
Richiesta di esame
Caso della domanda « standard »
Presentazione della richiesta di esame
Forma e termine
La richiesta di esame (A94(1) CBE) deve:
- essere presentata per iscritto (R70(1) CBE, il modulo 1001 ha una casella pre-spuntata dal richiedente) dal depositante,
- essere accompagnata dal pagamento della tassa di esame (A94(1) CBE),
- essere presentata, in qualsiasi momento (Direttive C-II 1), ma entro 6 mesi dalla menzione della pubblicazione del rapporto di ricerca nel Bollettino europeo dei brevetti (R70(1) CBE).
Tale termine beneficia della prosecuzione della procedura dell’A121 CBE.
Se la data della menzione della pubblicazione del RRE nel BEB non è corretta nella notifica secondo la R69(1) CBE, è questa data che deve essere presa in considerazione (a meno che non sia assurda, es. pubblicazione nel 5013, R69(2) CBE).
Se questa richiesta viene presentata al momento del deposito, una casella è già pre-spuntata nel modulo 1001 della richiesta di rilascio (Direttive A-VI 2.2) e di pagare le tasse di esame.
Può anche essere presentata su carta libera pagando la tassa di esame.
La data di presentazione della richiesta di esame è iscritta nel REB (R143(1) m) CBE).
La data di pubblicazione del rapporto di ricerca europeo è notificata al depositante mediante una notifica emessa secondo la R69(1) CBE.
Tassa di esame
Principio
La tassa di esame è di [montant_epo default= »1555 € » name= »A2(1).6 RRT – examen demande déposée après 1er juillet 2005″] (A2(1).6 RRT) per le domande depositate dopo il 1° gennaio 2005 e [montant_epo default= »1730 € » name= »A2(1).6 RRT – examen demande déposée avant 1er juillet 2005″] altrimenti.
Questa tassa può essere pagata da chiunque.
Riduzione prima del 1° aprile 2014
È possibile beneficiare di una riduzione del 20% (R6(3) CBE insieme a A14(4) CBE e A14(1) RRT) se il richiedente (avente domicilio o sede in uno Stato contraente con una lingua ufficiale diversa dal tedesco, inglese o francese, o essendo cittadino di tale Stato) presenta la richiesta di esame in tale lingua nazionale.
Riduzione a decorrere dal 1° aprile 2014
Tuttavia, per le domande depositate (entrate in fase) a decorrere dal 1° aprile 2014 (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2013 che modifica la regola 6 del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo e l’articolo 14(1) del regolamento relativo alle tasse« , GU 2014, A4), per beneficiare di tale riduzione, sarà necessario che tutti i depositanti siano (R6(4) CBE e R6(7) CBE):
- una piccola o media impresa;
- una persona fisica; o
- un’organizzazione senza scopo di lucro, un’università e un ente di ricerca pubblico.
I criteri sono indicati nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (R6(5) CBE).
I depositanti devono dichiarare la loro appartenenza a una delle categorie sopra menzionate, ma l’UEB può richiedere prove in caso di dubbio (R6(6) CBE).
Il depositante otterrà una riduzione delle tasse del 30 % (A14(1) RRT).
Pagamento della tassa prima della presentazione della richiesta
Se una tassa d’Esame è pagata prima della presentazione della richiesta di esame, questa sarà rimborsata automaticamente, anche se la richiesta di Esame è presentata il giorno successivo (tassa pagata senza motivo, Direttive A-X 10.1.1).
Conferma della richiesta
Principio
Nel caso in cui il depositante abbia validamente presentato una richiesta di esame prima che il rapporto di ricerca gli sia notificato, sarà richiesta una conferma (R70(2) CBE) entro un termine stabilito.
Tale termine è di 6 mesi a decorrere dalla menzione della pubblicazione del RRE nel BEB (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 15 ottobre 2009, relativo alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , GU 2009, 533, punto 5.1.4, Direttive C-II 1.1).
L’A121 CBE è applicabile a questo termine.
Entro lo stesso termine, il richiedente può rispondere alle obiezioni sollevate nel RRCE (R70bis(2) CBE).
Il fatto di rispondere alle obiezioni è considerato come una dichiarazione del richiedente che conferma il mantenimento della domanda anche se ciò non è esplicito (Direttive C-II 1.1).
Rinuncia alla conferma
Tale conferma conosce tuttavia due eccezioni.
Nessuna conferma sarà richiesta se:
- il titolare vi ha rinunciato esplicitamente (Direttive C-VI 3);
- il titolare ha presentato una richiesta PACE (accelerazione della procedura, Direttive E-VIII 3.2).
In caso di rinuncia, e se il richiedente ha aderito all’addebito automatico, la tassa di esame è prelevata al ricevimento della rinuncia.
Sanzione
Della mancata presentazione
In caso di mancata presentazione nei termini, la domanda è considerata ritirata (A94(2) CBE).
Tale constatazione è effettuata dalla sezione di deposito che è competente in tal caso (R10(1) CBE).
Se sono state pagate le tasse di esame (in tutto o in parte), queste vengono integralmente rimborsate (A11 a) RRT).
Della mancata conferma
Se il richiedente non conferma l’esame entro il termine stabilito o non risponde alle obiezioni della RREE, la domanda è considerata ritirata (R70(3) CBE e R70bis(3) CBE).
Tale constatazione è effettuata dalla sezione di deposito che è competente in tal caso (R10(3) CBE).
Se la richiesta non viene infine mantenuta, la tassa di esame sarà integralmente rimborsata (A11 a) RRT), poiché la divisione di esame non è ancora competente (Direttive A-VI 2.2).
Ritiro
Della richiesta
Se una richiesta è presentata, questa non può più essere ritirata (R70(1) CBE).
Della domanda
Se la domanda è ritirata, la tassa di esame è integralmente rimborsata (A11 a) RRT) se l’esame nel merito non è ancora iniziato (l’UEB informa della data prevista per l’inizio di tale esame (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 giugno 2016, relativo al rimborso della tassa di esame (articolo 11 del regolamento relativo alle tasse« , JO2016, A49), ma solo sul registro JO 2019, A104).
Se l’esame nel merito è iniziato (A11 b) RRT):
- è rimborsata al 50% se il ritiro avviene:
- prima della scadenza del termine per rispondere al primo invito secondo A94(3) CBE;
- o nel caso di una notifica diretta R71(3) CBE, prima del giorno precedente la data di tale notifica.
- non è rimborsata negli altri casi.
Trasferimento di competenze
Se la richiesta è validamente presentata entro i termini, la divisione di esame diventa competente:
- non appena il RRE è trasmesso al richiedente:
- se la richiesta è stata presentata precedentemente e
- se il richiedente ha rinunciato al suo diritto di conferma (R10(4) CBE);
- in mancanza, non appena ricevuta la conferma del richiedente,
- se la richiesta è stata presentata prima della trasmissione del RRE (R10(3) CBE);
- in mancanza, non appena presentata la richiesta di esame (R10(2) CBE).
