Procedura orale

Definizione

Una procedura orale è una procedura ufficiale ai sensi dell’A116 CBE (o ai sensi dell’A15 RPCA per il ricorso).

Non si tratta quindi di:

  • un colloquio informale con l’Esaminatore;
  • una conversazione telefonica.

Condizioni

Principio

La procedura orale può essere tenuta (A116(1) CBE):

È del tutto possibile che la citazione sia inviata anche prima dell’invio di un’altra notifica da parte della divisione di Esame (Direttive C-III 5):

  • se non vi è alcuna probabilità che un brevetto venga concesso;
  • le rivendicazioni non sono state modificate dal RREE;
  • le obiezioni sollevate nel RREE sono ancora attuali e hanno un’incidenza determinante.

La procedura deve essere pendente nel giorno della presentazione della richiesta (T556/95), cioè:

  • in generale, fino a 3 giorni prima della data apposta sulla decisione (G12/91), a meno che una data di consegna alla posta interna sia chiaramente indicata sulla decisione (T2573/11);
  • in opposizione e qualora esistano irregolarità che possano comportare un’opposizione non costituita o irricevibile, fino a quando l’opposizione non sia infine considerata non costituita o irricevibile (Direttive E-III 2.1).

Per quanto riguarda la procedura orale di esame, non è possibile avviarla prima che sia stata emessa una risposta a una notifica A94(3) CBE (Direttive C-III 4).

Obbligo di accogliere la richiesta

Se una parte richiede una procedura orale, l’organo competente è tenuto ad accogliere tale richiesta (A116(1) CBE e Direttive E-III 2).

Tuttavia, se per gli stessi fatti e per le stesse parti viene richiesta una nuova procedura orale, questa potrà essere respinta (A116(1) CBE):

  • se i fatti sono modificati dopo la prima procedura orale che non ha concluso il procedimento con una decisione (es. nuovi documenti), è opportuno accogliere la richiesta (T194/96 e Direttive E-III 3);
  • se vengono sollevate nuove questioni (anche procedurali) (es. ricevibilità secondo la R137(3) CBE), è opportuno accogliere la richiesta (T1775/12).

Inoltre, esiste un’eccezione riguardante la sezione di deposito. Questa può rifiutare una procedura orale (informando il richiedente, Direttive E-III 2) se (A116(2) CBE):

  • se non la ritiene utile, e
  • se il rigetto della domanda non è previsto.

Se una parte ha richiesto la celebrazione di una procedura orale senza indicare che tale richiesta era presentata solo in via accessoria, e l’organo competente intende accogliere la richiesta del richiedente nel merito, il richiedente viene informato e l’UEB gli chiede se la sua richiesta di procedura orale viene ritirata. Se non avviene alcun ritiro, la procedura orale deve avere luogo (Direttive E-III 2).

Obbligo di rispettare il principio della fiducia legittima

Se l’UEB indica che la prossima fase sarà una procedura orale ma il titolare non ha mai richiesto quest’ultima, non è possibile per l’UEB cambiare idea senza preavviso (T1423/13).

Infatti, il richiedente può legittimamente aspettarsi di essere convocato a una procedura orale e prendere una decisione senza questa procedura orale costituirebbe una violazione del principio della fiducia legittima.

Ritiro esplicito della richiesta di procedura orale

È del tutto possibile ritirare la propria richiesta di procedura orale e chiedere il ritorno alla procedura scritta (Direttive E-III 7.2.2).

L’UEB decide quindi se mantenere o annullare la procedura orale prevista.

Ritiro implicito della richiesta di procedura orale

Come indicato di seguito in merito alla mancata comparizione, il fatto di comunicare all’UEB che non si sarà presenti alla procedura orale viene interpretato dall’UEB come un ritiro della richiesta di procedura orale (Direttive E-III 7.2.2).

Inoltre, il fatto che un richiedente (in sede di ricorso) non presenti una memoria di ricorso nonostante i solleciti dell’UEB è considerato come un ritiro implicito della richiesta di procedura orale (T2162/14).

