Requisiti relativi al deposito

Anche se ottenere una data di deposito è relativamente semplice, ciò non significa che non esistano altri requisiti relativi al deposito.

I requisiti relativi al deposito

Fornitura della traduzione della domanda

Requisiti

È necessario fornire una traduzione, se:

  • la descrizione non è redatta in lingua italiana (R612-21 CPI, comma 2):
    • l’INPI informa il depositante di tale fatto e gli chiede di fornire la traduzione entro un termine di 2 mesi (R612-21 CPI, comma 2);
    • La formulazione dell’articolo R612-21 CPI non è molto chiara riguardo al momento in cui tale termine decorre, se dalla notifica o dal deposito (ma le notifiche dell’INPI indicano che il termine decorre dalla ricezione della notifica);
  • la domanda di brevetto è stata depositata tramite rinvio, e tale rinvio non è redatto in italiano (R612-8 CPI comma 5):
    • il termine per fornire tale traduzione è di 2 mesi (R612-8 CPI comma 5) a decorrere dal deposito.

Sanzione

Se non viene fornita alcuna traduzione entro tale termine, la domanda è respinta (R612-45 CPI, 1°).

La decisione di rigetto è notificata al richiedente, che dispone di un termine di 2 mesi dalla data di ricezione della notifica per presentare osservazioni (R612-45 CPI, comma 4).

Tali termini beneficiano di un ricorso in reintegrazione: è necessario presentare tale ricorso entro 2 mesi dalla cessazione dell’impedimento, ma senza superare 1 anno dalla scadenza del termine non osservato (L612-16 CPI). Gli atti non compiuti devono essere effettuati entro tale termine.

Fornitura della richiesta di rilascio

Requisiti

Una richiesta di rilascio deve essere presentata (R612-3 CPI) sul modulo fornito dall’INPI (Decisione 2005-469 del DG dell’INPI).

Tale richiesta deve essere firmata dal richiedente o dal rappresentante (R612-10 CPI) e deve contenere:

  • il fatto che un brevetto è richiesto;
  • il titolo dell’invenzione:
    • deve essere chiaro e conciso;
    • per motivi tecnici, non deve superare i 200 caratteri e spazi (Direttive d’esame dell’INPI, I-C I.1);
    • deve indicare la designazione tecnica dell’invenzione;
    • non deve contenere denominazioni di fantasia;
  • la designazione dell’inventore:
    • anche se tale designazione può in realtà essere effettuata su un foglio separato, se il richiedente non è l’inventore o l’unico inventore;
  • il nome e cognome del richiedente, la sua nazionalità, il suo domicilio o la sua sede:
    • se si tratta di una persona fisica, è opportuno non menzionare pseudonimi, titoli, ecc. (Direttive d’esame dell’INPI, I-B II.3.5);
    • se si tratta di una persona giuridica, è opportuno menzionare la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, il numero SIREN e il codice APE, escludendo qualsiasi altra informazione come l’insegna o il nome commerciale (Direttive d’esame dell’INPI, I-B II.3.5);
    • le società in fase di costituzione sono rappresentate da un socio fondatore (Direttive d’esame dell’INPI, I-B II.3.5) e viene apposta una menzione del tipo « Sig. / Sig.ra X, agente in nome e per conto della società Y in fase di costituzione ». Quando la società sarà costituita, dovrà farsi carico del deposito effettuato dal fondatore e richiedere l’iscrizione di tale cambiamento nel Registro nazionale dei brevetti, fornendo un estratto Kbis e una copia dell’atto di ripresa del deposito;
  • il nome e l’indirizzo del rappresentante, se ne è stato nominato uno.

La richiesta può inoltre comprendere (R612-11 CPI) le indicazioni relative:

  • alla riduzione del tasso delle tasse annuali accordata al richiedente o da lui richiesta;
  • ai depositi anteriori i cui elementi sono stati eventualmente ripresi;
  • alle priorità rivendicate;
  • alla presentazione dell’invenzione in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta.

Sanzione

In caso di assenza di richiesta o di richiesta non conforme, viene inviata una notifica al richiedente che dispone allora di un termine assegnato per fornire una richiesta di rilascio conforme (L612-12 CPI unitamente a R612-46 CPI).

In mancanza, la domanda è respinta (R612-46 CPI).

