Interruzione del procedimento

L’interruzione del procedimento è prevista dall’R142 CBE.

Condizioni

Competenze

L’interruzione del procedimento è di competenza della divisione giuridica (R11(2) CBE unitamente a « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 luglio 2007, relativa alla competenza della divisione giuridica » GU 2007, edizione speciale n° 3, G.1).

Casi di interruzione

Il procedimento viene interrotto in tre casi tassativamente elencati (R142(1) CBE):

  • decesso o incapacità del richiedente, del titolare o della persona che lo rappresenta in virtù di un diritto nazionale (es. tutore, curatore, ecc.) (R142(1) a) CBE):
    • se tale persona ha un rappresentante, è necessario che quest’ultimo richieda l’interruzione del procedimento;
    • l’incapacità del richiedente o del titolare è determinata secondo le leggi nazionali (J900/85);
  • impossibilità giuridica di proseguire il procedimento a causa di un’azione intrapresa contro i beni del richiedente o del titolare (R142(1) b) CBE):
    • es. liquidazione giudiziale
  • decesso o incapacità del rappresentante o impossibilità giuridica del rappresentante di proseguire il procedimento a causa di un’azione intrapresa contro i suoi beni (R142(1) c) CBE).
    • l’incapacità del rappresentante è determinata secondo le regole proprie dell’UEB (J900/85, punto 10 delle motivazioni);
    • la questione riguarda la capacità del rappresentante di gestire gli affari del proprio cliente e non i propri affari (J900/85, punto 10 delle motivazioni).

L’incapacità del depositante o del richiedente di presentarsi a un procedimento orale a causa di una nevicata non costituisce un motivo valido (J7/20).

Tipi di procedimenti interrotti

Tale procedimento non è necessariamente il procedimento di concessione, ma qualsiasi procedimento davanti all’UEB (opposizione, ricorso, limitazione, ecc.).

Tuttavia, il decesso o l’incapacità dell’opponente o del ricorrente (non titolare o richiedente) non sembra consentire la sospensione del procedimento (vengono utilizzati solo i termini « richiedente » e « titolare » nell’R142(1) CBE).

Procedura

Inizio dell’interruzione

La data dell’interruzione è la data dell’evento precedentemente elencato.

Tuttavia, se l’evento è il decesso o l’incapacità del richiedente o del titolare (R142(1) a) CBE) e se questi aveva un rappresentante, l’interruzione sembra avvenire solo il giorno della richiesta di tale rappresentante (a meno che una clausola ai sensi dell’R152(9) CBE indichi che il mandato cessa in caso di decesso del mandante, R142(1) a) CBE, seconda frase).

Tale interruzione è automatica.

Questa data viene iscritta nel REB (R143(1) t) CBE).

Notifica dell’interruzione

Quando l’UEB è a conoscenza dell’evento che interrompe il procedimento, questo e la causa dell’interruzione vengono notificati alle parti (Linee guida E-VI 1.1).

Effetto dell’interruzione

Oltre alla conseguenza sui termini (vedi più sotto), è importante tenere presente che l’interruzione ha effetto retroattivo: pertanto, se una decisione (o qualsiasi atto di procedura) doveva essere presa dopo la data di interruzione, questa sarà considerata come mai avvenuta (T1389/18).

Annullamento dell’interruzione?

La decisione che constata l’interruzione può essere impugnata.

Cosa succede se in appello ci si rende conto che l’interruzione non avrebbe dovuto essere concessa?

Ciò porrà fine all’interruzione senza alcun dubbio, ma senza effetto retroattivo. Pertanto, l’interruzione avrà effettivamente avuto luogo (J10/19).

Fine dell’interruzione

Causa dell’interruzione in relazione al richiedente/titolare

Se il problema che ha causato l’interruzione era in relazione al richiedente/titolare (R142(1) a) CBE o R142(1) b) CBE), e se l’Ufficio europeo dei brevetti è a conoscenza dell’identità di una persona abilitata a proseguire la procedura (es. erede, tutore, curatore, ecc.), l’UEB informa quest’ultima che la procedura sarà ripresa allo scadere di un termine assegnato (R142(2) CBE).

Allo stesso modo, l’UEB può riprendere la procedura d’ufficio se l’UEB non è a conoscenza della persona che può riprendere la procedura 3 anni dopo l’interruzione della procedura (R142(2) CBE). La procedura sarà proseguita con il richiedente o il titolare del brevetto iscritto nel Registro europeo dei brevetti (JO 5/2020, A76).

Causa dell’interruzione in relazione al rappresentante

Se il problema che ha causato l’interruzione era in relazione al rappresentante (R142(1) c) CBE), l’UEB riprende la procedura non appena viene costituito un nuovo rappresentante (nella pratica l’UEB fissa una data di ripresa futura).

Se entro un termine di 3 mesi dall’inizio dell’interruzione non viene costituito un nuovo rappresentante (R142(3) CBE):

  • e se il richiedente/titolare ha l’obbligo di essere rappresentato (A133(2) CBE),
    • l’UEB chiede al richiedente/titolare di costituire un rappresentante entro 2 mesi;
    • una copia della notifica viene inviata anche alle altre parti (Direttive E-VI 1.2).
    • in mancanza di costituzione di un rappresentante entro i termini, la domanda è considerata ritirata o il brevetto è revocato (R142(3) a) CBE);
  • altrimenti,
    • la procedura è ripresa con il richiedente/titolare (R142(3) b) CBE).

L’A121 CBE è applicabile al termine di 2 mesi della notifica per il richiedente.

L’A122 CBE è applicabile al termine di 2 mesi della notifica per il titolare.

In tutti gli altri casi, l’UEB dovrà attendere che il problema sia risolto per riprendere la procedura.

Questa data è iscritta nel REB (R143(1) t) CBE).

Conseguenza sui termini

Principio

Tutti i termini interrotti ricominciano a decorrere per intero a partire dalla data di ripresa della procedura (R142(4) CBE).

Eccezione: la sospensione dei termini

Esistono, tuttavia, due eccezioni per le quali i termini sono sospesi (e non interrotti) (R142(4) CBE):

  • termine per la presentazione della richiesta di esame:
    • tale termine non può comunque essere inferiore a 2 mesi (J7/83) (R142(4) CBE, seconda frase);
  • termini di pagamento delle tasse annuali (i.e. termine di 6 mesi per il pagamento con soprattassa J902/87=J ../87, « Decisione della Camera di ricorso giuridica, in data 17 agosto 1987 J ../87« , JO 1988, 323):
    • le tasse annuali scadute durante l’interruzione possono quindi essere pagate:
      • senza soprattassa, il giorno della ripresa o
      • con soprattassa durante i 6 mesi successivi;
    • non esiste un termine minimo di 2 mesi nel caso delle tasse annuali.

Supponiamo che un’interruzione della procedura intervenga durante il termine di 6 mesi della R70(1) CBE per presentare la richiesta di esame.

Come indicato sopra, il termine per la presentazione della richiesta di esame è semplicemente sospeso:

Calcolo di una sospensione per un termine di 6 mesi (A61 CBE)

Ecco un esempio con le tasse annuali:

taxeannuelleinterruption

Focus sul termine di decadenza dell’A122 CBE

L’interruzione della procedura interrompe anche il termine di decadenza dell’A122 CBE.

Pertanto, se viene presentato un ricorso contro una decisione basata su tale decadenza, tale decisione deve essere revocata e la causa deve essere rinviata alla prima istanza (J902/87=J ../87, JO 1988, 323).

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