
Per la novità
Definizione
Lo stato della tecnica è:
- l’insieme delle conoscenze generali dell’esperto del settore, ogni divulgazione pubblica (scritta o orale), ogni uso pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto (A54(2) CBE);
- le domande di brevetto europeo depositate prima della data di deposito e pubblicate successivamente (A54(3) CBE).
Definizione della « data di deposito »
Per « data di deposito » (dell’articolo A54(3) CBE o A54(2) CBE), si intende la data di priorità più antica (A89 CBE).
Per i documenti A54(3) CBE che beneficiano di una priorità, è necessario verificare che la cessione del diritto di priorità sia stata effettuata (T382/07).
Determinazione dello stato della tecnica opponibile
Nel seguente schema, lo stato della tecnica opponibile è l’insieme dei documenti A54(2) CBE e A54(3) CBE.
Ecco la spiegazione di questo schema un po’ complesso:
- Determinare la data effettiva della domanda di cui si valuta la brevettabilità e la divulgazione dello stato della tecnica:
- questa data si determina rivendicazione per rivendicazione (per la domanda di cui si valuta la brevettabilità);
- è la data di deposito (o la data di priorità, se del caso) della domanda.
- Determinare se la data di pubblicazione del documento dello stato della tecnica è anteriore (strettamente) alla data effettiva della domanda di cui si valuta la brevettabilità.
- se ciò è verificato, allora il documento dello stato della tecnica è un documento A54(2) CBE;
- Se la divulgazione non è una domanda depositata prima e pubblicata dopo, allora non è un documento dello stato della tecnica;
- Se la divulgazione non è una domanda europea o euro-PCT, allora non è un documento dello stato della tecnica (ma potrebbe essere un diritto nazionale anteriore A139(2) CBE o A139(2) CBE73);
- Se la divulgazione è una domanda europea (rispettivamente euro-PCT e che soddisfa i punti 7 a 9 di seguito), allora bisogna chiedersi se la domanda di cui si valuta la brevettabilità è stata depositata in Europa (rispettivamente a livello internazionale) prima del 13 dicembre 2007 (cioè l’entrata in vigore della CBE 2000): in caso contrario, il documento è un documento A54(3) CBE.
- Se la domanda di cui si valuta la brevettabilità è stata depositata prima del 13 dicembre 2007 (e che soddisfa i punti 7 a 9 di seguito), allora è necessario verificare che le condizioni poste dalla CBE73 siano rispettate per quanto riguarda la domanda dello stato della tecnica:
- L’opponibilità della domanda dello stato della tecnica si analizza paese per paese: per essere opponibile in un paese, è necessario che tale domanda dello stato della tecnica abbia validamente designato quel paese (A54(4) CBE73).
- Se la domanda dello stato della tecnica è una domanda EP semplice:
- È necessario che le tasse di designazione dell’A79(2) CBE73 siano state validamente pagate (R23bis CBE73). Queste tasse devono essere pagate entro un termine di 6 mesi dalla menzione della pubblicazione del rapporto di ricerca europeo (A79(2) CBE73).
- Se questo termine viene superato, viene inviata una notifica che fa decorrere un termine di 1 mese per effettuare il pagamento con sovrattassa (R85bis CBE73).
- Se la domanda dello stato della tecnica è una domanda Euro-PCT (A158(1) CBE73 e A158(2) CBE73):
- È necessario pagare la tassa nazionale di R106 CBE73, cioè la tassa di deposito e le tasse di designazione;
- Le tasse di designazione possono in ogni caso essere pagate entro un termine di 31 mesi (R107(1) CBE73) o entro un termine di 6 mesi dalla menzione della pubblicazione del rapporto di ricerca internazionale (il più lungo dei due termini).