Convocazione alla procedura orale

Contenuto della citazione

La citazione alla procedura orale deve menzionare (Direttive E-III 6):

  • l’oggetto della procedura orale;
  • il giorno e l’ora;
    • viene fissata una sola data (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 18 dicembre 2008 relativo allo svolgimento di procedure orali dinanzi all’UEB« , JO 2009, 68 e « Comunicato del Vice-Presidente incaricato della Direzione generale 3 dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 16 luglio 2007, relativo allo svolgimento di procedure orali dinanzi alle camere di ricorso dell’UEB« , JO 2007, edizione speciale n°3, H.1, punto 1);
  • il luogo (scelto liberamente dall’UEB senza possibilità di chiedere una modifica T1012/03);
  • un parere provvisorio e non vincolante dell’istanza;
  • un invito a presentare osservazioni e prove (Direttive E-III 5);
  • la data entro la quale è possibile produrre documenti o pezzi (R116(1) CBE): al più tardi 2 mesi prima della procedura orale (Direttive E-III 5 o Direttive D-VI 3.2).

Data limite per la produzione di documenti e pezzi

Come indicato in precedenza, l’UEB fissa una data limite per la presentazione nella procedura orale.

Tale data non beneficia delle disposizioni della R132 CBE (R116(1) CBE).

Le Direttive D-VI 3.2 concludono quindi che tale data non è « prorogabile ». La camera di ricorso T1750/14 non condivide questa analisi: secondo essa, tale data limite è soggetta alla discrezionalità dell’UEB e la divisione di esame (o di opposizione) può quindi decidere di posticiparla o rifiutarne il rinvio (ma deve allora motivarlo).

Tuttavia, anche se la procedura orale viene annullata, tale data limite viene mantenuta (T1817/16).

Rinvio della procedura orale

Su iniziativa di una parte

Principio

Una richiesta di fissazione di un’altra data può essere presentata se esistono motivi seri che giustificano un rinvio (vedi l’A15(2) RPCR per il ricorso).

La richiesta deve essere motivata in una dichiarazione scritta:

  • per una procedura orale dinanzi a un’istanza di primo grado:
    • (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 18 dicembre 2008 relativo allo svolgimento di procedure orali dinanzi all’UEB« , JO 2009, 68);
  • per una procedura orale dinanzi a una camera di ricorso:
    • (« Comunicato del Vice-Presidente incaricato della Direzione generale 3 dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 16 luglio 2007, relativo allo svolgimento di procedure orali dinanzi alle camere di ricorso dell’UEB« , JO 2007, edizione speciale n°3, H.1, punto 2 e l’A15 RPCR).
Data della richiesta di rinvio

Tale rinvio deve essere richiesto il prima possibile.

Se il rinvio viene richiesto in ritardo:

  • tale rinvio può essere accettato, e può essere presa una decisione anche riguardo alla ripartizione delle spese (T930/92 e Direttive E-III 8.3.3.1);
  • tale rinvio può essere rifiutato (es. 1 settimana prima della procedura orale T1080/99).
Motivi seri

Sono considerati motivi seri (Direttive E-III 7.1.1 o « Comunicato del Vicepresidente incaricato della Direzione generale 3 dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 16 luglio 2007, relativo allo svolgimento di procedure orali dinanzi alle camere di ricorso dell’UEB » Pubblicazione supplementare, Pubblicazione supplementare, GU 1/2016, VII.1):

  • una citazione a un’altra procedura (orale o fase nazionale) nei giorni precedenti o successivi alla data fissata;
  • Una grave malattia
    • ad es. incapacità del rappresentante di spostarsi e presentare il proprio caso in modo soddisfacente, T447/13;
    • nessun certificato medico è richiesto dalle direttive, T447/13;
  • un decesso in famiglia;
  • un matrimonio;
  • viaggi di lavoro o vacanze già oggetto di una prenotazione confermata prima della notifica della citazione alla procedura orale.

