Metodi per depositare una domanda

Deposito diretto

Presso l’UEB

Le domande di brevetto possono essere depositate direttamente (R2(1) CBE) presso l’Ufficio europeo dei brevetti (A75(1) a) CBE)

Anche se l’UEB possiede edifici in altre città (come Vienna), solo tre luoghi possono ricevere i depositi di domande di brevetto (R35(1) CBE):

  • Monaco (UEB), L’Aia (Dipartimento dell’UEB), Berlino (Agenzia dell’UEB).
I tre uffici europei riceventi
I tre uffici europei riceventi I tre uffici europei riceventi

L’agenzia di Vienna o di Bruxelles non può ricevere nulla (Direttive A-II 1.1).

È importante notare che gli edifici di Berlino e Monaco sono dotati di cassette postali automatiche utilizzabili in qualsiasi momento del giorno o della notte (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 3 gennaio 2017, relativa alla designazione degli uffici di ricezione dell’UEB« , JO 2017, A11).

Presso uffici nazionali

Principio

L’A75(1) b) CBE dispone che:

La domanda di brevetto europeo può essere depositata: a) [… ]
b) oppure, se la legislazione di uno Stato contraente lo consente, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 76, paragrafo 1, presso l’ufficio centrale della proprietà industriale o altre autorità competenti di tale Stato. Ogni domanda così depositata ha gli stessi effetti come se fosse stata depositata alla stessa data presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

È quindi necessario verificare nella legislazione di ogni Stato se ciò sia possibile.

Secondo le ultime informazioni, era possibile depositare una domanda di brevetto in qualsiasi lingua in tutti gli Stati contraenti tranne che per (Diritto nazionale relativo alla CBE, tabella II):

  • Cipro
    • deposito solo in inglese, tedesco, francese e greco.
    • una traduzione in greco deve essere presentata entro 2 mesi se la descrizione non è in greco;
  • Grecia
    • deposito in qualsiasi lingua,
    • una traduzione in greco deve essere presentata entro 2 mesi se la descrizione non è in greco;
  • Spagna
    • deposito solo in inglese, tedesco, francese e spagnolo,
    • una traduzione in spagnolo deve essere presentata contestualmente se la descrizione non è in spagnolo;
  • Bulgaria
    • deposito solo in inglese, tedesco, francese e bulgaro;
  • Ex Repubblica jugoslava di Macedonia
    • deposito solo in inglese, tedesco, francese e macedone;
  • Norvegia
    • deposito solo in inglese, tedesco, francese e norvegese;
  • Italia
    • deposito in qualsiasi lingua,
    • una traduzione in italiano deve essere presentata contestualmente se la domanda non è in italiano, salvo che vi sia una priorità di una domanda depositata in Italia più di 90 giorni prima o se il richiedente non è domiciliato in Italia;
  • Portogallo
    • deposito in qualsiasi lingua,
    • una traduzione in portoghese deve essere presentata entro 1 mese se la domanda non è in portoghese, salvo che vi sia una priorità di una domanda depositata in Portogallo;
  • Polonia
    • deposito in qualsiasi lingua,
    • una traduzione in polacco deve essere presentata contestualmente se la domanda non è in polacco.

Trasmissione delle domande

Fatte salve le disposizioni relative alla difesa nazionale (A77(2) CBE) che consentono di secretare un’invenzione, le domande di brevetto europeo depositate presso un servizio di proprietà industriale autorizzato sono trasmesse all’UEB (A77(1) CBE).

Tale trasmissione deve avvenire nel più breve tempo compatibile con la legislazione nazionale (R37(1) CBE, Direttive A-II 1.7). Idealmente, questa trasmissione deve avvenire:

  • se l’invenzione non è manifestamente suscettibile di essere secretata, entro 6 settimane;
  • altrimenti:
    • se non è rivendicata alcuna priorità, entro 4 mesi;
    • altrimenti, entro 14 mesi dalla suddetta priorità.

Attenzione, poiché se una domanda non perviene all’UEB entro un determinato termine, la domanda è considerata ritirata (A77(3) CBE e R37(2) CBE, Direttive A-II 1.7).

  • se non è rivendicata alcuna priorità, entro un termine di 14 mesi dal deposito;
  • altrimenti 14 mesi dalla data di priorità.

Gli A121 CBE e A122 CBE non si applicano a questi termini di 14 mesi, poiché si tratta di un termine da rispettare per i servizi nazionali e non un termine da rispettare per il richiedente (J3/80).