Se la domanda è ritirata, la tassa di esame è rimborsata integralmente (A11 a) RRT) se l’esame nel merito non è iniziato (l’UEB informa della data prevista per l’inizio di tale esame (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 giugno 2016, relativo al rimborso della tassa di esame (articolo 11 del regolamento relativo alle tasse« , JO2016, A49)
Se l’esame nel merito è iniziato (A11 b) RRT):
- è rimborsata al 50% se il ritiro avviene:
- prima della scadenza del termine per rispondere al primo invito secondo A94(3) CBE;
- o, in caso di notifica diretta R71(3) CBE, prima del giorno precedente la data di tale notifica.
- non è rimborsata negli altri casi.
Il fatto che l’esame sia iniziato deve basarsi su elementi chiari e trasparenti (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 29 gennaio 2013 concernente l’adattamento del sistema di rimborso delle tasse di ricerca e di esame« , JO 2013, 153): la data di avvio dell’algoritmo di ricerca dei documenti A54(3) CBE da parte dell’esaminatore incaricato dell’esame è così annotata nel fascicolo per consentirne la verifica.
Caso della domanda Euro-PCT
Tutto avviene esattamente come per una domanda classica. Tuttavia, esiste una piccola particolarità per quanto riguarda il termine di presentazione della richiesta!
La richiesta di esame deve essere presentata:
- entro 6 mesi dalla pubblicazione internazionale del rapporto di ricerca internazionale (A153(6) CBE insieme a R70(1) CBE);
- se il termine precedente scade prima dell’entrata in fase, non appena si entra in fase nazionale.
Tali termini beneficiano della prosecuzione della procedura dell’A121 CBE.
Principi che guidano l’Esame
Buona fede
La procedura di esame deve essere guidata dal principio di buona fede, compresa quella della Divisione di esame (J27/92).
Ad esempio, se l’ufficio tratta una risposta del depositante come un atto procedurale valido (es. richiesta di proroga del termine), non è possibile tornare sulla sua validità (T1825/14)
Contradittorio
Inoltre, la procedura è contraddittoria (A113(1) CBE). Le decisioni devono quindi essere basate su motivi sui quali le parti hanno potuto prendere posizione:
- una parte deve avere l’opportunità di esprimersi su un documento, anche se è stata essa stessa a presentarlo (T18/81);
- è necessario far notare alle diverse parti i loro errori grossolani (es. inversione delle date dei documenti, T185/82).
Esaminatore non vincolato
L’esaminatore non è vincolato dalle posizioni della divisione ricerca riguardo alla mancanza di unità (Direttive C-III 3.1.1).
Ricusa dell’esaminatore
Anche se le disposizioni dell’A24(3) CBE riguardanti la ricusa dovrebbero applicarsi solo ai membri delle camere di ricorso e della grande camera di ricorso, la decisione G5/91 ha indicato che l’obbligo di imparzialità si applica anche agli agenti degli organi di prima istanza dell’UEB.
Tuttavia, il fatto che un membro della divisione di opposizione sia un ex dipendente del depositante non è un motivo sufficiente per dichiarare che tale membro sia parziale (T143/91).
Se un membro di una camera ha uno stretto legame familiare con una parte, è opportuno che tale membro si astenga (G1/05).
Fascicolo d’esame
Il fascicolo trasmesso all’esaminatore contiene:
- la richiesta di esame;
- la descrizione, i disegni e le rivendicazioni (come depositati);
- le modifiche apportate a tale data (se esistono):
- le modifiche apportate dopo la trasmissione del rapporto di ricerca al richiedente (R70(2) CBE);
- le modifiche apportate su iniziativa del richiedente (R137(2) CBE)
- le prese di posizione del richiedente in seguito a eventuali osservazioni di terzi (R114(2) CBE);
- il rapporto di ricerca e le eventuali osservazioni del richiedente;
- i documenti di priorità;
- le copie dei documenti citati.
Fasi dell’esame
Risposta al rapporto di ricerca
Principio
La risposta al rapporto di ricerca europeo esteso è obbligatoria se vengono segnalate irregolarità (R70bis(1) CBE e R70bis(2) CBE).
Nessuna risposta necessaria
Non è necessario rispondere al rapporto di ricerca se:
- nessuna obiezione è segnalata nel RRE (R70bis(1) CBE e R70bis(2) CBE);
- è stata rinunciata alla notifica R70(2) CBE.
Termine
Il termine per rispondere è di 6 mesi a decorrere dalla menzione della pubblicazione nel BEB del RREE (R70bis(1) CBE insieme R70(1) CBE o R70bis(2) CBE insieme R70(2) CBE insieme « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 15 ottobre 2009, relativo alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , JO 2009, 533, punto 5.1.4).
L’A121 CBE è applicabile a questo termine.
Modifica
È possibile introdurre qualsiasi modifica desiderata (R137(2) CBE) purché tale modifica sia stata oggetto della ricerca o sia unitaria con l’invenzione iniziale (R137(5) CBE).
Tali modifiche non devono essere motivate da un’eventuale obiezione (R137(2) CBE), ma devono essere effettuate contestualmente alla risposta al RREE (Direttive C-III 2).
Tale possibilità non sarà più disponibile in seguito (R137(3) CBE).
Sanzione in caso di mancata risposta
In caso di mancata risposta (e se la risposta è obbligatoria), la domanda è considerata ritirata (R70bis(3) CBE).
Non è considerata una risposta accettabile (Direttive B-XI 8):
- una richiesta procedurale (es. richiesta di colloquio);
- una richiesta che in questa fase non può essere accolta (es. richiesta di decisione nello stato attuale del fascicolo).
Analisi della risposta al RREE
Analisi delle modifiche
L’esaminatore esamina le modifiche e le osservazioni del richiedente in risposta al RREE (Direttive C-I 4).
Se le modifiche non sono state identificate o la loro base non è stata indicata nella domanda, viene inviata una notifica secondo R137(4) CBE per ottenere tale indicazione.
Se sono state sollevate obiezioni riguardanti l’unità di invenzione A82 CBE, qualsiasi problema che abbia comportato una ricerca incompleta R63(1) CBE o l’unicità di rivendicazioni dello stesso tipo R43(2) CBE e tali obiezioni sono ancora valide, l’esaminatore:
- riesamina tali questioni e
- invita il richiedente a limitare la sua domanda se queste permangono attuali (rispettivamente A82 CBE, R63(3) CBE e R62bis(2) CBE).
Ricerca di domande di brevetto interferenti
L’esaminatore cercherà quindi le domande di brevetto interferenti (A54(3) CBE) se tale ricerca non è ancora stata effettuata (Direttive B-VI 4.1).
L’avvio di tale ricerca viene annotato nel fascicolo
Esame delle parti mancanti
Se l’esaminatore ritiene che, nonostante la mancata modifica della data di deposito a seguito del deposito di parte mancante, non siano soddisfatte le condizioni della R56(3) CBE (o R20.5.d PCT), lo comunica al richiedente, lasciandogli la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
L’esaminatore indica quindi la nuova data di deposito (Direttive C-III 1). Il richiedente viene informato che può ancora ritirare le parti mancanti, entro un termine di 2 mesi, al fine di conservare la propria data… altrimenti la data di deposito sarà effettivamente modificata.
