Organizzazione della CGUEB

Prima istanza

La divisione centrale

Localizzazione

La divisione centrale della CGUEB è distribuita su tre sedi geografiche distinte (articolo 7.2 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti):

  • Parigi (che è la sede della divisione centrale),
  • sezione di Londra (che probabilmente sarà sostituita da un’altra sede a causa della Brexit, probabilmente Milano),
  • sezione di Monaco.

Sì, lo so… inizia bene quando una divisione centrale non è centralizzata 🙂

Composizione

La divisione centrale si riunisce in formazione di 3 giudici multinazionali (articolo 8.1 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti), ovvero (articolo 8.6 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti):

  • 2 giudici qualificati giuridicamente di due nazionalità diverse;
  • 1 giudice tecnicamente qualificato nel settore considerato.

Se la causa riguarda un’azione contro l’UEB nell’ambito delle sue funzioni (articolo 8.6 insieme all’articolo 32.1.i dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti), siedono 3 giudici qualificati giuridicamente.

Le parti possono decidere che un unico giudice qualificato giuridicamente decida la loro causa (articolo 8.7 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).

Le divisioni locali

Introduzione

Inoltre, gli Stati membri possono creare sul proprio territorio (articoli 7.3 e 7.4 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti) da 1 a 4 divisioni locali in funzione del numero di cause trattate all’anno.

Localizzazione

A questo stadio, le divisioni locali conosciute sono:

  • Austria (Vienna)
  • Belgio (Bruxelles)
  • Danimarca (Copenaghen)
  • Francia (Parigi)
  • Finlandia (?)
  • Germania (Düsseldorf, Amburgo, Mannheim, Monaco)
  • Irlanda (?)
  • Italia (Milano)
  • Paesi Bassi (L’Aia)
  • Gran Bretagna (Londra).

Composizione

Le divisioni locali siedono in composizione di 3 giudici multinazionali (articolo 8.1 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto):

  • se meno di 50 cause sono trattate all’anno (in media) (articolo 8.2 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto)
    • 1 giudice qualificato giuridicamente cittadino dello stato membro della sede locale;
    • 2 giudici qualificati giuridicamente non cittadini dello stato membro della sede locale (esiste un pool di giudici « volanti »);
  • se più di 50 cause sono trattate all’anno (in media) (articolo 8.3 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto)
    • 2 giudici qualificati giuridicamente cittadini dello stato membro della sede locale;
    • 1 giudice qualificato giuridicamente non cittadino dello stato membro della sede locale (esiste un pool di giudici « volanti » – questo giudice può essere assegnato in modo stabile a tale divisione).

Su richiesta di una parte (articolo 8.5 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto) o se viene presentata un’azione riconvenzionale di nullità (articolo 33.3.a dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto), può essere aggiunto alla composizione un giudice supplementare tecnicamente qualificato nel settore tecnico interessato.

La richiesta di assegnazione di un giudice tecnico deve essere presentata il prima possibile nel corso del procedimento (regola 33.2 del regolamento di procedura) e tale richiesta deve specificare il settore tecnico pertinente (regola 33.1 del regolamento di procedura).

Tale richiesta è accolta se presentata prima della conclusione della fase scritta o, anche se presentata successivamente, se giustificata da un cambiamento delle circostanze, come nuove produzioni (regola 33.2 del regolamento di procedura).

L’assegnazione di un giudice tecnico può essere richiesta anche in qualsiasi momento dal giudice relatore (regola 34.1 del regolamento di procedura).

Le parti possono decidere che un unico giudice qualificato giuridicamente decida la loro causa (articolo 8.7 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto).

Le divisioni regionali

Introduzione

Più stati membri possono concordare di istituire congiuntamente una divisione regionale (articolo 7.5 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto).

Localizzazione

La divisione regionale può tenere le udienze in più località.