Le tasse pagate sono rimborsate in caso di domanda considerata ritirata per questo motivo (R37(2) CBE).

Deposito per via postale

Se il deposito è possibile mediante consegna diretta presso una sede (R2(1) CBE), è anche possibile inviarlo per via postale a tale sede.

Tale facoltà di deposito è prevista dalla R35(1) CBE e dalla R2(1) CBE.

Gli indirizzi postali delle sedi dell’UEB sono disponibili nella « Comunicazione dell’UEB, in data 12 luglio 2007, relativa all’accessibilità degli uffici di ricezione dell’UEB », GU 2007, edizione speciale n.3, A.2, paragrafo 2).

Gli indirizzi degli uffici nazionali o servizi nazionali che possono ricevere un deposito sono indicati nel « diritto nazionale relativo alla CBE », tabella II, colonna 0.

Deposito via fax

Principio

Il deposito via fax è possibile.

Infatti, è possibile depositare qualsiasi documento durante la procedura di concessione (R2(1) CBE unitamente a « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 3 gennaio 2017, relativa alla designazione degli uffici di ricezione dell’UEB« , GU 2017, A11) ad eccezione di:

  • i documenti di priorità;
  • i poteri.

Quale fax?

Possono essere utilizzati solo i fax dei seguenti uffici di ricezione:

  • di Berlino, Monaco e L’Aia (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti via telefax« , GU 2019, A18);
  • degli uffici nazionali che lo autorizzano (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti via telefax« , GU 2019, A18). Attualmente (Direttive A-II 1.2 e « diritto nazionale relativo alla CBE », tabella II, colonna 5) abbiamo:
    • Germania (DE),
    • Austria (AT),
    • Belgio (BE),
    • Bulgaria (BG),
    • Danimarca (DK),
    • Spagna (ES),
    • Finlandia (FI),
    • Francia (FR),
    • Grecia (GR),
    • Irlanda (IE),
    • Islanda (IS),
    • Liechtenstein (LI),
    • Lussemburgo (LU),
    • Monaco (MC),
    • Norvegia (NO),
    • Polonia (PL),
    • Portogallo (PT),
    • San Marino (SM),
    • Repubblica Ceca (CZ),
    • Regno Unito (GB),
    • Slovacchia (SK),
    • Slovenia (SI),
    • Svezia (SE),
    • Svizzera (CH).

Ricevuta di ritorno

Una ricevuta di ritorno dei documenti trasmessi viene effettuata dall’Ufficio in modo sistematico e senza contropartita finanziaria ((« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, datata 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti via telefax« , JO 2019, A18).

Attenzione, questo non è l’avviso di ricevimento interno ai sistemi di fax moderni.

Conferma scritta

Domanda europea

Vi fu un tempo in cui l’UEB richiedeva una conferma scritta sistematica all’invio di documenti via fax.

Oggi, questa conferma non è richiesta salvo su espressa richiesta dell’UEB di fornire tale conferma entro un termine di 2 mesi a decorrere dalla notifica (in caso di qualità insufficiente del fax, « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti datata 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti via telefax« , JO 2019, A18 e Direttive A-II 1.2).

L’A121 CBE è applicabile al termine di 2 mesi.

Se il richiedente non dà seguito a tale richiesta, la domanda è respinta (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti datata 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti via telefax« , JO 2019, A18).

Domanda PCT

Per le domande PCT, è ancora necessario trasmettere in una copia (A151 CBE insieme a R157(2) CBE) la copia cartacea dei documenti della domanda nonché la richiesta (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti datata 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti via telefax« , JO 2019, A18).

Sul fax, è necessario indicare che i documenti della domanda sono stati trasmessi separatamente su carta (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti datata 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti via telefax« , JO 2019, A18).

Se nessuna copia cartacea viene ricevuta, l’UEB invita il richiedente a produrre tali documenti entro un termine di 2 mesi.

Se il richiedente non dà seguito a tale richiesta, il fax è considerato non ricevuto, cioè la domanda è considerata ritirata (R92.4.g.i PCT).

Fax illeggibile

Se il documento trasmesso è illeggibile, è considerato non ricevuto (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti datata 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti via telefax« , JO 2019, A18).

Il mittente ne viene informato a breve termine (Direttive A-II 1.2).

