
Base giuridica
Articoli
Le disposizioni transitorie che permettono di conoscere quale base giuridica si applichi alle domande di brevetto europeo possono essere trovate in:
- l’Atto di revisione della Convenzione (o APRC in seguito) sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973,
- la « Decisione del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2001 relativa alle disposizioni transitorie ai sensi dell’articolo 7 dell’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo del 29 novembre 2000« , GU 2007, edizione speciale n°1, p197.
Regole
Inoltre, se un articolo da applicare è sotto il regime CBE2000 (cfr. di seguito), allora le regole corrispondenti devono essere quelle della CBE 2000 (J10/07, motivo 1.3, « Decisione del Consiglio di amministrazione del 7 dicembre 2006 che modifica il regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo 2000« , GU 2007, edizione speciale n°1, p89, A2).
Un’unica eccezione esiste per quanto riguarda la R62 CBE (redazione del rapporto di ricerca europeo esteso) che si applica solo alle domande di brevetto europeo e alle domande internazionali che entrano nella fase europea depositate a partire dal 1° luglio 2005 (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 7 dicembre 2006 che modifica il regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo 2000« , GU 2007, edizione speciale n°1, p89, A2).
Sintesi delle disposizioni transitorie
Principio
La CBE 2000 è applicabile a tutte le domande di brevetto depositate a partire dal 13 dicembre 2007 (A7(1) APRC) e ai brevetti concessi su questa base.
Per le domande pendenti al 13 dicembre 2007 e per i brevetti concessi prima del 13 dicembre 2007, la regola è che si applicano le disposizioni CBE73 anche se alcune disposizioni CBE 2000 possono essere applicabili (A7(1) APRC).
Domande pendenti al 13 dicembre 2007
Le seguenti disposizioni della CBE 2000 sono applicabili alle domande pendenti al 13 dicembre 2007 (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2001 relativa alle disposizioni transitorie ai sensi dell’articolo 7 dell’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo del 29 novembre 2000« , GU 2007, edizione speciale n°1, p197, A3):
- A54(5) CBE :
- Seconda applicazione terapeutica;
Domande pendenti al 13 dicembre 2007 e brevetti concessi prima del 13 dicembre 2007
Le seguenti disposizioni della CBE 2000 si applicano alle domande pendenti al 13 dicembre 2007 e ai brevetti concessi prima del 13 dicembre 2007 (Decisione del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2001 relativa alle disposizioni transitorie ai sensi dell’articolo 7 dell’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo del 29 novembre 2000
- A135 CBE :
- Trasformazione ;
- A137 CBE :
- Condizione di forma per la trasformazione ;
- A141 CBE :
- Tassa annuale per il brevetto.
Inoltre, le seguenti disposizioni della CBE 2000 si applicano a queste domande e brevetti nella misura in cui i termini per la presentazione di una richiesta di prosecuzione della procedura o di restitutio in integrum non siano scaduti (Decisione del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2001 relativa alle disposizioni transitorie ai sensi dell’articolo 7 dell’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo del 29 novembre 2000
Riepilogo degli articoli
Caso particolare degli articoli « armonizzati » e non « modificati »
Alcuni articoli sono stati armonizzati tra le diverse lingue, ma il loro contenuto generale non è stato modificato. È, ad esempio, il caso dell’articolo A24(3) CBE, la cui versione tedesca è stata allineata alle altre lingue.
È stato ritenuto che (T49/11) l’A7(1) dell’Atto di revisione non si applicasse agli articoli solo armonizzati: pertanto, gli articoli armonizzati si applicano a ogni domanda di brevetto, indipendentemente dalla loro data di deposito.






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