Il richiedente può allora presentare una richiesta di prosecuzione della procedura entro un termine di 2 mesi dalla notifica della decisione di rigetto (R612-52 CPI, deve essere pagata una tassa di prosecuzione e l’atto non compiuto deve essere realizzato entro tale termine).

Fornitura di rivendicazione/i

Requisiti

Come abbiamo visto nell’articolo « Ottenere una data di deposito« , le rivendicazioni non sono più necessarie per l’ottenimento di una data di deposito presso l’INPI.

Tuttavia, è comunque necessario fornirle per il resto della procedura e in particolare per la ricerca (R612-3 CPI, 2°).

Sanzione

In caso di assenza di rivendicazioni, viene inviata una notifica al richiedente che dispone allora di un termine assegnato per fornire almeno una rivendicazione (L612-12 CPI insieme a R612-46 CPI).

In mancanza, la domanda è respinta (R612-46 CPI).

Il richiedente può allora presentare una richiesta di prosecuzione della procedura entro un termine di 2 mesi dalla notifica della decisione di rigetto (R612-52 CPI, deve essere pagata una tassa di prosecuzione e l’atto non compiuto deve essere realizzato entro tale termine).

Se il numero di rivendicazioni supera 10

Principio

Se il numero di rivendicazioni supera 10, il richiedente deve pagare all’INPI una tassa supplementare per ogni rivendicazione che supera tale numero (cioè a partire dall’11ª rivendicazione) (R411-17 CPI, 1°).

Tale tassa è di 40 € per ogni rivendicazione a partire dall’11ª (Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse di procedura percepite dall’INPI, Allegato).

Termini

Tale tassa è normalmente dovuta al momento del deposito o della modifica di nuove rivendicazioni.

Sanzione

Se il richiedente non paga, viene inviata una notifica al richiedente (R612-46 CPI, comma 1) fissando un termine assegnato per pagare tale tassa.

In mancanza, la domanda è respinta (R612-46 CPI, comma 3).

Fornitura del riassunto

Requisiti

Una domanda deve contenere un riassunto (R612-3 CPI, 3°).

Forma

L’abstract deve richiamare il titolo dell’invenzione e comprendere un riassunto conciso di quanto esposto nella domanda (Decreto del 19 settembre 1979 relativo alle modalità di deposito delle domande di brevetto d’invenzione, articolo 15).

Il richiedente propone anche il disegno che desidera pubblicare con l’abstract (Decreto del 19 settembre 1979 relativo alle modalità di deposito delle domande di brevetto d’invenzione, articolo 16), ma l’INPI può sceglierne un altro se lo ritiene opportuno (articolo 9, Decisione 2018-156 del direttore generale dell’INPI): stranamente, in questo caso, l’INPI invia una notifica intitolata « notifica di irregolarità » con una proposta di correzione che si considera accettata entro 2 mesi secondo la R612-46 CPI (non capisco in cosa consista l’irregolarità, ma va bene così)…

L’abstract non deve superare le 150 parole quando è accompagnato da un disegno e le 250 parole in caso contrario (articolo 9, Decisione 2018-156 del direttore generale dell’INPI).

L’abstract deve contenere riferimenti ai disegni che lo accompagnano, se pertinente (Decreto del 19 settembre 1979 relativo alle modalità di deposito delle domande di brevetto d’invenzione, articolo 16).

Sanzione

In caso di assenza di abstract o di abstract non conforme, viene inviata una notifica al richiedente che dispone di un termine assegnato per fornire un abstract conforme (L612-12 CPI insieme a R612-46 CPI).

In mancanza, la domanda è respinta (R612-46 CPI).

Il richiedente può quindi presentare una richiesta di prosecuzione della procedura entro un termine di 2 mesi dalla notifica della decisione di rigetto (R612-52 CPI, deve essere pagata una tassa di prosecuzione e l’atto omesso deve essere compiuto entro tale termine).

Pagamento delle tasse di deposito e di ricerca

Requisiti

Le tasse di deposito e di ricerca devono essere pagate entro un termine di 1 mese dal deposito (R612-5 CPI).

Importo

L’importo della tassa annuale di deposito è fissato a (Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse di procedura percepite dall’INPI, Allegato):

  • 36 € per un deposito cartaceo;
  • 26 € per un deposito elettronico.