Caso particolare dei documenti di priorità e procure

I documenti di priorità o le procure non possono essere inviati via fax (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti datata 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti via telefax« , JO 2019, A18).

Data di ricezione

La data di ricezione è la data di ricezione da parte dell’UEB dell’integralità delle pagine del fax (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti datata 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti via telefax« , JO 2019, A18).

Se alcune pagine sono ricevute prima di mezzanotte e altre dopo mezzanotte, il richiedente ha la scelta (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti datata 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti via telefax« , JO 2019, A18). Può scegliere:

  • di beneficiare della data del giorno precedente, ma rinunciando alle pagine ricevute dopo mezzanotte;
  • di conservare tutte le pagine, ma beneficiando solo della data del giorno successivo.

Deposito elettronico

Documenti di deposito

Principio

Il deposito elettronico è possibile ai sensi della R2(1) CBE unitamente alla « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 9 maggio 2018, relativa al deposito elettronico di documenti« , GU 2018, A45.

Software possibili

Tale deposito può essere effettuato tramite (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 9 maggio 2018, relativa al deposito elettronico di documenti« , GU 2018, A45):

  • il software EPOLINE®;
  • il software CMS su Internet;
  • i moduli online previsti a tale scopo;
  • un supporto dati autorizzato, ovvero CD-R, DVD-R o DVD+R (unitamente alla « Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 12 luglio 2007, relativa alle firme e ai supporti di dati elettronici nonché ai software da utilizzare per il deposito elettronico di domande di brevetto e di altri documenti« , GU 2007, edizione speciale n°3, A.5, art. 2);
  • un altro software autorizzato dall’UEB:
    • ad esempio, il software PaTrAS è autorizzato per i depositi di domanda europea presso l’ufficio tedesco (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 12 luglio 2007, relativo al deposito elettronico di domande di brevetto europeo presso l’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi (DPMA)« , GU 2007, edizione speciale n°3, A.6).

Deposito presso gli uffici nazionali

È altresì possibile il deposito di una domanda europea presso gli uffici nazionali che lo consentono (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 9 maggio 2018, relativa al deposito elettronico di documenti », GU 2018, A45, Diritto nazionale relativo alla CBE, tabella II, colonna 5):

  • Germania (DE),
  • Danimarca (DK),
  • Spagna (ES),
  • Finlandia (FI),
  • Francia (FR),
  • Ungheria (HU), Islanda (IS),
  • Regno Unito (GB),
  • Polonia (PL),
  • Portogallo (PT),
  • Slovacchia (SK).

Data di deposito

La data di deposito è la data di ricezione da parte dell’UEB dei documenti di deposito.

Ricevuta di ritorno

Viene rilasciata una ricevuta di ritorno che consente di provare quali documenti sono stati depositati (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 9 maggio 2018, relativa al deposito elettronico di documenti« , GU 2018, A45).

Formato da utilizzare

I formati da utilizzare sono indicati nella « Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 12 luglio 2007, relativa alle firme e ai supporti di dati elettronici nonché ai software da utilizzare per il deposito elettronico di domande di brevetto e di altri documenti« , GU 2007, edizione speciale n°3, A.5, art. 3).

Conferma cartacea

Non è necessario depositare una conferma cartacea dei documenti depositati.

Casi particolari dei documenti di priorità

I documenti di priorità non possono essere presentati per via elettronica se non hanno ricevuto una firma elettronica dell’amministrazione che li ha rilasciati (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 9 maggio 2018, relativa al deposito elettronico di documenti« , GU 2018, A45).

Ad esempio, i documenti di priorità certificati dall’USPTO secondo una tecnica speciale possono essere presentati per via elettronica (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 15 settembre 2004, relativo al deposito elettronico di documenti di priorità rilasciati dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti« , GU 2004, 562).

Deposito tramite telex, telegramma, teletext (cioè email), ecc.

Questi tipi di deposito non sono possibili (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti via telefax« , GU 2019, A18).

I documenti depositati in tal modo sono considerati non ricevuti (Linee guida A-II 1.4).

Deposito con un mezzo non accettato dall’UEB

Se il deposito viene effettuato presso l’UEB con un mezzo non accettato da quest’ultimo, non verrà attribuita alcuna data di deposito.

Tuttavia, se il deposito viene effettuato presso un ufficio nazionale con un mezzo non accettato dall’UEB, ma accettato da tale ufficio, la data di deposito sarà quella in cui la domanda è stata depositata presso tale autorità (J20/84).

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