- Se la divulgazione è una domanda Euro-PCT, occorre verificare se questa era in corso (cioè ancora in fase internazionale) il 13 dicembre 2007 (data di entrata in vigore della CBE 2000);
- Se questa domanda era ancora in corso il 13 dicembre 2007, si applica la CBE 2000 e occorre verificare se questa domanda ha valore di una domanda europea regolare (A153(2) CBE) rispetto alle condizioni CBE2000 (A153(3) CBE, A153(4) CBE e R165 CBE):
- È necessario produrre una traduzione della domanda PCT se questa non è in una delle lingue ufficiali dell’UEB;
- È necessario pagare la tassa di deposito di R159(1) c) CBE (A153(5) CBE e R165 CBE insieme a R159(1) c) CBE)
- Se questa domanda non era più in corso il 13 dicembre 2007, si applica la CBE 1973 e occorre verificare se sono state rispettate le condizioni di ingresso in fase CBE73 (A158(1) CBE73 e A158(2) CBE73), cioè entro 31 mesi:
- È necessario produrre una traduzione della domanda PCT se questa non è in una delle lingue ufficiali dell’UEB;
- È necessario pagare la tassa nazionale di R106 CBE73, cioè:
- la tassa di deposito e
- le tasse di designazione;
- Le tasse di designazione possono in ogni caso essere pagate entro un termine di 31 mesi (R107(1) CBE73) o entro un termine di 6 mesi dalla menzione della pubblicazione del rapporto di ricerca internazionale (il più lungo dei due termini).
Caso particolare delle domande A54(3) CBE
Principio
Come abbiamo indicato, le domande di brevetto europeo depositate prima della data di deposito e pubblicate successivamente (A54(3) CBE) fanno parte dello stato della tecnica.
Per verificare se la domanda di brevetto europeo è stata depositata prima, occorre prendere in considerazione la sua data di priorità (se tale priorità è valida, Direttive G-IV 5.1.1).
Pubblicazione e ritiro
Quindi, se la domanda viene ritirata prima della sua pubblicazione, allora la domanda non è opponibile (J5/81).
Se mai la domanda viene pubblicata mentre era stata ritirata (sia per errore, sia perché la domanda è stata ritirata dopo la fine dei preparativi tecnici, A93 CBE), allora questa non è opponibile (Direttive G-IV 5.1.1).
Priorità e ritiro della priorità dopo la pubblicazione
Il fatto di ritirare una priorità dopo la pubblicazione di una domanda non modifica la sua opponibilità o meno a un’altra domanda come stato della tecnica A54(3) CBE (Direttive G-IV 5.1).
Possono quindi accadere situazioni piuttosto « sorprendenti », come mostra il seguente schema:
Pertanto, nessuna delle due domande EP1 e EP2 è nuova: esse si anticipano reciprocamente ai sensi dell’A54(3) CBE.
Domanda pendente al 13 dicembre 2007
Per queste domande, è inoltre necessario considerare i paesi designati in comune (A54(4) CBE73 e disposizioni transitorie della CBE 2000).
In questo caso, è possibile avere più set di rivendicazioni per evitare uno stato della tecnica (R87 CBE73).
È persino possibile avere più set di descrizioni e/o di disegni se l’Esaminatore lo ritiene necessario (Direttive H-III 4.1).
Se la divulgazione è una domanda euro-PCT, è necessario che le tasse di designazione siano state pagate per tale domanda (R23bis CBE73).
Il ritiro di un paese validamente designato non ha alcuna importanza (Direttive G-IV 5.1.1).
Per l’attività inventiva
Principio
Lo stato della tecnica da considerare per la valutazione dell’attività inventiva è lo stesso di quello per la novità (divulgazioni pubbliche scritte o orali, usi pubblici, ecc. prima della data di deposito della domanda di brevetto), ma escludendo i documenti A54(3) CBE, cioè le domande di brevetto europeo depositate prima della data di deposito e pubblicate successivamente (A56 CBE insieme a A54(2) CBE).
Pertanto, lo stato della tecnica opponibile è l’insieme dei documenti accessibili al pubblico prima della data di deposito (o data di priorità) della domanda considerata (A54(2) CBE).
Lo stato della tecnica deve essere tecnicamente pertinente?
Lo stato della tecnica deve essere interpretato come riferito alle informazioni:
- in settori tecnici affini all’invenzione (T28/87) e
- che sono pertinenti per un settore tecnologico (T172/03 e Direttive G-VII 2).
Pertanto, se l’esperto del ramo non si aspetta di trovarvi un’informazione tecnicamente pertinente, questa dovrebbe essere esclusa.
Tuttavia, questo approccio è respinto dalla decisione T2101/12: in tale decisione, la commissione di ricorso non trova alcuna giustificazione nella CBE per limitare in tal modo lo stato della tecnica ai fini dell’attività inventiva.
Di conseguenza, lo stato della tecnica può benissimo essere un’attività commerciale o, più in generale, un’attività non tecnica (T2101/12).