Esame delle rivendicazioni depositate dopo il deposito
L’esaminatore verifica se le rivendicazioni siano contrarie all’A123(2) CBE (Direttive C-III 1).
Può essere formulata una richiesta di indicazione del supporto nella descrizione secondo la R137(4) CBE.
Lettere ufficiali
La notifica
Naturalmente, nonostante le modifiche apportate o gli argomenti presentati in risposta al rapporto di ricerca, la divisione di esame può:
- mantenere le proprie obiezioni;
- non essere convinta;
- avere nuove obiezioni.
Viene quindi inviata al richiedente una notifica (A94(3) CBE e R71(1) CBE) per sollecitarlo a presentare nuovi argomenti o nuove modifiche al fine di mettere la domanda in condizione di essere concessa.
Tale notifica deve essere motivata (R71(2) CBE).
Il termine di risposta
Principio
È necessario rispondere a tale notifica entro un termine stabilito (R71(1) CBE): ovvero tra 2 e 4 mesi (R132(2) CBE). Normalmente, vale il seguente principio (Direttive E-VII 1.2):
- 2 mesi se l’irregolarità sollevata è minore o di natura puramente formale;
- 4 mesi negli altri casi.
Tale termine beneficia dell’A121 CBE.
Proroga
Tale termine può essere esteso a 6 mesi su richiesta prima della scadenza del suddetto termine (R132(2) CBE).
Normalmente, non è richiesta alcuna giustificazione (Direttive E-VIII 1.6).
La risposta
Principio
In linea di principio, è possibile modificare la domanda (A123(1) CBE), ma tale modifica deve essere autorizzata dalla divisione di Esame (R137(3) CBE).
Limiti del potere discrezionale della divisione d’Esame
La giurisprudenza ha cercato di limitare il potere discrezionale che potrebbe apparire assoluto della divisione d’Esame.
Così, una modifica volta a rimuovere una modifica precedente resta una modifica che deve essere autorizzata (Direttive H-III 2.5).
Inoltre, le modifiche dovrebbero essere accettabili se (T937/09):
- sono apportate in risposta a una comunicazione che solleva per la prima volta obiezioni motivate;
- tali obiezioni avrebbero già potuto essere sollevate nella prima comunicazione;
- costituiscono un tentativo oggettivo per superare tali obiezioni.
Se, per essere accettate, le richieste devono essere prima facie valide, il rifiuto della richiesta non deve limitarsi a semplici allegazioni (T233/12 o T1214/09) e deve indicare in cosa gli argomenti del depositante siano errati.
Rinuncia alla risposta?
Il fatto che il richiedente invii una lettera di carattere procedurale non significa che abbia risposto alla comunicazione e che rinunci al suo diritto di essere ascoltato (T685/98).
Caso particolare di rinuncia a confermare l’esame
Se il richiedente ha richiesto un esame e ha rinunciato alla possibilità di confermarlo, il parere scritto viene omesso: una comunicazione ai sensi dell’A94(3) CBE (Direttive C-VI 3 e R62(1) CBE) viene emessa alcuni giorni dopo.
Nel rispondere a questa prima comunicazione ai sensi dell’A94(3) CBE, è del tutto possibile per il richiedente modificare la sua domanda come ritiene opportuno (cioè senza autorizzazione della divisione d’esame, R137(2) CBE, Direttive H-II 2.2).
Modifica con elementi non ricercati
Principio
Le modifiche delle rivendicazioni (R137(5) CBE):
- non devono riguardare elementi che non sono stati ricercati e
- che non sono collegati all’invenzione o alla pluralità di invenzioni inizialmente rivendicate in modo da formare un unico concetto inventivo generale.
Queste due condizioni sono cumulative (Direttive H-II 6.2 e T708/00, comma 4, ultimo paragrafo).
È quindi possibile trarre le seguenti conseguenze:
- il fatto che gli elementi non siano stati ricercati, sebbene le rivendicazioni iniziali siano unitarie con le nuove rivendicazioni, non consente di superare un’obiezione ai sensi della R137(5) CBE;
- la modifica della rivendicazione iniziale mediante una limitazione della descrizione generalmente non consente di sollevare un’obiezione ai sensi della R137(5) CBE (T377/01);
- il fatto che sia necessaria una ricerca aggiuntiva non è un criterio per sollevare un’obiezione ai sensi della R137(5) CBE (Direttive H-II 6.2) salvo se il concetto inventivo della rivendicazione sia cambiato (T1394/04);
- è possibile combinare due rivendicazioni salvo se una delle rivendicazioni apparteneva a un blocco considerato non unitario (a priori o a posteriori) con la rivendicazione iniziale (T708/00 e T333/10), poiché in tal caso il concetto inventivo cambia.
Non unità e combinazione di due rivendicazioni di gruppi diversi
Come abbiamo visto, è possibile combinare due rivendicazioni salvo se una delle rivendicazioni apparteneva a un blocco considerato non unitario (a priori o a posteriori) con la rivendicazione iniziale (T708/00 e T333/10), poiché in tal caso il concetto inventivo cambia.
Tuttavia, è necessario prestare attenzione.
Per semplicità, l’Esaminatore indica il più delle volte raggruppamenti grossolani, in cui ogni rivendicazione appartiene a un solo gruppo. Ad esempio:
- il gruppo 1 è costituito dalle rivendicazioni 1, 2, 5, 9 e
- il gruppo 2 è costituito dalle rivendicazioni 3, 4, 6, 7 e 8.
In realtà, questa suddivisione è errata a causa delle multidipendenze abituali delle rivendicazioni.
Ad esempio, se la rivendicazione 3 dipende « da una delle rivendicazioni precedenti« , questa rivendicazione 3 sarà nel gruppo 2 solo nella sua dipendenza con la rivendicazione 1, ma sarà anche nel gruppo 1 nella sua dipendenza con la rivendicazione 2.
Pertanto, nell’esempio sopra riportato, non sarà possibile combinare 1+3, ma sarà possibile combinare 1+2+3.
Caso particolare delle domande Euro-PCT
Se l’ISR durante la fase internazionale di una domanda Euro-PCT ha coperto tutte le rivendicazioni, ma nel rapporto di ricerca complementare è stato sollevato un problema di unità e solo la prima invenzione è stata ricercata, solo quest’ultima sarà considerata come oggetto di ricerca (T1981/12).
La R137(5) CBE può costituire la base per un rifiuto in questo caso (T2459/12) e non la R164(2) CBE, che si limita a indicare che viene inviata una notifica.
Modificazione con elementi esclusi dalla ricerca
Può accadere che il richiedente abbia indicato un sottoinsieme delle rivendicazioni da sottoporre a ricerca:
- sia perché l’UEB aveva ritenuto che le rivendicazioni così come depositate non fossero conformi alla R43(2) CBE (una sola rivendicazione indipendente dello stesso tipo, R62bis CBE);
- sia perché l’UEB aveva ritenuto che una ricerca completa non fosse possibile (R63 CBE).
