Pubblicazione e protezione provvisoria

Pubblicazione della domanda

Data di pubblicazione

Principio

Quando viene depositata una domanda di brevetto, questa non viene pubblicata immediatamente.

Tuttavia, allo scadere di un termine di 18 mesi (a decorrere dalla data di priorità o, in mancanza, dalla data di deposito della domanda), la domanda sarà automaticamente pubblicata (A93(1) a) CBE).

Tale pubblicazione avviene normalmente il primo mercoledì dopo la scadenza di tale termine (« Dates de publication 1997/1998 » , JO 1997, 542, punto 3). Tuttavia, un ritardo nella pubblicazione è del tutto possibile.

Tale data viene notificata al richiedente al momento della comunicazione del numero di pubblicazione (R69(1) CBE) ed è iscritta nel REB (R143(1) l) CBE).

Informazione del richiedente

Al termine dei preparativi tecnici intrapresi in vista della pubblicazione, il richiedente viene informato e gli vengono comunicati (Direttive A-VI 1.1):

  • la data di pubblicazione,
  • il numero di pubblicazione.

Tale notifica viene normalmente emessa circa 4 settimane prima della pubblicazione (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 25 aprile 2006, relativo al ritiro della domanda al fine di impedirne la pubblicazione » , JO 2006, 406, punto 3).

Pubblicazione anticipata

Su richiesta del richiedente

Naturalmente, è sempre possibile per il depositante richiedere che la sua domanda venga pubblicata in anticipo (A93(1) b) CBE).

Lo scopo è il più delle volte:

  • far entrare la domanda il più rapidamente possibile nello stato della tecnica A54(2) CBE e per la maggior parte dei paesi del mondo;
  • beneficiare di una protezione provvisoria rapida (A67 CBE).

Tale pubblicazione anticipata è possibile solo se:

  • viene presentata una richiesta;
  • le tasse di deposito e di ricerca sono state pagate (Direttive A-VI 1.1).
A seguito del rapido rilascio del brevetto europeo

Inoltre, se l’UEB decide di rilasciare un brevetto prima della scadenza del termine di 18 mesi (cosa che praticamente non accade mai), vi sarà anche una pubblicazione anticipata (A93(2) CBE).

Mancata pubblicazione

Casi di mancata pubblicazione

Non vi è pubblicazione se la domanda è stata respinta definitivamente o è stata ritirata o è considerata ritirata prima della fine dei preparativi tecnici (R67(2) CBE).

Se la domanda è considerata ritirata, ma il richiedente ha richiesto una decisione secondo la R112(2) CBE, la domanda sarà comunque pubblicata (Direttive A-VI 1.2 e « Comunicato, in data 28 agosto 1990, relativo alla pubblicazione delle domande di brevetto europeo che non sono ancora definitivamente considerate ritirate » , JO 1990, 455).

Fine dei preparativi tecnici

Normalmente, è necessario che l’evento precedente (rigetto, ritiro, ecc.) avvenga prima della fine dei preparativi tecnici (la R67(1) CBE prevede che il presidente determini quando tali preparativi siano considerati conclusi: « Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 luglio 2007, relativa al completamento dei preparativi tecnici intrapresi per la pubblicazione della domanda di brevetto europeo« , GU 2007, edizione speciale n° 3, D.1), cioè prima della fine del giorno precedente un periodo di 5 settimane prima della scadenza del termine di 18 mesi dalla priorità più antica.

Per il calcolo delle 5 settimane, occorre fare riferimento alla R131(5) CBE (ossia il giorno con lo stesso nome).

La R134 CBE non si applica alla fine dei preparativi tecnici, poiché non si tratta di un termine.

In ogni caso, la fine dei preparativi tecnici viene notificata al richiedente, circa 4 settimane prima della pubblicazione, insieme al numero di pubblicazione e alla data di pubblicazione prevista (Linee guida A-VI 1.1 e « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 25 aprile 2006, relativo al ritiro della domanda al fine di impedire la pubblicazione« , GU 2006, 406).

