Principio

Dopo il rilascio, non è possibile ampliare la portata del proprio brevetto, pena la nullità dello stesso (L613-25 CPI, d): « Il brevetto è dichiarato nullo con decisione giudiziaria… se, dopo la limitazione, l’estensione della protezione conferita dal brevetto è stata accresciuta« .

Ovviamente, in questa ipotesi la limitazione dell’articolo L613-24 CPI non sarà stata una vera limitazione…

Valutazione

Oggetto non inizialmente coperto dalle rivendicazioni

Per dimostrare un ampliamento della portata, è sufficiente dimostrare che le nuove rivendicazioni coprono un nuovo elemento che inizialmente sfuggiva alla portata del brevetto.

In altri termini, se un terzo diventa contraffattore per il semplice fatto della limitazione, la limitazione deve essere vietata in virtù dell’articolo L613-25 CPI, d).

Aggiunta di nuove rivendicazioni in sede di limitazione

Il fatto di aggiungere una rivendicazione indipendente che non riprende tutti gli insegnamenti di almeno una rivendicazione indipendente rilasciata costituisce evidentemente un’estensione della portata (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 21 maggio 2015, RG n°2014/02007).

Se l’aggiunta riguarda rivendicazioni dipendenti, la questione è più discutibile: a mio avviso, tale aggiunta non costituisce un’estensione se e solo se le rivendicazioni da cui dipendono queste nuove rivendicazioni sono dichiarate valide dal tribunale / dalla corte.

Aggiunta di un effetto tecnico alle rivendicazioni

Il fatto di aggiungere un effetto tecnico a una rivendicazione non sembra essere tale da accrescere la portata di tale rivendicazione (es. « in modo da creare un momento di richiamo che si oppone all’affondamento della sospensione« ) (Cour d’appel de Lyon, 1re ch. civ., sect. A, 13 luglio 2011, RG n°2009/02302).

Infatti, tale aggiunta riguarda solo il risultato di caratteristiche tecniche, e non una caratteristica tecnica in quanto tale (Cour d’appel de Lyon, 1re ch. civ., sect. A, 13 luglio 2011, RG n°2009/02302).