In questa situazione, non è possibile reintrodurre, a titolo principale (cioè come indipendente), gli elementi esclusi dalla ricerca (R137(5) CBE).
È tuttavia sempre possibile combinare due rivendicazioni: una prima rivendicazione e una seconda rivendicazione dipendente, se la prima rivendicazione è stata ricercata, anche se la seconda rivendicazione dipendente non è stata ricercata (T708/00 contra T333/10).
Modificazione con elementi abbandonati
Se il richiedente ha eliminato un elemento dalla domanda, deve evitare qualsiasi dichiarazione che possa essere interpretata come un abbandono. In caso di abbandono, tale elemento non può essere reintrodotto (Direttive H-III 2.5).
Forma delle modifiche
Le modifiche devono soddisfare i requisiti di forma e in particolare la R50 CBE (A123(1) CBE).
In particolare:
- le modifiche devono essere chiaramente indicate all’UEB e indicare, se del caso, la base della modifica (R137(4) CBE).
- se così non fosse, l’UEB può richiedere che tale irregolarità sia corretta entro 1 mese (R137(4) CBE, salvo in procedura orale o durante la sua preparazione, Direttive H-III 2.1.3).
- in mancanza di risposta, la domanda è ritenuta ritirata (A94(4) CBE);
- il termine di 1 mese non è prorogabile (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 15 ottobre 2009, relativo alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , JO 2009, 533, punto 7.3);
- l’A121 CBE è applicabile a questo termine;
- se nuove modifiche sono presentate entro questo termine, sempre senza indicare la base delle modifiche, la domanda è direttamente ritenuta ritirata (A94(4) CBE) senza nuova notifica (Direttive H-III 2.1.2).
- se la domanda iniziale non è stata depositata in una lingua ufficiale, è sufficiente indicare la base nella versione tradotta (Direttive H-III 2.1);
- se così non fosse, l’UEB può richiedere che tale irregolarità sia corretta entro 1 mese (R137(4) CBE, salvo in procedura orale o durante la sua preparazione, Direttive H-III 2.1.3).
- le modifiche della descrizione o delle rivendicazioni possono essere effettuate:
- tramite il deposito di copie di pagine della domanda originale sulle quali appaiono le modifiche (Direttive H-III 2.3)
- tramite il deposito di pagine di sostituzione e identificate con l’ausilio di segni di revisione (Direttive H-III 2.2),
- ma questa tecnica dovrebbe (in teoria) essere consentita solo se le modifiche sono talmente numerose da compromettere la chiarezza delle copie sopra menzionate (Direttive H-III 2.3) ;
- il deposito di documenti completamente ribattuti non dovrebbe normalmente essere consentito, poiché la verifica dell’assenza di aggiunte non supportate e « nascoste » può essere estremamente lunga e laboriosa (T113/92) ;
- devono rispettare le condizioni della R49 CBE e R50 CBE, e devono, in linea di principio, essere dattiloscritti o stampati (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 8 novembre 2013, relativo all’applicazione delle regole 49 e 50 CBE in caso di modifiche manoscritte« , GU 2013, 603) :
- pertanto, le modifiche manoscritte devono normalmente essere vietate.
Non è possibile « depositare » nuove rivendicazioni indicando semplicemente che le rivendicazioni 1 e 7 sono fuse (T1480/12).
Principio di unicità della domanda
In linea di principio, la domanda europea costituisce un tutt’uno e non è possibile avere più set di rivendicazioni (A118 CBE).
Tale principio conosce alcune eccezioni se :
- l’UEB è informato dell’esistenza di diritti nazionali anteriori (R138 CBE) ai sensi dell’A139(2) CBE.
- non spetta all’esaminatore giudicare se il richiedente abbia correttamente limitato la sua domanda rispetto al diritto nazionale anteriore (Direttive H-III 4.5) ;
- deve verificare che la limitazione non contravvenga ai requisiti della CBE ;
- possono essere richiesti una descrizione e disegni modificati (es. modifica della descrizione per spiegare perché è stato introdotto un nuovo set (Direttive H-III 4.5) ;
- esiste un documento A54(3) CBE considerato come stato della tecnica per una domanda depositata prima del 13 dicembre 2007 (cioè sotto il regime CBE73) e che non designa gli stessi paesi dello stato della tecnica (R87 CBE73 e Direttive H-III 4.2) ;
- vi è stato un trasferimento del brevetto per alcuni stati designati solamente, in virtù dell’A61 CBE.
- esistevano riserve di alcuni stati in virtù dell’A167(2) a) CBE73 o A167(2) b) CBE73 :
- tali riserve si applicavano solo alle domande depositate prima del 7 ottobre 1992 ;
- gli Stati potevano escludere dalla brevettabilità :
- i prodotti chimici, farmaceutici o alimentari in quanto tali ;
- i procedimenti agricoli o orticoli.
- l’Austria ha formulato riserve riguardanti i prodotti chimici, farmaceutici o alimentari in quanto tali (« Riserve formulate dall’Austria Articolo 167, paragrafo 2, lettera a) della CBE« , GU 1979, 289) ; tali riserve non hanno più effetto dal 7 ottobre 1987 ;
- la Grecia e la Spagna hanno formulato riserve riguardanti i prodotti chimici, farmaceutici o alimentari in quanto tali (« La Grecia e la Spagna, Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo a decorrere dal 1° ottobre 1986« , GU 1986, 200). Tali riserve non hanno più effetto dal 7 ottobre 1992 (« Comunicato del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti del 13 maggio 1992 relativo alle riserve formulate dalla Spagna e dalla Grecia in virtù dell’articolo 167 CBE« , GU 1992, 301) ;
- queste riserve si applicano solo alle domande e non ai brevetti già concessi (e quindi non alla procedura di opposizione, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 18 giugno 2007, successivo al comunicato dell’8 marzo 2007 relativo alla questione dell’applicabilità diretta in Spagna dell’articolo 70(7) dell’Accordo TRIPS alle domande di brevetto europeo depositate prima della scadenza della riserva effettuata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 167(2)a) CBE« , JO 2007, 439).
Lingue
Contrariamente a un’idea diffusa, il richiedente può utilizzare qualsiasi lingua ufficiale dell’UEB (R3(1) CBE e Direttive A-VII 2) per rispondere alle comunicazioni.
In realtà, solo l’UEB è vincolato dalla lingua della procedura (Direttive A-VII 1.2).
Tuttavia, le modifiche alla domanda devono essere depositate nella lingua della procedura (R3(2) CBE).
Esse non hanno alcun obbligo di essere presentate entro un termine determinato e non possono quindi beneficiare delle deroghe dell’A14(4) CBE.
Richieste subordinate
È del tutto possibile, in risposta, presentare insiemi subordinati di rivendicazioni, senza abbandonare l’insieme principale (T1105/96).
