
Al fine di verificare se la vostra invenzione è brevettabile, l’INPI effettuerà una ricerca dello stato della tecnica: il rapporto di ricerca preliminare.
Contenuto che consente una ricerca
Principio
Se una domanda di brevetto ha ottenuto una data di deposito, viene redatto un rapporto di ricerca per tale domanda (L612-14 CPI e R612-57 CPI comma 1): questo rapporto consente di conoscere gli elementi dello stato della tecnica che possono essere presi in considerazione per la valutazione della brevettabilità dell’invenzione (Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.2).
Descrizione o rivendicazioni che non consentono di effettuare la ricerca
In alcuni casi, la descrizione non consente la redazione di un rapporto di ricerca: è quindi necessario respingere la domanda (L.612-12 CPI 6°).
Infatti, la descrizione e le rivendicazioni devono consentire di comprendere il problema tecnico posto e il modo in cui l’invenzione si propone di risolverlo (Direttive di esame dell’INPI, I-C II.1.1, per la descrizione e Direttive di esame dell’INPI, I-C IV.1.3, per le rivendicazioni): devono essere quindi chiare, non ambigue e risolvere il problema tecnico (es. esclusione delle teorie fantasiose: moto perpetuo).
Base della ricerca
Base positiva
La ricerca viene effettuata sulla base delle rivendicazioni depositate (R612-57 CPI comma 1) tenendo conto della descrizione e, se del caso, dei disegni.
Vengono ricercate sia le rivendicazioni indipendenti che quelle dipendenti (Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.3).
Base negativa
Se una caratteristica « banale » è presente in una rivendicazione, è abbastanza probabile che non venga effettuata alcuna ricerca su tale caratteristica e non verrà citato alcun documento che divulghi tale caratteristica: ciò non significa che tale caratteristica sia inventiva (Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.3).
Tipo di ricerca
Ricerca normale
Una ricerca « normale » è una ricerca effettuata sulla base delle rivendicazioni così come depositate.
Ricerca parziale
Può accadere che, in alcuni casi, la ricerca riguardi solo alcuni elementi (Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.3.3). Ciò si verifica in particolare se le rivendicazioni sono:
- troppo ampie o di carattere speculativo: la ricerca viene allora effettuata su una base più ristretta,
- troppo numerose,
- definite mediante parametri oscuri sconosciuti,
- definite in funzione del risultato da raggiungere.
Il rapporto di ricerca menziona questo fatto (Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.3.3).
Ricerca complementare
Se l’oggetto di nuove rivendicazioni non è coperto dalle rivendicazioni così come depositate (Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.6.1.a), una notifica viene inviata al richiedente affinché versi la tassa annuale per l’elaborazione di un rapporto di ricerca entro un termine impartito (R612-61 CPI).
Ciò si verifica in particolare se le nuove rivendicazioni (Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.6.1.a) :
- costituiscono una generalizzazione delle rivendicazioni precedenti ;
- modificano il concetto inventivo (es. variante non rivendicata in precedenza) ;
- comprendono rivendicazioni di una categoria (procedimento, prodotto) non rivendicata precedentemente.
In mancanza, le nuove rivendicazioni vengono ignorate (ossia dichiarate irricevibili) e la procedura prosegue con le rivendicazioni sulla base delle quali è stata effettuata la ricerca (R612-61 CPI).
La procedura di ricerca complementare è identica a quella per la ricerca normale (Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.6.2).
Comunicazione di rapporti di ricerca esteri
Principio
Se una domanda di brevetto riguardante la stessa invenzione (che sia stata o meno rivendicata una priorità) è stata depositata all’estero, l’INPI può richiedere la comunicazione dei rapporti di ricerca esteri (Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.4.1 e R612-56-1 CPI).
Tipo di informazioni richieste
È necessario comunicare tutte le informazioni di cui il richiedente dispone, alla data della notifica, sullo stato della tecnica che è stato preso in considerazione nelle procedure estere (Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.4.1 e R612-56-1 CPI).
