
La richiesta di intervento doganale
Principio
La richiesta di intervento doganale è una misura preventiva che chiede all’amministrazione doganale di trattenere le merci che potrebbero contraffare il vostro brevetto (in particolare, ma è possibile anche per i marchi, i disegni e modelli, le indicazioni geografiche, il diritto d’autore e i diritti connessi) per una durata limitata.
La richiesta di intervento doganale è prevista da:
- il Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013 e
- il codice della proprietà intellettuale (L614-32 CPI in particolare per quanto riguarda i brevetti).
È del tutto possibile richiedere un intervento doganale in base alla normativa (cioè regolamento UE o CPI) di vostra scelta. Se i concetti sono simili, alcune differenze potranno essere notate.
Durata della richiesta di intervento
La richiesta di intervento è gratuita (art. 8, Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013, il CPI non specifica nulla) e valida per un anno a decorrere dalla decisione di accettazione del fascicolo (art. 11.1, Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013 e R335-7 CPI insieme a R614-36 CPI).
È rinnovabile gratuitamente su richiesta scritta (art. 12.1, Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013 e R335-7 CPI insieme a R614-36 CPI).
Brevetto o domanda di brevetto?
Non sembra possibile richiedere un intervento doganale sulla base di una semplice domanda.
Sarà quindi necessario avere un brevetto concesso (formulazione dell’articolo 2, Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013 e dell’articolo L614-32 CPI).
Chi può presentare la richiesta?
La richiesta di intervento può essere presentata da:
- a livello nazionale o a livello dell’Unione:
- il titolare del brevetto (articolo 3, 1), Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013 e articolo L614-32 CPI);
- solo a livello nazionale:
- qualsiasi persona autorizzata dal titolare (articolo 3, 2), Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013);
- qualsiasi licenziatario (L614-32 CPI) esclusivo o non esclusivo;
- solo a livello dell’Unione:
- un licenziatario esclusivo per almeno due paesi, se tale licenziatario ha l’autorizzazione ad agire in contraffazione in questi paesi (articolo 3, 3), Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013).
Forma della richiesta
Principio
Per richiedere un intervento doganale, è necessario fornire alle dogane (articolo 6.3, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013 e R335-6 CPI unitamente a R614-36 CPI):
- un modulo di richiesta di intervento basato sul Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013 o sul codice della proprietà intellettuale (disponibile sul sito delle dogane francesi);
- una copia del brevetto;
- la giustificazione del proprio diritto ad agire (vedi supra);
- una descrizione tecnica, precisa e dettagliata delle merci autentiche (marcature, codici a barre, immagini, ecc., vedi Decreto del 29 giugno 2015, art. 2);
- le informazioni che permettono di distinguere i prodotti veri da quelli falsi (origini dei falsi, differenze, ecc.);
- i recapiti della persona da contattare (contatto legale e tecnico, il più delle volte il consulente in PI del titolare).
Precisione sulla tecnicità « brevetto »
La protezione conferita da un brevetto, a differenza di quella conferita da un marchio ad esempio, può essere più complessa da comprendere.
Pertanto, è opportuno descrivere bene le caratteristiche distintive visibili dei prodotti accusati di contraffazione, più che le caratteristiche del brevetto (es. « i telefoni accusati di contraffazione hanno una superficie posteriore curva senza logo » piuttosto che « i telefoni accusati di contraffazione hanno un chip 4G che implementa il procedimento di compressione dei dati xxx« ).
Non bisogna dimenticare che il doganiere non è un tecnico: le caratteristiche devono essere evidenti.
Come mi ha fatto notare un amico giurista, può essere opportuno consolidare la propria protezione con diversi tipi di diritti (marchi, disegni e modelli, ecc.).
Invio della richiesta
La richiesta deve essere inviata all’indirizzo email contrefac@douane.finances.gouv.fr e, per i documenti recanti una firma, per posta a (Decreto del 29 giugno 2015, art. 1):
Direction générale des douanes et droits indirects Bureau E1
Politique tarifaire et commerciale
Section Propriété intellectuelle et contrefaçon
11, rue des deux Communes 93558 MONTREUIL cedex
Decisione di accoglimento / rifiuto della richiesta
Il richiedente viene notificato entro un termine di 30 giorni lavorativi della decisione di accogliere o respingere la richiesta (articolo 9.1, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013) a decorrere dalla ricezione della richiesta (R335-7 CPI unitamente a R614-36 CPI).
