
Misure istruttorie
Scopo delle misure istruttorie
L’istruzione è l’amministrazione della prova da parte dell’UEB.
Infatti, esistono alcuni casi in cui è necessario provare fatti allegati dalle parti (es. una divulgazione orale di cui non si conosce con certezza il contesto o il contenuto, Direttive E-IV 1.2).
Questa istruzione può essere (R117 CBE):
- richiesta da una parte;
- disposta d’ufficio dall’UEB.
In caso di contestazione di un’attestazione, di norma si accoglie una richiesta di una parte di audizione del testimone, prima che tali affermazioni fondino una decisione sfavorevole alla parte che le contesta (T474/04).
Diverse misure possibili
Le misure istruttorie possibili sono (A117 CBE):
- l’audizione delle parti;
- la richiesta di informazioni (es. richiesta a un editore per conoscere la data di pubblicazione di un’opera, Direttive E-IV 1.2);
- la produzione di documenti;
- l’audizione di testimoni;
- la perizia;
- l’ispezione dei luoghi;
- le dichiarazioni scritte rese sotto giuramento.
Tuttavia, questo elenco non è esaustivo (Direttive E-IV 1.2).
Preparazione dell’istruzione
Procedura nel corso della quale può essere effettuata un’istruzione
Un’istruzione può essere effettuata in qualsiasi procedura davanti all’UEB (A117 CBE, il precedente A117 CBE73 faceva riferimento a un elenco definito).
Tuttavia, le misure istruttorie sono rare e vengono utilizzate soprattutto in opposizione (Direttive E-IV 1.1).
Competenza per effettuare questa istruzione
L’istruzione è effettuata dall’organo competente per la procedura (es. divisione di opposizione, ecc.).
La divisione competente può incaricare uno dei suoi membri di procedere alle misure istruttorie (A117(2) CBE insieme a R119(1) CBE): ciò è particolarmente utile quando è necessario uno spostamento sul posto per vedere, ad esempio, il funzionamento di una macchina (Direttive E-IV 1.3).
Al fine di ottenere dichiarazioni sotto « giuramento » o in altra forma vincolante (cioè con sanzioni penali previste in caso di menzogne), è necessario che l’UEB richieda alle autorità giudiziarie competenti dello Stato (A131(2) CBE) in cui la persona interessata ha il domicilio di ascoltarla in tali condizioni (R120(2) CBE).
Decisione che ordina l’istruzione
Tutte le misure istruttorie sono soggette al potere discrezionale dell’organo, che le dispone solo se le ritiene necessarie (T798/93).
Viene adottata una decisione in tal senso (R117 CBE).
Tale decisione è notificata alle parti (A119 CBE).
Non è possibile un ricorso indipendente contro questa decisione, ma può essere proposto insieme al ricorso contro la decisione finale (A106(2) CBE e Direttive E-IV 1.4).
Citazione delle parti, dei testimoni o dei periti
Principio
Quando parti, testimoni o esperti sono citati per essere ascoltati (R118(1) CBE).
Contenuto della citazione
La citazione deve indicare la data e l’ora in cui si svolgerà la misura istruttoria (R118(2) CBE), sapendo che deve essere lasciato un minimo di 2 mesi.
La citazione menziona inoltre (R118(2) CBE):
- l’argomento su cui queste parti (testimoni o esperti) saranno ascoltate,
- il fatto che (R122(2) CBE a R122(4) CBE):
- le spese di trasporto e alloggio saranno rimborsate dall’UEB;
- un’indennità per il mancato guadagno sarà corrisposta dall’UEB;
- gli esperti hanno diritto a una remunerazione per il loro lavoro, tale remunerazione essendo corrisposta dall’UEB (solo se sono stati citati dall’UEB);
- un’indicazione secondo cui questa parte, testimone o esperto, può essere chiamata a rendere una testimonianza vincolante davanti a un’autorità giudiziaria dello Stato del suo domicilio secondo la R120(2) CBE;
- un invito a rispondere a questa citazione per indicare se è disposto a comparire davanti all’UEB.
Compito dell’esperto
Se un esperto è incaricato, l’UEB deve:
- precisargli la forma di restituzione del suo parere (R121(1) CBE);
- comunicargli il suo mandato (R121(2) CBE) contenente:
- una descrizione del suo incarico;
- un termine per la presentazione del suo parere;
- il nome delle parti.
Una copia di tale parere sarà consegnata alle parti (R121(3) CBE).
Una richiesta di ricusazione dell’esperto può essere formulata da una parte e la divisione decide quindi su tale ricusazione (R121(4) CBE).
Informazione delle altre parti
Tutte le parti possono assistere alla misura istruttoria (R119(3) CBE).
Le parti devono quindi essere informate almeno 2 mesi prima della misura istruttoria (Direttive E-IV 1.5) e viene loro ricordato che possono assistere a tale misura istruttoria.