I documenti brevetti non sembrano poter essere richiesti, ma i documenti « non-brevetto » possono esserlo (R612-56-1 CPI, comma 2).
Può essere richiesta una traduzione dei passaggi pertinenti dei documenti citati (Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.4.1 e R612-56-1 CPI, comma 2).
Termine e sanzione
Il richiedente dispone di un termine impartito (R612-56-1 CPI, comma 3) di 2 mesi (Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.4.1), rinnovabile una volta, a decorrere dalla data di ricezione di tale invito per comunicare all’INPI l’insieme di queste informazioni.
In mancanza, la domanda è respinta (R612-56-1 CPI, comma 3 insieme a L612-12 CPI 9° insieme a R612-51 CPI) dopo che un’intimazione prima del rigetto sia stata inviata al richiedente e che un nuovo termine impartito gli sia stato concesso.
Modifica della domanda
Il richiedente non può più modificare la propria domanda a partire dal momento in cui fornisce le informazioni sullo stato della tecnica preso in considerazione per una domanda anteriore estera (o indica di non essere in grado di fornirle) o se è iniziata l’elaborazione del rapporto di ricerca (L612-13 CPI comma 1 e Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.4.2).
Il richiedente non può quindi più modificare le rivendicazioni di propria iniziativa finché il rapporto di ricerca preliminare francese non gli sia stato notificato (L612-13 CPI comma 1 e Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.4.2).
Contenuto del rapporto di ricerca
Rapporto di ricerca
I vari documenti sono classificati in base alla loro pertinenza (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VIII.3.1) :
- Le classificazioni comuni :
- X significa che il documento è particolarmente pertinente di per sé (ossia distruggerebbe la novità della domanda) ;
- Y significa che il documento è pertinente se combinato con un altro documento dello stesso tipo (ossia distruggerebbe l’attività inventiva della domanda) ;
- A significa che il documento è semplicemente citato, in quanto appartiene a un settore affine, ma non anticipa la domanda ;
- Le classificazioni un po’ più rare :
- T significa che il documento presenta la teoria scientifica alla base della domanda (ma senza anticiparla) ;
- D significa che il documento è citato dalla domanda stessa. Questa classificazione può essere combinata con un’altra classificazione (ad esempio « DX ») ;
- P significa che il documento è un documento intercalare : sarebbe pertinente se la priorità non fosse valida. Questa classificazione può essere combinata con un’altra classificazione (ad esempio « PY ») ;
- E significa che il documento ha una data di deposito anteriore a quella della domanda esaminata, ma pubblicato successivamente (può quindi essere L611-11 CPI comma 3 se si tratta di una domanda FR, EP/FR o PCT/FR) ;
- Le classificazioni rare :
- O significa che la divulgazione non è una divulgazione scritta ;
- L significa che il documento è citato per un altro motivo (spesso, questa classificazione funge da classificazione « jolly« )
Inoltre, ogni documento citato è messo in relazione con le rivendicazioni rispetto alle quali è pertinente (R612-57 CPI, comma 3).
Parere scritto
Dal 3 marzo 2007, il rapporto di ricerca è accompagnato da un parere sulla brevettabilità (R612-57 CPI comma 1).
Tale parere è destinato ad aiutare il depositante a interpretare il rapporto di ricerca preliminare per quanto riguarda la novità e l’attività inventiva (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VIII.3.4).
Trasmissione del rapporto di ricerca preliminare
Principio
Non appena redatto, il rapporto di ricerca preliminare viene trasmesso al richiedente (R612-58 CPI).
Quest’ultimo dispone allora di un termine di 3 mesi (rinnovabile su richiesta una volta) per depositare nuove rivendicazioni o presentare osservazioni (R612-59 CPI).
Risposta obbligatoria?
