
Prova di una divulgazione scritta
Durante l’esame, l’onere della prova spetta all’Esaminatore (Direttive G-IV 7.5.3).
Se uno degli argomenti dell’Esaminatore è che « è ben noto all’esperto del ramo« , e il richiedente lo contesta, dovrà provarlo con l’ausilio di documenti (Direttive G-VII 3.1).
Prova di una citazione Internet
Quando le citazioni sono pagine Internet, è opportuno utilizzare il livello standard di prova: il bilanciamento delle probabilità (T286/10, T2339/09 e T990/09 o ancora T2227/11).
Il titolare ha l’onere di sollevare un dubbio sufficiente per distruggere questa presunzione, non limitandosi a invocare una mancanza di affidabilità generale del sito.
Questo livello di esigenza è molto inferiore rispetto al livello di prova un tempo richiesto da alcune decisioni: oltre ogni ragionevole dubbio (T1134/06).
Prova di una divulgazione orale
Principio
Le prove fornite devono essere esaminate in modo molto critico e rigoroso (Direttive E-IV 4.3) e la certezza della divisione di esame/opposizione deve andare oltre ogni ragionevole dubbio (T97/94, poiché i mezzi di prova relativi a un uso anteriore pubblico si trovano tutti nella disponibilità dell’opponente).
Caso dei resoconti di conferenza
Alcuni ritengono che i resoconti delle conferenze siano fedeli agli interventi che sono stati presentati (Direttive G-IV 1 e Direttive G-IV 7.4) fino a quando il richiedente non li contesta con motivazioni legittime. Nella fase di opposizione, l’opponente deve fornire la prova contraria.
Tuttavia, se il resoconto è pubblicato più di 6 mesi dopo la conferenza, si può mettere in dubbio l’affidabilità di tale resoconto (T153/88 e T384/94).
Caso della testimonianza del relatore
La prova della divulgazione orale non può essere fornita facendo testimoniare il relatore (T1212/97 e Direttive G-IV 7.4), poiché questi si trova in una posizione ben diversa rispetto alle varie parti (ad es. la sua divulgazione gli è certamente sembrata chiara, mentre i suoi ascoltatori potrebbero non aver capito nulla).
Allo stesso modo, è poco probabile che il relatore si ricordi tutto ciò che ha detto diversi anni dopo (T843/15).
Caso del supporto di presentazione (Powerpoint)
Non si può semplicemente presumere che una divulgazione orale coincida esattamente con il suo supporto scritto (T843/15).
Se un relatore fa una presentazione orale basandosi su una presentazione, tale documento può stabilire una presunzione del contenuto della presentazione, ma il documento stesso non è sufficiente a garantire che il contenuto della presentazione sia stato effettivamente presentato integralmente e, in tal caso, in modo comprensibile.
Per determinare quali informazioni siano state effettivamente divulgate al pubblico durante una divulgazione orale, è quindi generalmente necessario produrre elementi di prova aggiuntivi, come dichiarazioni o appunti scritti del pubblico o un documento distribuito al pubblico.
Prova di un uso anteriore
Il livello di prova atteso per la prova di un uso anteriore è « oltre ogni ragionevole dubbio » (T97/94) quando questa prova è nelle mani dell’opponente.
Tuttavia, se la prova è fornita da un testimone che non rientra nella sfera immediata dell’opponente (ad es. un fornitore indipendente, T734/18), allora potrà applicarsi il bilanciamento delle probabilità.