L’importo della tassa annuale di ricerca è fissato a (Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse di procedura percepite dall’INPI, Allegato):

  • 520 € per una ricerca standard;
  • 156 € per una ricerca se la domanda è una domanda con priorità estera accompagnata da un rapporto di ricerca riconosciuto « equivalente » dal DG dell’INPI, cioè:
    • con priorità di una domanda svizzera (decisione 92-286 del Direttore generale dell’INPI), se il contenuto è identico e se il rapporto di ricerca è fornito al momento del pagamento della tassa di ricerca;
    • con priorità di una domanda olandese (decisione 92-287 del Direttore generale dell’INPI), se il contenuto è identico e se il rapporto di ricerca è fornito al momento del pagamento della tassa di ricerca;
    • con priorità di una domanda belga (decisione 96-408 del Direttore generale dell’INPI) se il contenuto è identico e se il rapporto di ricerca è fornito al momento del pagamento della tassa di ricerca.

Riduzione delle tasse annuali

È prevista una riduzione delle tasse annuali se il depositante è (L612-20 CPI insieme R613-63 CPI):

  • una persona fisica;
    • la riduzione è di diritto e non è necessario alcun giustificativo;
  • una PMI con meno di 1 000 dipendenti, il cui capitale non sia detenuto per oltre il 25 % da un’entità che non soddisfa queste prime condizioni;
    • è necessario fornire, entro il termine di 1 mese dalla data di deposito della domanda di brevetto, una richiesta di riduzione per iscritto e un’attestazione sull’onore di appartenenza a questa categoria, datata e firmata dal rappresentante legale (Direttive d’esame dell’INPI, II-B 2);
  • un organismo senza scopo di lucro (OSL) del settore dell’insegnamento o della ricerca:
    • è necessario fornire, entro il termine di 1 mese dalla data di deposito della domanda di brevetto, una richiesta di riduzione per iscritto e una copia dello statuto (Direttive d’esame dell’INPI, II-B 2).

Qualora vi siano più richiedenti, tutti devono soddisfare queste condizioni (R613-63 CPI).

La riduzione è del 50 % per (R613-63 CPI insieme Arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l’INPI, Art 2):

  • la tassa annuale di deposito;
  • la tassa annuale di ricerca:
    • salvo se la domanda è una domanda con rivendicazione di priorità estera accompagnata da un rapporto di ricerca riconosciuto « equivalente » dal DG dell’INPI.

A mio avviso, i requisiti di data/firma sono supra legali: solo le Direttive d’esame dell’INPI li menzionano e non vedo come l’INPI potrebbe rifiutare una dichiarazione scritta che non soddisfacesse questi criteri. Ho persino sentito dire che l’INPI richiederebbe l’originale del documento… una base legale da indicarmi?

Sanzioni

In caso contrario, la domanda è respinta (R612-45 CPI, 2°).

Il depositante dispone di un termine di 2 mesi dalla data di ricezione della notifica di rigetto per pagare la tassa annuale corrispondente maggiorata di un supplemento (ovvero il 50 % della tassa annuale non pagata, R612-45 CPI, 2° e Arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l’INPI, Allegato): se non viene fatto nulla, il rigetto diventa definitivo.

Il termine di 1 mese e il termine di 2 mesi beneficiano di un ricorso in ripristino: è necessario presentare tale ricorso entro 2 mesi dalla cessazione dell’impedimento, ma senza superare 1 anno dalla scadenza del termine non osservato (L612-16 CPI). Gli atti non compiuti devono essere effettuati entro tale termine.

Designazione dell’inventore

Requisiti

È necessario, al momento del deposito, designare il o gli inventori (L611-9 CPI insieme R612-10 CPI 3°), persona(e) fisica(che).

Tuttavia, è ancora possibile designare gli inventori entro un termine di 16 mesi dalla priorità più antica rivendicata (R612-11 CPI, comma 2).

Non pubblicazione

L’inventore può opporsi alla pubblicazione del proprio nome sulla domanda di brevetto / sul brevetto (R611-16 CPI): il richiedente trasmette quindi all’INPI una rinuncia firmata dall’inventore.

L’INPI non menzionerà il suo nome sulla domanda se la richiesta di non pubblicazione perviene prima della fine dei preparativi tecnici in vista della pubblicazione (Directives d’examen de l’INPI, I-B II.4.4).