Testimoni ed esperti non citati
All’apertura della misura istruttoria, una parte può chiedere che un testimone o un esperto non citato, ma presente, sia ascoltato, indicando a quale scopo e per quali motivi tale persona debba essere ascoltata. L’istanza decide quindi sull’ammissibilità di tale richiesta (Direttive E-IV 1.6.2).
Spese
I testimoni o esperti che compaiono dinanzi all’UEB possono richiedere (R122(2) CBE a R122(3) CBE):
- che le spese di trasporto e alloggio siano rimborsate (può essere effettuato anche un anticipo). Non è necessario che siano stati citati dall’UEB (R122(2) CBE);
- che venga corrisposto un indennizzo per il mancato guadagno (R122(3) CBE);
- che i loro lavori (solo per gli esperti) siano remunerati (R122(3) CBE).
Le modalità di rimborso delle spese e di pagamento degli indennizzi e degli onorari sono previste dal documento « Indennità e onorari spettanti ai testimoni e agli esperti« , JO 1983, 102.
Queste somme (esclusi gli anticipi) sono corrisposte al termine dell’incarico del testimone o dell’esperto (R122(3) CBE).
Se una parte ha richiesto tale istruttoria:
- tale istruttoria può essere subordinata al deposito presso l’UEB di una cauzione (R122(1) CBE; se nessuna cauzione viene versata nonostante la richiesta dell’UEB, la misura istruttoria non viene eseguita, Direttive E-IV 1.9);
- essa sostiene le spese di indennizzo dei testimoni o degli esperti (a meno che l’equità non disponga diversamente, Direttive E-IV 1.9).
Conservazione della prova
Su richiesta, l’UEB può attuare una misura istruttoria al fine di conservare la prova di fatti (R123(1) CBE) se si può ritenere che l’istruttoria successiva possa risultare più difficile o impossibile.
Tale misura istruttoria è possibile anche al di fuori di qualsiasi procedura e deve essere richiesta all’istanza che sarebbe chiamata a prendere una decisione con l’ausilio di tale prova (R123(4) CBE).
Ciò può verificarsi se un testimone sta per morire o emigrare in un paese lontano o ancora se un prodotto deperibile è a disposizione del pubblico (Direttive E-III 2.1).
Il richiedente / titolare viene informato di tale misura istruttoria affinché possa parteciparvi e porre qualsiasi domanda pertinente (R123(1) CBE).
La richiesta deve contenere (R123(2) CBE):
- le indicazioni relative al richiedente come previsto dalla R41(2) c) CBE;
- indicazioni sufficienti per consentire l’identificazione della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo in questione;
- l’indicazione dei fatti che richiedono la misura istruttoria;
- l’indicazione della misura istruttoria;
- una spiegazione del motivo che giustifica la presunzione secondo cui l’istruttoria potrebbe essere successivamente più difficile o addirittura impossibile.
La richiesta si considera presentata solo dopo il pagamento (R123(3) CBE) di una tassa per la conservazione della prova: [montant_epo default= »70 € » name= »A2(1).17 RRT »] (A2(1).17 RRT).
Verbale dell’istruttoria
Un verbale viene redatto a seguito della procedura orale (R124(1) CBE) contenente i punti essenziali dell’istruttoria.
Se è stata effettuata una deposizione (es. testimone, esperto), il verbale le viene letto (se non vi rinuncia, R124(2) CBE) e viene annotato se lo approva o lo disapprova.
Tale verbale è firmato (eventualmente con firma elettronica) dall’agente che lo ha redatto e dal presidente della procedura orale (R124(3) CBE).
Una copia del verbale viene trasmessa alle parti (R124(4) CBE).
Lingua dell’istruzione
La lingua dell’istruzione dipende dalla sua forma:
- per quanto riguarda l’audizione di testimoni (A117(1) d) CBE), delle parti (A117(1) a) CBE) o di un esperto (A117(1) e) CBE) si applica la R4(3) CBE:
- se non possiedono una padronanza sufficiente di una lingua ufficiale o di uno Stato contraente, possono utilizzare un’altra lingua;
- se l’istruzione è realizzata su richiesta di una parte, è necessario che questa parte assicuri, se del caso, la traduzione nella lingua della procedura (salvo se l’UEB autorizzi la traduzione in un’altra lingua ufficiale).
- per quanto riguarda la produzione di documenti (A117(1) c) CBE) e le dichiarazioni scritte sotto giuramento (A117(1) d) CBE) si applica la R3(3) CBE:
- essi possono essere prodotti in qualsiasi lingua.
- può essere richiesta una traduzione in una delle sue lingue ufficiali entro un termine stabilito (in mancanza, l’UEB può non tenere conto del documento in questione).
