
Perché un’invenzione possa essere brevettabile, è necessario che sia suscettibile di applicazione industriale (A52(1) CBE).
La nozione di applicazione industriale deve essere distinta dalla nozione di invenzione definita precedentemente (anche se queste due nozioni possono talvolta confondersi o sovrapporsi).
Definizione dell’applicazione industriale
Perché un’invenzione abbia carattere industriale, è necessario che possa essere utilizzata o fabbricata in qualsiasi industria, compresa l’agricoltura (A57 CBE).
Il termine « industria » deve essere inteso come l’esercizio di qualsiasi attività di carattere tecnico (in opposizione alle belle arti, Direttive G-III 1).
Ad esempio, un’invenzione con uno scopo tecnico è brevettabile (anche se l’invenzione è una simulazione o non si ottiene alcun risultato tangibile/materiale) (T1227/05).
Valutazione dell’applicazione industriale
Esposizione dell’applicazione
L’applicazione industriale dell’invenzione deve essere esposta nella domanda se questa non è evidente (R42(1) CBE).
Momento della valutazione
È al momento del deposito della domanda che occorre valutare l’applicazione industriale.
Ad esempio, se si rivendica una plastica resistente a un metallo fuso mentre questa plastica non esiste alla data del deposito (anche se viene inventata il giorno successivo al deposito), allora non esiste un’applicazione industriale dell’invenzione.
Esclusioni classiche
La nozione di applicazione industriale consente quindi di respingere:
- un’invenzione che non funziona (es. moto perpetuo, Direttive G-III 1); un’invenzione basata su principi fisici non noti e non provati; un’invenzione finalizzata a un’idea pubblicitaria; ecc.
Prodotti intermedi
Un prodotto il cui unico ruolo è consentire la fabbricazione di un prodotto finale (e che possiede un’applicazione industriale) sarà considerato come avente anch’esso un’applicazione industriale (T22/82).
Metodi di prova (meccanici, terapeutici, ecc.)
Anche se un protocollo di prova interviene spesso prima della fase di industrializzazione (protocollo di resistenza meccanica, protocollo di test di effetti allergici, ecc.), questi metodi sono considerati come aventi un’applicazione industriale (Direttive G-III 2).
Sequenza genica
Per questo tipo di invenzione, è importante esporre concretamente e precisamente l’applicazione industriale prevista (R29(3) CBE, T898/05 e Direttive G-III 4).
Ad esempio, una semplice sequenza di DNA senza indicazione di una funzione non ha applicazione industriale (Direttiva UE 98/44/CE, considerando 23).