Tuttavia, se viene depositato un numero eccessivo di insiemi, questi non saranno ammessi (T907/91).
Se il richiedente indica che l’insieme principale non viene comunque ritirato qualora una richiesta subordinata sia accolta, le richieste subordinate non possono essere oggetto di una comunicazione R71(3) CBE: le richieste subordinate non sono « vere » richieste subordinate (Direttive H-III 3).
L’esaminatore esaminerà prima la richiesta principale e, se questa non è considerata brevettabile (Direttive C-V 1.1), le richieste subordinate secondo l’ordine di preferenza indicato fino a trovarne una brevettabile. Emetterà quindi una comunicazione R71(3) CBE indicando perché le altre richieste non sono accettabili (in genere, mediante rinvio alle comunicazioni precedenti, Direttive E-X 2.9).
Sanzione
In caso di mancata risposta, la domanda è considerata ritirata (A94(4) CBE).
Presa in considerazione della risposta
È importante notare che la divisione di Esame deve prendere in considerazione gli argomenti forniti dal depositante.
Tale presa in considerazione non può essere davvero lapidaria del tipo « gli argomenti non sono convincenti ».
Deve rispondere precisamente ai diversi argomenti (T1385/16).
In caso contrario, esiste una violazione del diritto di essere ascoltato (T1385/16).
Colloqui telefonici e incontri
Quando la domanda è sul punto di essere concessa, l’esaminatore può prendere in considerazione un colloquio telefonico al fine di superare gli ultimi problemi (Directives C-IV 3).
Quando è il richiedente a chiedere un incontro o un colloquio telefonico, l’esaminatore dovrebbe accettarlo a meno che non ritenga che questo non sarà di alcuna utilità per far progredire il fascicolo (Directives C-VII 2.1). In ogni caso, è opportuno precisare in anticipo gli argomenti che saranno trattati.
Durante un colloquio telefonico o un incontro, l’esaminatore annoterà i punti essenziali della discussione, redigerà un verbale e infine lo inserirà nel fascicolo (Directives C-VII 2.5). Una copia del verbale sarà notificata al richiedente o, se del caso, al suo rappresentante.
Rigetto della domanda
Principio
La domanda è rigettata se la divisione di esame (nel suo insieme e non semplicemente il primo esaminatore) ritiene che la domanda non soddisfi le condizioni fissate dalla CBE (A97(2) CBE) dopo almeno una comunicazione della divisione di esame: in pratica, ciò significa che non si può ottenere un rigetto prima di qualsiasi comunicazione A94(3) CBE.
Ci si può chiedere se un rigetto possa essere pronunciato dopo una comunicazione R161(1) CBE (poiché la divisione di esame è competente – R10(2) CBE – contrariamente alla R161(2) CBE dove la divisione di esame non è ancora competente – R10(3) CBE o R10(4) CBE). Sembrerebbe di no: è necessario almeno una comunicazione A94(3) CBE, R71(1) CBE o R71(2) CBE (Directives E-IX 4.1).
La firma di tutti i membri (o il loro sigillo) deve figurare sulla decisione (Directives C-VIII 6 e R113(2) CBE). Il nome dell’agente può essere omesso solo quando il documento è prodotto automaticamente dal computer (non è questo il caso in una decisione, anche se il documento è prodotto dal computer).
Il suo potere è totalmente discrezionale in materia (T84/82), ma:
- il rigetto non può avvenire prima della risposta alla prima comunicazione della divisione di esame;
- il rigetto non può essere basato su motivi sui quali il richiedente non ha potuto prendere posizione (A113(1) CBE).
Il rigetto deve essere motivato (R111(2) CBE).
Non esiste un rigetto parziale (T5/81).
La divisione di esame deve stabilire un giusto equilibrio tra l’interesse del richiedente (protezione adeguata) e l’interesse dell’UEB (conclusione rapida della procedura) (T755/96).
Focus sull’adattamento della descrizione con le rivendicazioni
Secondo le Linee guida F-IV 4.3, le parti della descrizione non coperte dalle rivendicazioni modificate devono essere eliminate o segnalate come non più coperte, poiché generano dubbi sull’estensione della protezione al punto che le rivendicazioni diventano oscure o non sono supportate dalla descrizione (A84 CBE).
E le divisioni d’esame seguono scrupolosamente queste linee guida al punto di respingere alcune domande.
La decisione T1989/18 ritiene che l’A84 CBE (o R42 CBE, R43 CBE, R48 CBE, T56/21) non consenta un tale rigetto, poiché, se le rivendicazioni sono chiare di per sé e supportate dalla descrizione, la loro chiarezza non è influenzata dal fatto che la descrizione contenga anche oggetti non rivendicati (contra T1024/18).
Focus sulla « decisione emessa allo stato degli atti »
Il richiedente può voler abbreviare una procedura e chiedere che venga emessa una decisione allo stato degli atti (Linee guida E-X 2.5): è possibile presentare ricorso contro tale decisione.
È necessario assicurarsi che la decisione sia correttamente motivata, completa e autosufficiente (a meno che non si faccia riferimento a una notifica precedente che contenga tutte le obiezioni Linee guida C-V 15.2). Le ragioni del rigetto devono essere state indicate nelle notifiche precedenti (i semplici verbali di una procedura orale sono spesso insufficienti) (T1309/05, T1442/09, T1612/07).
Se devono essere presentati nuovi argomenti o se il richiedente ha presentato nuove modifiche/argomenti, la decisione allo stato degli atti non sarà possibile e verrà emessa una nuova notifica A94(3) CBE (Linee guida C-V 15.4).
Concessione prevista
Tale concessione può essere prevista già nella risposta al RREE, se le eventuali nuove ricerche effettuate dall’esaminatore non hanno dato esito positivo (« Comunicazione dell’Ufficio europeo dei brevetti del 1° luglio 2005 relativa alla nuova regola 44bis CBE (istituzione del rapporto di ricerca europea esteso), alla modifica degli articoli 2 e 10 del regolamento relativo alle tasse e alla riduzione della tassa di ricerca dovuta per i rapporti complementari di ricerca europea ai sensi dell’articolo 157(3)b) CBE« , GU 2005, 435, punto I.2).
Notifica del testo previsto
La decisione di concessione può basarsi esclusivamente su un testo proposto o approvato dal richiedente (A113(2) CBE).
Pertanto, prima della decisione di concessione, la divisione di Esame notifica al richiedente il testo (o « DruckExemplar ») per il quale prevede una concessione (A97(1) CBE unitamente a R71(3) CBE).
Tale testo può includere eventuali modifiche apportate dall’esaminatore (es.: correzioni formali, limitazioni di merito, T1255/04, ecc.) se l’esaminatore ritiene ragionevolmente che queste saranno accettate dal richiedente (Direttive C-V 1.1):
- Armonizzazione della descrizione e delle rivendicazioni;
- Eliminazione di indicazioni vaghe o manifestamente irrilevanti;
- Introduzione di unità SI;
- Introduzione di numeri di riferimento nelle rivendicazioni;
- Introduzione di un riassunto dello stato della tecnica più vicino all’invenzione;
- Modifiche che, pur modificando l’ambito di una rivendicazione indipendente, sono tuttavia chiaramente necessarie;
- Correzione di errori linguistici
- ecc.