Tuttavia, è necessario spiegare dettagliatamente perché il rappresentante non possa essere sostituito da un altro rappresentante (« Comunicato del Vicepresidente incaricato della Direzione generale 3 dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 16 luglio 2007, relativo allo svolgimento di procedure orali dinanzi alle camere di ricorso dell’UEB » Pubblicazione supplementare, Pubblicazione supplementare, GU 1/2016, VII.1 e T861/12):

  • Le questioni di costo legate alla sostituzione non sono un criterio;
  • Il fatto che il rappresentante impossibilitato disponesse di conoscenze specifiche in relazione alle questioni giuridiche e tecniche da discutere è troppo vago (T861/12);
  • Un rapporto personale tra il rappresentante e il cliente non è sufficiente (T861/12).
Motivi non seri

Non sono considerati motivi seri (Direttive E-III 7):

  • un carico di lavoro elevato;
  • una citazione a un’altra procedura (orale o fase nazionale), ma notificata dopo la notifica della citazione alla procedura orale;
  • il fatto che la procedura orale si svolga di lunedì o venerdì e ciò comporti la necessità di viaggiare durante il fine settimana;
  • una grave malattia del titolare senza che sia giustificata la necessità della sua presenza (T275/89);
  • il fatto che un partecipante americano debba prendere parte alla procedura, ma che quel giorno sia festivo negli Stati Uniti (T664/00);
  • il fatto che il rappresentante abbia perso il proprio passaporto (T1810/18).
Motivazione dell’UEB in caso di rifiuto

In ogni caso, in caso di rifiuto del rinvio, l’UEB deve motivare la propria decisione per spiegare in che modo il proprio potere discrezionale sia stato correttamente utilizzato (T447/13): deve quindi spiegare le ragioni per cui ritiene insufficiente la motivazione fornita.

Tale motivazione non deve essere una semplice ripetizione dei fatti (es. « il motivo addotto non è previsto nelle Linee guida » o « Vi avevamo avvertito che il cambiamento di rappresentante non era tale da spostare la PO » T2018/17), ma deve spiegare dettagliatamente la ragione del rifiuto tenendo conto dei fatti della causa.

Su iniziativa dell’UEB

Eccezionalmente, la divisione può rinviare la procedura orale:

  • se uno dei suoi membri si trova in una situazione menzionata in precedenza, e
  • se non è possibile trovare un membro che possa sostituirlo.

Nuova data

La nuova data deve prevedere un termine minimo di 2 mesi tra la notifica della nuova data e la procedura orale (a meno che le parti non concordino un termine più breve, Linee guida E-III 7.2).

Citazione errata

Se una parte non è stata convocata nelle forme richieste, e questa è assente durante la procedura orale, è necessario menzionarlo nel verbale, chiudere la procedura orale e fissare una nuova data (Linee guida E-III 8.3.3.1).

Mancata comparizione

Principi

Il fatto che una parte non si presenti non costituisce motivo per non tenere la procedura orale (R115(2) CBE o l’A15(3) RPCA per il ricorso).

Tale principio è richiamato nella citazione alla procedura orale (R115(1) CBE).

Non può essere concessa alcuna restitutio in integrum se una parte non ha potuto partecipare a causa di un impedimento (Linee guida E-VIII 3.1.1).

Se una parte si presenta dopo la conclusione della procedura orale, questa può essere riaperta (Linee guida E-III 8.3.3.1):

  • se le parti sono d’accordo, e
  • se nessuna decisione è stata presa al termine di tale procedura orale.

Semplice ritardo

Se una parte si presenta in ritardo, ma prima della conclusione della procedura orale, tale parte ha il diritto di essere ascoltata (Linee guida E-III 8.3.3.1).

Assenza

Principio

Anche se una parte non compare, restano applicabili le disposizioni dell’A113 CBE e tale parte conserva il diritto di difendersi in relazione a eventuali nuovi fatti (Linee guida E-III 8.3.3.2 per l’opposizione e Linee guida E-III 8.3.3.3 per l’esame).

Informazione della camera / della divisione

Quando possibile, il rappresentante che ha istruzioni di non comparire in procedura orale deve informarne la divisione d’esame, la divisione di opposizione o la camera di ricorso.