Date da considerare
Al fine di stabilire se esista attività inventiva, occorre porsi alla data di priorità della domanda considerata (T24/81, Direttive G-VII 4).
Per quanto riguarda la data dei documenti dello stato della tecnica, questa è la data di divulgazione (A54(2) CBE).
Se tale data è troppo remota, può accadere che il documento non venga preso in considerazione, poiché l’esperto del ramo tenderebbe piuttosto a seguire le evoluzioni recenti (T366/89, T479/00).
Considerazione del contesto
Non è possibile estrarre dal proprio contesto una parte di un documento (T56/87, T768/90 e T115/96).
Accessibilità al pubblico di una divulgazione
Conoscenze generali dell’esperto del ramo
Le conoscenze generali dell’esperto del ramo, alla data di deposito, sono ovviamente considerate come accessibili al pubblico.
Tali conoscenze possono essere provate con qualsiasi mezzo (dizionario, enciclopedia, manuale tecnico di base, articoli scientifici).
Tuttavia, queste conoscenze generali non comprendono abitualmente la letteratura brevettuale (T263/12 o T1540/14) salvo se :
- tale letteratura contenga elementi di contesto identificati come rappresentativi delle conoscenze generali dell’esperto del ramo ;
- se il settore tecnico considerato è innovativo e tali conoscenze generali non avevano ancora trovato posto in manuali o monografie, ma che, a causa dell’aspetto innovativo, tali conoscenze si siano diffuse rapidamente nella comunità scientifica considerata (T1117/14).
L’UEB indica che un Esaminatore può benissimo non citare un documento se ritiene che una caratteristica sia di notorietà pubblica (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 1° ottobre 2007, riguardante i metodi nel campo delle attività economiche« , JO 2007, 592).
Fortunatamente, potete contestarlo (T766/91 o Direttive G-VII 3.1): se una persona vi afferma che tale caratteristica fa parte delle conoscenze generali dell’esperto del ramo o che la caratteristica è evidente, potete chiedergli di dimostrarlo (ammetto di non aver avuto molto successo davanti alle Camere di Esame, ma insomma…).
È opportuno tuttavia notare una decisione contraria (T1090/02) che afferma che spetta al richiedente provare che le conoscenze generali asserite siano successive alla data di priorità (vi auguro buona fortuna nel fornire una tale prova).
Divulgazione scritta
Principio
Presa di conoscenza da parte del pubblico
Una divulgazione scritta è considerata resa accessibile (Direttive G-IV 1 e Direttive G-IV 7.2.1) se, alla data in questione, membri del pubblico potevano prenderne conoscenza (al di fuori di clausole di riservatezza o clausole che limitano l’uso o la diffusione).
Consultazione effettiva
Pertanto, è irrilevante sapere se una persona abbia effettivamente consultato il documento (T381/87).
Numero di persone che costituiscono il pubblico
Non esiste una condizione su un numero minimo di persone del pubblico che abbiano avuto conoscenza della divulgazione (T165/96) e l’accessibilità da parte di una sola persona è sufficiente (T1829/06).
Competenza del pubblico
Alcune giurisprudenze richiedono che le persone che hanno avuto conoscenza della divulgazione abbiano un minimo di formazione nel settore (T877/90 e T406/92), ma ciò è discutibile.
Altre giurisprudenze considerano che una divulgazione è distruttiva della novità non appena « l’uomo della strada » ne abbia conoscenza (T482/89).
Caso particolare di una tesi
Se una tesi viene discussa, questa rientra nello stato della tecnica solo se il pubblico poteva assistere alla discussione o se i membri della commissione non erano vincolati da un impegno di riservatezza (T1817/08).
In ogni caso, una tesi è considerata accessibile dal momento in cui possiede un numero d’ordine e può essere ordinata (T1266/11): il fatto di sapere se la tesi sia stata effettivamente ordinata non è rilevante.
Caso particolare di una lettera
Una lettera è considerata stato della tecnica a partire dalla sua ricezione da parte del destinatario e non dal suo invio (T381/87).
Caso particolare di un documento Internet
Queste citazioni Internet possono essere molto valide (T286/10):
- pagine estratte da un sito web classico;
- pagine memorizzate nella cache dello strumento « archive.org » (poiché questo strumento « offre garanzie sufficienti per beneficiare di una presunzione di fonte di informazione affidabile e attendibile« ).