Retifica

È possibile procedere a una retifica dell’inventore su richiesta.

Tale retifica può essere effettuata in qualsiasi momento, anche dopo il rilascio (in quest’ultimo caso, è necessario richiedere l’iscrizione al RNB, Directives d’examen de l’INPI, I-B II.4.3).

Le rettifiche possono essere:

  • l’aggiunta di un inventore (R611-16 CPI):
    • sia su richiesta del richiedente o del titolare del titolo o con il loro consenso (R611-16 CPI, comma 1);
    • sia su richiesta di un terzo che produca una decisione passata in giudicato che riconosca il suo diritto a essere designato (R611-16 CPI, comma 2);
  • la soppressione di un inventore erroneamente designato (R611-17 CPI):
    • è allora necessario il suo consenso scritto.

Sanzione in caso di mancata designazione o irregolarità

In mancanza di designazione al momento del deposito, l’INPI invia una notifica accompagnata da un modulo di « designazione dell’inventore (degli inventori) » al richiedente (R612-11 CPI, comma 6, e Directives d’examen de l’INPI, I-B II.4.1) che gli consente di designare gli inventori entro un termine di 16 mesi dalla priorità più antica rivendicata.

In mancanza di designazione entro tale termine di 16 mesi, viene notificata al richiedente una decisione di rigetto (R612-45 CPI).

Il richiedente dispone quindi di un termine di 2 mesi dalla data di ricezione della notifica per presentare osservazioni (non si tratta di un termine di regolarizzazione), in particolare se la designazione è effettivamente avvenuta.

Il termine di 16 mesi beneficia anche di un ricorso in ripristino: è necessario presentare tale ricorso entro 2 mesi dalla cessazione dell’impedimento, ma senza superare 1 anno dalla scadenza del termine non osservato (L612-16 CPI). Gli atti non compiuti devono essere effettuati entro tale termine.

Sanzione in caso di errata designazione

Se viene designato come inventore « Mickey Mouse« , non sembra che l’INPI possa respingere la domanda: l’INPI non verifica l’esattezza di tale informazione (R611-15 CPI) e non è prevista alcuna sanzione.

Rivendicazione di priorità

Requisiti relativi alla dichiarazione di priorità

Se viene rivendicata una priorità, deve essere presentata una dichiarazione di priorità (L612-7 CPI comma 1).

Tale dichiarazione comprende (R612-24 CPI, comma 1) :

  • la data di deposito;
  • lo Stato in cui è stato effettuato il deposito;
    • lo Stato è uno Stato aderente alla CUP o membro dell’OMC o ancora uno Stato che concede un diritto di priorità equivalente per le domande francesi (L611-12 CPI);
  • il numero di deposito.

Possono essere rivendicate più priorità (L612-7 CPI comma 2).

Tale dichiarazione deve essere compilata al momento del deposito o:

  • entro un termine di 16 mesi dalla data di priorità più antica rivendicata (per un’aggiunta, R612-24 CPI, comma 2).
  • entro un termine di 16 mesi dalla data più vecchia tra (per una correzione, R612-24 CPI, comma 3):
    • la data di priorità più antica prima della correzione e,
    • la data di priorità più antica dopo la correzione;
  • entro un termine di 4 mesi dalla data di deposito (per una correzione, R612-24 CPI, comma 3).

Tuttavia, tali termini non sono più attuali se viene presentata una richiesta di pubblicazione anticipata secondo l’articolo L612-21 CPI, 1° (R612-24 CPI, comma 4).

Inoltre, tali termini non beneficiano di rimedi di ripristino o di richiesta di prosecuzione della procedura.

Requisito relativo alla fornitura della copia

Principio e termine

Deve essere fornita anche una copia del documento di priorità (L612-7 CPI, comma 1, unitamente a R612-24 CPI, comma 5) entro un termine di 16 mesi dalla data di priorità (a priori, tale termine non è influenzato da una pubblicazione anticipata).

Tale termine beneficia di un rimedio di ripristino: è necessario presentare tale ricorso entro 2 mesi dalla cessazione dell’impedimento, ma senza superare 1 anno dalla scadenza del termine non osservato (L612-16 CPI). Gli atti non compiuti devono essere effettuati entro tale termine.