Non esiste di per sé alcun obbligo (T1760/09), ma deve prevalere il principio di cortesia (stabilito dal « Codice di condotta professionale per i membri dell’Istituto dei rappresentanti autorizzati presso l’Ufficio europeo dei brevetti« , GU 1/2015, pubblicazione supplementare) (T1939/10).

Inoltre, una risoluzione dell’EPI indica che il rappresentante deve avvisare l’UEB della sua assenza almeno un mese prima (« EPI – Raccolta delle decisioni del Consiglio, aggiornamento del 15/06/2016« ). L’UEB ricorda che il rappresentante non dimostra cortesia quando avvisa della sua assenza il giorno prima della procedura orale (T124/22): personalmente, l’UEB sembra ignorare che il rappresentante è solo un rappresentante, esegue le istruzioni del suo cliente e molto spesso le istruzioni di non partecipazione arrivano in ritardo.

Nella maggior parte dei casi, il semplice fatto di indicare che non si sarà presenti alla procedura orale viene interpretato come un ritiro della richiesta di procedura orale (ciò è discutibile, ma sono le direttive a stabilirlo: Direttive E-III 7.2.2).

Esame

In esame, la citazione a procedura orale deve menzionare ogni nuovo fatto e consente quindi di garantire il diritto del richiedente di essere ascoltato (Direttive E-III 8.3.3.3 e « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti relativo alla mancata comparizione in una procedura orale dinanzi alla divisione d’esame« , GU 2008, 471).

Se il richiedente presenta rivendicazioni modificate in risposta alla citazione, può ragionevolmente aspettarsi che tali modifiche possano essere respinte nel corso della procedura sulla base di nuovi argomenti (G4/92, Direttive E-III 8.3.3.3 e « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti relativo alla mancata comparizione in una procedura orale dinanzi alla divisione d’esame« , GU 2008, 471).

Al contrario, non è possibile utilizzare nuovi fatti se il richiedente non è presente (ad es. documenti dello stato della tecnica, G4/92) o esporre un nuovo ragionamento basato su fatti esistenti. Se una divisione d’esame agisce diversamente, la sua decisione è viziata da un difetto di procedura (T1448/09).

Se il richiedente è presente, sembra del tutto possibile introdurre nuovi fatti (T482/16), ma ciò non deve mirare a coprire una ricerca di scarsa qualità.

Nuove prove (che possono essere documenti dello stato della tecnica che dimostrano le conoscenze generali dell’esperto del ramo) possono essere presentate durante la procedura orale se (G4/92):

  • sono state precedentemente annunciate
  • non fanno che confermare le allegazioni della parte che le invoca.

Opposizione

In un’opposizione, una parte può benissimo citare nuovi fatti o mezzi, anche nel corso della procedura orale (a determinate condizioni, vedi di seguito).

La procedura è quindi la seguente, in caso di assenza di una parte (Direttive E-III 8.3.3.2):

  • nuove rivendicazioni proposte durante la procedura orale al fine di superare obiezioni dell’opponente sono accettabili anche in assenza dell’opponente (T202/92);
  • nuovi argomenti possono essere utilizzati se non hanno l’effetto di modificare i motivi su cui si fonda la decisione (G4/92);
  • questi nuovi fatti o mezzi sono utilizzabili se la parte assente ha già tentato, prima della procedura orale, di confutarli (T133/92);
  • è necessario esaminare se questi nuovi fatti o mezzi siano tardivi (A114(2) CBE);
  • se sono ammissibili, questi nuovi fatti o mezzi sono utilizzabili solo per emettere una decisione contro una parte presente (G4/92 es. utilizzabili per revocare un brevetto se la parte assente è un opponente e il titolare è presente, T1049/03).

Ricorso

A priori, la decisione G4/92 non è più applicabile alla procedura di ricorso dall’entrata in vigore delle nuove regole di procedura delle camere di ricorso il 1° maggio 2003 e nuovi fatti e mezzi potrebbero essere presentati durante la procedura, fondando eventualmente una decisione contro una parte assente (T1621/09, T706/00 e « Istruzioni per le parti nelle procedure di ricorso e per i loro rappresentanti« , GU 2003, 419, punto 3.5).

