
Obbligo di rappresentanza
Procedura EP
Principio
Se una parte non ha né domicilio né sede sociale nel territorio di uno Stato contraente, è necessario che si faccia rappresentare (A133(2) CBE):
- da un rappresentante abilitato (Direttive A-VIII 1.1);
- un avvocato di uno degli Stati contraenti (A134(8) CBE, se può agire nel suo Stato come rappresentante in materia di brevetto di invenzione Direttive A-VIII 1.4).
La nazionalità della parte non ha alcun impatto sulla rappresentanza.
In caso contrario, non esiste alcun obbligo di rappresentanza (A133(1) CBE).
Un rappresentante abilitato può subdelegare il proprio potere a un altro rappresentante abilitato (T227/92).
Termine concesso in caso di mancata costituzione di rappresentante
L’agente di formalità verifica se le condizioni per la costituzione del rappresentante siano soddisfatte (Direttive A-III 2.1) e, in caso di inadempienza, invita il richiedente a costituire un rappresentante entro 2 mesi (A90(4) CBE insieme a R58 CBE insieme a R57 h) CBE).
Se il richiedente non dà seguito a tale invito, la domanda è respinta (per quanto riguarda la procedura di esame, A90(5) CBE).
L’A122 CBE è applicabile al termine di 2 mesi.
Tuttavia, non è obbligatorio presentare una restitutio in integrum secondo l’A122 CBE: la decisione J18/08 ha accettato il fatto che il richiedente corregga il proprio errore presentando ricorso e fornisca, in tale sede, i documenti mancanti (nella fattispecie, i documenti relativi alla rappresentanza).
Casi di co-richiedenti / co-titolari / co-opponenti
In caso di co-richiedenti / co-titolari / co-opponenti, è sufficiente che uno di essi abbia il domicilio o la sede sociale nel territorio di uno Stato contraente per non essere soggetti a tale obbligo.
In tal caso, quest’ultimo potrà essere il rappresentante comune ai sensi dell’A151 CBE.
Eccezioni
Non esiste alcun obbligo di rappresentanza:
- per il deposito (A133(2) CBE) compreso:
- gli atti che comportano l’attribuzione di una data di deposito (es. deposito tardivo di documenti, Direttive A-VIII 1.1);
- le correzioni di irregolarità relative al deposito;
- il ricorso riguardante l’attribuzione di una data di deposito (J7/89);
- la presentazione di documenti allegati al deposito (es. designazione dell’inventore, fornitura dei documenti di priorità) (questa è la prassi dell’UEB).
- per essere ascoltato nell’ambito di un’istruttoria (T451/89);
- per pagare le tasse annuali (Direttive A-X 1).
Atti non effettuati da un rappresentante normalmente obbligatorio
Gli atti compiuti da un non-rappresentante, quando sono soddisfatte le condizioni per la costituzione di un rappresentante precedentemente enunciate, devono essere confermati dal rappresentante costituito (T213/89).
Infatti, la semplice costituzione di un rappresentante non convalida automaticamente gli atti realizzati in precedenza (J32/86).
Tuttavia, il rappresentante costituito può essere autorizzato a rimediare alle irregolarità intervenute prima della sua costituzione (J32/86).
Ingresso nella fase regionale (domanda Euro-PCT)
Principio
I requisiti di rappresentanza sono gli stessi di quelli sopra menzionati, ad eccezione di quanto riguarda l’ingresso in fase, dove nessuna rappresentanza è obbligatoria (R51bis.3.b PCT per gli uffici designati e R76.5 PCT insieme a R51bis.3.b PCT per gli uffici eletti e Guida del depositante – Fase nazionale – Capitolo nazionale – EP, punto EP.11).
L’ingresso in fase non può essere effettuato da un rappresentante che ha gestito la fase internazionale, ma non è un rappresentante valido dinanzi all’UEB (Guida del depositante – Fase nazionale – Capitolo nazionale – EP, punto EP.11).
Il richiedente che deve farsi rappresentare da un rappresentante non può compiere alcun atto (nemmeno una restitutio in integrum, Guida del depositante – Fase nazionale – Capitolo nazionale – EP, punto EP.11 e A27.7 PCT insieme a R51bis.1.b.ii PCT per gli uffici designati e A27.7 PCT insieme a R76.5 PCT insieme a R51bis.1.b.ii PCT per gli uffici eletti) a partire da:
- dal momento in cui la sua domanda ha iniziato a essere trattata.
- dalla scadenza del termine di 31 mesi.
Rappresentante per la fase internazionale – per la fase regionale
Un rappresentante costituito per la fase internazionale (in virtù A49 PCT insieme a R90.1 PCT) non è automaticamente rappresentante durante la fase europea (Guida del depositante, §11.001).
