
Deposito di una domanda
Principio
Dall’entrata in vigore della CBE 2000, non esiste alcuna condizione di lingua per il deposito (ovvero per ottenere una data di deposito).
Se la domanda è depositata in una lingua ufficiale, non è necessario fare nulla e tale lingua ufficiale diventa la lingua della procedura.
Se la domanda non è depositata in una lingua ufficiale (A14(2) CBE), è necessario produrre una traduzione in una delle lingue ufficiali entro 2 mesi (R6(1) CBE). La lingua di questa traduzione diventa la lingua della procedura.
Attenzione: le disposizioni dell’A14(4) CBE non si applicano al deposito di una domanda (quindi il termine è effettivamente di 2 mesi per presentare la traduzione), anche se la riduzione della tassa annuale della R6(3) CBE è applicabile ai depositanti:
- che hanno il domicilio (o la sede legale) in uno degli Stati contraenti (o se sono cittadini di uno di questi Stati con domicilio all’estero),
- il cui paese ha una lingua ufficiale diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese,
- che depositano la loro domanda in una di queste lingue (o che fanno riferimento a una domanda precedente in una di queste lingue).
Deposito in più lingue
Nella decisione T382/94, la camera di ricorso ha stabilito che se le annotazioni dei disegni erano in una lingua diversa da quella della descrizione, ciò non aveva alcuna incidenza sulla data di deposito (le rivendicazioni e la descrizione erano state depositate in tedesco, ma i disegni includevano un testo in inglese).
Cosa succede se una parte della descrizione o una rivendicazione è in una lingua diversa dal resto della descrizione?
Prima dell’entrata in vigore della CBE 2000, l’UEB rifiutava l’attribuzione di una data di deposito in queste situazioni (J18/96) con la motivazione che la lettera dell’A14 CBE 73 era
Le domande di brevetto europeo sono depositate in una di queste lingue
Oggi, la formulazione è diversa (A14 CBE), ma si possono riscontrare delle similitudini:
Ogni domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una delle lingue ufficiali o, se depositata in un’altra lingua, tradotta in una delle lingue ufficiali, conformemente al regolamento di esecuzione.
Ritengo quindi che la posizione dell’UEB sarebbe la stessa: il principio dell’unicità della lingua delle domande di brevetto europeo sarebbe la regola.
Tuttavia, questa unicità riguarda solo la descrizione: se le rivendicazioni sono in una lingua diversa, ciò non crea problemi (Direttive A-X 9.2.2, poiché le rivendicazioni non sono un obbligo per ottenere una data di deposito).
Caso di una divisionale
La lingua di deposito di una domanda divisionale deve essere quella del deposito della domanda madre o, a scelta, quella in cui la domanda è stata tradotta (R36(2) CBE).
Pertanto, se una domanda di brevetto europeo è stata depositata in italiano e poi tradotta in inglese secondo le prescrizioni dell’A14(2) CBE, è possibile depositare una divisionale in italiano o in inglese.
Procedura scritta davanti all’UEB
La regola
Contrariamente a un’idea diffusa, è possibile per il richiedente, l’opponente, ecc. utilizzare qualsiasi lingua ufficiale dell’UEB (R3(1) CBE e Direttive A-VII 2) per rispondere alle notifiche, depositare qualsiasi documento, ecc. (ad eccezione dei documenti relativi alle modifiche della domanda, Direttive A-VII 1.2).
In realtà, solo l’UEB è vincolato dalla lingua della procedura (Direttive A-VII 1.2).
Deroga dell’A14(4)
Principio
Se una persona ha il domicilio (o la sede legale) in uno degli Stati contraenti (o se è cittadino di uno di questi Stati con domicilio all’estero) e tale Stato ha una lingua ufficiale diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese, può depositare qualsiasi documento da produrre entro un termine stabilito in tale lingua (A14(4) CBE).
