
Base giuridica
Articoli
Le disposizioni transitorie che permettono di sapere quale base giuridica si applica alle domande di brevetto europeo possono essere trovate in:
- l’Atto di revisione della Convenzione (o APRC in seguito) sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973.
- la « Decisione del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2001 relativa alle disposizioni transitorie ai sensi dell’articolo 7 dell’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo del 29 novembre 2000« , GU 2007, edizione speciale n°1, p197.
Regole
Inoltre, se un articolo da applicare è sotto il regime CBE2000 (cfr. di seguito), allora le regole corrispondenti devono essere quelle della CBE 2000 (J10/07, motivo 1.3, « Decisione del Consiglio di amministrazione del 7 dicembre 2006 che modifica il regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo 2000« , GU 2007, edizione speciale n°1, p89, A2).
Un’unica eccezione esiste per quanto riguarda la R62 CBE (redazione del rapporto di ricerca europeo esteso) che si applica solo alle domande di brevetto europeo e alle domande internazionali che entrano nella fase europea depositate a partire dal 1° luglio 2005 (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 7 dicembre 2006 che modifica il regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo 2000« , GU 2007, edizione speciale n°1, p89, A2).
Sintesi delle disposizioni transitorie
Principio
La CBE 2000 si applica a tutte le domande di brevetto depositate a partire dal 13 dicembre 2007 (A7(1) APRC) e ai brevetti concessi su questa base.
Per le domande pendenti al 13 dicembre 2007 e per i brevetti concessi prima del 13 dicembre 2007, la regola è che si applicano le disposizioni CBE73 anche se alcune disposizioni CBE 2000 possono essere applicabili (A7(1) APRC).
Domande pendenti al 13 dicembre 2007
Le seguenti disposizioni della CBE 2000 si applicano alle domande pendenti al 13 dicembre 2007 (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2001 relativa alle disposizioni transitorie ai sensi dell’articolo 7 dell’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo del 29 novembre 2000« , GU 2007, edizione speciale n°1, p197, A3):
- A54(5) CBE:
- Seconda applicazione terapeutica;
Domande pendenti al 13 dicembre 2007 e brevetti concessi prima del 13 dicembre 2007
Le seguenti disposizioni della CBE 2000 si applicano alle domande pendenti al 13 dicembre 2007 e ai brevetti concessi prima del 13 dicembre 2007 (Decisione del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2001 relativa alle disposizioni transitorie ai sensi dell’articolo 7 dell’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo del 29 novembre 2000, JO 2007, edizione speciale n°1, p197, A1) :
- A14(3) CBE a A14(6) CBE :
- Lingue accettate e traduzione ;
- A51 CBE :
- Tassa ;
- A52 CBE :
- Tasse annuali ;
- A53 CBE :
- Eccezioni alla brevettabilità ;
- A54(3) CBE e A54(4) CBE (anche se l’A54(4) CBE73 rimane applicabile per queste domande e brevetti) :
- Novità ;
- A61 CBE :
- Persona non abilitata a ottenere un brevetto ;
- A67 CBE :
- Protezione provvisoria ;
- A68 CBE :
- Effetto della limitazione o della revoca ;
- A69 CBE e il protocollo interpretativo dell’A69 CBE :
- Estensione della protezione ;
- A70 CBE :
- Testo della domanda che fa fede ;
- A86 CBE :
- Tasse annuali per la domanda di brevetto ;
- A88 CBE :
- Rivendicazione di priorità ;
- A90 CBE :
- Esame di forma al momento del deposito ;
- A92 CBE :
- Redazione del RREE ;
- A93 CBE :
- Pubblicazione della domanda ;
- A94 CBE :
- Esame della domanda ;
- A97 CBE :
- Concessione o rigetto ;
- A98 CBE :
- Pubblicazione del fascicolo ;
- A106 CBE :
- Ricorso ;
- A108 CBE :
- Termine e forma del ricorso ;
- A110 CBE :
- Esame del ricorso ;
- A115 CBE :
- Osservazioni di terzi ;
- A117 CBE :
- Istruzioni ;
- A119 CBE :
- Notifiche ;
- A120 CBE :
- Calcolo dei termini ;
- A123 CBE :
- Modifica ;
- A124 CBE :
- Informazioni sullo stato della tecnica ;
- A127 CBE :
- Registro europeo ;
- A128 CBE :
- Ispezione pubblica ;
- A129 CBE :
- Pubblicazione periodica ;
- A133 CBE :
- Rappresentanza ;
-
> »>A135 CBE
:- Trasformazione ;
- A137 CBE :
- Condizione di forma per la trasformazione ;
- A141 CBE :
- Tassa annuale per il brevetto.
