La procedura interinale è la fase che segue la procedura scritta e prepara la procedura orale. È la fase di istruzione del fascicolo davanti alla CGUP.

Il ruolo centrale del giudice relatore

La procedura interinale è ampiamente diretta dal giudice relatore (regola 331.1 del regolamento di procedura), che dispone di ampi poteri di gestione della causa.

Gli obiettivi

Questa fase mira a preparare l’udienza (regola 104 del regolamento di procedura) e, per quanto possibile, a favorire una risoluzione amichevole tra le parti. Il giudice relatore può, ad esempio, ordinare un parere di esperto — tecnico o giuridico — per chiarire alla corte un punto delicato, definire il quadro del dibattito e identificare le questioni da decidere.

La durata

La procedura interinale dura in linea di principio tre mesi (regola 101.3 del regolamento di procedura) — un ritmo serrato, coerente con l’obiettivo di una decisione nel merito in circa un anno.

La conferenza interinale

Se necessario, il giudice relatore tiene una conferenza interinale (regola 101.1 del regolamento di procedura), in presenza o per telefono/videoconferenza. Essa viene registrata (regola 106 del regolamento di procedura), e la registrazione è consultabile solo presso i locali della CGUP. Al termine, il giudice relatore chiude la procedura interinale e rinvia la causa alla procedura orale (regola 108 del regolamento di procedura).

Valore della controversia e tasse

È inoltre durante questa fase che il valore della controversia (compresa l’eventuale domanda riconvenzionale) viene fissato dal giudice relatore, mediante ordinanza e sulla base degli argomenti delle parti (regola 31.1 del regolamento di procedura). La tassa di procedura basata sul valore viene quindi rivalutata e deve essere pagata dal ricorrente se non lo è già stata (regola 32.2 del regolamento di procedura).