Il fermo doganale
Il fermo vero e proprio
Principio
Quando le autorità doganali rilevano una merce identificata nella domanda, possono bloccare tali merci (articolo 17.1, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013 o 322 bis del codice doganale insieme all’articolo 38 del codice doganale, 4° comma, 9°).
Il richiedente e il detentore della merce vengono quindi avvisati il più rapidamente possibile:
- 1 giorno lavorativo per il fermo doganale secondo il Regolamento UE (articolo 17.3, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013)
- « immediatamente« per il fermo doganale secondo il CPI (l’articolo L614-32 CPI, 2° comma).
Il procuratore della Repubblica viene ugualmente avvisato nell’ambito di un fermo doganale secondo il CPI (L614-32 CPI, 2° comma).
Nell’ambito di un fermo doganale secondo il CPI, vengono inviati al richiedente:
- la natura / le quantità dei prodotti (L614-32 CPI, 3° comma);
- foto (L614-32 CPI, 3° comma);
- su richiesta del richiedente e « ai fini dell’avvio di azioni legali« (articolo L614-32 CPI, 6° comma, ovvero, non è possibile utilizzare queste informazioni per transigere direttamente con il contraffattore):
- il nome e l’indirizzo del destinatario,
- il nome e l’indirizzo del mittente,
- il nome e l’indirizzo del dichiarante,
- il nome e l’indirizzo del detentore delle merci,
- l’origine,
- la provenienza, e
- la destinazione delle merci.
È interessante notare che l’articolo 17.4 del Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013 prevede disposizioni quasi identiche per il fermo UE (ad eccezione, degna di nota, di una disposizione… ma lascio a voi trovarla):
- la natura / le quantità dei prodotti;
- foto;
- su richiesta del richiedente e per un numero di utilizzi limitati (cfr. articolo 21.4 del Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013, procedura civile o penale, negoziare con il contraffattore, ecc.):
- il nome e l’indirizzo del destinatario,
- il nome e l’indirizzo del mittente,
- il nome e l’indirizzo del dichiarante,
- il nome e l’indirizzo del detentore delle merci,
- il regime doganale,
- l’origine,
- la provenienza, e
- la destinazione delle merci.
Allora? La vedevate la differenza?
Prima del 2016, i servizi doganali richiedevano sistematicamente di certificare che le informazioni fornite sarebbero state utilizzate solo ai fini dell’avvio di azioni legali. Tuttavia, dall’aggiornamento del loro modulo (Richiesta di revoca del segreto professionale doganale – Allegato 5), la formulazione è più permissiva: « Mi impegno inoltre a non utilizzare queste informazioni per scopi diversi da quelli previsti dalla normativa vigente« .
Revoca anticipata
Nell’ambito di un fermo UE solamente, il detentore della merce può richiedere una revoca anticipata alle autorità doganali (articoli 24.1 e 24.2, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013) se:
- viene versata una cauzione;
- un giudice non ha ancora ordinato misure conservative;
- le formalità doganali sono state correttamente espletate.
Spese di stoccaggio
Le autorità doganali possono chiedere al richiedente di rimborsare le spese di stoccaggio (articolo 29.1, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013, L614-32 CPI, 5° comma e R335-15 CPI insieme R614-36 CPI).
Esame da parte del richiedente e campioni
Durante questo periodo di ritenzione, è possibile ispezionare la merce (articoli 19.1 e 19.2, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013 e L614-35 CPI).
L’amministrazione doganale può prelevare campioni:
- nell’ambito di una ritenzione CPI, il prelievo di campioni consisterà nel prelievo di 2 campioni: uno per le dogane, uno per il detentore della merce, nessun campione viene consegnato al richiedente (R614-37 CPI),
- nell’ambito di una ritenzione UE, il richiedente può benissimo ricevere un campione « su richiesta di quest’ultimo e ai soli fini di analisi e per facilitare il seguito della procedura » (articolo 19.2, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013).
La presa di posizione del richiedente
Principio
Il richiedente deve quindi prendere posizione riguardo al carattere contraffattorio entro un termine di 10 giorni lavorativi (3 giorni per i prodotti deperibili) a decorrere dalla notifica delle dogane (articolo 23.1 e 23.3, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013 e L614-32 CPI, 4° comma).
Questa presa di posizione avviene:
- giustificando (L614-32 CPI, 4° comma, o articolo 23.5, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013):
- o con misure conservative decise dal TGI di Parigi,
- o con l’avvio di un’azione per via civile o penale (e aver costituito le garanzie richieste),
- o con la presentazione di una denuncia presso il procuratore della Repubblica.