Il richiedente ha quindi un termine di 4 mesi per esprimere il proprio accordo su tale testo (R71(3) CBE).
L’A121 CBE è applicabile a tale termine.
Sanzione
La domanda è considerata ritirata (R71(7) CBE):
- in caso di mancata risposta, o
- se la risposta (in caso di accordo) omette un elemento essenziale (tassa di concessione, traduzione, tasse di rivendicazione).
Se l’A121 CBE è applicabile a tale termine, esiste una sola tassa di prosecuzione della procedura da pagare anche se sono stati omessi più atti (tasse dimenticate, traduzioni non fornite): [montant_epo default= »240 € » name= »A2(1).12 RRT – poursuite de procédure per la 71(3) »] di tassa di prosecuzione (A2(1).12 RRT).
Se il richiedente è d’accordo con il DruckExemplar
Atti da compiere per dare il proprio assenso
Entro il termine di 4 mesi sopra menzionato, il richiedente deve:
- pagare la tassa di concessione e pubblicazione (R71(3) CBE): [montant_epo default= »875 € » name= »A2(1).7 RRT »] (A2(1).7 RRT e A2(2).7 RRT);
- per le domande di brevetto europeo depositate prima del 1° aprile 2009 e le domande internazionali che entrano nella fase regionale prima di tale data, questa tassa include una tassa supplementare per pagina a partire dalla 36ª pagina (inclusa) (Direttive C-V 1.2):
- [montant_epo default= »14 € » name= »A2(2).7 RRT – page supplémentaire au delà de 35″]/pagina a partire dalla 36ª pagina (A2(2).7 RRT).
- il numero di pagine è calcolato a partire dal DruckExemplar e non dal fascicolo (J4/81).
- questa tassa supplementare è ora inclusa nella tassa di deposito (Direttive A-III 13.2) e quindi non è dovuta per le domande di brevetto europeo depositate dopo il 1° aprile 2009 e le domande internazionali che entrano nella fase regionale dopo tale data.
- per le domande di brevetto europeo depositate prima del 1° aprile 2009 e le domande internazionali che entrano nella fase regionale prima di tale data, questa tassa include una tassa supplementare per pagina a partire dalla 36ª pagina (inclusa) (Direttive C-V 1.2):
- presentare una traduzione delle rivendicazioni (per tutti i set, se del caso Direttive C-V 1.3) nelle altre due lingue ufficiali diverse dalla lingua della procedura (R71(3) CBE) per il fascicolo (A14(6) CBE);
- questa traduzione non sarà verificata dall’esaminatore (Direttive C-V 1.3);
- non è possibile correggere queste traduzioni tramite la R140 CBE, poiché non fanno parte della decisione di concessione (Direttive H-VI 3.3).
- pagare la tassa per rivendicazioni (R71(4) CBE), prevista dall’A2(1).15 RRT ([montant_epo default= »225 € » name= »A2(1).15 RRT – revendication de la 16 à la 50″]/riv. dalla 16ª e [montant_epo default= »555 € » name= »A2(1).15 RRT – revendication au delà de la 50″]/riv. dalla 51ª, se la domanda è depositata dopo il 1° aprile 2009) e A2(2).15 RRT ([montant_epo default= »225 € » name= »A2(2).15 RRT – revendication au delà de la 15″]/riv. oltre la 16ª, se depositata prima del 1° aprile 2009):
- se il set di rivendicazioni che sarà concesso comprende più di 15 rivendicazioni (strettamente);
- se la tassa per rivendicazioni non è già stata pagata al momento del deposito (R45(1) CBE) o all’entrata in fase (R162(1) CBE);
- inoltre, se il numero di rivendicazioni è diminuito tra il deposito e la concessione, le tasse per rivendicazioni non vengono rimborsate (Direttive C-V 1.4);
- il set da considerare per il calcolo è quello che contiene il maggior numero di rivendicazioni (Direttive C-V 1.4, es. più set a causa di stato della tecnica nazionali).
Il compimento di tutte queste azioni vale come assenso (R71(5) CBE).
È importante notare che i testi delle traduzioni delle rivendicazioni nelle due lingue ufficiali diverse dalla lingua della procedura non hanno alcun effetto giuridico a livello dell’UEB (Direttive A-VII 8). Tuttavia, è opportuno consultare la normativa nazionale di ciascun paese per conoscere l’effetto giuridico di tali traduzioni riguardo alla protezione conferita dal brevetto (ad es. in Francia, se la traduzione è più ristretta delle rivendicazioni iniziali, è l’ambito più ristretto che dovrà essere preso in considerazione per l’analisi della contraffazione, L614-10 CPI).
Ritiro dell’accordo
È possibile ritirare in via eccezionale il proprio accordo (Direttive H-II 2.6), ma a discrezione della divisione di esame:
- ammissione di lievi modifiche che non richiedono di riprendere l’esame e non ritardano sensibilmente la decisione di concessione (G7/93);
- deposito di set di rivendicazioni distinti per gli Stati designati che hanno presentato una riserva.
Se la divisione non desidera riprendere l’esame, probabilmente verrà pronunciato un rifiuto sulla base dell’A97(2) CBE.
In ogni caso, la divisione di esame non potrà riavviare l’esame dopo la decisione di concessione (G12/91).
Se il richiedente non è d’accordo con il DruckExemplar
Principio
È possibile proporre alcune modifiche entro il termine di 4 mesi (R71(6) CBE).
Tali modifiche possono essere presentate entro questo termine, anche se l’accordo del richiedente era già stato dato in precedenza (G7/93, sebbene si riferisca alla CBE73, sembra che i suoi motivi restino validi) purché la decisione di concessione non sia stata consegnata al servizio interno di posta (G12/91, cioè 3 giorni prima della data indicata sulla notifica, a meno che una data di consegna alla posta interna non sia chiaramente indicata sulla decisione, T2573/11) e che le modifiche siano minori e non richiedano la ripresa dell’esame nel merito.
Presentando le modifiche, il richiedente si considera aver ritirato il proprio accordo (Direttive H-II 2.6).
Se la divisione di esame approva le modifiche proposte e/o è convinta dagli argomenti presentati, emetterà una nuova notifica secondo la R71(3) CBE, a meno che il richiedente non rinunci esplicitamente a tale diritto (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 8 giugno 2015, riguardante la possibilità di rinunciare al diritto di ricevere una nuova notifica ai sensi della regola 71(3) CBE« , JO 2015, A52). Naturalmente, se il richiedente rinuncia al proprio diritto di ricevere una nuova R71(3) CBE, dovrà, contestualmente a tale rinuncia, compiere tutti gli atti necessari per dare il proprio accordo (vedi supra: tasse, traduzione, ecc.).
