
Registro europeo dei brevetti
Lingue
Le iscrizioni nel REB sono effettuate nelle tre lingue ufficiali dell’UEB (A14(8) CBE) anche se l’iscrizione nella lingua della procedura fa fede.
Competenza
La divisione giuridica è competente per ogni decisione relativa a un’iscrizione nel REB (A20(1) CBE).
Iscrizioni nel REB
Le seguenti menzioni sono iscritte nel REB (A127 CBE insieme R143(1) CBE):
- il numero della domanda di brevetto europeo (R143(1) a) CBE);
- la data di deposito della domanda (R143(1) b) CBE);
- il titolo dell’invenzione (R143(1) c) CBE);
- la classificazione della domanda (R143(1) d) CBE);
- gli Stati contraenti designati (R143(1) e) CBE);
- la designazione:
- del richiedente o del titolare secondo la R41(2) c) CBE (R143(1) f) CBE) nonché le modifiche del nome del richiedente o del titolare su presentazione dei documenti giustificativi (Direttive E-XIII 4);
- degli inventori (salvo rinuncia secondo la R20(1) CBE) (R143(1) g) CBE);
- dell’eventuale rappresentante (solo il primo o la designazione del gruppo di rappresentanti, se del caso) (R143(1) h) CBE);
- le indicazioni relative alla priorità (R143(1) i) CBE);
- il numero delle domande divisionali (se del caso) (R143(1) j) CBE);
- quando si tratta di una domanda divisionale o di una nuova domanda depositata conformemente all’A61(1) b) CBE, per quanto riguarda la domanda precedente (R143(1) k) CBE):
- il numero della domanda di brevetto europeo;
- la data di deposito della domanda;
- le indicazioni relative alla priorità;
- la data della pubblicazione (R143(1) l) CBE):
- della domanda e
- del rapporto di ricerca europea;
- la data di presentazione della richiesta di esame (R143(1) m) CBE);
- la data in cui la domanda è respinta, ritirata o considerata ritirata (R143(1) n) CBE);
- la data della pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo (R143(1) o) CBE);
- la data di decadenza del brevetto europeo in uno Stato contraente (R143(1) p) CBE):
- durante il termine di opposizione e
- se del caso, fino a quando la decisione di opposizione non sia passata in giudicato;
- la data di deposito dell’atto di opposizione (R143(1) q) CBE);
- la data e la natura della decisione relativa all’opposizione (R143(1) r) CBE);
- le date della sospensione e della ripresa della procedura (R143(1) s) CBE);
- le date dell’interruzione e della ripresa della procedura (R143(1) t) CBE);
- la data del ripristino di un diritto, purché sia stata iscritta una menzione in virtù delle lettere n) o r) (cioè revoca di un brevetto in opposizione o domanda respinta, ritirata o considerata ritirata, R143(1) u) CBE)
;
Inoltre, esistono altre iscrizioni previste dal presidente dell’UEB (R143(2) CBE insieme a « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 15 luglio 2014, relativa alle menzioni figuranti nel Registro europeo dei brevetti« , JO 2014, A86):
- il fatto, se del caso, che non sia stata presentata opposizione,
- la data eventuale di correzione del fascicolo del brevetto,
- la data di invio di un rapporto complementare di ricerca europea,
- la data di invio della prima notifica dell’esaminatore,
- la data di ricezione della richiesta di reintegrazione nei diritti (restitutio in integrum),
- il rigetto della richiesta di reintegrazione nei diritti (restitutio in integrum),
- la designazione :
- dell’opponente,
- del rappresentante dell’opponente,
- l’elenco dei nuovi documenti scoperti dopo la redazione del RRE,
- per le domande PCT per le quali l’UEB è l’ufficio designato :
- il numero di deposito internazionale,
- il numero di pubblicazione internazionale, e
- la data di pubblicazione internazionale.
