Rappresentante
Fase internazionale
Rappresentante presso l’Ufficio Ricevente, rappresentante universale
Principio
La rappresentanza nella fase internazionale è disciplinata dalle leggi dell’Ufficio Ricevente (RO) (R90.1.a PCT), sia che questa rappresentanza avvenga presso:
- l’Ufficio Ricevente (RO) (A27.7 PCT),
- l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale (ISA), l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale supplementare (SISA) o l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale (IPEA) (A27.7 PCT insieme ad A49 PCT)
- oppure presso l’Ufficio Internazionale (IB) (A27.7 PCT insieme a R83.1bis.b PCT)
Pertanto, il fatto di essere designato rappresentante presso l’Ufficio Ricevente comporta automaticamente la capacità di rappresentanza presso le altre amministrazioni della fase internazionale.
Caso IB/RO
Se l’IB è l’Ufficio Ricevente, i rappresentanti possibili sono le persone che avrebbero avuto il diritto di rappresentare il depositante presso uno degli Uffici Riceventi autorizzati in funzione della nazionalità o del domicilio dei depositanti (A27.7 PCT insieme a R90.1.a PCT insieme a R83.1bis.a PCT).
Rappresentante speciale presso l’ISA, l’IPEA, il SISA
Inoltre, è possibile designare specificamente un rappresentante abilitato presso l’ISA (R90.1.b PCT), il SISA (R90.1.b-bis PCT), l’IPEA (R90.1.c PCT), se quest’ultimo è competente presso tale amministrazione.
Rappresentante secondario
Salvo indicazione contraria, il rappresentante designato presso l’Ufficio Ricevente può delegare i propri poteri a un altro rappresentante (designazione di un « rappresentante secondario« ) se quest’ultimo rappresentante è abilitato ad agire:
- presso l’Ufficio Ricevente (R90.1.d.i PCT):
- questo rappresentante secondario potrà agire presso qualsiasi amministrazione internazionale;
- presso l’ISA, l’IPEA, il SISA (R90.1.d.ii PCT):
- questo rappresentante secondario potrà agire presso l’amministrazione presso la quale è abilitato;
Ingresso in fase regionale
Principio
I requisiti di rappresentanza sono stabiliti dall’Ufficio nazionale presso il quale viene effettuato l’ingresso in fase (A27.7 PCT).
Tuttavia, per quanto riguarda l’ingresso in fase propriamente detto, nessuna rappresentanza è obbligatoria (R51bis.3.b PCT per gli uffici designati e R76.5 PCT insieme a R51bis.3.b PCT per gli uffici eletti).
Rappresentante per la fase internazionale – per la fase regionale
Un rappresentante costituito per la fase internazionale (in virtù di A49 PCT insieme a R90.1 PCT) non è automaticamente rappresentante durante la fase europea (Guida del depositante, §11.001).
Rappresentante comune
Designato
Quando esistono più depositanti, questi possono designare un rappresentante comune per rappresentarli (R90.2.a PCT).
Tale rappresentante comune deve essere una persona domiciliata o avente la nazionalità di uno Stato contraente del PCT (R90.2.a PCT insieme a A9.1 PCT): questo depositante non è necessariamente quello che conferisce il diritto di depositare presso l’Ufficio Ricevente scelto.
Considerato come
Se nessun rappresentante comune è designato e nessun mandatario è stato nominato, il primo depositante nella domanda (tra quelli che conferiscono il diritto di depositare presso l’Ufficio Ricevente scelto, R90.2.b PCT unitamente a R19.1 PCT) è considerato essere il rappresentante comune (R90.2.b PCT).
Il depositante considerato come rappresentante comune (o il suo rappresentante) non può firmare da solo una dichiarazione di ritiro (R90.3.c PCT unitamente a R90bis.5 PCT): in questo caso, tutti i depositanti devono firmare.
Effetti degli atti
Gli atti compiuti dal rappresentante o dal rappresentante comune (o dal suo rappresentante) hanno gli stessi effetti come se fossero stati realizzati da tutti i depositanti (R90.3.a PCT per il rappresentante e R90.3.c PCT per il rappresentante comune).
Tuttavia, il depositante considerato come rappresentante comune (o il suo rappresentante) non può firmare da solo una dichiarazione di ritiro (R90.3.c PCT unitamente a R90bis.5 PCT): in questo caso, tutti i depositanti devono firmare.
Potere durante la fase internazionale
Principio
Un potere può essere richiesto dall’Ufficio Ricevente, dall’ISA, dall’IPEA o dalla SISA (R90.4.b PCT e R90.5.a PCT per un potere generale).
Possibilità di rinuncia alla presentazione di un potere
Tuttavia, tali amministrazioni possono rinunciare alla presentazione di tale potere (R90.4.d PCT e R90.5.c PCT).
Impossibilità di rinuncia alla presentazione di un potere
Un potere deve essere richiesto in caso di ritiro della domanda internazionale o di una designazione (R90.4.e PCT unitamente a R90bis.1 PCT per il ritiro di una domanda o R90bis.2 PCT per il ritiro di una designazione o R90bis.3 PCT per il ritiro di una priorità o R90bis.4 PCT per il ritiro di una richiesta di esame preliminare o di un’elezione).
Laisser un commentaire