Dinanzi a una divisione locale o regionale
Lingue possibili
La lingua predefinita del procedimento è (articolo 49(1) dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti) la lingua ufficiale (o le lingue ufficiali) dello stato membro in cui si trova la divisione locale o una delle lingue ufficiali (o più o tutte) degli stati membri di tale divisione regionale.
Può essere aggiunta una o più lingue ufficiali dell’UEB (articolo 49(2) dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).
È possibile selezionare solo una o più lingue ufficiali dell’UEB (articolo 49(2) dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).
Inoltre, è possibile utilizzare la lingua del procedimento di concessione, se le parti sono d’accordo (articolo 49(4) dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).
Lingua selezionata per il procedimento
Per il procedimento dinanzi a questa divisione, le parti possono concordare, previo accordo dei giudici, la lingua da utilizzare tra le lingue possibili dinanzi a tale divisione (articolo 49(3) dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti). In caso di disaccordo tra le parti e la divisione, è possibile richiedere che la causa sia rinviata alla divisione centrale.
Se le parti non riescono a trovare un accordo, il presidente della divisione potrà decidere di utilizzare la lingua del procedimento di concessione, prevedendo, se necessario, disposizioni relative alla traduzione (articolo 49(5) dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).
Dinanzi alla divisione centrale
La lingua dinanzi alla divisione centrale è la lingua del procedimento di concessione (articolo 49(6) dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).
Dinanzi alla corte d’appello
La lingua è allora la lingua del procedimento di primo grado (articolo 50(1) dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti) salvo:
- se le parti decidono di utilizzare la lingua di concessione del brevetto (articolo 50(2) dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti);
- se, previo accordo delle parti, la corte d’appello ritiene che l’utilizzo di un’altra lingua ufficiale di uno degli stati membri sia più appropriato (articolo 50(3) dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).