- la data in cui è stata presentata una richiesta di limitazione o di revoca del brevetto europeo,
- la designazione del richiedente che presenta la richiesta di limitazione o di revoca,
- la data in cui è stata presentata una richiesta di revisione da parte della Grande Camera di ricorso,
- la designazione del richiedente che presenta la richiesta di revisione,
- il numero della richiesta di revisione,
- la data in cui una domanda divisionale è respinta, ritirata o considerata ritirata, se ciò comporta la non pubblicazione di quest’ultima,
- la data di invio della prima notifica della divisione di esame relativa alla domanda più antica (se emessa prima del 1° aprile 2014),
- data di invio di una notifica della divisione di esame alla quale sono allegati i risultati della ricerca ai sensi della regola 164(2) CBE.
Fine della possibilità di iscrizione
Le iscrizioni sono possibili solo fino alla fine del termine di opposizione o fino al termine della procedura di opposizione (Direttive A-XI 4).
Tuttavia, esistono alcune eccezioni :
- se viene presentata una richiesta di limitazione/revoca, le iscrizioni sono possibili durante tale procedura, fino alla sua chiusura ;
- la rettifica di un inventore può essere effettuata in qualsiasi momento (Direttive A-XI 4).
Momento dell’iscrizione
Se l’iscrizione riguarda una decisione impugnabile, essa viene iscritta nel REB solo alla fine del termine di ricorso o, in caso di ricorso, solo alla decisione di ricorso (Direttive E-XII 1).
Consultazione del REB
Estratti del REB possono essere richiesti dietro pagamento di una tassa di amministrazione (A3(1) RRT insieme a « Tariffario delle tasse e delle tariffe annuali« , supplemento al JO 3/2012 punto 2.1.5): [montant_epo default= »40 € » name= »Tariffario delle tasse e delle tariffe annuali – Estratto del Registro europeo dei brevetti »].
Tuttavia, sono possibili altri mezzi di accesso gratuiti :
- Register Plus (sito internet, contiene più informazioni rispetto al registro, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 15 agosto 2006 relativo alle modalità di ispezione pubblica e alla consultazione online del Registro europeo dei brevetti« , JO 2006, 535) ;
- Consultazione in loco presso l’ufficio di Monaco, tramite terminali messi a disposizione del pubblico ;
- Per telefono presso gli uffici di Monaco, L’Aia, Berlino o Vienna (Direttive A-XI 4).
Ispezione pubblica
Apertura all’ispezione pubblica
Principio
Il fascicolo è aperto all’ispezione pubblica a partire dalla pubblicazione della domanda di brevetto (A128(4) CBE).
Consultazione prima della pubblicazione della domanda
Da parte del richiedente
Il richiedente può consultare un fascicolo prima della pubblicazione (A128(1) CBE).
Tale consultazione è possibile online tramite la funzione MailBox (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 13 dicembre 2011 relativo ai servizi online dell’UEB« , JO 2012, 22 e Direttive A-XI 2.5)
Da parte di un terzo
Un terzo può accedere a un fascicolo:
- se il richiedente dà il proprio consenso (A128(1) CBE), o
- se tale terzo fornisce la prova che il richiedente si è « avvalso » della sua domanda di brevetto europeo nei suoi confronti (A128(2) CBE).
- ciò si verifica se il richiedente invoca una domanda di brevetto (es. americana) che rivendica la priorità di tale domanda di brevetto europeo (J14/91 e Direttive A-XI 2.5);
- se la prova non viene fornita contestualmente alla richiesta, l’UEB invita il terzo a fornire tale prova entro un termine stabilito, pena il rigetto (Direttive A-XI 2.5);
- il richiedente ha allora il diritto di conoscere l’identità del terzo che presenta tale richiesta (Direttive A-XI 2.5);
- il richiedente viene sentito al fine di decidere sulla richiesta: in caso di contestazione, viene emessa una decisione (impugnabile) verosimilmente dalla divisione giuridica (Direttive A-XI 2.5).
Caso particolare delle domande divisionali
Se una domanda divisionale o una domanda depositata secondo l’A61(1) CBE viene pubblicata, il fascicolo della domanda madre è accessibile a tutti (A128(3) CBE, ovvero anche se è stata ritirata).
Documenti accessibili all’ispezione pubblica
Principio
Normalmente, sono accessibili all’ispezione pubblica (A128(4) CBE unitamente a R145 CBE) e possono essere comunicati (R146 CBE) (Direttive A-XI 2.1):
- tutti i documenti derivanti dalla procedura di esame;
- tutti i documenti derivanti dalla procedura di opposizione;
- tutti i documenti derivanti dalla procedura di ricorso;
- il parere nella fase di ricerca.