In pratica, è spesso possibile impedire la pubblicazione della domanda di brevetto se la domanda viene esplicitamente ritirata 2 settimane prima della data di pubblicazione (ma nulla è garantito, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 25 aprile 2006, relativo al ritiro della domanda al fine di impedire la pubblicazione« , GU 2006, 406): l’UEB farà il possibile per evitare una pubblicazione, ma senza garanzia (Linee guida A-VI 1.2).

Ritiro condizionato

È possibile richiedere un ritiro « condizionato » al fine di evitare ogni spiacevole sorpresa (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 25 aprile 2006, relativo al ritiro della domanda al fine di impedire la pubblicazione« , GU 2006, 406): ritiro condizionato alla non pubblicazione della domanda.

Pertanto, se l’UEB pubblica comunque la domanda, è sempre possibile proseguire la procedura di concessione con tale domanda.

Non è possibile formulare altre riserve (J11/80).

Dichiarazione di ritiro

Il ritiro deve essere esplicito e deve essere oggetto di una comunicazione avente questo unico scopo (affinché sia facilmente identificabile dall’UEB, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 25 aprile 2006, relativo al ritiro della domanda al fine di impedire la pubblicazione« , GU 2006, 406).

Tale dichiarazione può essere inviata via fax.

Pubblicazione nonostante il ritiro

Può accadere (es. errore dell’UEB, ritiro dopo la fine dei preparativi tecnici) che, nonostante l’effettivo ritiro della domanda, questa venga comunque pubblicata dall’UEB.

In quest’ultima situazione:

  • questa pubblicazione non potrà essere considerata come una pubblicazione secondo l’A54(3) CBE (J5/81 e Direttive G-IV 5.1.1): si tratterà solo di una semplice pubblicazione A54(2) CBE;
  • il diritto al brevetto, previsto dall’A60(2) CBE, potrà comunque essere concesso a una seconda persona che abbia depositato successivamente (ma prima della pubblicazione, ovviamente);
  • la protezione provvisoria dell’A67(4) CBE non si applicherà;
  • la domanda non può essere considerata come uno stato della tecnica nazionale anteriore secondo l’A139(1) CBE (J5/81);
  • l’ispezione pubblica non è possibile (J5/81).

Preparativi tecnici ai fini della pubblicazione

I preparativi tecnici (R67(1) CBE) si considerano completati il giorno precedente a un periodo di 5 settimane prima della scadenza del termine di 18 mesi sopra citato (« Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 luglio 2007, relativa al completamento dei preparativi tecnici intrapresi in vista della pubblicazione della domanda di brevetto europeo« , JO 2007, edizione speciale n° 3, D.1).

Contenuto della pubblicazione

Principio: la pubblicazione di tipo A1

La pubblicazione « A1 » contiene (R68(1) CBE):

  • se depositati in una lingua ufficiale:
    • la descrizione (ovviamente),
    • le rivendicazioni,
    • i disegni e
    • il riassunto come depositati,
  • se depositati in una lingua non ufficiale:
    • la loro traduzione nella lingua della procedura (A14(5) CBE),
  • il rapporto di ricerca europeo (RRE) se questo è disponibile prima della fine dei preparativi tecnici,
  • il nome degli inventori, se questi non vi hanno rinunciato in virtù della R20(1) CBE;

Ovviamente, se sono stati forniti elementi mancanti dopo il deposito, questi compariranno nella pubblicazione (Direttive A-VI 1.3).

Se sono state apportate correzioni secondo la R139 CBE alla domanda prima della fine dei preparativi tecnici, queste saranno ugualmente presenti nella pubblicazione (Direttive A-VI 1.3). Se una correzione è pendente, questa viene menzionata sulla pagina del titolo della pubblicazione (Direttive A-VI 1.3).

Se l’RRE non può essere pubblicato in tale data, sarà pubblicato separatamente (pubblicazione di tipo « A3 », R68(1) CBE, ultima frase).

