Attuazione dei propri diritti

Competenza in materia di contraffazione

La CBE non disciplina le questioni relative alla contraffazione: è necessario fare riferimento alle legislazioni nazionali per rispondere a tale questione (A64(3) CBE).

In ogni caso, un brevetto europeo o un brevetto nazionale conferirà gli stessi diritti a partire dalla sua pubblicazione (A64(1) CBE).

Tuttavia, la CBE fornisce alcune indicazioni riguardanti l’estensione della protezione conferita da un brevetto europeo o da una domanda di brevetto europeo.

Estensione della protezione

Principio

L’estensione della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo è determinata dalle rivendicazioni (A69(1) CBE).

Pertanto, è necessario esaminare attentamente le rivendicazioni per stabilire se esista un contraffattore.

Interpretazione di tale estensione

Può accadere che alcuni termini risultino oscuri: in tal caso, è possibile utilizzare la descrizione per chiarirne il significato (e quindi la portata) delle rivendicazioni (A69(1) CBE).

Tuttavia, non confondiamo: l’interpretazione con l’ausilio della descrizione o dei disegni non serve a chiarire una rivendicazione durante l’esame (ai sensi dell’A84 CBE). Tale interpretazione serve unicamente a identificare al meglio la protezione.

Estensione della protezione ai prodotti fabbricati

In teoria, se le vostre rivendicazioni riguardano un procedimento, potrete vietare ai terzi solo l’attuazione del procedimento (e gli atti associati), ma nulla di più.

Tuttavia, nel caso di un procedimento di fabbricazione, si accetta che la protezione si estenda anche ai prodotti direttamente fabbricati con tale procedimento (anche se il prodotto non fosse nuovo…) (A64(2) CBE).

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