Rappresentante comune / rappresentante comune

Rappresentante

Fase internazionale

Rappresentante presso l’Ufficio ricevente, rappresentante universale

Principio

La rappresentanza in fase internazionale è disciplinata dalle leggi dell’Ufficio ricevente (RO) (R90.1.a PCT), sia che questa rappresentanza avvenga presso:

Pertanto, il fatto di essere designato rappresentante presso il RO comporta di fatto la capacità di rappresentanza presso le altre amministrazioni della fase internazionale.

Caso IB/RO

Se l’IB è RO, i rappresentanti possibili sono le persone che avrebbero avuto il diritto di rappresentare il depositante presso uno degli RO autorizzati in funzione della nazionalità o del domicilio dei depositanti (A27.7 PCT insieme R90.1.a PCT insieme R83.1bis.a PCT).

Rappresentante speciale presso l’ISA, l’IPEA, il SISA

Inoltre, è possibile designare specificamente un rappresentante abilitato presso l’ISA (R90.1.b PCT), il SISA (R90.1.b-bis PCT), l’IPEA (R90.1.c PCT), se questi è competente presso tale amministrazione.

Rappresentante secondario

Salvo indicazione contraria, il rappresentante designato presso il RO può delegare i propri poteri a un altro rappresentante (designazione di un « rappresentante secondario« ) se quest’ultimo è abilitato ad agire:

  • presso il RO (R90.1.d.i PCT):
    • tale rappresentante secondario potrà agire presso qualsiasi amministrazione internazionale;
  • presso l’ISA, l’IPEA, il SISA (R90.1.d.ii PCT);
    • tale rappresentante secondario potrà agire presso l’amministrazione presso la quale è abilitato;

Ingresso in fase regionale

Principio

I requisiti di rappresentanza sono stabiliti dall’Ufficio nazionale presso il quale viene effettuato l’ingresso in fase (A27.7 PCT).

Tuttavia, per quanto riguarda l’ingresso in fase vero e proprio, nessuna rappresentanza è obbligatoria (R51bis.3.b PCT per gli uffici designati e R76.5 PCT insieme R51bis.3.b PCT per gli uffici eletti).

Rappresentante per la fase internazionale – per la fase regionale

Un rappresentante costituito per la fase internazionale (in virtù A49 PCT insieme R90.1 PCT) non è automaticamente rappresentante durante la fase europea (Guida del depositante, §11.001).

Rappresentante comune

Designato

Quando esistono più depositanti, questi possono designare un rappresentante comune per rappresentarli (R90.2.a PCT).

Tale rappresentante comune deve essere una persona domiciliata o nazionale di uno Stato contraente del PCT (R90.2.a PCT insieme A9.1 PCT): tale depositante non è necessariamente quello che conferisce il diritto di depositare presso l’RO scelto.

Considerato come

Se nessun rappresentante comune è designato e nessun mandatario è stato nominato, il primo depositante nella domanda (tra quelli che conferiscono il diritto di depositare presso l’Ufficio Ricevente scelto, R90.2.b PCT insieme R19.1 PCT) è considerato essere il rappresentante comune (R90.2.b PCT).

Il depositante considerato come rappresentante comune (o il suo rappresentante) non può firmare da solo una dichiarazione di ritiro (R90.3.c PCT insieme R90bis.5 PCT): in questo caso, tutti i depositanti devono firmare.

Effetti degli atti

Gli atti compiuti dal rappresentante o dal rappresentante comune (o dal suo rappresentante) hanno gli stessi effetti come se fossero stati realizzati da tutti i depositanti (R90.3.a PCT per il rappresentante e R90.3.c PCT per il rappresentante comune).

Tuttavia, il depositante considerato come rappresentante comune (o il suo rappresentante) non può firmare da solo una dichiarazione di ritiro (R90.3.c PCT insieme R90bis.5 PCT): in questo caso, tutti i depositanti devono firmare.

Potere durante la fase internazionale

Principio

Un potere può essere richiesto dall’Ufficio Ricevente (RO), dall’Autorità di Ricerca Internazionale (ISA), dall’Autorità di Esame Preliminare Internazionale (IPEA) o dall’Autorità di Ricerca Supplementare Internazionale (SISA) (R90.4.b PCT e R90.5.a PCT per un potere generale).

Possibilità di rinuncia alla presentazione di un potere

Tuttavia, tali amministrazioni possono rinunciare alla presentazione di tale potere (R90.4.d PCT e R90.5.c PCT).

Impossibilità di rinuncia alla presentazione di un potere

Un potere deve essere richiesto in caso di ritiro della domanda internazionale o di una designazione (R90.4.e PCT insieme R90bis.1 PCT per il ritiro di una domanda o R90bis.2 PCT per il ritiro di una designazione o R90bis.3 PCT per il ritiro di una priorità o R90bis.4 PCT per il ritiro di una richiesta di esame preliminare o di un’elezione).

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