Pubblicazione e protezione provvisoria

Una volta depositata, una domanda di brevetto sarà pubblicata. Questa pubblicazione dà origine a una protezione provvisoria nei confronti dei terzi.

Pubblicazione della domanda

Data di pubblicazione

Principio

Quando una domanda di brevetto viene depositata, questa non viene immediatamente pubblicata.

Tuttavia, allo scadere di un termine di 18 mesi (a decorrere dalla data di priorità o, in mancanza, dalla data di deposito della domanda), la domanda sarà automaticamente pubblicata (L612-21 CPI, 1°).

La pubblicazione consiste in una menzione nel BOPI (pubblicato un venerdì ogni due settimane) e in una messa a disposizione presso l’INPI (L612-21 CPI, 1°).

Informazione del depositante

Il depositante viene informato della data di pubblicazione, del suo numero di pubblicazione e del numero del BOPI corrispondente (Direttive di esame dell’INPI, I-D).

Pubblicazione anticipata

Su richiesta del richiedente

La domanda di brevetto può essere pubblicata prima del termine di 18 mesi, se il richiedente lo richiede in modo specifico (L612-21 CPI, 1° e R612-39 CPI).

La richiesta deve essere presentata per iscritto (Direttive di esame dell’INPI, I-D).

Lo scopo è il più delle volte:

  • far entrare la domanda il più rapidamente possibile nello stato della tecnica e per la maggior parte dei paesi del mondo;
  • beneficiare di una protezione provvisoria rapida.
A seguito del rilascio rapido?

A differenza della procedura europea, non esiste un caso di pubblicazione anticipata a seguito del rilascio.

Infatti, la pubblicazione del rapporto di ricerca preliminare avvia un periodo di 3 mesi per le osservazioni dei terzi (R612-63 CPI).

Il rapporto di ricerca definitivo non può quindi essere redatto prima del termine di 18 mesi (o della richiesta di pubblicazione anticipata) e pertanto il rilascio non può avvenire prima di tale pubblicazione (L612-17 CPI insieme a L612-14 CPI).

Assenza di pubblicazione

Casi di non pubblicazione

La domanda non viene pubblicata se, prima dell’inizio dei preparativi tecnici per la pubblicazione (R612-39 CPI comma 4 e Direttive di esame dell’INPI, I-D 3):

  • ritirata, o
  • respinta.

Tuttavia, questo principio conosce un’eccezione se:

  • la domanda è stata divisa (R612-39 CPI comma 4);
  • la domanda è una domanda per la quale è stato richiesto il beneficio della data di deposito (cioè priorità interna, R612-39 CPI, comma 5) salvo che il richiedente abbia rinunciato a tale diritto.

Inoltre, la decadenza della domanda (cioè il mancato pagamento delle tasse annuali, R612-72 CPI) non impedisce la pubblicazione (Direttive di esame dell’INPI, I-D 3).

Dichiarazione di ritiro

Il ritiro deve essere esplicito e deve preferibilmente essere effettuato tramite un modulo ad hoc (Direttive di esame dell’INPI, I-F).

Tale ritiro può riguardare una sola domanda.

Pubblicazione nonostante un ritiro

Può accadere (es. errore dell’INPI, ritiro dopo l’inizio dei preparativi tecnici) che, nonostante l’effettivo ritiro della domanda, questa venga comunque pubblicata dall’INPI.

In quest’ultima situazione, è probabile che tale pubblicazione non possa essere considerata come una pubblicazione ai sensi dell’articolo L611-11 CPI comma 3, poiché la pubblicazione avviene quando il documento non è più una domanda francese.

Preparativi tecnici in vista della pubblicazione

L’inizio dei preparativi tecnici in vista della pubblicazione è, per l’INPI, di circa 6 settimane prima della pubblicazione (R612-40 CPI, « Decisione del DG dell’INPI relativa ai preparativi tecnici in vista della pubblicazione delle domande di brevetto », Decisione 2011-714 pubblicata nel BOPI 12/06 e Direttive d’esame dell’INPI, I-D).

Contenuto della pubblicazione

Principio: la pubblicazione di tipo A1

Per l’INPI, la pubblicazione A1 è la pubblicazione di una domanda di brevetto (vedere le prime pagine di qualsiasi BOPI che fornisce l’elenco delle corrispondenze).

Nome del richiedente iniziale?

Se prima della pubblicazione viene effettuata una cessione, è importante notare che la pubblicazione riporterà il nome del depositante iniziale e non il nome dell’attuale titolare della domanda di brevetto.

Infatti, nessuna iscrizione viene effettuata nel RNB prima della pubblicazione (R613-53 CPI).

Tipi di pubblicazione

Le diverse nomenclature sono le seguenti (attenzione, sono sensibilmente diverse in Europa):

  • A1: domanda di brevetto;
  • A2: domanda di certificato d’addizione a un brevetto (non esiste più, ma insomma…); A3: domanda di certificato d’utilità; A4: domanda di certificato d’addizione a un certificato d’utilità (non esiste più, ma insomma…).

Tutela provvisoria

Inizio della tutela

In teoria, il diritto esclusivo di sfruttamento decorre dalla data del deposito della domanda (L613-1 CPI).

Tuttavia, tale diritto è inopponibile a qualsiasi terzo prima della pubblicazione della domanda di brevetto (L615-4 CPI, comma 1) o della sua notifica.

Pertanto, dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, viene concessa una tutela al richiedente (a condizione che la portata delle rivendicazioni non sia stata estesa prima della concessione, L615-4 CPI, comma 2).

Portata della tutela

Nell’ipotesi in cui la domanda di brevetto sia stata limitata dopo la pubblicazione (al fine di ottenere la concessione definitiva), la portata della tutela provvisoria sarà retroattivamente modificata (L613-2 CPI, poiché sono le rivendicazioni concesse a definire la portata del brevetto).

Ovviamente:

  • se prima della concessione, la domanda di brevetto viene ritirata o respinta, la tutela provvisoria sarà retroattivamente annullata (L613-2 CPI, si tratta in realtà di una limitazione « completa »);
  • se la domanda di brevetto o il brevetto viene revocato, limitato o dichiarato nullo, la tutela provvisoria sarà retroattivamente annullata (L613-27 CPI, Cass. ass. pl. del 17 febbraio 2012 n.10-24282).

Casi delle domande europee o euro-PCT

Se la domanda in questione è una domanda europea o una domanda euro-PCT (il che equivale allo stesso), la protezione provvisoria decorre solo dalla pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni (L614-9 CPI, secondo comma) da parte dell’INPI.

La traduzione è fornita all’INPI dal richiedente (R614-11 CPI). È quindi richiesta una tassa di pubblicazione di 36 € (Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse annuali di procedure percepite dall’INPI, Allegato).

Se non viene fornita alcuna traduzione, la protezione provvisoria non decorre.