Formato della copia

Prima del 1° gennaio 2009, la copia della domanda doveva essere certificata dall’autorità che aveva ricevuto la domanda anteriore ed accompagnata da un’attestazione di tale autorità indicante la data di deposito.

Tuttavia, tale requisito è oggi scomparso.

Sembra quindi sufficiente una semplice stampa/fotocopia.

Esigenza relativa alla fornitura di un’autorizzazione a rivendicare la priorità

Se il richiedente non è lo stesso nella domanda prioritaria, la copia deve essere accompagnata da un’autorizzazione a rivendicare la priorità rilasciata per iscritto dal titolare della domanda anteriore (R612-24 CPI, comma 5) e, eventualmente, da una traduzione di tale autorizzazione se non è in lingua francese, inglese o tedesca (Decreto del 19 settembre 1979 relativo alle modalità di deposito delle domande di brevetto per invenzione, articolo 20 e articolo 9, Decisione 2018-156 del direttore generale dell’INPI).

Sanzione

Se uno dei requisiti precedenti non è soddisfatto, la priorità è dichiarata irricevibile (R612-24 CPI, comma 6).

Solo il termine per la fornitura della copia del documento di priorità beneficia di un ricorso in ripristino: è necessario presentare tale ricorso entro 2 mesi dalla cessazione dell’impedimento, ma senza superare 1 anno dalla scadenza del termine non osservato (L612-16 CPI). Gli atti non compiuti devono essere effettuati entro tale termine.

Fornitura di una traduzione del documento di priorità?

L’INPI può richiedere una traduzione della parte di tale copia che contiene la data di deposito e il numero della domanda estera, nonché l’indicazione dello Stato in cui o per il quale è stata depositata (Decreto del 19 settembre 1979 relativo alle modalità di deposito delle domande di brevetto per invenzione, articolo 20 e articolo 9, Decisione 2018-156 del direttore generale dell’INPI).

Tuttavia, non sorprendetevi, l’INPI emetterà una notifica di irregolarità per richiedere tale traduzione (personalmente, ritengo che sia un’eresia poiché, formalmente, non esistono irregolarità).

Precisazione relativa alla perdita del diritto di priorità / rinuncia

È del tutto possibile rinunciare o ritirare una priorità (questo principio, anche se non previsto dal codice, deriva dalla possibilità di ritiro totale o parziale della domanda dell’articolo L613-24 CPI secondo le Direttive di esame dell’INPI, I-B II.5.6).

I termini (solo quelli non scaduti, Direttive di esame dell’INPI, I-B II.5.6.b) vengono allora ricalcolati a partire dalla nuova data effettiva della domanda.

Inoltre, la pubblicazione è ritardata se il ritiro avviene prima dell’inizio dei preparativi tecnici necessari alla pubblicazione (Direttive di esame dell’INPI, I-B II.5.6.a).

Rivendicazione di priorità « interna »

Esigenze relative alla richiesta del beneficio della data di deposito di una domanda anteriore francese

Tale richiesta di « priorità interna » può essere presentata per una domanda francese A (L612-3 CPI):

  • se un’altra domanda francese B (depositata dallo stesso richiedente) è stata depositata meno di 12 mesi prima;
  • se né A né B rivendicano una priorità « normale »;
  • se B non rivendica una priorità « interna » di oltre 12 mesi rispetto ad A;
  • se B è « pubblicabile » (R612-25 CPI, 3°).

La richiesta deve essere presentata al momento del deposito della domanda (R612-25 CPI, 1°).

Requisito relativo alla fornitura della copia

Sebbene l’INPI sia in possesso della domanda prioritaria, è comunque necessario fornire una copia della domanda di cui si richiede il beneficio della data di deposito, evidenziando le parti identiche (R612-3 CPI).

Tale evidenziazione può consistere in una sottolineatura, un evidenziamento, un riquadro degli elementi comuni alle due domande o in una lettera di accompagnamento che indichi che tutti gli elementi contenuti nella domanda precedente sono ripresi nella seconda domanda (Direttive d’esame dell’INPI, I-B II.6).

Sanzione

La richiesta del beneficio della data di deposito di una domanda precedente francese è irricevibile se i requisiti sopra menzionati (ad eccezione di quelli relativi alla fornitura della copia) non sono soddisfatti.

