Registro europeo dei brevetti

Lingue

Le iscrizioni nel REB sono effettuate nelle tre lingue ufficiali dell’UEB (A14(8) CBE) anche se l’iscrizione nella lingua della procedura fa fede.

Competenza

La divisione legale è competente per qualsiasi decisione relativa a un’iscrizione nel REB (A20(1) CBE).

Iscrizioni nel REB

Le seguenti menzioni sono iscritte nel REB (A127 CBE insieme R143(1) CBE) :

  • il numero della domanda di brevetto europeo (R143(1) a) CBE) ;
  • la data di deposito della domanda (R143(1) b) CBE) ;
  • il titolo dell’invenzione (R143(1) c) CBE) ;
  • la classificazione della domanda (R143(1) d) CBE) ;
  • gli Stati contraenti designati (R143(1) e) CBE) ;
  • la designazione:
  • le indicazioni relative alla priorità (R143(1) i) CBE) ;
  • il numero delle domande divisionali (se del caso) (R143(1) j) CBE) ;
  • quando si tratta di una domanda divisionale o di una nuova domanda depositata conformemente all’A61(1) b) CBE, per quanto riguarda la domanda anteriore (R143(1) k) CBE) :

    • il numero della domanda di brevetto europeo ;
    • la data di deposito della domanda ;
    • le indicazioni relative alla priorità ;
  • la data della pubblicazione (R143(1) l) CBE) :
    • della domanda e
    • del rapporto di ricerca europea ;
  • la data della presentazione della richiesta di esame (R143(1) m) CBE) ;
  • la data in cui la domanda è respinta, ritirata o considerata ritirata (R143(1) n) CBE) ;
  • la data della pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo (R143(1) o) CBE) ;
  • la data della decadenza del brevetto europeo in uno Stato contraente (R143(1) p) CBE) :
    • durante il termine di opposizione e
    • se del caso, fino a quando la decisione di opposizione non sia passata in giudicato;
  • la data di deposito dell’atto di opposizione (R143(1) q) CPE);
  • la data e la natura della decisione relativa all’opposizione (R143(1) r) CPE);
  • le date della sospensione e della ripresa della procedura (R143(1) s) CPE);
  • le date dell’interruzione e della ripresa della procedura (R143(1) t) CPE);
  • la data del reintegro in un diritto, per quanto una menzione sia stata iscritta in virtù delle lettere n) o r) (cioè revoca di un brevetto in opposizione o domanda respinta, ritirata o considerata ritirata, R143(1) u) CPE);
  • la presentazione di una richiesta di trasformazione (R143(1) v) CPE);
  • la costituzione di diritti sulla domanda o sul brevetto europeo e il trasferimento di questi diritti (se l’iscrizione è prevista dal regolamento di esecuzione, R143(1) w) CPE);
  • la data e la natura della decisione relativa alla richiesta di limitazione o di revoca del brevetto europeo (R143(1) x) CPE);
  • la data e la natura della decisione della Grande Camera di ricorso relativa alla richiesta di revisione (R143(1) t) CPE).

Inoltre, esistono altre iscrizioni previste dal presidente dell’UEB (R143(2) CPE insieme « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 15 luglio 2014, relativa alle menzioni figuranti nel Registro europeo dei brevetti« , JO 2014, A86):