Fanno altresì parte dei documenti accessibili all’ispezione pubblica:
- il REB (A127 CBE);
- le osservazioni di terzi (Direttive A-XI 2.1);
- tutti i documenti scambiati con l’UEB, in particolare gli scambi con la Direzione « Supporto alla Qualità » (DQS), che possono interessare i terzi (T1691/15).
Esclusione
Sono esclusi dall’ispezione pubblica (R144 a) CBE a R144 c) CBE):
- i documenti riguardanti l’astensione o la ricusazione di membri delle camere di ricorso o della Grande Camera di ricorso;
- i progetti di decisioni e di notifiche, o i documenti che servono alla loro preparazione;
- i documenti riguardanti la designazione dell’inventore se questi ha rinunciato al diritto di essere menzionato.
Inoltre sono altresì esclusi (R144 d) CBE unitamente a « Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 luglio 2007, relativa ai documenti esclusi dall’ispezione pubblica« , JO 2007, edizione speciale n° 3, J.3, A1):
- d’ufficio:
- i certificati medici;
- i documenti relativi a
- redazione di documenti di priorità,
- procedure di ispezione pubblica
- o alle informazioni estratte dai fascicoli,
- le richieste volte a escludere documenti dall’ispezione pubblica;
- le richieste di ricerca accelerata e di esame accelerato secondo il programma « PACE » (se presentate mediante il modulo UEB 1005 o un documento separato).
- su richiesta motivata di una parte o del suo rappresentante (o d’ufficio se la condizione sotto indicata è evidente):
- se l’ispezione pubblica pregiudica interessi personali o economici (T1534/16) di persone fisiche o giuridiche che è opportuno tutelare.
Se viene presentata una richiesta per escludere un documento dall’ispezione pubblica, tali documenti sono provvisoriamente esclusi fino a una decisione definitiva (« Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 luglio 2007, relativa ai documenti esclusi dall’ispezione pubblica« , JO 2007, edizione speciale n° 3, J.3, A1).
Se un documento reca la menzione « confidenziale » pur non essendo escluso dall’ispezione pubblica, esso viene restituito al mittente (T516/89 e Linee guida A-XI 2.3).
Se viene richiesto che un documento sia escluso dall’ispezione pubblica (ad es. perché rivelerebbe segreti di fabbricazione) mentre lo stesso potrebbe informare il pubblico riguardo al brevetto, è opportuno respingere la richiesta di esclusione (T2522/10).
Modalità dell’ispezione pubblica
Consultazione libera
Modalità
Liberamente, un terzo può consultare il fascicolo:
- su Internet (tramite Register Plus, « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 20 febbraio 2019, relativa alle modalità dell’ispezione pubblica« , JO 2019, A16);
- tramite rilascio di una copia cartacea o su supporto elettronico se il fascicolo supera le 100 pagine (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 20 febbraio 2019, relativa alle modalità dell’ispezione pubblica« , JO 2019, A16).
Si segnala che non è più possibile consultare il fascicolo in loco in formato cartaceo, ma solo sugli elaboratori messi a disposizione.
Tassa
La consultazione su Internet o in loco è gratuita (« Tariffa delle tasse e delle tasse annuali« , supplemento al JO 3/2012 punto 2.1.6) così come il rilascio del fascicolo in formato cartaceo (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 20 febbraio 2019, riguardante la revisione delle tasse di amministrazione dell’Ufficio europeo dei brevetti e di diverse decisioni correlate del Presidente dell’Ufficio« , JO 2019, A15).
Comunicazione di documenti
Modalità
Su richiesta, l’UEB può comunicare:
- una copia dei documenti del fascicolo (R145(1) CBE) o
- informazioni contenute nel fascicolo (R146 CBE).
I tempi per ottenere tali copie sono generalmente di 4 settimane (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 20 febbraio 2019, relativa alle modalità dell’ispezione pubblica« , JO 2019, A16);
Richiesta
Non esiste alcun requisito di forma particolare per la richiesta dell’A128(4) CBE (sebbene esista un modulo possibile, Direttive A-XI 2.2).