Tuttavia, l’ammissibilità di tali fatti e mezzi dovrebbe passare al vaglio dell’A13(3) RPBA.

Rinuncia espressa a partecipare alla procedura orale

Se il titolare comunica di aver deciso di non partecipare alla procedura orale, tale dichiarazione deve essere interpretata come una rinuncia al diritto di essere sentito secondo l’A113(1) CBE (T892/94): la decisione potrà quindi basarsi su fatti e mezzi nuovi.

Svolgimento della procedura orale

Modalità tecniche

Procedura orale in presenza

Divisione di esame

Come vedremo più avanti, le procedure orali in presenza non sono la norma (GU 2020, A39).

Anche se rimane possibile in presenza, è necessario (GU 2020, A39):

  • che il richiedente lo richieda, o
  • che ciò sia su iniziativa della divisione di esame, se motivi seri (G1/21) si oppongano allo svolgimento della procedura orale in videoconferenza.

Se la procedura orale in presenza viene rifiutata, il richiedente viene informato dei motivi del rifiuto. Nessun ricorso indipendente è possibile (GU 2020, A39).

Divisione di opposizione

Normalmente le procedure orali in opposizione si svolgono in presenza.

In ricorso sull’esame

Normalmente le procedure orali in ricorso si svolgono in presenza.

In appello su opposizione

Normalmente le procedure orali in appello si svolgono in presenza.

Procedura orale in videoconferenza

Divisione di esame

Davanti alla divisione di esame, le procedure orali in videoconferenza sono la norma (GU 2020, A39).

Nel caso di videoconferenza, i documenti presentati durante la procedura orale (ossia in virtù della R50 CBE) possono essere presentati :

  • per fax (Direttive E-III 11.3.1) o
  • per posta elettronica (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 20 aprile 2012, relativa al deposito di documenti tramite posta elettronica durante colloqui e procedure orali organizzati in forma di videoconferenza« GU 2012, 348 e Direttive E-III 11.3.2).
Divisione di opposizione

L’UEB propone un progetto pilota per organizzare le opposizioni in videoconferenze (GU 2020, A41).

Pertanto, le videoconferenze in opposizione sono possibili (GU 2020, A41):

  • se la divisione di opposizione lo propone (in modo discrezionale);
  • tutte le parti sono d’accordo.
In appello su esame

Mentre le videoconferenze davanti a una divisione di esame sono chiaramente possibili, attualmente non esiste una disposizione corrispondente per le camere di ricorso.

In passato, le Camere hanno respinto le richieste di procedura orale in videoconferenza con la motivazione che non esisteva alcun « quadro generale ».

Oggi, e in particolare a causa del COVID-19, le camere di ricorso (T1378/16) hanno ammorbidito la loro posizione e ora accettano queste videoconferenze… Anzi, le impongono… senza che ciò sia visto come un problema particolare (T1197/18 o G1/21).

Le camere di ricorso possono anche rifiutarle in modo discrezionale (T2068/14).

In appello su opposizione

Storicamente, non era possibile svolgere appelli su opposizione in videoconferenza: non esistevano disposizioni relative a sale per videoconferenza adeguate o alla possibilità per il pubblico di assistere a tali videoconferenze (T1266/07, T2068/14).

Tuttavia, non appena la presenza del pubblico è possibile, le camere di ricorso possono accettarla (T1378/16).

Registrazioni

Solo un funzionario dell’UEB può registrare la procedura orale, ma la registrazione viene utilizzata solo in caso di circostanze eccezionali (es. audizione di un testimone).

Tale registrazione viene conservata solo fino alla fine di qualsiasi procedura che potrebbe essere avviata e non viene mai comunicata alle parti (Direttive E-III 10.1).

Le parti non hanno il diritto di registrare (GU 2020, A40).

Dispositivi elettronici

I dispositivi elettronici sono consentiti purché non disturbino gli altri partecipanti e non vengano utilizzati per effettuare registrazioni audio (Direttive E-III 8.2.1 o « Comunicato del Vicepresidente responsabile della Direzione generale 3, in data 10 febbraio 2014, riguardante l’uso di computer portatili o altri dispositivi elettronici durante le procedure orali davanti alle camere di ricorso« , GU 2014, A21).

