Uno dei principali argomenti di vendita del brevetto unitario è il risparmio sulle traduzioni: in linea di principio, è finito il festival di traduzioni nazionali richieste per la convalida di un brevetto europeo classico (articolo 65 della CBE e accordo di Londra).

Il principio: nessuna traduzione (a regime)

A regime, non sarà richiesta alcuna traduzione per ottenere l’effetto unitario: il fascicolo pubblicato dall’UEB nella lingua della procedura (tedesco, inglese o francese) sarà sufficiente (articolo 3 del regolamento 1260/2012). Un titolo, una lingua, punto e basta.

Il regime transitorio: una traduzione comunque

«A regime» è la parola chiave. Durante un periodo transitorio, una traduzione rimane richiesta a supporto della domanda di effetto unitario (articolo 6 del regolamento 1260/2012):

  • se la lingua della procedura davanti all’UEB era il francese o il tedesco: una traduzione integrale del fascicolo in inglese;
  • se la lingua della procedura era l’inglese: una traduzione integrale in un’altra lingua ufficiale dell’Unione (francese, spagnolo, italiano… a scelta).

Questa traduzione non ha alcun valore giuridico ed è fornita solo a titolo informativo (articolo 6 del regolamento 1260/2012). In altre parole: si traduce, ma si precisa bene che la traduzione non conta. È il tipo di sottigliezza di cui il diritto è maestro.

Una durata definita

Questo regime transitorio dura sei anni come minimo e viene sottoposto a valutazioni periodiche da parte di un comitato di esperti; in ogni caso non potrà superare dodici anni (articolo 6, paragrafi 3 e 5, del regolamento 1260/2012). L’obiettivo: concedere il tempo necessario affinché la traduzione automatica di qualità si diffonda, prima di eliminare ogni traduzione.

La traduzione in caso di contenzioso

Anche dopo la fine del regime transitorio, una traduzione potrà essere richiesta in caso di contenzioso (articolo 4 del regolamento 1260/2012): su richiesta del presunto contraffattore, in una lingua ufficiale dello Stato in cui è avvenuta la contraffazione o in cui è domiciliato; e su richiesta del tribunale, nella sua lingua di procedura. Le spese sono a carico del titolare. Il giudice terrà inoltre conto della buona fede di un convenuto (in particolare una PMI) che avesse agito senza conoscere il brevetto, in mancanza di una traduzione disponibile.

Il meccanismo di compensazione

Per non penalizzare coloro che depositano in una lingua dell’Unione diversa dall’inglese, dal francese o dal tedesco, è previsto un meccanismo di compensazione delle spese di traduzione (articolo 5 del regolamento 1260/2012): un rimborso forfettario (500 €) riservato alle PMI, persone fisiche, organizzazioni senza scopo di lucro, università e organismi pubblici di ricerca con domicilio o sede principale in uno Stato membro dell’Unione. Le modalità sono indicate nella pagina Traduzione e compensazione dell’UEB.