Esempi di divulgazione / non-divulgazione
Un documento è considerato accessibile al pubblico non al momento della ricezione da parte del bibliotecario, ma nel giorno in cui quest’ultimo colloca il documento sugli scaffali della biblioteca (o gli assegna un riferimento, T729/91 o T176/02). Tuttavia, la camera di ricorso ha deciso in T834/09 che il bibliotecario faceva parte del pubblico, e che quindi la data di ricezione da parte del bibliotecario era la data in cui il documento era considerato accessibile al pubblico…
Documenti interni di un’impresa non sono a priori pubblici (T37/96).
L’invio di un documento tramite e-mail non cifrata non lo rende comunque accessibile al pubblico, poiché esistono impegni di riservatezza con i fornitori di accesso (T2/09).
Tesi di laurea o elaborati di fine stage, realizzati per ottenere un diploma, sono il più delle volte considerati accessibili al pubblico, soprattutto se vengono fatte riferimenti a tali elaborati in lavori successivi (T151/99).
Divulgazione orale
A priori, l’Esaminatore non dovrebbe citare una divulgazione orale se non dispone di un elemento scritto che provi tale divulgazione (Direttive B-VI 2).
Quando viene invocata una divulgazione orale (da un interveniente, un terzo, un opponente), è necessario fornire elementi che permettano in particolare di determinare (Direttive G-IV 7.2 e T328/87):
- la data dell’uso anteriore/descrizione orale,
- l’oggetto dell’uso/descrizione orale (cioè identico o simile),
- le circostanze dell’uso/descrizione orale (cioè accessibilità al pubblico).
Uso anteriore
In effetti, è possibile che alcuni usi costituiscano divulgazioni a determinate condizioni. Questi usi possono essere in particolare (Direttive G-IV 7.1):
- per un prodotto:
- la sua fabbricazione,
- la sua offerta,
- la sua immissione in commercio (vendita o scambio),
- il suo utilizzo;
- per un procedimento:
- la sua offerta,
- la sua applicazione.
Pertanto, salvo i punti sotto indicati, la vendita a un solo acquirente distrugge la novità, se tale acquirente non è soggetto a una clausola di riservatezza (T1022/99, T482/89, T1024/18 e Direttive G-IV 7.2.1).
Nel caso di un uso in un luogo non pubblico, si considera che non vi sia divulgazione (Direttive G-IV 7.2.3).
Caratteristiche intrinseche
Principio
La composizione di un prodotto fa parte dello stato della tecnica non appena tale prodotto è accessibile al pubblico e può essere analizzato e riprodotto dall’esperto del ramo. È irrilevante sapere se l’esperto del ramo avesse motivi per analizzare la composizione/costituzione del prodotto (G1/92).
Analisi possibile
È quindi necessario che il prodotto abbia potuto essere analizzato:
- una semplice presentazione a una fiera può essere insufficiente, se il pubblico non può accedere al prodotto o manipolarlo liberamente (Direttive G-IV 7.2.1);
- una presentazione molto breve del prodotto al pubblico (es. pochi secondi a più di 5 m) può essere insufficiente se risulta che tali caratteristiche non abbiano potuto essere distinte in modo chiaro e diretto in quel breve lasso di tempo (T1410/14).
Alcune giurisprudenze richiedono che l’analisi non comporti una difficoltà eccessiva per scoprire la composizione/costituzione di un prodotto (G1/92, motivazione 1.4).
Tuttavia, altre giurisprudenze considerano che il grado di difficoltà, la quantità di lavoro o il tempo necessario per l’analisi siano irrilevanti (T952/92).
Riproduzione possibile
Il fatto di conoscere perfettamente la composizione di un prodotto non consente sempre di riprodurlo.
Infatti, il procedimento e le condizioni di fabbricazione possono avere un impatto notevole sulla capacità dell’esperto del ramo di riprodurre l’invenzione (es. nel campo dei polimeri, T1833/14).
Caratteristiche estrinseche
Le caratteristiche estrinseche sono:
- le caratteristiche di fabbricazione del prodotto,
- l’effetto specifico della composizione di un prodotto sul corpo umano (es. secondo effetto terapeutico),
- gli effetti che appaiono solo quando vi è interazione tra il prodotto e condizioni esterne specificamente scelte (T1409/16).