Tempo di parola

È del tutto possibile, per l’UEB, limitare il tempo di parola dei partecipanti come misura procedurale necessaria (T601/05).

Intervento

Inoltre, normalmente solo i rappresentanti sono autorizzati a parlare. Tuttavia, una persona che accompagna il rappresentante può essere autorizzata a parlare se (G4/95):

  • questa persona parla sotto il controllo e la supervisione del rappresentante 
  • ciò è autorizzato dall’UEB (autorizzazione lasciata alla sua libera discrezione)

Nel contesto di un’opposizione, le condizioni principali per l’accordo dell’UEB sono (G4/95):

  • deve essere richiesta un’autorizzazione e questa deve contenere il nome e la qualifica della persona che desidera intervenire e specificare l’oggetto dell’esposizione orale ;
  • tale autorizzazione deve pervenire all’UEB con sufficiente anticipo rispetto alla procedura orale: le parti avverse devono poter preparare la loro risposta a tale esposizione. In caso contrario, l’autorizzazione deve essere rifiutata (salvo se vi è accordo delle parti avverse) (punto 10 delle motivazioni) ;
  • l’intervento avviene sotto la responsabilità e il controllo permanente del rappresentante abilitato (punto 8 delle motivazioni).

Non vi è motivo particolare di limitare la qualifica di questa persona (ad es. può trattarsi di un ex membro dell’UEB, a determinate condizioni G2/94) o l’argomento della discussione (tecnico o giuridico, T661/14).

Presentazioni in formato diapositive tipo « Power-Point »

Queste presentazioni sono possibili solo su autorizzazione discrezionale dell’organo competente (T1556/06 e Direttive E-III 8.5.1).

Si noti che l’UEB non fornisce un proiettore (Direttive E-III 8.5.1).

Nell’ambito delle procedure inter-partes, è opportuno fornire la presentazione con largo anticipo. La divisione di opposizione deve valutare se questa presentazione consenta al richiedente di difendersi adeguatamente (ad es. situazione o prodotto molto complesso) e all’altra parte di comprendere bene i mezzi invocati (Direttive E-III 8.5.1.1).

Nell’ambito delle procedure ex-parte, l’organo competente può essere più flessibile e può anche autorizzare una tale presentazione anche se questa viene proposta durante la procedura orale (Direttive E-III 8.5.1.2).

Modifiche apportate alla domanda

Può accadere che, durante la procedura orale, vengano proposte modifiche da parte del richiedente.

Queste modifiche devono rispettare le condizioni della R49 CBE e R50 CBE, e devono, in linea di principio, essere dattiloscritte o stampate (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 8 novembre 2013, relativo all’applicazione delle regole 49 e 50 CBE in caso di modifiche manoscritte« , JO 2013, 603) : pertanto, le modifiche manoscritte devono in linea di principio essere vietate.

È quindi consigliato portare (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 8 novembre 2013, relativo all’applicazione delle regole 49 e 50 CBE in caso di modifiche manoscritte« , JO 2013, 603) :

  • un computer portatile o un dispositivo analogo per poter preparare le modifiche
  • le versioni elettroniche dei documenti della domanda

Normalmente sono a disposizione dei rappresentanti delle stampanti.

Modalità pratiche

Verifica delle identità

L’identità delle persone presenti deve essere verificata prima dell’inizio della procedura orale (salvo se sono conosciute da un membro della divisione, Direttive E-III 8.3.1).

Verifica dei poteri

È necessario verificare il potere solo se una parte è rappresentata da (Directives E-III 8.3.1 e « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 luglio 2007, relativa al deposito di poteri« , JO 2007, edizione speciale n°3, L.1) :

  • un rappresentante abilitato che non ha una subdelega e non fa parte dello stesso studio del rappresentante abituale, e che interviene per la prima volta nella procedura orale, o
  • un avvocato o un dipendente di una parte che non è un rappresentante abilitato.