Inoltre, le seguenti disposizioni della CBE 2000 si applicano a queste domande e brevetti nella misura in cui i termini per la presentazione di una richiesta di proseguimento della procedura o di restitutio in integrum non siano scaduti (Decisione del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2001 relativa alle disposizioni transitorie ai sensi dell’articolo 7 dell’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo del 29 novembre 2000, JO 2007, edizione speciale n°1, p197, A5) :
Domande PCT pendenti al 13 dicembre 2007
Le seguenti disposizioni della CBE 2000 si applicano (Decisione del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2001 relativa alle disposizioni transitorie ai sensi dell’articolo 7 dell’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo del 29 novembre 2000, JO 2007, edizione speciale n°1, p197, A6) :
- A151 CBE :
- UEB in qualità di RO ;
- A152 CBE :
- UEB in qualità di ISA o IPEA ;
- A153 CBE :
- UEB in qualità di ufficio designato o eletto.
Inoltre, le disposizioni della CBE73 continuano ad applicarsi a queste domande :
- A154(3) CBE73 e A155(3) CBE73 :
- Competenza delle camere di ricorso dell’UEB per contestare l’unità dell’invenzione nella fase internazionale (UEB in qualità di ISA o IPEA).
Brevetti concessi o concessi successivamente
Le seguenti disposizioni della CBE 2000 si applicano ai brevetti concessi al 13 dicembre 2007 e ai brevetti concessi per domande pendenti al 13 dicembre 2007 (Decisione del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2001 relativa alle disposizioni transitorie ai sensi dell’articolo 7 dell’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo del 29 novembre 2000, JO 2007, edizione speciale n°1, p197, A2) :
- A65 CBE :
- Traduzione del brevetto ;
- A99 CBE :
- Opposizione ;
- A101 CBE :
- Esame dell’opposizione ;
- A103 CBE :
- Pubblicazione di un nuovo fascicolo ;
- A104 CBE :
- Ripartizione delle spese ;
- A105 CBE :
- Intervento del contraffattore ;
- A105bis CBE, A105ter CBE a A105quater CBE :
- Limitazione o revoca di un brevetto ;
- A138 CBE :
- Nullità dei brevetti europei.
Decisioni delle camere di ricorso pronunciate a decorrere dal 13 dicembre 2007
Le seguenti disposizioni della CBE 2000 si applicano alle decisioni delle camere di ricorso pronunciate a decorrere dal 13 dicembre 2007 (Decisione del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2001 relativa alle disposizioni transitorie ai sensi dell’articolo 7 dell’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo del 29 novembre 2000, JO 2007, edizione speciale n°1, p197, A4) :
- A112bis CBE :
- Revisione delle decisioni da parte della Grande Camera di Ricorso.
Riepilogo degli articoli
Caso particolare degli articoli « armonizzati » e non « modificati »
Alcuni articoli sono stati armonizzati tra le diverse lingue, ma il loro contenuto generale non è stato modificato. È, ad esempio, il caso dell’articolo A24(3) CBE, la cui versione tedesca è stata allineata alle altre lingue.
È stato ritenuto che (T49/11) l’A7(1) dell’Atto di revisione non si applicasse agli articoli solo armonizzati: pertanto, gli articoli armonizzati si applicano a ogni domanda di brevetto, indipendentemente dalla loro data di deposito.








