L’opt-out non è necessariamente definitivo: si può tornare sotto la competenza della CGU ritirando l’opt-out — ciò che viene comunemente chiamato «opt-in». Tuttavia, questo ritorno è soggetto a regole rigorose e a senso unico.

Il ritiro dell’opt-out

Il titolare può in qualsiasi momento ritirare il proprio opt-out (articolo 83, paragrafo 4, dell’accordo relativo alla CGU e regola 5.7 del regolamento di procedura): il brevetto ricade allora sotto la competenza (in particolare) della CGU.

Due blocchi

Attenzione alle porte che si aprono solo in un senso:

  • il ritiro è impossibile se un’azione è già stata avviata davanti a una giurisdizione nazionale per questo brevetto: la scelta nazionale risulta quindi bloccata. Un concorrente può quindi «intrappolare» un opt-out avviando un’azione nazionale, impedendo il ritorno davanti alla CGU;
  • una volta ritirato l’opt-out, non si può mai più esercitare un nuovo opt-out per lo stesso brevetto (regola 5.8 del regolamento di procedura): è definitivo.

Insomma: si può uscire, poi tornare una volta — ma non fare avanti e indietro in continuazione. Meglio quindi riflettere prima di agire sulla maniglia (vedi Questioni e strategia).