Il rappresentante deve informare l’UEB della sua rappresentanza al momento dell’ingresso nella fase regionale, anche se tale rappresentante ha rappresentato il richiedente durante la fase internazionale (Guida del depositante – Fase nazionale – Capitolo nazionale – EP, punto EP.11).
Pertanto, se il depositante viene notificato dall’UEB al momento dell’ingresso in fase (es. la notifica R161(1) CBE), non vi sono vizi di notifica (R125(4) CBE).
Difetto di rappresentanza
Se nessun rappresentante è costituito alla fine del termine di 31 mesi dalla data di priorità (R159(1) CBE), l’UEB invita il richiedente a costituire un rappresentante entro 2 mesi (R163(5) CBE).
Se tale termine non viene rispettato, la domanda è respinta (R163(6) CBE).
L’A121 CBE è applicabile al termine di 31 mesi e al termine di 2 mesi sopra indicati.
Possibilità di rappresentanza
È sempre possibile, anche se non sussiste alcun obbligo per la parte interessata (A133(1) CBE), che quest’ultima si faccia rappresentare.
Può farsi rappresentare da:
- un rappresentante abilitato (Direttive A-VIII 1.1);
- un avvocato di uno degli Stati contraenti (A134(8) CBE, se può agire nel proprio Stato in qualità di rappresentante in materia di brevetto per invenzione Direttive A-VIII 1.4);
- un suo dipendente (A133(3) CBE e Direttive A-VIII 1.2);
- attualmente non è possibile che tale dipendente sia quello di una controllata o di una società madre, anche se la CBE lascia aperta questa possibilità (A133(3) CBE, in fine).
Qualora vengano impartite istruzioni contrastanti dalla parte e dal suo rappresentante, ne vengono informati (Direttive A-VIII 1.2).
Un rappresentante abilitato può subdelegare il proprio potere a un altro rappresentante abilitato (T227/92).
Conflitti di interesse dei rappresentanti
Si segnala che l’articolo 3(2) del Regolamento in materia di disciplina dei rappresentanti abilitati (Pubblicazione supplementare GU 1/2017, XIV.3) prevede:
Ogni rappresentante abilitato deve astenersi quando l’accettazione di un mandato o la sua continuazione lo porterebbe a trattare un caso specifico per il quale ha consigliato o rappresentato una persona con interessi opposti a quelli del proprio mandante, a meno che il conflitto di interessi non sia cessato.
Pertanto, un rappresentante che cambia studio deve evitare di ritrovarsi dall’altra parte della barricata, nella stessa causa.
Tuttavia, tali questioni deontologiche non rientrano nella competenza dell’Ufficio (T1693/10).
Poteri
Procedura EP
Casi di presentazione
In teoria, un rappresentante (ossia rappresentante abilitato, avvocato, dipendente) deve disporre di una procura per agire davanti all’UEB per conto di una parte (R152 CBE).
Ecco i casi in cui la procura specifica deve essere depositata (R152(1) CBE e « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 12 luglio 2007, relativa al deposito delle procure« , JO 2007, edizione speciale n°3, L.1):
- per un rappresentante abilitato:
- in caso di sostituzione di un precedente rappresentante la cui cessazione del mandato non è stata notificata all’UEB, salvo se:
- il precedente rappresentante fa parte dello stesso raggruppamento del nuovo rappresentante;
- si fa riferimento a una procura generale già registrata presso l’UEB;
- l’UEB viene notificato della cessazione del mandato del precedente rappresentante prima della scadenza del termine impartito.
- se le circostanze lo richiedono (es. in caso di dubbio dell’UEB).
- in caso di sostituzione di un precedente rappresentante la cui cessazione del mandato non è stata notificata all’UEB, salvo se:
- per un avvocato:
- in tutti i casi tranne
- se si fa riferimento a una procura generale già registrata presso l’UEB;
- se la domanda riguarda una divisionale e la procura della domanda madre autorizzava espressamente l’avvocato a depositare divisionali (Direttive A-IV 1.6);
- un avvocato non può far parte di un raggruppamento di rappresentanti (J8/10);
- in tutti i casi tranne
- per un dipendente dell’opponente:
- in tutti i casi tranne:
- se è anche rappresentante abilitato;
- se si fa riferimento a una procura generale già registrata presso l’UEB;
- se la domanda riguarda una divisionale e la procura della domanda madre autorizzava espressamente il dipendente a depositare divisionali (Direttive A-IV 1.6).
- in tutti i casi tranne:
Questa procura può essere depositata dal rappresentante, dal dipendente o dalla parte (Direttive A-VIII 1.5).
La procura deve essere firmata dal mandante (Direttive A-VIII 1.5) o dai mandanti, se del caso (Direttive A-VIII 3.4).
Procura generale
Come indicato in precedenza, una procura generale può essere redatta e registrata presso l’UEB (« Comunicato del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti del 20 dicembre 1984 relativo alle procure generali« , JO 1985, 42).