Queste caratteristiche estrinseche sono, salvo casi particolari, considerate non divulgate (G1/92 e Direttive G-IV 7.2.1).
Pubblico e riservatezza
Se una clausola di riservatezza scade, ciò non è sufficiente per rendere pubblica la divulgazione. È necessario verificare se il terzo, precedentemente soggetto alla clausola di riservatezza, abbia effettivamente divulgato l’informazione in questione (T1081/01).
Se qualsiasi persona del pubblico può avere accesso al documento (T50/02), anche qualora questa persona dovesse pagare ed essere soggetta a una restrizione di diffusione (es. norma a pagamento come il MPEG o i DVD, T2239/15), allora tale documento sarà considerato accessibile al pubblico (contra T1155/12).
Nel contesto di relazioni commerciali, può essere accettato un accordo tacito di riservatezza (T830/90 e Direttive G-IV 7.2.2).
Se l’opponente sostiene che non vi sia stato un accordo di riservatezza, spetta a lui provarlo (T37/96).
Nel contesto delle sperimentazioni cliniche, possiamo chiederci se le persone che partecipano a tale sperimentazione siano membri del pubblico o se esista una certa riservatezza. Anche se non esiste un accordo di riservatezza riguardante la sperimentazione in quanto tale, se i partecipanti non possono disporre liberamente dei farmaci, allora questi non possono essere considerati membri del pubblico (T670/20).
Divulgazioni non opponibili
In caso di abuso evidente
L’A55(1) a) CBE dispone che le divulgazioni effettuate durante un periodo di 6 mesi prima del deposito della domanda non sono prese in considerazione se derivano « da un abuso evidente nei confronti del richiedente o del suo dante causa« .
La data da prendere in considerazione per il calcolo di questo termine di 6 mesi è la data effettiva dei documenti presso l’UEB (e non la data di priorità o la data di deposito, G3/98 e G2/99).
Poiché questo periodo di 6 mesi non è un termine (nel senso dell’A120 CBE), la proroga dei termini non è applicabile (R134 CBE).
È necessario che vi sia effettivamente, da parte della persona che ha divulgato l’invenzione (Direttive G-V 3, T585/92):
- una vera intenzione di nuocere; o
- una conoscenza (piena o presunta) dei danni che saranno/potranno essere causati.
Ad esempio, la pubblicazione per errore di una domanda di brevetto prima della data prevista non costituisce necessariamente un abuso (T585/92).
Vi è abuso se la persona che divulga l’invenzione ha violato (intenzionalmente o per errore) un accordo di riservatezza (T173/83).
In caso di esposizioni ufficiali riconosciute
L’A55(1) b) CBE dispone che le divulgazioni effettuate durante un periodo di 6 mesi prima del deposito della domanda non sono prese in considerazione se derivano da un’esposizione ufficiale riconosciuta (vedi il sito del bureau international des expositions).
La data da prendere in considerazione per il calcolo di questo termine di 6 mesi è la data effettiva dei documenti presso l’UEB (e non la data di priorità o la data di deposito, G3/98 e G2/99).
Questo periodo di 6 mesi non essendo un termine (nel senso dell’A120 CBE), la proroga dei termini non è applicabile (R134 CBE).
Attenzione, non tutte le esposizioni (e, in realtà, sono piuttosto rare): è necessario verificare con precisione l’elenco delle esposizioni internazionali riconosciute sul sito del bureau international des expositions.
