tassa di revisione (R110 CBE) se la procedura viene riaperta dinanzi alle camere di ricorso.

Può essere ordinata la sostituzione dei membri della camera di ricorso che hanno partecipato alla decisione annullata. In via eccezionale, può anche essere richiesto che la causa sia trattata da un’altra camera di ricorso.

Il rigetto della richiesta non è impugnabile (A106 CBE).

Tassa annuale

Può accadere che una scadenza non sia stata pagata tra la decisione della commissione di ricorso e la decisione di revisione corrispondente.

In questo caso, è necessario pagare tali tasse annuali secondo il principio dettagliato (R51(5) a) CBE e R51(5) b) CBE) nella figura seguente :

taxeannuellerevision

Tutela dei terzi

Se tra la decisione di ricorso e la decisione di revisione, un terzo ha iniziato in buona fede preparativi seri al fine di sfruttare l’oggetto del brevetto (A112bis(6) CBE), a quest’ultimo sarà concessa una licenza gratuita :

  • per la sua impresa ;
  • o per le esigenze di quest’ultima.

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