Questa verifica è la seguente :

  • se la persona è un rappresentante abilitato, la divisione verifica il fascicolo per determinare se il potere del precedente rappresentante sia scaduto :
    • se il potere del precedente rappresentante è scaduto non è necessaria alcuna altra azione.
    • altrimenti, viene richiesto al rappresentante interessato di indicare un riferimento a un potere generale o di depositare un potere specifico.
  • se la persona è un avvocato o un dipendente, la divisione richiede a questa persona di indicare un riferimento a un potere generale o di depositare un potere specifico.

In caso di mancanza di un potere, la procedura può proseguire normalmente, ma :

  • la persona interessata è invitata a produrre tale potere il prima possibile (immediatamente, o se ciò non è possibile, entro 2 mesi) ;
  • nessuna decisione può essere pronunciata finché il potere non viene fornito.

Fatti, prove o modifiche tardivi

In prima istanza

Questo paragrafo non si applica agli argomenti presentati tardivamente (T131/01).

Durante una procedura orale, la citazione indica una data dopo la quale i fatti, le prove (R116(1) CBE) o le modifiche (R116(2) CBE) saranno considerati tardivi : normalmente, questa data precede di 1 mese la data della procedura orale (Directives D-VI 3.2).

Fatti e prove tardivi

La divisione è libera di non prendere in considerazione tali fatti e prove tardivi (R116(1) CBE).

Tuttavia, la divisione di opposizione può accettare tali fatti o prove se sono, prima facie, pertinenti (T156/84) o se sono motivati da modifiche nei fatti della causa (es. modifiche delle rivendicazioni apportate dal titolare che obbligano l’opponente a citare un nuovo documento, Directives H-II 2.7.1).

Modifiche tardive

La divisione è libera di non prendere in considerazione tali modifiche tardive (T1105/98 e T681/02).

Tuttavia, la divisione di opposizione può accettare tali modifiche se sono motivate da nuovi elementi pertinenti (T951/97 e T273/04).

Se una prima notifica informa il titolare o il richiedente dei motivi che si oppongono alla concessione o al mantenimento del brevetto (R116(2) CBE), la divisione di esame o di opposizione ha un potere discrezionale per rifiutare qualsiasi modifica: in ogni caso, è necessario che tali modifiche tardive non siano, prima facie, inammissibili (es. evidente violazione dell’A123(2) CBE, Directives E-VI 2.1).

Tuttavia, se il parere preliminare della divisione di esame o di opposizione era positivo su alcuni punti, quest’ultima non può esercitare il suo potere discrezionale ai sensi della R116(2) CBE (T688/16).

Aspetto economico

Se tali fatti, prove o modifiche tardive comportano il rinvio della procedura, la divisione può esaminare la ripartizione delle spese o semplicemente decidere di non tenerne conto (Direttive E-III 8.6).

In procedura di ricorso

La R116 CBE non si applica dinanzi alle camere di ricorso (G6/95): si applica unicamente l’A15 RPCR.

Le modifiche richieste dopo che la data della procedura è stata fissata non possono essere ammesse se sollevano questioni che non possono essere trattate senza rinviare la procedura orale (A13(3) RPCR).

Tuttavia, se per errore viene emessa una notifica secondo la R116 CBE, la camera di ricorso è vincolata dalla data indicata nella citazione per quanto riguarda il termine per la risposta (T97/94).

Presentazione di più attacchi possibili relativi all’attività inventiva

Può accadere che gli opponenti presentino molteplici attacchi relativi all’attività inventiva utilizzando ogni documento citato come documento dello stato della tecnica più vicino.

In pratica, dopo aver determinato il documento « vero » dello stato della tecnica più vicino, l’UEB discuterà solo gli attacchi partendo da tale documento.

Il fatto di rifiutare di discutere gli altri attacchi non costituisce una violazione del diritto di essere ascoltati, poiché l’approccio problema-soluzione è correttamente applicato (R13/13).

Chiusura della procedura orale

Ultime modifiche prima delle decisioni

Se un brevetto deve essere concesso o mantenuto in forma modificata, la divisione può concordare il testo con le parti durante la procedura orale.

È anche possibile che la divisione conceda al richiedente o al titolare un termine (2-4 mesi in genere) per presentare una domanda modificata. In mancanza, il brevetto sarà revocato o la domanda respinta (Direttive E-III 8.11).