Esse sono inoltre pubblicate sulla GU (nel mese di aprile, nella sezione « trattati internazionali »):
- 2017 (JO 2013, 252):
- 10 giugno al 10 settembre 2017: L’Energia del futuro: risposta alla sfida principale dell’Umanità (ASTANA, KZ)
- 2015 (JO 2012, 342):
- 01 maggio al 31 ottobre 2015: Nutrire il pianeta, energia per la vita (MILANO, IT)
- 2012 (JO 2012, 342):
- 05 aprile al 21 ottobre 2012: Floriade 2012 – Natura vivente (Esposizione mondiale orticola) (VENLO, NL)
- 12 maggio al 12 agosto 2012: Per oceani e zone costiere viventi: Diversità delle risorse e attività sostenibili (YEOSU, KR)
- 2010 (JO 2006, 326):
- 01 maggio al 31 ottobre 2010: Città migliore – Vita migliore (SHANGAI, CN)
- 2008 (JO 2006, 326):
- 14 giugno 13 settembre 2008: Acqua e Sviluppo Sostenibile (ZARAGOZA, ES)
- 2006-2007 (JO 2006, 326):
- 01 novembre 2006 al 31 gennaio 2007: Royal Flora Ratchaphruek 2006/2007 (CHIANG MAI, TH)
- 2005 (JO 2003, 161):
- 25 marzo al 25 settembre 2005: La Saggezza della Natura (AICHI, JP)
- 2003 (JO 2003, 161):
- 25 aprile al 12 ottobre 2003: IGA 2003 – Esposizione orticola (ROSTOCK, DE)
Affiché che la divulgazione effettuata durante la conferenza sia inopponibile, è necessario:
- al deposito fare una dichiarazione di esposizione (A55(2) CBE, ciò non può essere corretto successivamente);
- entro un termine di 4 mesi dalla data del deposito (R25 CBE) (o all’entrata in fase regionale per le domande euro-PCT, R159(1) h) CBE) fornire un’attestazione che deve:
- essere rilasciata durante l’esposizione;
- constatare che l’invenzione è realmente esposta;
- menzionare la data di apertura dell’esposizione e, eventualmente, la data della prima divulgazione dell’invenzione;
- essere accompagnata da documenti autenticati (dalla persona che ha rilasciato l’attestazione) che consentano di identificare l’invenzione.
Il termine ultimo di 4 mesi beneficia dell’A121 CBE.
Contenuto delle divulgazioni
Il contenuto di una divulgazione è tutto ciò che deriva direttamente e senza alcuna ambiguità da tale divulgazione (Direttive G-VI 2 e T411/98).
Caratteristiche esplicite
Naturalmente, il contenuto esplicito delle divulgazioni (ad es. la descrizione) rientra nello stato della tecnica.
I disegni
Il documento dell’arte anteriore deve essere considerato nel suo insieme, compresi i suoi disegni.
Tuttavia, le dimensioni delle figure non devono essere prese in considerazione (T204/83) salvo se le dimensioni sono presentate nella descrizione come aventi particolare importanza (cioè importanza che avrebbe spinto il disegnatore a rappresentare tali dimensioni in modo realistico, T1488/10).
Lo stesso vale per i rapporti di dimensioni. Salvo casi particolari, i disegni non sono di grande aiuto (T1943/15).
Le rivendicazioni
Quando una combinazione di caratteristiche si trova solo nelle rivendicazioni, occorre esaminare attentamente se tale combinazione corrisponda effettivamente all’insegnamento tecnico del documento così come sarebbe compreso dall’esperto del ramo, o se si tratti semplicemente di un artefatto del processo di redazione delle rivendicazioni, destinato a ottenere la protezione più ampia (T312/94, T969/92, T42/92, T1658/12).
Il riassunto
L’UEB considera che le divulgazioni fatte nel riassunto di un brevetto o di una domanda non devono essere prese in considerazione se questa divulgazione è contraddittoria con quella della descrizione (T1080/99).
Inoltre, i riassunti non devono essere presi in considerazione per le domande A54(3) CBE (Direttive G-IV 5.1).
Divulgazione sufficiente / difettosa
Perché una divulgazione possa distruggere la novità di una rivendicazione, è necessario che le informazioni fornite all’esperto del ramo siano sufficienti per consentirgli, alla data di pubblicazione (o di deposito per un documento A54(3) CBE), di mettere in pratica l’insegnamento tecnico (T206/83, T26/85 e Direttive G-VI 4).
Tuttavia, è possibile prendere in considerazione una descrizione contenente errori (e che tali errori non siano rilevabili dall’esperto del ramo, T591/90, T171/84, Direttive G-VI 9).
Divulgazione fortuita
Una divulgazione fortuita è una divulgazione pertinente sebbene il problema tecnico sia ben diverso (T161/82).
In ogni caso, questo tipo di divulgazione è opponibile, ma è possibile un disclaimer.
I riferimenti ad altri documenti
Se il contenuto pertinente di un documento incorporato per riferimento (cioè citato) non è chiaramente identificato nella divulgazione, esso non sarà preso in considerazione per l’analisi della novità (T689/90, Direttive G-IV 8).