Inoltre (R68(4) CBE):

  • se nessuna rivendicazione è stata depositata al momento del deposito, ciò viene indicato nella pubblicazione,
  • se le rivendicazioni sono state modificate dalla data di deposito, entrambi i set di rivendicazioni vengono pubblicati.

Tipo di pubblicazione

Per le domande, esistono 4 tipi di pubblicazione (Direttive B-X 7):

  • A1: domanda e RSR,
  • A2: domanda da sola,
  • A3: RSR da solo,
  • A4: rapporto di ricerca complementare (A153(7) CBE).

Per le correzioni (« Informazioni relative alla pubblicazione dei documenti europei di brevetto – Nuovo sistema di pubblicazione delle correzioni apportate ai documenti A e B« , JO 2001, 117):

  • A8: titolo corretto di un documento A,
  • A9: ristampa completa di un documento A,
  • B8: titolo corretto di un documento B,
  • B9: ristampa completa di un documento B.

Tutela provvisoria

Inizio della tutela

La pubblicazione della domanda (e non la menzione della pubblicazione nel bollettino) consente di ottenere una tutela provvisoria nei paesi designati (A67(1) CBE).

È del tutto possibile richiedere una pubblicazione anticipata (A93(1) b) CBE).

Per le domande PCT, si considera che la pubblicazione sia quella (A153(3) CBE e A153(4) CBE):

  • della domanda PCT, se la lingua di pubblicazione è una lingua ufficiale dell’UEB (cioè francese, inglese, tedesco);
  • della pubblicazione da parte dell’UEB di una traduzione della domanda, in mancanza.

Portata della tutela

La portata della tutela provvisoria è determinata dalle rivendicazioni così come pubblicate (A67(1) CBE e A69(2) CBE).

Nell’ipotesi in cui la domanda di brevetto sia stata limitata dopo la pubblicazione (al fine di ottenere il rilascio definitivo), la portata della tutela provvisoria sarà retroattivamente modificata (A69(2) CBE). Tuttavia, se la portata è stata estesa, la portata della tutela provvisoria rimarrà quella definita dalle rivendicazioni al momento della pubblicazione.

Ovviamente:

  • se prima del rilascio, la domanda di brevetto viene ritirata o respinta, la tutela provvisoria sarà retroattivamente annullata (A67(4) CBE).
  • se la domanda di brevetto o il brevetto viene revocato, limitato o dichiarato nullo, la tutela provvisoria sarà retroattivamente annullata (A68 CBE).

Paesi che concedono questa tutela

I paesi che concedono tale tutela sono i paesi contraenti designati nella domanda (A67(1) CBE).

Poiché normalmente tutti i paesi sono designati nella richiesta di rilascio, ciò semplifica un po’ la questione (A79(1) CBE).

Se una designazione viene ritirata nella domanda, la tutela provvisoria sarà retroattivamente annullata per quello stato (A67(4) CBE).

Per gli stati di estensione, è necessario verificare specificamente gli accordi di estensione corrispondenti.

Requisiti di traduzione

Se la lingua del procedimento non è una lingua ufficiale dello stato considerato, tale stato può prescrivere che una traduzione delle rivendicazioni (A67(3) CBE) sia :

  • resa accessibile al pubblico; e/o
  • consegnata al presunto contraffattore.

Attenzione, non tutti i paesi offrono entrambe le opzioni. Alcuni paesi (Albania) impongono sia la consegna al contraffattore sia la messa a disposizione del pubblico.

Tale lingua può essere una delle lingue ufficiali dello stato a scelta del richiedente, ma lo stato può non autorizzare tutte le sue lingue ufficiali (es. Lussemburgo richiede una traduzione in tedesco o in francese, ma non in lussemburghese).

Tipo di protezione

Fatta salva un’eventuale traduzione richiesta dal diritto nazionale (A67(3) CBE), questa protezione consente di ottenere (A67(2) CBE) :

  • la protezione conferita da una domanda di brevetto nazionale (es. San Marino),
  • ma come minimo, un’equo indennizzo (è d’altronde quanto prevede la maggior parte delle leggi nazionali, ad eccezione di San Marino).

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