Cambiamento
Principio
Su richiesta del depositante, è possibile chiedere l’iscrizione delle modifiche relative (R92bis.1.a PCT):
- al depositante (R92bis.1.a.i PCT),
- al rappresentante (R92bis.1.a.ii PCT),
- al rappresentante comune (R92bis.1.a.ii PCT), o
- all’inventore (R92bis.1.a.ii PCT).
Nuovo depositante
Quando la modifica riguarda un nuovo depositante (es. cessione), non è necessario che questo nuovo depositante sia domiciliato o cittadino di uno Stato contraente (guida del depositante §11.019).
Tuttavia, la domiciliazione o la cittadinanza del nuovo depositante può avere importanza per il deposito di una richiesta di esame internazionale (vedi Esame preliminare internazionale). È infatti necessario che uno dei depositanti (A31.2.a PCT e R54.2 PCT) alla data di presentazione della richiesta di esame (es. cessione registrata dall’IB, R92bis.1.a.i PCT):
- sia domiciliato in uno degli Stati contraenti vincolati dal capitolo II;
- o sia cittadino di uno degli Stati contraenti vincolati dal capitolo II.
Caso particolare degli inventori-depositanti per gli US
Per gli Stati Uniti, e per le domande depositate anteriormente al 16 settembre 2012, gli inventori dovevano essere designati come depositanti ai fini della procedura statunitense e ciò per tutta la procedura internazionale, fino all’entrata in fase (Guida del depositante, Capitolo nazionale, US, punto US.02).
Non è possibile iscrivere un nuovo depositante per gli US, poiché se una domanda non indica gli inventori come depositanti: solo degli « assignments » per la fase nazionale possono essere registrati.
Procedura
Termine
L’IB può registrare la modifica del depositante se riceve una richiesta di registrazione prima della scadenza di un termine di 30 mesi dalla priorità (R92bis.1.b PCT) indipendentemente dal termine di ingresso in fase dei vari Stati.
Tassa
Questa registrazione è gratuita (guida del depositante §11.018).
Forma della richiesta
La richiesta di registrazione della modifica deve essere fatta per iscritto (guida del depositante §11.020) e può essere inviata (R92bis.1.a PCT):
- all’Ufficio Ricevente (che trasmetterà all’IB);
- all’IB.
Ma la data da prendere in considerazione per il termine sopra indicato è la ricezione effettiva da parte dell’IB.
Se la modifica riguarda più domande, è possibile raggruppare questa richiesta in un’unica istanza. Tuttavia, l’elenco delle domande deve essere esplicitamente menzionato (PCT Newsletter n°5/2007) e una menzione generica del tipo « tutte le domande del depositante XXX » non è sufficiente.
Prova della modifica
Modifica su iniziativa del depositante
Se la richiesta di modifica proviene dal depositante o dal suo rappresentante, nessuna prova della cessione è necessaria (guida del depositante §11.018).
Gli atti di cessione e altri documenti relativi al diritto di depositare una domanda possono essere comunque richiesti in fase nazionale.
Modifica su iniziativa di un terzo
Se la richiesta di modifica non proviene dal depositante o dal suo rappresentante, una copia dell’atto di cessione o qualsiasi altro documento che provi la cessione deve essere presentata con la richiesta (PCT Newsletter 06/2002 e guida del depositante §11.021).
Inoltre, se la richiesta proviene dal rappresentante del nuovo depositante, una procura firmata dal nuovo depositante deve essere depositata contemporaneamente (R90.4.a PCT) e designare il nuovo rappresentante.
Notifica della modifica
In caso di richiesta, l’IB può anche notificare questa modifica a tutti gli uffici designati e alle amministrazioni PCT interessate (istruzioni amministrative 422.a).
Effetti giuridici
Gli effetti giuridici possono variare da un ufficio all’altro (guida del depositante §11.020).