In caso di assenza del titolare, alcuni opponenti hanno cercato di chiedere la revoca della domanda per mancata conformità della domanda con le rivendicazioni modificate. Le camere di ricorso precisano che non sono tenute a pronunciare una revoca per questo motivo e che un rinvio è sempre possibile (T985/11).

Decisione

Principio generale

Le decisioni possono essere pronunciate in udienza (R111(1) CBE o R15(6) RPCR per il ricorso) e diventano allora efficaci (G12/91).

Una notifica scritta di tale decisione avverrà successivamente (R111(1) CBE).

È la data di tale notifica che fa decorrere il termine per proporre ricorso (A108 CBE e Direttive E-III 9).

È importante notare che la decisione deve essere firmata dai membri dell’UEB che hanno effettivamente partecipato alla procedura orale (T2175/16): se interviene un cambiamento nella composizione della camera o della divisione, è opportuno riconvocare una procedura orale.

Caso particolare delle opposizioni

In caso di procedura orale di opposizione, la divisione di opposizione può pronunciare diversi tipi di decisione:

  • una decisione di mantenimento del brevetto così come concesso
  • una decisione di mantenimento del brevetto in forma modificata
  • un rigetto

Una volta pronunciate tali decisioni, non è possibile tornare indietro (salvo in caso di ricorso, ma questa è un’altra storia).

Caso particolare della procedura orale di esame

Durante la procedura orale di esame, la situazione è leggermente diversa.

Infatti, la divisione di esame può pronunciare solo una decisione di rigetto.

Se la divisione di esame ritiene che una domanda consenta di concedere un brevetto, indicherà la sua intenzione di concedere un brevetto, ma non si tratta formalmente di una decisione: sarà necessario attendere la decisione di concessione che avverrà dopo la convalida della 71(3) da parte del depositante.

Sento spesso le divisioni di esame annunciare « Ecco la nostra decisione: siamo del parere che la domanda n°X sia accettabile », ma ritengo che si tratti di un errore. Non è una decisione.

Verbale

Un verbale viene redatto a seguito della procedura orale (R124(1) CBE) contenente i punti essenziali della procedura orale.

Se è stata effettuata una deposizione (es. testimone, esperto), il verbale gli viene letto (se non rinuncia a tale diritto, R124(2) CBE) e viene annotato se lo approva o lo disapprova.

Tale verbale è firmato dall’agente che lo ha redatto e dal presidente della procedura orale (R124(3) CBE).

Una copia del verbale viene trasmessa alle parti (R124(4) CBE).

Procedura pubblica/non pubblica

Procedura non pubblica

La procedura è non pubblica (A116(3) CBE):

  • davanti alla sezione di deposito,
  • davanti alle divisioni di esame,
  • davanti alla divisione giuridica.

Inoltre, l’organo adito può decidere che tale procedura sia non pubblica (benché normalmente debba essere pubblica) se può comportare, in particolare per una parte, gravi e ingiustificati svantaggi (A116(4) CBE). Ciò si verifica in particolare in caso di discussione sull’esclusione di alcuni documenti dall’ispezione pubblica (T1401/05).

Procedura pubblica

Se la domanda è stata pubblicata, tale procedura è normalmente pubblica (A116(4) CBE):

  • davanti alle camere di ricorso;
  • davanti alla Grande Camera di ricorso;
  • davanti alle divisioni di opposizione.

Un commentaire :

  1. A quoi s’engage financièrement l’opposant seul sans mandataire ?
    Hors ses frais de voyages, d’autres frais peuvent-ils lui être imputés ?
    En cas de difficultés financières, peut-il avoir recours à la visioconférence ? ( Mon souhait, car retraité âgé)
    Peut-il demander la présence d’un inventeur du brevet mis en opposition ou peut-il préalablement exiger une déclaration écrite d’invention sous serment réfutant tout l’acte d’opposition comme le fait le cabinet Hoffmann Eitle;
    Enfin est-ce qu’un faisceau d’indices concordants est pris en considération ?

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