La risposta è obbligatoria se il rapporto di ricerca cita lo stato della tecnica, in particolare documenti codificati X o Y o E opponibili (R612-58 CPI e Direttive d’esame dell’INPI, I-C VIII.5.2.1).
In mancanza di risposta entro i termini, la domanda è respinta (R612-58 CPI insieme a L612-12 CPI 9° insieme a R612-51 CPI) dopo che sia stata inviata una diffida prima del rigetto al richiedente e che sia stato concesso un nuovo termine impartito.
Pubblicazione del rapporto di ricerca preliminare
Il rapporto di ricerca preliminare è pubblicato contestualmente alla domanda di brevetto (R612-62 CPI).
Se tale rapporto di ricerca preliminare non è ancora stato redatto alla data di pubblicazione, viene pubblicato separatamente non appena notificato al richiedente (R612-62 CPI).
La data di pubblicazione è iscritta nel BOPI (R612-62 CPI).
Stesura del rapporto di ricerca definitivo
Una volta scaduti i termini per rispondere al rapporto di ricerca preliminare, viene redatto un rapporto di ricerca « definitivo » (R612-65 CPI e Direttive d’esame dell’INPI, I-C VIII.7).
Tassa di ricerca
Importo
L’importo della tassa annuale di ricerca è fissato (Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse annuali di procedura percepite dall’INPI, Allegato) :
- 520 € per una ricerca standard ;
- 156 € per una ricerca se la domanda è una domanda con priorità estera accompagnata da un rapporto di ricerca riconosciuto « equivalente » dal DG dell’INPI, cioè :
- con priorità di una domanda svizzera (decisione 92-286 del Direttore generale dell’INPI), se il contenuto è identico e se il rapporto di ricerca è fornito al momento del pagamento della tassa annuale di ricerca ;
- con priorità di una domanda olandese (decisione 92-287 del Direttore generale dell’INPI), se il contenuto è identico e se il rapporto di ricerca è fornito al momento del pagamento della tassa annuale di ricerca ;
- con priorità di una domanda belga (decisione 96-408 del Direttore generale dell’INPI) se il contenuto è identico e se il rapporto di ricerca è fornito al momento del pagamento della tassa annuale di ricerca.
La tassa annuale ridotta di 156 € è concessa se, inoltre, il richiedente :
- fornisce il rapporto di ricerca estero al momento del pagamento della tassa ;
- fornisce i documenti citati in tale rapporto ;
- fornisce un’attestazione che indica che le rivendicazioni/descrizione sono identiche (o le uniche differenze sono puramente formali).
Riduzione delle tasse
È prevista una riduzione delle tasse annuali se il depositante è (L612-20 CPI insieme a R613-63 CPI) :
- una persona fisica ;
- la riduzione è di diritto e non è necessario alcun giustificativo ;
- una PMI con meno di 1 000 dipendenti, il cui capitale non è detenuto per oltre il 25 % da un’entità che non soddisfa queste prime condizioni ;
- è necessario fornire, entro il termine di 1 mese dalla data del deposito della domanda di brevetto, una richiesta di riduzione per iscritto e un’attestazione sull’onore di appartenenza a questa categoria, datata e firmata dal rappresentante legale (Direttive d’esame dell’INPI, II-B 2) ;
- un organismo senza scopo di lucro (OSL) del settore dell’insegnamento o della ricerca :
- è necessario fornire, entro il termine di 1 mese dalla data del deposito della domanda di brevetto, una richiesta di riduzione per iscritto e una copia dello statuto (Direttive d’esame dell’INPI, II-B 2).
Quando vi sono più richiedenti, tutti i richiedenti devono soddisfare queste condizioni (R613-63 CPI).
La riduzione è del 50 % per (R613-63 CPI insieme a Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse annuali di procedura percepite dall’INPI, Art 2) la tassa annuale di ricerca, salvo se la domanda è una domanda con priorità estera accompagnata da un rapporto di ricerca riconosciuto « equivalente » dal DG dell’INPI.
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