In caso contrario, la procedura di esame riprenderà (R71(6) CBE).
Lo stesso vale se il depositante richiede l’annullamento di tutte o parte delle modifiche apportate dall’esaminatore (Direttive C-V 4.1).
Naturalmente, si applicano tutte le regole utili per la risposta a una A94(3) CBE: in particolare, è necessario identificare il supporto delle proprie modifiche (R137(4) CBE).
Risposta a una seconda R71(3) CBE
Le tasse già pagate in occasione della 1ª notifica R71(3) CBE vengono imputate sulle nuove tasse (R71bis(5) CBE, ma con un trattamento separato, l’una non potendo essere utilizzata per pagare l’altra).
Se la tassa di concessione e pubblicazione (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 13 dicembre 2011, relativo alla regola 71 CBE modificata e alla nuova regola 71bis CBE« , JO 2012, 52 e Direttive A-X 11.1):
- aumenta (es. aumento delle tariffe), è necessario pagare il saldo entro il termine prescritto.
- diminuisce (es. riduzione del numero di pagine), l’eccedenza viene rimborsata.
Se la tassa per rivendicazioni (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 13 dicembre 2011, relativo alla regola 71 CBE modificata e alla nuova regola 71bis CBE« , JO 2012, 52 e Direttive A-X 11.2):
- aumenta (es. aumento del numero di rivendicazioni), è necessario pagare il saldo entro il termine prescritto.
- diminuisce, l’eccedenza viene rimborsata.
Le altre tasse versate (es. tassa per la prosecuzione della procedura) non vengono imputate su queste nuove tasse (Direttive A-X 11.4).
Valore giuridico del DruckExemplar
Se il fascicolo è errato, fa fede solo il testo sulla base del quale è stata presa la decisione di concessione (Direttive C-V 10).
Ripresa dell’esame
Può accadere che la divisione di esame riprenda l’esame anche dopo l’invio di una notifica R71(3) CBE: ciò è raro, ma resta possibile fino alla decisione di concessione (R71bis(2) CBE, cioè 3 giorni prima della spedizione della notifica da parte dell’UEB, G12/91, a meno che una data di consegna alla posta interna sia chiaramente indicata sulla decisione, T2573/11).
Questo caso può verificarsi, in particolare (Direttive C-V 6.1):
- in caso di osservazioni di terzi che presentano un documento rilevante;
- in caso di modifiche apportate dal richiedente.
Rinuncia o rigetto prima della notifica della decisione di concessione
Se la domanda viene respinta, ritirata o considerata ritirata prima della notifica della decisione di concessione, la tassa di concessione e pubblicazione sarà rimborsata (R71bis(6) CBE):
- per la rinuncia, il rimborso è immediato;
- per il rigetto, il rimborso avviene alla fine del termine per presentare ricorso (Direttive A-X 10.2.5);
- per la domanda considerata ritirata, il rimborso avviene alla fine del termine per richiedere la prosecuzione della procedura (Direttive A-X 10.2.5).
Le tasse per rivendicazioni eventualmente pagate non sono contemplate da questo rimborso (Direttive A-X 10.2.5).
Decisione di concessione
Contenuto della decisione
Se la decisione di concessione viene infine adottata (dopo l’accordo del richiedente, vedi sopra, e dopo la conclusione dei preparativi tecnici in vista della pubblicazione Directives C-V 10), la decisione indica:
- la versione del testo sulla quale la decisione è stata presa (R71bis(1) CBE);
- la data della menzione della concessione.
Termine per una concessione
Ci si può chiedere se la scadenza del brevetto possa bloccare una eventuale concessione. Secondo la commissione di ricorso, il richiedente è pienamente legittimato a chiedere una concessione anche dopo la scadenza della domanda, poiché dei diritti possono essere influenzati da tale concessione (T910/18).
Correzione di errori nella decisione
Principi
Gli errori nel testo del brevetto della decisione di concessione non possono essere corretti (G1/10).
Le traduzioni delle rivendicazioni non fanno parte della decisione e non possono quindi essere corrette ai sensi della R140 CBE (Directives H-VI 3.3).
Un errore di diritto non può essere corretto (G1/97): è possibile solo un ricorso.
Caso di un testo nella 71(3) manifestamente errato
Può accadere che il testo della 71(3) sia manifestamente errato (es. manca una pagina su due) ma che il titolare dia comunque il suo accordo sul testo.
In questa ipotesi, le commissioni di ricorso possono comunque accettare un ricorso contro la decisione di concessione considerando che la prassi dell’UEB di apportare modifiche minori al testo e di giustificare tali modifiche non sarebbe stata seguita: il testo allegato alla notifica secondo la regola 71(3) CBE non poteva essere il testo secondo il quale la divisione di esame prevedeva la concessione (T1003/19).
Correzione della descrizione con l’aiuto di una ritraduzione
È sempre possibile mettere il testo della domanda in conformità con il testo come depositato (A14(2) CBE) poiché è il testo depositato che fa fede (A70(2) CBE).
Tuttavia, dopo la concessione (es. in opposizione), la correzione non deve estendere l’ambito della protezione (A101(3) CBE insieme a A123(3) CBE).
Data della decisione
Nel corso di una procedura orale, è prassi considerare che la data della decisione sia quella della chiusura dei dibattiti durante la procedura orale (G12/91 e R111(1) CBE).
Per una procedura scritta, la grande commissione di ricorso ha stabilito che la decisione interviene 3 giorni prima della spedizione della notifica da parte dell’UEB (G12/91).
Effetto della presa di decisione
La presa di decisione chiude la procedura di Esame: nessun argomento o nuovo documento può più essere preso in considerazione dalla divisione di Esame.
Al contrario, la divisione di Esame può tenere conto di nuovi elementi invocati dalle parti fino alla vigilia della data della decisione. Inoltre, la divisione di Esame non è vincolata dal fatto di aver emesso una comunicazione secondo R71(3) CBE, cioè dal fatto di aver un giorno contemplato il rilascio.
Pertanto, la procedura di Esame può essere ripresa in qualsiasi momento prima della decisione di rilascio (R71bis(2) CBE).
Se la domanda è respinta, ritirata o considerata ritirata prima della notifica della decisione di rilascio, la tassa di rilascio e di pubblicazione viene rimborsata (R71bis(6) CBE).
Pubblicazione della menzione del rilascio
Data della pubblicazione
Questa pubblicazione avviene normalmente uno dei mercoledì successivi alla decisione di rilascio (4 settimane dopo l’emissione della decisione, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 25 aprile 2006, riguardante il completamento dei preparativi tecnici intrapresi in vista della pubblicazione dei fascicoli di brevetto europeo« , JO 2006, 409).
