Accertamento della perdita di un diritto

Notifica

Quando l’UEB accerta che il titolare / richiedente ha perso un diritto, gli invia una notifica (R112(1) CBE).

Naturalmente, questa notifica non è necessaria quando l’UEB adotta una decisione (R112(1) CBE), poiché questa viene anch’essa inviata al titolare / richiedente.

Se l’UEB adotta un comportamento che lascia intendere che la perdita del diritto non sia avvenuta, allora non si verifica una perdita effettiva del diritto (es. il titolare ha effettuato un pagamento tardivo in occasione di una scadenza, ma l’UEB ha accettato tutte le scadenze successive senza commenti J14/94).

Infatti, qualsiasi comportamento diverso contrasterebbe con il principio di buona fede che regola la procedura dinanzi all’UEB (J14/94).

Richiesta di decisione

Il titolare / richiedente può sempre chiedere all’UEB di emettere una decisione formale in caso di perdita di un diritto (R112(2) CBE).

Tale richiesta deve essere presentata entro 2 mesi dalla notifica (R112(2) CBE).

La decisione deve essere motivata (a differenza della semplice notifica di perdita del diritto) (R111(1) CBE).

Solo tale decisione è impugnabile (A106(1) CBE).

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