Una notifica di irregolarità viene inviata al richiedente quando (R612-46 CPI):

  • il richiedente non è il titolare della domanda precedente o il suo avente causa,
  • la copia della domanda precedente non è stata fornita,
  • gli elementi ripresi non sono stati evidenziati sulla copia della domanda precedente.

Un termine è concesso al richiedente per correggere tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione entro il termine concesso, la domanda di brevetto è respinta (R612-46 CPI).

Il richiedente può quindi presentare una richiesta di prosecuzione della procedura entro un termine di 2 mesi dalla notifica della decisione di rigetto (R612-52 CPI, deve essere pagata una tassa di prosecuzione e l’atto non compiuto deve essere realizzato entro tale termine).

Designazione di un rappresentante

Requisiti

Se il deposito può essere effettuato dal depositante stesso, il richiedente può dover designare un rappresentante per il resto della procedura (R612-2 CPI).

Il richiedente deve designare un rappresentante entro 2 mesi dal deposito, se il richiedente non ha il proprio domicilio, sede o uno stabilimento in Francia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (R612-2 CPI, comma 2).

Il rappresentante può essere:

  • un Consulente in Proprietà Industriale (titolo regolamentato dall’articolo L422-1 CPI) con menzione « brevetto d’invenzione » (L422-4 CPI insieme a L422-1 CPI, ultimo paragrafo);
  • un avvocato;
  • una persona iscritta nell’elenco speciale dell’articolo L422-5 CPI (specialista che beneficia della clausola « grand-père », non ne rimangono molti);
  • un’impresa o un ente pubblico con cui il richiedente ha un rapporto contrattuale;
  • un’organizzazione professionale specializzata;
  • un consulente straniero domiciliato in uno Stato membro della CE o del SEE e abilitato ad agire in tale Stato (se agisce davanti all’INPI a titolo occasionale).

Documenti da fornire da parte del rappresentante

I consulenti e gli avvocati non devono giustificare la loro qualità e non hanno bisogno di fornire una procura (R612-2 CPI, comma 3 e Direttive d’esame dell’INPI, I-B II-2.3): devono solo indicare la loro qualità (l’indicazione del numero del CPI è un plus, che facilita la verifica da parte dell’INPI).

Le persone iscritte nell’elenco speciale dell’articolo L422-5 CPI non devono giustificare la loro qualità, ma devono fornire una procura (Direttive d’esame dell’INPI, I-B II-2.3).

L’impresa o l’ente pubblico deve precisare il legame contrattuale necessario. Deve inoltre fornire una procura (Direttive d’esame dell’INPI, I-B II-2.3).

Le organizzazioni professionali specializzate devono giustificare il fatto che il richiedente sia uno dei loro associati e fornire la procura conferita da quest’ultimo (Direttive d’esame dell’INPI, I-B II-2.3).

I professionisti di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo devono produrre un’attestazione rilasciata dall’Ufficio della Proprietà Industriale presso il quale sono abilitati a rappresentare terzi. Tale attestazione può essere prodotta una volta per tutte presso il servizio dell’INPI (Direttive d’esame dell’INPI, I-B II-2.3).

Sanzione

Non riesco a determinare la sanzione in caso di mancata costituzione di un rappresentante: non sono certo che tale mancata costituzione sia un’irregolarità di « forma » dell’articolo R612-46 CPI.

È molto probabile che tale irregolarità comporti il fatto che gli atti compiuti dal richiedente non siano considerati validi dall’INPI: una risposta a una notifica sarà quindi considerata come non ricevuta. La sanzione deriverà piuttosto da questa mancata risposta.

Regole formali del testo e dei disegni

Requisiti

Disegni

Il Decreto del 19 settembre 1979 relativo alle modalità di deposito delle domande di brevetto d’invenzione (articoli 12 a 14) stabilisce i diversi requisiti che devono soddisfare i disegni, in particolare:

  • i disegni devono essere realizzati in bianco e nero, con tratti, senza colore né sfumature;
  • le iscrizioni sui disegni (riferimenti, testo, ecc.) devono essere semplici (non cerchiate, senza parentesi, senza virgolette). Devono utilizzare l’alfabeto latino o greco;
  • la dimensione del carattere non deve essere inferiore a 3,2 mm (la dimensione dipende dal carattere scelto, quindi attenzione);
  • i margini non possono essere inferiori allo schema seguente:
I diversi margini per i disegni dei depositi francesi
Altre documentazione