Quando si parla di « una persona » nel paragrafo precedente, si esclude il rappresentante (T145/85).
Tale lingua non è necessariamente la lingua di deposito.
Una traduzione deve essere presentata (A14(4) CBE) al più presto contemporaneamente al documento non tradotto (G6/91) e entro un termine di 1 mese dalla data di presentazione del documento (R6(2) CBE) e non dalla fine del termine, in una delle lingue ufficiali dell’ufficio, indipendentemente dalla lingua della procedura (Direttive A-VII 2).
Tale traduzione può, se il termine successivo scade successivamente, essere depositata (R6(2) CBE):
- entro il termine di opposizione (se il documento è l’atto di opposizione);
- entro il termine di ricorso (se il documento è l’atto di ricorso);
- entro il termine di deposito del memoria di ricorso (se il documento è il memoria di ricorso);
- entro il termine di presentazione di una richiesta di revisione (se il documento è una richiesta di revisione).
Attenzione, poiché se una persona che non può beneficiare delle disposizioni dell’A14(4) CBE cerca di depositare un documento in una lingua non autorizzata presentando una traduzione lo stesso giorno, non potrà successivamente sostenere che la traduzione può valere come originale: il documento, essendo solo una traduzione, sarà considerato come mai prodotto (T1152/05).
Riduzione delle tasse
Prima del 1° aprile 2014
Se tutte le condizioni sono soddisfatte per il documento essenziale di una fase della procedura, la persona otterrà una riduzione delle tasse del 20% (R6(3) CBE insieme a A14(1) RRT) per tale fase.
Il documento essenziale è:
- la descrizione della domanda per la tassa di deposito;
- la dichiarazione che specifica la misura in cui il brevetto europeo è coinvolto della R76(2) c) CBE per la tassa di opposizione;
- l’atto di ricorso (e non il memoria) per la tassa di ricorso;
- la richiesta di esame per la tassa di esame;
- la richiesta di limitazione o di revoca per la tassa di limitazione o di revoca;
- la richiesta di revisione per la tassa di revisione.
Tale riduzione è a priori aperta in caso di più depositanti (o di contitolari o di co-opponenti, ecc.), purché almeno uno soddisfi le condizioni sopra indicate (vedi la lettera della R6(3) CBE: « una persona« ).
A partire dal 1° aprile 2014
Tuttavia, per le domande depositate (entrate in fase) a partire dal 1° aprile 2014 (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2013 che modifica la regola 6 del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo e l’articolo 14(1) del regolamento relativo alle tasse« , GU 2014, A4), per beneficiare di questa riduzione, sarà necessario che tutti i depositanti siano (R6(4) CBE e R6(7) CBE):
- una piccola o media impresa;
- una persona fisica; ; o
- un’organizzazione senza scopo di lucro, un’università e un ente di ricerca pubblico.
I criteri sono indicati nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (R6(5) CBE).
I depositanti devono dichiarare la loro appartenenza a una delle categorie sopra menzionate, ma l’UEB può richiedere prove in caso di dubbio (R6(6) CBE).
Il depositante otterrà una riduzione delle tasse del 30 % (A14(1) RRT) ma solo per quanto riguarda:
- la tassa di deposito ;
- la tassa d’esame.
Sanzione
Se la traduzione prevista dall’A14(4) CBE non viene prodotta entro il termine di 1 mese (o nel termine prorogato di cui sopra), il documento si considera come mai prodotto. L’UEB ne avvisa la persona che ha presentato il documento (Direttive A-VII 5).
L’A121 CBE è applicabile per un documento relativo:
- al rilascio;
- alla procedura di ricorso ex parte.
L’A122 CBE è applicabile a tutti gli altri casi (tranne che per l’opponente, a meno che non riguardi il ricorso, G1/86).