  • il fatto, se del caso, che non vi sia stata opposizione formata,
  • la data eventuale di correzione del fascicolo di brevetto,
  • la data di invio di un rapporto complementare di ricerca europea,
  • la data di invio della prima notifica dell’esaminatore,
  • la data di ricezione della richiesta di reintegro in un diritto (restitutio in integrum),
  • il rigetto della richiesta di reintegro in un diritto (restitutio in integrum),
  • la designazione:
    • dell’opponente,
    • del rappresentante dell’opponente,
  • l’elenco dei nuovi documenti scoperti dopo l’establimento del RRE,
  • per le domande PCT per le quali l’UEB è l’ufficio designato:
    • il numero di deposito internazionale,
    • il numero di pubblicazione internazionale, e
    • la data di pubblicazione internazionale.
  • la data in cui una richiesta di limitazione o di revoca del brevetto europeo è stata presentata,
  • la designazione del richiedente che presenta la richiesta di limitazione o di revoca,
  • la data in cui una richiesta di revisione da parte della Grande Camera di ricorso è stata presentata,
  • la designazione del richiedente che presenta la richiesta di revisione,
  • il numero della richiesta di revisione,
  • la data in cui una domanda divisionale è respinta, ritirata o considerata ritirata, se ciò comporta la non pubblicazione di quest’ultima,
  • la data di invio della prima notifica della divisione d’esame relativa alla domanda più antica (se emessa prima del 1° aprile 2014),
  • data di invio di una notifica della divisione d’esame alla quale sono allegati i risultati della ricerca ai sensi della regola 164(2) CPE.

Fine della possibilità di iscrizione

Le iscrizioni sono possibili solo fino alla fine del termine di opposizione o fino alla fine della procedura di opposizione (Linee guida A-XI 4).

Tuttavia, esistono alcune eccezioni:

  • se viene presentata una richiesta di limitazione/revoca, le iscrizioni sono possibili durante questa procedura, fino alla sua chiusura;
  • la rettifica di un inventore può essere effettuata in qualsiasi momento (Linee guida A-XI 4).

Momento dell’iscrizione

Se l’iscrizione riguarda una decisione suscettibile di ricorso, essa è iscritta nel REB solo alla fine del termine di ricorso, o in caso di ricorso, solo alla decisione di ricorso (Linee guida E-XII 1).

Consultazione del REB

Gli estratti del REB possono essere richiesti in cambio di una tassa amministrativa (A3(1) RRT insieme alla « Tariffa delle tasse e delle tasse annuali », supplemento al JO 3/2012 punto 2.1.5): 55 €.

Tuttavia, altri mezzi di accesso sono possibili e gratuiti:

  • Register Plus (sito internet, contiene più informazioni del registro, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 15 agosto 2006 relativo alle modalità di ispezione pubblica e alla consultazione online del Registro europeo dei brevetti », JO 2006, 535);
  • Consultazione in loco presso l’ufficio di Monaco, tramite terminali messi a disposizione del pubblico;
  • Per telefono presso gli uffici di Monaco, L’Aia, Berlino o Vienna (Linee guida A-XI 4).

Ispezione pubblica

Apertura all’ispezione pubblica

Principio

Il fascicolo è aperto all’ispezione pubblica a partire dalla pubblicazione della domanda di brevetto (A128(4) CBE).

Consultazione prima della pubblicazione della domanda

Da parte del richiedente

Il richiedente può consultare un fascicolo prima della pubblicazione (A128(1) CBE).

Questa consultazione è possibile online tramite la funzione MailBox (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 13 dicembre 2011 relativo ai servizi online dell’UEB », JO 2012, 22 e Linee guida A-XI 2.5)

Da parte di un terzo

Un terzo può accedere a un fascicolo:

  • se il richiedente dà il suo accordo (A128(1) CBE), o
  • se il terzo fornisce la prova che il richiedente si è « prevalso » della sua domanda di brevetto europeo nei suoi confronti (A128(2) CBE).
    • questo è il caso se il richiedente invoca una domanda di brevetto (ad esempio, statunitense) che rivendica la priorità di questa domanda di brevetto europeo (J14/91 e Direttive A-XI 2.5) ;
    • se la prova non è fornita insieme alla richiesta, l’UEB invita il terzo a fornire questa prova entro un termine stabilito, sotto pena di rigetto (Direttive A-XI 2.5) ;
    • il richiedente ha quindi il diritto di conoscere l’identità del terzo che presenta questa richiesta (Direttive A-XI 2.5) ;
    • il richiedente è ascoltato al fine di decidere sulla richiesta: in caso di contestazione, viene emessa una decisione (susceptibile di ricorso) probabilmente dalla divisione legale (Direttive A-XI 2.5).

