L’appello delle decisioni di primo grado si propone davanti alla Corte d’appello della CGUP, che ha sede a Lussemburgo in composizione di cinque giudici (articolo 9 dell’accordo relativo alla CGUP).
Le decisioni impugnabili
L’appello è ammesso (articolo 73 dell’accordo relativo alla CGUP e regola 220 del regolamento di procedura) contro:
- le decisioni definitive di primo grado;
- le decisioni che pongono fine al procedimento per una delle parti;
- alcuni provvedimenti, come quelli relativi alla produzione di prove (articolo 59 dell’accordo relativo alla CGUP), alla conservazione delle prove e alle ispezioni (articolo 60 dell’accordo relativo alla CGUP), al congelamento dei beni (articolo 61 dell’accordo relativo alla CGUP), alle misure provvisorie (articolo 62 dell’accordo relativo alla CGUP) o alla comunicazione di informazioni (articolo 67 dell’accordo relativo alla CGUP).
Il termine
L’appello deve essere proposto entro un termine di due mesi per le decisioni, e di quindici giorni per i provvedimenti (articolo 73 dell’accordo relativo alla CGUP e regola 220 del regolamento di procedura).
Effetto (non) sospensivo
In linea di principio, l’appello non ha effetto sospensivo (articolo 74 dell’accordo relativo alla CGUP): la decisione di primo grado si applica nonostante l’appello. Eccezione notevole: l’appello di una decisione che statuisce sulla validità del brevetto (azione o domanda riconvenzionale di nullità) è, invece, sospensivo. La logica è chiara: non si cancella un brevetto dal registro finché la sua sorte non è definitiva.
Un appello circoscritto
L’appello è in linea di principio limitato ai fatti, domande, argomenti e prove presentati in primo grado (regola 222 del regolamento di procedura). Gli elementi nuovi che non potevano ragionevolmente essere prodotti prima possono tuttavia essere ammessi: l’appello non è una seconda possibilità per rifare il processo.
Effetto devolutivo e rinvio
La decisione d’appello sostituisce quella di primo grado nei limiti di quanto discusso (regola 242 del regolamento di procedura). L’appello è in linea di principio devolutivo — la Corte d’appello riesamina la causa — ma può, se necessario, rinviare il fascicolo in primo grado. Una causa di particolare importanza può inoltre essere trattata in composizione allargata (regola 228 del regolamento di procedura).
Il riesame (« rehearing »)
In via eccezionale, una decisione definitiva può essere oggetto di riesame (articolo 81 dell’accordo relativo alla CGUP e regola 245 del regolamento di procedura), in particolare:
- in caso di scoperta di un fatto decisivo, quando tale fatto derivi da un atto penalmente rilevante;
- in caso di vizio fondamentale di procedura.