Se il documento non tradotto è la lettera di accompagnamento di un atto di procedura (es. consegna di una copia certificata di una domanda anteriore), l’atto sarà comunque compiuto se è possibile identificare il numero di domanda a cui si riferisce (Direttive A-VII 5).
Casi particolari
Osservazioni di terzi
Le osservazioni di terzi (A115 CBE) possono essere depositate solo in una lingua ufficiale dell’UEB (R114(1) CBE) e non possono beneficiare delle deroghe previste dall’A14(4) CBE.
Infatti, tali documenti non hanno alcun obbligo di essere presentati entro un termine determinato.
Tuttavia, le Direttive A-VII 3.5 prevedono che l’UEB può invitare il terzo, se identificabile, a fornire una traduzione.
Pubblicazione
La pubblicazione della domanda viene effettuata nella lingua della procedura (A14(5) CBE).
Modifiche della domanda
Le modifiche della domanda devono essere depositate nella lingua della procedura (R3(2) CBE e Direttive A-VII 2).
Non hanno alcun obbligo di essere presentate entro un termine determinato e non possono quindi beneficiare delle deroghe dell’A14(4) CBE : Infatti, il richiedente non è obbligato a depositare modifiche, è solo una possibilità (A123(1) CBE) ; solo una risposta alla notifica è obbligatoria (A93(4) CBE).
Mezzi di prova
I mezzi di prova possono essere prodotti in qualsiasi lingua (R3(3) CBE).
Tuttavia, l’UEB può richiedere una traduzione nella lingua della procedura, traduzione da produrre entro un termine stabilito (che può dipendere dalla lunghezza del documento, Direttive A-VII 3). Se la traduzione non viene prodotta nei termini, l’UEB può non tenere conto di tale mezzo di prova.
Focus sulle traduzioni
Certificazioni
Quando è necessaria una traduzione, l’UEB può richiedere un’attestazione che certifichi che la traduzione è conforme al testo originale (R5 CBE). Questa attestazione deve essere presentata entro un termine stabilito. Tale termine beneficia
- dell’A121 CBE per il richiedente ;
- dell’A122 CBE per il titolare e l’opponente nel caso della traduzione del ricorso (G1/86).
Correzione della traduzione
È possibile, in qualsiasi momento durante la procedura, rendere conforme la traduzione al testo della domanda così come depositata (A14(2) CBE).
Attenzione, perché se ciò avviene durante la procedura di opposizione (o comunque dopo la concessione), non si devono violare le disposizioni dell’A123(3) CBE.
Per la correzione delle traduzioni relative ai documenti depositati entro un termine determinato (A14(4) CBE), è necessario procedere a una modifica ai sensi della R139 CBE.
Procedura orale
La lingua della procedura orale è la lingua della procedura (R4(1) CBE), ma ogni parte può chiedere di utilizzare :
- un’altra lingua ufficiale :
- una lingua ufficiale di uno Stato contraente :
- La traduzione nella lingua della procedura è a carico della parte che la richiede (R4(1) CBE).
- un’altra lingua (R4(4) CBE)
- Se l’UEB e le parti sono d’accordo.
Tale richiesta di traduzione deve essere rinnovata nella fase di ricorso (T34/90).
L’UEB può autorizzare alcune deroghe riguardanti la traduzione (R4(1) CBE, in particolare se il traduttore è malato e tutti sono d’accordo per proseguire senza traduzione).
Attenzione: la traduzione non può essere richiesta per consentire a un terzo (o a un suo dipendente) di assistere alla procedura orale perché non comprende la lingua della procedura (T2696/16).
Decisioni
Le decisioni, essendo un atto di procedura scritta, quanto detto in precedenza si applica.
Solo una decisione in un’unica lingua di procedura soddisfa i requisiti dell’R111(2) CBE riguardanti la motivazione delle decisioni.
Pertanto, non è possibile riprendere passaggi del memoria di opposizione in lingua inglese (e senza traduzione) in una decisione emessa in tedesco (T1787/16).