Caso particolare delle domande divisionali

Se una domanda divisionale o una domanda depositata secondo l’A61(1) CBE è pubblicata, il fascicolo della domanda madre è accessibile a tutti (A128(3) CBE, cioè anche se è stata ritirata).

Documenti aperti all’ispezione pubblica

Principio

Normalmente, sono aperti all’ispezione pubblica (A128(4) CBE insieme R145 CBE) e possono essere comunicati (R146 CBE) (Direttive A-XI 2.1) :

  • ogni documento derivante dalla procedura di esame;
  • ogni documento derivante dalla procedura di opposizione;
  • ogni documento derivante dal ricorso;
  • il parere nella fase della ricerca.

Fanno inoltre parte dei documenti aperti all’ispezione pubblica:

  • il REB (A127 CBE);
  • le osservazioni di terzi (Direttive A-XI 2.1);
  • tutti i documenti scambiati con l’UEB, in particolare gli scambi con la Direzione « Supporto alla Qualità » (DQS), che possono interessare i terzi (T1691/15).

Esclusione

Sono esclusi dall’ispezione pubblica (R144 a) CBE a R144 c) CBE) :

  • i documenti riguardanti l’astensione o la ricusazione dei membri delle camere di ricorso o della Grande Camera di ricorso
  • i progetti di decisioni e di notifiche, o i documenti che servono alla loro preparazione;
  • i documenti riguardanti la designazione dell’inventore se ha rinunciato al diritto di essere menzionato.

Inoltre, sono altresì esclusi (R144 d) CBE insieme « Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 12 luglio 2007, concernente i documenti esclusi dall’ispezione pubblica« , JO 2007, edizione speciale n° 3, J.3, A1) :

  • d’ufficio:
    • i certificati medici;
    • i documenti relativi a
      • l’istituzione di documenti di priorità,
      • alle procedure di ispezione pubblica
      • o alle informazioni tratte dai fascicoli,
    • le richieste volte ad escludere documenti dall’ispezione pubblica;
    • le richieste di ricerca accelerata e di esame accelerato secondo il programma « PACE » (se presentate mediante il modulo UEB 1005 o un documento separato).
  • su richiesta motivata di una parte o del suo rappresentante (o d’ufficio se la condizione qui sotto è evidente):
    • se l’ispezione pubblica lederebbe interessi personali o economici (T1534/16) di persone fisiche o giuridiche che devono essere preservati.

Se una richiesta è presentata per escludere un documento dall’ispezione pubblica, questi documenti sono provvisoriamente esclusi fino a una decisione definitiva (« Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 12 luglio 2007, concernente i documenti esclusi dall’ispezione pubblica« , JO 2007, edizione speciale n° 3, J.3, A1).

Se un documento reca la menzione « confidenziale » mentre non è escluso dall’ispezione pubblica, viene restituito al mittente (T516/89 e Linee guida A-XI 2.3).

Se è richiesto che un documento sia escluso dall’ispezione pubblica (es. perché rivelerebbe segreti di fabbrica) mentre questo potrebbe informare il pubblico riguardo al brevetto, si deve respingere la richiesta di esclusione (T2522/10).

Modalità dell’ispezione pubblica

Consultazione libera

Modalità

Liberamente, un terzo può consultare il fascicolo:

  • su Internet (via Register Plus, « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 20 febbraio 2019, relativa alle modalità dell’ispezione pubblica« , JO 2019, A16);
  • tramite la consegna di una copia cartacea o di un supporto elettronico se il fascicolo supera le 100 pagine (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 20 febbraio 2019, relativa alle modalità dell’ispezione pubblica« , JO 2019, A16).

Si deve notare che non è più possibile consultare il fascicolo in loco in formato cartaceo ma solo sui computer messi a disposizione.

Tassa

La consultazione su Internet o in loco è gratuita (« Tariffario delle tasse e delle tariffe« , supplemento al JO 3/2012 punto 2.1.6) così come la consegna del fascicolo in formato cartaceo (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 20 febbraio 2019, concernente la revisione delle tasse amministrative dell’Ufficio europeo dei brevetti e di diverse decisioni connesse del Presidente dell’Ufficio« , JO 2019, A15).