Due situazioni possono bloccare il processo di rilascio:
- se una tassa annuale
- giunge a scadenza prima della notifica R71(3) CBE, la decisione di rilascio è sospesa (Direttive C-V 2 e R71bis(1) CBE);
- giunge a scadenza dopo la notifica R71(3) CBE e prima della prossima data possibile di pubblicazione nel BO, tale scadenza è dovuta presso l’UEB e la pubblicazione della menzione del rilascio è sospesa finché il pagamento non viene effettuato (R71bis(4) CBE);
- il richiedente ne viene informato (R71bis(4) CBE);
- se la tassa (e, se del caso, la soprattassa) non viene pagata nei termini, la domanda è considerata ritirata (A86(1) CBE). Solo l’A122 CBE è applicabile.
- se la tassa di designazione
- giunge a scadenza prima della notifica R71(3) CBE, il rilascio è sospeso (Direttive C-V 2 e R71bis(1) CBE);
- giunge a scadenza dopo la notifica R71(3) CBE (normalmente, quest’ultima è dovuta 6 mesi dopo la pubblicazione del RRE, R39 CBE), la pubblicazione della menzione del rilascio è sospesa finché il pagamento non viene effettuato (R71bis(3) CBE).
- se la tassa non viene pagata nei termini, la domanda è considerata ritirata (A79(2) CBE insieme a R39(2) CBE).
La data di pubblicazione è iscritta nel REB (R143(1) o) CBE).
Effetti della pubblicazione
La decisione di concessione ha effetto solo al momento della pubblicazione della menzione della concessione: tale pubblicazione è l’evento che fa « nascere » il brevetto (A64(1) CBE e A97(3) CBE).
La durata della protezione conferita dal brevetto è di 20 anni a decorrere dal deposito della domanda (A63(1) CBE, e non a decorrere dalla sua data di priorità). È tuttavia possibile per uno stato contraente prevedere una durata maggiore in determinate situazioni particolari, in particolare se il prodotto o il procedimento è soggetto a una procedura amministrativa (A63(2) CBE, come le AMM).
Tale protezione si estende ai territori degli stati contraenti per i quali il brevetto è convalidato (A64(1) CBE) e eventualmente ad alcuni territori annessi se questi sono stati dichiarati dagli stati contraenti (A168(1) CBE, es. Mayotte per la Francia, ex Antille Olandesi per i Paesi Bassi, l’Isola di Man per il Regno Unito).
La pubblicazione della menzione della concessione comporta i seguenti eventi:
- non è più possibile dividere la domanda (la domanda non essendo più in corso, G1/09, e Direttive A-IV 1.1.1);
- non è più possibile ritirare la domanda (stessa osservazione);
- non è più possibile cedere la domanda in modo centralizzato (A71 CBE, stessa osservazione).
Infine, il periodo di opposizione di 9 mesi inizia a decorrere da tale data.
Pubblicazione del fascicolo di brevetto
Data di pubblicazione
L’UEB pubblica il fascicolo il prima possibile dopo la pubblicazione della menzione della concessione (contemporaneamente secondo « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 25 aprile 2006, relativo al completamento dei preparativi tecnici intrapresi per la pubblicazione dei fascicoli di brevetto europeo« , JO 2006, 409).
Natura giuridica e testo che fa fede
Il testo che fa fede è il DruckExamplar e non il fascicolo (Direttive C-V 10): il suo unico scopo è semplicemente facilitare l’accesso del pubblico al contenuto del brevetto.
Preparativi tecnici per la pubblicazione del fascicolo
Il termine tra l’inizio dei preparativi tecnici per la pubblicazione dei fascicoli di brevetto e la loro pubblicazione effettiva è di 5 settimane (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 25 aprile 2006, relativo al completamento dei preparativi tecnici intrapresi per la pubblicazione dei fascicoli di brevetto europeo« , JO 2006, 409).
Contenuto e forma
Il fascicolo comprende (R73(1) CBE):
- la descrizione,
- le rivendicazioni,
- se del caso, i disegni.
Esso menziona inoltre:
- la durata durante la quale è possibile presentare un’opposizione (R73(1) CBE),
- gli stati contraenti designati (R73(3) CBE), ovvero quelli ancora designati al momento della conclusione dei preparativi (Direttive C-V 10).
Questi fascicoli sono pubblicati in forma elettronica su Internet (R73(2) CBE e « Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 luglio 2007, relativa alla forma di pubblicazione delle domande di brevetto europeo, dei rapporti di ricerca europea e dei fascicoli di brevetto europeo » GU 2007, edizione speciale n°3 D.3, A2(1)).
Nessuna copia cartacea viene trasmessa al richiedente a meno che questi non ne faccia richiesta (si tratta di una richiesta gratuita, Direttive C-V 1.5 per il rilascio, Direttive D-VI 7.2.3 per l’opposizione).
Il fascicolo è pubblicato nella lingua della procedura (A14(6) CBE) e le rivendicazioni sono nelle tre lingue ufficiali dell’UEB.
Correzione di errori nel fascicolo
Se viene riscontrato un errore nel fascicolo, l’UEB può in qualsiasi momento correggerlo di propria iniziativa o su richiesta (Direttive C-V 10 o Direttive H-VI 4).
Tale correzione viene iscritta nel REB.
Non serve presentare un ricorso contro la decisione di rilascio (T84/16) poiché il fascicolo non fa parte della decisione.
Alcuni hanno sostenuto che questa procedura di correzione non fosse prevista dalla CBE e che quindi un ricorso fosse del tutto giustificato: per la Camera di ricorso (T84/16), l’obbligo imposto all’UEB dall’A98 CBE di pubblicare il testo del brevetto rilasciato implica l’obbligo di riprodurre correttamente tale testo. Il fatto che l’UEB possa in qualsiasi momento correggere errori nel testo pubblicato è quindi conforme al principio di buona amministrazione.
Certificato di brevetto
Al momento della pubblicazione, l’UEB rilascia al titolare del brevetto un certificato (R74 CBE).
Tale certificato viene fornito in formato cartaceo al o ai titolari.
È possibile ottenere copie certificate conformi del certificato dietro pagamento di una tassa di amministrazione di [montant_epo default= »50 € » name= »Tariffario delle tasse e delle tasse annuali – Copie certificate conformi del certificato »] (« Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 luglio 2007, relativa al completamento dei preparativi tecnici intrapresi in vista della pubblicazione della domanda di brevetto europeo » , GU 2007, edizione speciale n°3 D.1, A1(3) e « Tariffario delle tasse e delle tasse annuali » GU UEB 3/2012, supplemento, 2.1 punto 4, p19).
Sintesi grafica
Durata dell’esame
Non esiste una durata « classica » per un esame della domanda.
Tuttavia, possono verificarsi situazioni in cui trascorrono diversi anni tra ogni notifica dell’UEB: ciò può costituire un vizio di procedura.
A titolo di esempio, è stata considerata un vizio di procedura la seguente situazione (T823/11):
- ingresso in fase europea: 1997;
- rapporto di ricerca europea complementare: 1999;
- prima notifica della divisione d’esame: 2004;
- seconda notifica: 2005;
- terza notifica: 2006,
- procedura orale: 2010.
Tuttavia, non fraintendiamo… vi sarà rimborsata solo la tassa di ricorso, non l’insieme delle tasse che avrete versato durante tutta la procedura, eh?

