Correzione di errori

Correzione di errori nei documenti presentati

La persona che ha commesso l’errore

Perché un errore possa essere corretto, è indispensabile che l’errore provenga dalla persona responsabile del fascicolo:

  • il richiedente se non ha un rappresentante; 
  • il rappresentante se rappresenta il richiedente.

Tuttavia, se il richiedente commette un errore nella sua decisione e comunica un ordine errato (ma senza ambiguità al rappresentante), ciò non sarà suscettibile di correzione (T610/11).

Termine per presentare una richiesta di correzione

La richiesta può essere presentata:

  • se la correzione presenta un rischio di compromettere la sicurezza giuridica di terzi:
    • dopo la fine dei preparativi tecnici per la pubblicazione, se dalla domanda pubblicata risulta che la domanda contiene un errore (es. priorità rivendicata manifestamente incoerente, J2/92 e Direttive A-V 3),
    • altrimenti, prima della fine dei preparativi tecnici per la pubblicazione (J21/84 e Direttive A-V 3, se una decisione è pendente alla fine dei preparativi tecnici, viene fatta una menzione nella pubblicazione),
  • altrimenti, in qualsiasi momento (J21/84 e Direttive A-V 3) e senza indugio (G1/12):
    • ma solo fino alla consegna al servizio di posta interna della decisione di concessione del brevetto (procedura scritta) o fino a quando la decisione non sia stata pronunciata (procedura orale) (Direttive H-VI 2.1) per le correzioni sulla descrizione, le rivendicazioni o i disegni.
    • eventualmente, in procedura di opposizione o di limitazione (Direttive D-X 4.3).

Tipo di errori

Principio

Un « errore » ai sensi della R139 CBE esiste in un documento quando quest’ultimo non esprime la reale intenzione della persona a nome della quale è stato depositato (J7/19).

In altre parole, deve esistere una divergenza tra l’intenzione reale di una parte e la sua dichiarazione. La correzione deve introdurre ciò che era previsto originariamente.

L’errore non può riguardare la comprensione o l’interpretazione errata di una persona che ha quindi fatto scelte sbagliate (J7/19).

Errore sul richiedente

Un errore riguardante la persona del richiedente (es. la persona erroneamente designata fa parte dello stesso gruppo del vero richiedente) può essere corretto se vengono fornite prove sufficienti (J7/80 e J18/93).

Correzione della priorità

Sembra possibile richiedere una correzione ai sensi della R139 CBE. Tuttavia, è necessario rispettare una serie di condizioni:

  • data e Stato di deposito della domanda anteriore (Direttive A-V 3):
    • la richiesta di modifica deve essere presentata abbastanza presto per essere presa in considerazione prima della pubblicazione (ad es. semplice menzione della correzione nella pubblicazione);
    • oppure, in caso contrario
      • se l’errore è evidente (J8/80) o le informazioni sono manifestamente incoerenti (J3/91 e J2/92). Per quanto riguarda questo punto, è necessario che l’errore sia evidente per il pubblico (che non è un ingegnere brevetti qualificato che conosce bene la procedura e le abitudini della professione, J11/18);
      • se dalla domanda pubblicata risulta che è stato commesso un errore (J6/91);
      • se il resto della procedura non può far pensare al pubblico che la rivendicazione di priorità fosse esatta (T713/02);
      • se viene aggiunta un’altra priorità ed è successiva (J4/82);
  • numero di deposito:
    • è possibile correggerlo in qualsiasi momento, anche dopo la pubblicazione, poiché il numero errato non può ledere il diritto dei terzi (purché il documento di priorità sia nel fascicolo, J3/91).

Normalmente, questa correzione viene effettuata dall’agente delle formalità (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 dicembre 2013, volta a delegare a agenti che non sono esaminatori alcuni compiti spettanti alle divisioni di esame o di opposizione« , GU 2014, A6, punto 22). Tuttavia, se l’agente delle formalità effettua una correzione, ciò non significa che la questione sia definitivamente risolta (T713/02).

Disegni mancanti o errati

Un disegno mancante o errato può essere corretto se l’esperto del ramo può dedurre dalla descrizione il disegno mancante o la correzione da apportare al disegno errato (cioè senza violare l’A123(2) CBE) (J4/85).

Il documento di priorità non può essere di alcun aiuto per questa correzione (G3/89, G11/91 e Direttive H-VI 2.1).

Divulgazione errata

Criterio

Per correggere un errore nella divulgazione, è necessario che (Direttive H-VI 2.1):

  • l’errore sia evidente alla vista della divulgazione;
  • la correzione sia evidente (in particolare, non è possibile sostituire l’intera descrizione, Direttive A-V 3).

Deve essere così rispettato l’A123(2) CBE (T514/88 e Direttive H-VI 2.2.1).

Inoltre, è opportuno che le caratteristiche in « errore » non siano mai state presentate come essenziali (T2058/18). Se durante la procedura la caratteristica è stata utilizzata per distinguersi dallo stato della tecnica, è difficile sostenere, in seguito, che si trattasse di un errore.

Base dell’analisi

È necessario considerare, alla data di deposito, ciò che l’esperto del settore era oggettivamente in grado di dedurre direttamente e senza ambiguità dai documenti depositati, basandosi eventualmente sulle sue conoscenze generali (Direttive A-V 3).