Comunicazione di documenti

Modalità

Su richiesta, l’UEB può fornire:

  • una copia dei documenti del fascicolo (R145(1) CBE) o
  • informazioni contenute nel fascicolo (R146 CBE).

I tempi per ottenere queste copie sono generalmente di 4 settimane (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 20 febbraio 2019, relativa alle modalità dell’ispezione pubblica« , JO 2019, A16) ;

Richiesta

Non esiste alcun requisito di forma particolare per la richiesta dell’A128(4) CBE (anche se esiste un modulo possibile, Linee guida A-XI 2.2).

Deve essere depositata presso uno degli uffici di ricezione dell’UEB e contenere un’indicazione relativa al pagamento della tassa (vedi sotto) (Linee guida A-XI 2.2).

Le richieste presentate via fax o via Internet non devono essere confermate (Linee guida A-XI 2.2).

Questa richiesta è inserita nel fascicolo, ma in una parte non accessibile al pubblico o al richiedente/titolare (Linee guida A-XI 2.4).

Tassa

Una tassa deve essere pagata per ciascuna delle copie (R146 CBE insieme al « Tariffario delle tasse e delle tasse annuali« , supplemento al JO 3/2012 punto 2.1.7) o per le informazioni richieste (R145(1) CBE insieme al « Tariffario delle tasse e delle tasse annuali« , supplemento al JO 3/2012 punto 2.1.9) :

  • 11 € per le prime 100 pagine;
  • 0,07 € per ogni pagina a partire dalla 101a pagina;
  • 2,60 € in supplemento per una trasmissione via fax in Europa;
  • 2,90 € in supplemento per una trasmissione via fax fuori dall’Europa;
  • 55 € per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo.

L’UEB può richiedere al richiedente di ricorrere piuttosto alla consultazione libera (e non alla comunicazione dei documenti), in particolare a causa della quantità delle informazioni da fornire (Linee guida A-XI 3).

Conservazione dei fascicoli

L’UEB conserva i fascicoli 5 anni almeno dopo la scadenza dell’anno in cui (R147(4) CBE) :

  • la domanda è stata respinta, ritirata o considerata ritirata ;
  • il brevetto è stato revocato dall’UEB ;
  • il brevetto è scaduto in tutti gli Stati designati (cioè un anno dopo l’ultimo pagamento della tassa annuale).

Tuttavia, il « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 1° giugno 1990, relativo alla conservazione dei fascicoli delle domande di brevetto europeo e dei brevetti europei« , JO 1990, 365 indica che i fascicoli che hanno avuto una procedura di ricorso o di opposizione sono conservati 25 anni a partire dalla data di deposito.

Se un fascicolo è distrutto, non è più possibile consultarlo anche se il REB può esserlo. Qualsiasi pagamento di tasse finalizzato all’accesso al fascicolo sarà allora rimborsato, poiché pagato senza causa (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 1° giugno 1990, relativo alla conservazione dei fascicoli delle domande di brevetto europeo e dei brevetti europei« , JO 1990, 365).

La distruzione del fascicolo non è menzionata nel REB (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 1° giugno 1990, relativo alla conservazione dei fascicoli delle domande di brevetto europeo e dei brevetti europei« , JO 1990, 365).

Rilascio di copie certificate del fascicolo

Su richiesta, una copia certificata della domanda di brevetto, del fascicolo, di documenti contenuti nel fascicolo può essere fornita al richiedente o a terzi (se, naturalmente, l’ispezione pubblica è possibile) (Linee guida A-XI 5 e « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 20 febbraio 2019, relativa alle modalità dell’ispezione pubblica« , JO 2019, A16).

Sono quindi fatturate le tasse per le copie conformi (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 20 febbraio 2019, che modifica l’importo delle tasse e delle tariffe dell’Ufficio europeo dei brevetti« , JO 2019, A14) : 55 € per documento.