- richiedendo la distruzione delle merci (vedi sotto, L614-36 CPI))
Precisazione sul termine
Piccola curiosità… il termine di « 10 giorni lavorativi » non si calcola allo stesso modo se la ritenzione è stata effettuata con il testo comunitario o con il testo francese:
- il termine di 10 giorni lavorativi non include i giorni festivi, i sabati e le domeniche secondo il testo comunitario (Regolamento (CEE, Euratom) n° 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai termini, alle date e ai periodi articolo 3 3°);
- il termine di 10 giorni lavorativi non include i giorni festivi e il giorno di riposo settimanale (generalmente la domenica) secondo la prassi francese (infatti, non esiste apparentemente un testo che fornisca una definizione) (vedi domande scritte presentate alla presidenza dell’assemblea nazionale e risposta dei ministri, 14 settembre 1987, pagina 5120, domanda di M. Clément).
Proroga
È possibile richiedere una proroga del termine di 10 giorni lavorativi aggiuntivi inviando ai servizi doganali una lettera motivata (articolo 23.4, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013 e L614-32 CPI, 4° comma).
Ciò si applica solo ai prodotti non deperibili.
La distruzione delle merci
Principio
Le merci contraffatte possono essere distrutte senza l’intervento del giudice:
- il detentore della merce non vi si oppone (entro il termine di 10 giorni lavorativi sopra menzionato, articolo 23.1.c, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013, L614-36 CPI I-3° e II)
- il richiedente ritiene che la merce sia un prodotto di contraffazione (con una perizia a supporto, L614-36 CPI, articolo 23.1.a, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013) e indica per iscritto di volerla distruggere (L614-36 CPI, articolo 23.1.b, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013).
Tale distruzione avviene sotto la responsabilità del richiedente da parte dei servizi doganali (articolo 23.2, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013, L614-36 CPI, I-2°).
Questa procedura consente di evitare azioni legali lunghe e costose.
Spese di distruzione
I servizi doganali possono chiedere al richiedente il rimborso delle spese di distruzione (articolo 29.1, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013 o L614-34 CPI insieme a R335-15 CPI insieme a R614-36 CPI).
Caso particolare delle piccole spedizioni di prodotti non deperibili
Nell’ambito UE, se il richiedente ha esplicitamente incluso questa procedura nella sua domanda e se prodotti coperti dalla sua domanda vengono trovati in « piccole spedizioni » (ossia spedizioni postali di meno di 3 elementi o di peso inferiore a 2 kg, articolo 1, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013), esiste una procedura di distruzione semplificata (articoli 26.1 e 26.2, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013):
- senza fornire al richiedente le coordinate del detentore della merce;
- senza notificare al richiedente il sequestro doganale.
Viene effettuata una sola notifica al detentore della merce per informarlo che è prevista una distruzione (articolo 26.3, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013).
Quest’ultimo può opporvisi entro un termine di 10 giorni dalla notifica (articolo 26.4, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013):
- se non vi si oppone,
- la merce viene distrutta sotto controllo doganale (articoli 26.5 a 26.7, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013);
- il richiedente viene informato delle quantità distrutte (articolo 26.7, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013);
- se vi si oppone,
- il richiedente viene notificato (quantità, foto, e su richiesta, il nome e l’indirizzo del destinatario, del mittente e del dichiarante o del detentore delle merci, il regime doganale, nonché l’origine, la provenienza e la destinazione delle merci) (articolo 26.8, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013);
- viene posto fine al sequestro doganale se entro 10 giorni dalla notifica precedente, il richiedente non informa le dogane dell’avvio di un’azione per contraffazione (articolo 26.9, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013).
In caso di rifiuto della distruzione
Se il richiedente ritiene che la merce sia un prodotto di contraffazione, ma il detentore della merce si oppone alla distruzione (L614-36 CPI, III, articolo 23.3, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013), il richiedente ne viene informato.
Il richiedente deve quindi, per evitare la liberazione della merce entro 10 giorni dalla notifica del sequestro (L614-36 CPI, III, articolo 23.5, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013):
- oppure adire un giudice:
- per via civile o penale per introdurre un’azione di contraffazione,
- eventualmente in via d’urgenza per richiedere misure conservative,
- oppure presentare denuncia presso il procuratore della Repubblica.

bonjour
dans le paragraphe 1.1,
le code de la propriété intellectuelle (L613-32 CPI1 notamment en ce qui concerne les brevets).
il s’agit en fait du L614-32 du CPI
bravo pour votre site !
Antoine