Se non è possibile basarsi su rivendicazioni fornite dopo il deposito in virtù dell’A58 CBE, o su qualsiasi altro documento fornito dopo il deposito (salvo per provare le conoscenze generali dell’esperto del settore G11/91), è possibile utilizzare parti mancanti fornite in virtù dell’A56 CBE (Direttive A-V 3).

Il documento di priorità non può essere di alcun aiuto per questa correzione (G3/89, G11/91 e Direttive H-VI 2.1 o T2058/18).

L’utilizzo del riassunto per fondare una correzione non è possibile (G3/89, G11/91).

Autorità competente

Nel caso di correzione sulla divulgazione, la divisione d’esame è competente, anche se la richiesta è presentata prima che essa diventi competente (J4/85), poiché è necessaria una competenza tecnica per tale correzione.

Ritiro

Ritiro della designazione di uno Stato

È possibile correggere un ritiro di una designazione per errore grazie alla R139 CBE, ma questa deve rispettare alcune condizioni (J10/87):

  • al momento dell’annullamento del ritiro, tale ritiro non sia stato portato a conoscenza del pubblico in modo ufficiale;
  • il ritiro sia dovuto a una svista scusabile;
  • l’annullamento non comporti un ritardo notevole nella procedura;
  • l’UEB si sia assicurato che i terzi che abbiano potuto avere conoscenza del ritiro consultando il fascicolo siano protetti (es. nessuna richiesta di accesso al fascicolo sia stata formulata).
Ritiro della domanda

Per quanto riguarda il ritiro della domanda, la sua correzione non è più possibile secondo la R139 CBE :

  • se il pubblico è stato informato di tale ritiro nel BEB (J15/86) o
  • se il ritiro è stato iscritto nel REB (J25/03).

Inoltre, se nessuna delle condizioni sopra indicate è soddisfatta, è allora possibile correggere rispettando determinati requisiti (J10/87, applicabile per analogia) :

  • al momento dell’annullamento del ritiro, tale ritiro non è stato portato a conoscenza del pubblico in modo ufficiale ;
  • il ritiro è dovuto a una svista scusabile ;
  • l’annullamento non comporta un ritardo notevole nella procedura ;
  • l’UEB si è assicurato che i terzi che abbiano potuto venire a conoscenza del ritiro consultando il fascicolo siano tutelati (es. nessuna richiesta di accesso al fascicolo è stata presentata).

Omissione di un pagamento o errore sull’importo

La R139 CBE non si applica :

Tuttavia, la R139 CBE si applica:

  • se il conto corrente indicato è errato o mancante (T1000/19) ;
  • se viene commesso un errore sul modulo di pagamento (T71/21).

Effetti

Una correzione ai sensi della R139 CBE ha effetto retroattivo alla data del deposito iniziale (J3/91, J2/92) e ripristina la domanda nella forma che avrebbe dovuto avere alla data di deposito se l’errore non fosse stato commesso (J4/85).

Pertanto, se una tassa di ricorso viene corretta con l’ausilio della R139 CBE, essa sarà considerata correttamente pagata e il ricorso validamente formato (J8/19).

Correzione di errori nelle decisioni

Termine per presentare una domanda di correzione

Nessun termine limite (giurisprudenza precedente)

Per un certo periodo, l’UEB ha considerato che qualsiasi decisione potesse essere corretta ai sensi della R140 CBE e ciò indipendentemente dalla data.

Infatti, se l’UEB aveva concesso un brevetto sulla base di un Druckexemplar contenente errori (es. omissione di una pagina), il testo del brevetto poteva essere sostituito con quello sul quale la divisione di esame intendeva effettivamente fondare la sua decisione (T850/95).

Nessuna correzione dopo la concessione

Tuttavia, la Grande Camera di ricorso ha rivisto questa giurisprudenza (G1/10) e tale prassi.

Infatti, la Grande Camera ha ritenuto che la R140 CBE non consentisse di correggere il testo di un brevetto (T506/16) (anche se è stata presentata un’opposizione): l’UEB non è più competente una volta che questo è stato concesso.

Pertanto, solo le decisioni precedenti alla concessione potrebbero essere corrette al fine di tutelare i diritti dei terzi.

Tipo di errori

La R140 CBE prevede che alcuni errori possano essere corretti nelle decisioni dell’UEB:

  • gli errori di espressione,
  • di trascrizione e
  • gli errori manifesti.

Tale correzione deve essere richiesta presso l’organo che ha emesso la decisione.

Tuttavia, è necessario essere prudenti: non è possibile correggere indirettamente errori commessi nei documenti della domanda o nei documenti del brevetto da parte del richiedente o del titolare del brevetto rettificando una decisione dell’ufficio.

Effetti

La rettifica ha quindi effetto retroattivo (T212/88).

Assenza di errore

Se la decisione è giuridicamente errata ma non contiene un errore in quanto tale, la soluzione giuridica non è la R140 CBE come sopra illustrato, bensì il ricorso.

Ad esempio, ciò può verificarsi se la divisione di esame concede un brevetto indicando di aver preso in considerazione le modifiche proposte dal richiedente, mentre il Druckexemplar non contiene tali modifiche: solo un ricorso permetterà di risolvere questa contraddizione (T1869/12).

Correzione della descrizione a seguito di una traduzione

È sempre possibile adeguare il testo della domanda al testo come depositato (A14(2) CBE), poiché è il testo depositato a fare fede (A70(2) CBE, T2202/19).

Tuttavia, in opposizione, la correzione non deve estendere l’ambito della protezione (A101(3) CBE insieme a A123(3) CBE).

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