Nel caso contrario e se il documento è una domanda A54(3) CBE (Direttive F-III 8):
- se il riferimento era accessibile al pubblico alla data di deposito, lo si prende in considerazione.
- se il riferimento non era accessibile al pubblico alla data di deposito, lo si prende in considerazione solo se:
- alla data di deposito di tale domanda, il riferimento era a disposizione dell’Ufficio;
- alla data di pubblicazione di tale domanda, il riferimento è accessibile al pubblico.
« Il particolare anticipa il generale »
In linea generale (Direttive G-VI 5), una divulgazione generale (es. del metallo) non anticipa una caratteristica specifica (es. del rame).
Al contrario, una divulgazione specifica (es. un rivetto) anticipa una caratteristica generale (es. un sistema di fissaggio).
Caratteristiche non esplicite
Può accadere che alcune caratteristiche di una delle rivendicazioni non si ritrovino in una stessa divulgazione: ciò nonostante, l’invenzione è necessariamente nuova?
Non necessariamente!
Divulgazioni implicite
Se una caratteristica è implicita in una divulgazione, allora questa fa parte dello stato della tecnica (Direttive G-VI 6).
Una caratteristica è « implicita » se ne discende « direttamente e senza equivoci » da essa (cioè se non vi era altra scelta che l’esistenza di tale caratteristica).
A titolo di esempio, nella divulgazione di una scarpa, non esiste una divulgazione implicita di lacci, poiché sono possibili altri sistemi di chiusura (come il velcro).
Tuttavia, non si tratta di valutare la probabilità che l’esperto del ramo abbia prestato attenzione a tale caratteristica implicita e quindi la conosca, ma di sapere in modo puramente oggettivo se lo stato della tecnica la divulghi (es. un rapporto tra più valori superiore a una soglia, T1456/14).
Divulgazioni equivalenti
La novità non è distrutta dalla divulgazione di caratteristiche equivalenti (es. la « gomma naturale » e il « polibutadiene » che sono entrambi elastomeri) (vedi anche T167/84, Direttive G-VI 2).
Caratteristiche semplicemente giustapposte
Può anche accadere che tali caratteristiche non divulgate non collaborino tecnicamente con le caratteristiche divulgate. Si parla allora di giustapposizione di caratteristiche.
In Europa, questa giustapposizione conferirà novità alla domanda (T1918/09).
Personalmente, sono piuttosto in disaccordo con questa posizione, poiché ritengo che possa provocare un bias: per sfuggire a un eventuale documento A54(3) CBE, basterebbe aggiungere una caratteristica poco probabile, ma totalmente banale (es. « e in cui il mondo comprende un bullone« ).
Questa caratteristica ha poche probabilità di essere divulgata (a meno di sostenere che sia implicita).
La giurisprudenza francese condivide questo avviso: in quest’ultima situazione, ogni « gruppo » di caratteristiche indipendenti deve essere analizzato separatamente (Cass. ch. com. 29 novembre 1967).
Interpretazione delle caratteristiche
Una divulgazione A54(3) CBE deve essere interpretata alla data di deposito o di priorità della domanda di cui si contesta la novità (T233/90).
Una divulgazione A54(2) CBE deve essere interpretata alla data di pubblicazione della domanda di cui si contesta la novità (T205/91 e T305/94).
Un documento successivo alla data pertinente può essere preso in considerazione (T1110/03), in particolare se si tratta di un dizionario o di un’opera di riferimento.
Le conoscenze generali dell’esperto del ramo possono essere prese in considerazione (T206/83): il più delle volte tali conoscenze possono essere provate tramite manuali tecnici.
In casi eccezionali (settori tecnici molto specialistici), può accadere che si accetti che le conoscenze generali dell’esperto del ramo siano provate tramite i fascicoli di brevetto (Direttive F-II 4.1, T51/87, T772/89).
Caratteristiche « nascoste »
Abbiamo qui un concetto relativamente complesso da comprendere.
Immaginiamo che un documento dello stato della tecnica divulghi una caratteristica che non è immediatamente evidente, ma che deve essere « rivelata » tramite una dimostrazione, ad esempio matematica: si tratta di una divulgazione?
Per la commissione di ricorso, la risposta è sì, anche qualora non sia presente alcuna ragione oggettiva per procedere a tale dimostrazione (T2517/11).