Questa procura viene presentata in un’unica copia (R152(4) CBE).
Nomina di più rappresentanti
È possibile nominare più rappresentanti che possono agire (R152(10) CBE):
- congiuntamente;
- singolarmente (una clausola nella procura che indichi che ciò non è possibile è inopponibile all’UEB).
Verifica della procura
L’agente delle formalità deve verificare che i requisiti relativi alle procure siano soddisfatti (Direttive A-III 2.1).
Mancata presentazione
Se la procura non viene depositata, viene richiesto al rappresentante o al dipendente di porre rimedio a questa irregolarità entro un termine impartito (Direttive A-VIII 1.5):
- 2 mesi, se la parte ha l’obbligo di nominare un rappresentante e tale irregolarità viene rilevata in fase di esame (R152(3) CBE insieme a R58 CBE).
L’A121 CBE è applicabile al termine impartito, per il richiedente (poiché, anche se il rappresentante deve compiere l’atto, il richiedente può comunque eseguirlo, Direttive A-VIII 1.5).
L’A122 CBE è applicabile al termine impartito, per il titolare (poiché, anche se il rappresentante deve compiere l’atto, il titolare può comunque eseguirlo).
Sanzione per mancata presentazione
Se il termine non viene depositato nei tempi previsti, gli atti compiuti dal rappresentante (esclusi gli atti di deposito) sono considerati come non avvenuti (R152(6) CBE).
Procedura PCT
Principio
Un potere è richiesto alle stesse condizioni di cui sopra (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 2 marzo 2010, riguardante la rinuncia al potere di rappresentanza prevista dalla R90.4.d PCT e dalla R90.5.c PCT« , JO 2010, 335).
Casi di richiesta di un potere (casi previsti dall’UEB)
Un potere può essere richiesto se (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 2 marzo 2010, riguardante la rinuncia al potere di rappresentanza prevista dalla R90.4.d PCT e dalla R90.5.c PCT« , JO 2010, 335):
- un atto di procedura è compiuto da un rappresentante presunto che non è quello indicato nella domanda internazionale, a meno che:
- il rappresentante presunto non faccia parte dello stesso studio del rappresentante indicato nella domanda internazionale o
- il rappresentante presunto e il rappresentante indicato nella domanda internazionale siano
- dipendenti del depositante
- se vi sono più depositanti, del rappresentante comune;
- non è certo che il rappresentante o il rappresentante comune siano abilitati ad agire.
Un potere dovrebbe essere richiesto in caso di rappresentante secondario (in virtù di R90.1.d PCT) se tale rappresentante non è indicato nella domanda.
Casi di richiesta di un potere (casi previsti dal PCT)
Inoltre, un potere deve essere richiesto in caso di ritiro della domanda internazionale o di una designazione (R90.4.e PCT insieme a R90bis.1 PCT per il ritiro di una domanda o R90bis.2 PCT per il ritiro di una designazione o R90bis.3 PCT per il ritiro di una priorità o R90bis.4 PCT per il ritiro di una richiesta di esame preliminare o di un’elezione).
Persone che agiscono congiuntamente
Co-richiedenti
Al fine di semplificare le interazioni con l’UEB, è richiesto avere un rappresentante comune che agisca a nome della pluralità di richiedenti.
Tale rappresentante comune è (R151(1) CBE):
- la persona designata come tale nella richiesta di rilascio (R41(3) CBE);
- in mancanza, il rappresentante del richiedente citato per primo nella richiesta;
- in mancanza, il rappresentante di un altro richiedente che deve costituirne uno per il seguito della procedura;
- in mancanza, il richiedente citato per primo nella richiesta.
Tuttavia, la richiesta di rilascio deve essere firmata da tutti i richiedenti o dal loro rappresentante. Il rappresentante comune è abilitato ad agire a nome dei richiedenti solo dopo tale firma (Direttive A-VIII 1.3).
Contitolari e co-opponenti
Il paragrafo precedente sui co-richiedenti si applica anche ai contitolari e ai co-opponenti (R151(1) CBE in fine).

« En cas de codemandeurs / cotitulaires / co-opposants, il suffit que l’un d’entre eux ait son domicile ou son siège social sur le territoire d’un État contractant afin de ne pas tomber sous le coup de cette obligation [d’être représenté] ».
Je ne suis pas d’accord.
Si l’un des codemandeurs n’a pas son domicile ou siège dans un Etat Contractant, il me semble qu’il doit être représenté (A133(2)).
La R.151(1) va dans ce sens en mentionnant « …si un des demandeurs est soumis à l’obligation de désigner un mandataire agréé… »
Vous avez raison, j’ai corrigé
Bonjour,
L’A121 peut-il être réellement appliqué pour le délai de 2 mois pour constituer un mandataire ? Il me semble que la R135 exclut ce délai. La solution proposée par la J18/08 était de faire un recours.