A questo stadio, le divisioni regionali conosciute sono:

  • Estonia, Lettonia, Lituania, Svezia (Stoccolma).

Composizione

Le divisioni regionali siedono in formazione di 3 giudici multinazionali (articoli 8.1 e 8.4 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto):

  • 2 giudici qualificati giuridicamente cittadini degli stati membri della divisione regionale;
  • 1 giudice qualificato giuridicamente non cittadino degli stati membri della divisione regionale (esiste un pool di giudici « volanti »).

Su richiesta di una parte (articolo 8.5 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto) o se viene presentata un’azione riconvenzionale di nullità (articolo 33.3.a dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto), può essere aggiunto alla formazione un giudice supplementare tecnicamente qualificato nel settore tecnico interessato.

La richiesta di assegnazione di un giudice tecnico deve essere presentata il prima possibile nel procedimento (regola 33.2 del regolamento di procedura) e tale richiesta deve specificare il settore tecnico pertinente (regola 33.1 del regolamento di procedura).

Tale richiesta è accolta se presentata prima della conclusione della fase scritta o, anche se presentata successivamente, se giustificata da un cambiamento delle circostanze, come nuove produzioni (regola 33.2 del regolamento di procedura).

L’assegnazione di un giudice tecnico può essere richiesta anche in qualsiasi momento dal giudice relatore (regola 34.1 del regolamento di procedura).

Le parti possono decidere che un unico giudice qualificato giuridicamente decida la loro causa (articolo 8.7 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto).

Corte d’appello

Introduzione

La corte d’appello conosce degli appelli relativi al tribunale di prima istanza (che si tratti di una divisione centrale, nazionale o regionale).

Localizzazione

La corte d’appello ha sede a Lussemburgo (articolo 9.4 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto).

Composizione

La corte d’appello siede in formazione di 5 giudici multinazionali (articolo 9.1 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto):

  • 3 giudici qualificati giuridicamente di 3 stati membri diversi
  • 2 giudici tecnicamente qualificati.

Il presidente è allora uno dei giudici qualificati giuridicamente (articolo 9.2 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto).

Centro di arbitrato e mediazione

Introduzione

Al fine di facilitare la risoluzione della controversia e ridurre i costi per le parti, l’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto istituisce un centro di arbitrato e mediazione.

È tuttavia importante notare che non è possibile annullare o limitare un brevetto dinanzi a questo centro di mediazione e arbitrato (articolo 35.2 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto).

Localizzazione

Le sedi di questo centro sono situate (articolo 35.1 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti):

  • a Lubiana
  • a Lisbona.

Funzionamento

Il centro di mediazione e arbitrato stabilisce le regole di funzionamento, le modalità di designazione degli arbitri e dei mediatori, ecc.

È tuttavia importante notare che non è possibile annullare o limitare un brevetto presso questo centro di mediazione e arbitrato (articoli 35.3 e 35.4 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).

Assenza di corte suprema

È importante notare che nell’organizzazione sopra presentata non esiste una corte suprema o di revisione « legale » (come la Corte di Cassazione, ad esempio).

Collegamento con la Corte di Giustizia dell’Unione (CGUE)

La Corte di giustizia dell’Unione non fa parte, di per sé, della CUB.

Tuttavia, è opportuno menzionarla poiché può interagire con essa (unicamente in relazione a questioni di diritto europeo, ad es. Biotech – e non in relazione a questioni di procedura, brevettabilità, contraffazione, ecc.).

Infatti, nell’ambito delle questioni pregiudiziali (regola 266 del regolamento di procedura), e se la questione posta sembra essere necessaria per la risoluzione della controversia:

  • la corte di primo grado può porre tale questione alla CGUE;
  • la corte d’appello deve porre tale questione alla CGUE.

Può essere pronunciata una sospensione, ma in ogni caso nessuna sentenza può essere pronunciata prima della risposta della CGUE (regola 266(5) del regolamento di procedura).

Les commentaires sont fermés.