Inoltre, il Decreto del 19 settembre 1979 relativo alle modalità di deposito delle domande di brevetto per invenzione (articoli 3, 7-11) stabilisce i vari requisiti che devono soddisfare gli altri documenti della domanda (es. istanza, descrizione e rivendicazioni), in particolare:

  • i fogli devono essere in formato A4 e utilizzati in formato verticale;
  • il testo deve essere dattiloscritto o stampato. Solo i simboli e i caratteri grafici, le formule chimiche o matematiche possono essere manoscritti o disegnati in caso di necessità;
  • per i testi dattiloscritti, l’interlinea deve essere di 1,5;
  • tutti i testi devono essere con un carattere le cui maiuscole abbiano un’altezza minima di 2,1 mm (l’altezza dipende dal carattere scelto, quindi attenzione) e in nero;
  • le righe della descrizione e delle rivendicazioni devono essere numerate ogni 5, a sinistra del foglio (ma senza rientrare nel margine);
  • la descrizione non contiene rinvii alle rivendicazioni;
  • i fogli devono essere numerati con un numero arabo centrato in alto sul foglio (ma senza rientrare nel margine);
  • i margini non possono essere inferiori allo schema seguente:
I diversi margini per altra documentazione dei depositi francesi
Caso dei DOCX

È interessante notare che l’articolo 7 della Decisione 2018-156 del direttore generale dell’INPI sembra considerare che questo formalismo non sia applicabile alle domande di brevetto depositate in DOCX.

Ad esempio, l’articolo 9 della Decisione 2018-156 del direttore generale dell’INPI prevede una dimensione minima dei caratteri di 11 punti, mentre il Decreto del 19 settembre 1979 relativo alle modalità di deposito delle domande di brevetto per invenzione prevede caratteri le cui maiuscole abbiano un’altezza minima di 0,21 cm (diversi dai disegni) e di 0,32 cm di altezza per i caratteri dei disegni.

Ciò è davvero strano e incomprensibile…

Sanzione

In caso di irregolarità, viene concesso un termine al richiedente per correggere la propria domanda (R612-46 CPI, comma 1).

In mancanza di regolarizzazione entro il termine concesso, la domanda di brevetto viene respinta (R612-46 CPI, comma 3), tuttavia il richiedente è considerato aver accettato la proposta di correzione avanzata dall’INPI (se esiste) se non risponde (R612-46 CPI, comma 2).

Il richiedente può quindi presentare una richiesta di prosecuzione della procedura entro un termine di 2 mesi dalla notifica della decisione di rigetto (R612-52 CPI, deve essere pagata una tassa di prosecuzione e l’atto non compiuto deve essere realizzato entro tale termine).

Elenco di nucleotidi e di amminoacidi

Forma

La descrizione dell’invenzione può essere accompagnata da un elenco di sequenze di nucleotidi o di amminoacidi che figura in allegato (R612-13 CPI, 2°).

La norma utilizzata è la norma ST 25 dell’OMPI (Direttive d’esame dell’INPI, I-B II.3.9).

Essa è intitolata « Elenco delle sequenze » e costituisce oggetto di una numerazione distinta (da 1 a n) anche se fa parte della descrizione (Direttive d’esame dell’INPI, I-C I.3.15).

Tale elenco deve inoltre essere depositato in forma leggibile da computer, su un supporto dati di tipo dischetto o CD-ROM (Direttive d’esame dell’INPI, I-B II.3.9).

Deve essere fornita una dichiarazione firmata per certificare che l’elenco in formato cartaceo è identico a quello elettronico (Direttive d’esame dell’INPI, I-B II.3.9).

Esame al momento del deposito

Se l’elenco prescritto non è stato depositato o è stato depositato in modo non corretto, viene concesso un termine al richiedente per correggere la domanda (R612-46 CPI, comma 1).

In mancanza di regolarizzazione entro il termine concesso, la domanda di brevetto è respinta (R612-46 CPI, comma 3).

Il richiedente può quindi presentare una richiesta di proseguimento della procedura entro un termine di 2 mesi dalla notifica della decisione di rigetto (R612-52 CPI; deve essere pagata una tassa di proseguimento e l’atto non compiuto deve essere realizzato entro tale termine).

Sintesi dei requisiti

Sintesi dei requisiti francesi
Sintesi dei requisiti francesi