Essa deve essere depositata presso uno degli uffici di ricezione dell’UEB e deve contenere un’indicazione relativa al pagamento della tassa (vedi sotto) (Direttive A-XI 2.2).
Le richieste presentate via fax o via Internet non necessitano di conferma (Direttive A-XI 2.2).
Tale richiesta viene inserita nel fascicolo, ma in una parte non accessibile al pubblico o al richiedente/titolare (Direttive A-XI 2.4).
Tassa
Deve essere pagata una tassa per ciascuna delle copie (R146 CBE unitamente al « Tariffario delle tasse e delle tasse annuali« , supplemento al GU 3/2012 punto 2.1.7) o per le informazioni richieste (R145(1) CBE unitamente al « Tariffario delle tasse e delle tasse annuali« , supplemento al GU 3/2012 punto 2.1.9) :
- [montant_epo default= »50 € » name= »Tariffario delle tasse e delle tasse annuali – rilascio copia cartacea per le prime 100 pagine »] per le prime 100 pagine ;
- [montant_epo default= »0,5 € » name= »Tariffario delle tasse e delle tasse annuali – rilascio copia cartacea per ogni pagina oltre la 100ª »] per ogni pagina dalla 101ª in poi ;
- [montant_epo default= »4,5 € » name= »Tariffario delle tasse e delle tasse annuali – trasmissione via fax in Europa »] in aggiunta per una trasmissione via fax in Europa ;
- [montant_epo default= »6 € » name= »Tariffario delle tasse e delle tasse annuali – trasmissione via fax fuori dall’Europa »] in aggiunta per una trasmissione via fax fuori dall’Europa ;
- [montant_epo default= »40 € » name= »Tariffario delle tasse e delle tasse annuali – Estratto dal Registro europeo dei brevetti »] per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo.
L’UEB può richiedere al richiedente di ricorrere piuttosto alla consultazione libera (e non alla comunicazione dei documenti), in particolare a causa della quantità delle informazioni da fornire (Direttive A-XI 3).
Conservazione dei fascicoli
L’UEB conserva i fascicoli 5 anni almeno dopo la scadenza dell’anno durante il quale (R147(4) CBE) :
- la domanda è stata respinta, ritirata o considerata ritirata ;
- il brevetto è stato revocato dall’UEB ;
- il brevetto è scaduto in tutti gli Stati designati (cioè un anno dopo l’ultimo pagamento della tassa annuale).
Tuttavia, il « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 1º giugno 1990, relativo alla conservazione dei fascicoli delle domande di brevetto europeo e dei brevetti europei« , GU 1990, 365 indica che i fascicoli che hanno avuto una procedura di ricorso o di opposizione sono conservati 25 anni a partire dalla data di deposito.
Se un fascicolo viene distrutto, non è più possibile consultarlo anche se il REB può esserlo. Ogni pagamento di tassa finalizzato all’accesso al fascicolo sarà allora rimborsato, in quanto effettuato senza causa (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 1º giugno 1990, relativo alla conservazione dei fascicoli delle domande di brevetto europeo e dei brevetti europei« , GU 1990, 365).
La distruzione del fascicolo non è menzionata nel REB (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 1º giugno 1990, relativo alla conservazione dei fascicoli delle domande di brevetto europeo e dei brevetti europei« , GU 1990, 365).
Rilascio di copie certificate del fascicolo
Su richiesta, può essere fornita una copia certificata della domanda di brevetto, del fascicolo, dei documenti presenti nel fascicolo al richiedente o a terzi (se, ovviamente, l’ispezione pubblica è possibile) (Direttive A-XI 5 e « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 20 febbraio 2019, relativa alle modalità dell’ispezione pubblica« , GU 2019, A16).
Vengono addebitate delle spese per le copie conformi (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 20 febbraio 2019, recante revisione dell’importo delle tasse e delle tasse annuali dell’Ufficio europeo dei brevetti« , GU 2019, A14): [montant_epo default= »50 € » name= »Tariffario delle tasse e delle tasse annuali – rilascio copie certificate di una domanda »] per documento.
