Pubblicazione internazionale
Casi di non pubblicazione
La domanda internazionale è pubblicata dall’IB salvo:
- se nessuna data di deposito è attribuita dal RO (R20.4 PCT);
- se la domanda è ritirata o considerata ritirata prima della fine della preparazione tecnica della pubblicazione (A21.5 PCT);
- se l’unico Stato designato rimasto alla fine dei preparativi tecnici sono gli USA (A64.3.a PCT, una riserva essendo stata effettuata da questo paese)
Completamento della preparazione tecnica
La preparazione tecnica della pubblicazione è generalmente completata 15 giorni prima della data di pubblicazione (guida del depositante §9.013).
Data della pubblicazione internazionale
Termine normale
La pubblicazione della domanda avviene dopo la scadenza di un termine di 18 mesi dalla data di priorità (A21.1 PCT).
Questa pubblicazione avviene di principio il giovedì.
Pubblicazione anticipata
La domanda è pubblicata in modo anticipato dall’IB se il depositante ne fa richiesta (A21.2.b PCT, pubblicazione anticipata o A64.3.c.i PCT, nonostante le riserve degli USA).
Una tassa speciale è richiesta dall’IB se il RRI non è ancora disponibile (R48.4.a PCT): 200 franchi svizzeri (istruzioni amministrative 113.a).
Contenuto e forma della pubblicazione
Contenuto
La pubblicazione contiene:
- la domanda internazionale (R48.2.a.i PCT a R48.2.a.iv PCT);
- il RRI se disponibile (R48.2.a.v PCT);
- ogni modifica effettuata dopo la ricezione del RRI in virtù dell’A19 PCT (R48.2.a.vi PCT e R48.2.f PCT);
- ecc.
Se il termine per la modifica delle rivendicazioni non è scaduto, la pubblicazione menziona questo fatto e le eventuali modifiche saranno pubblicate successivamente (R48.2.h PCT).
Se il RRI non è ancora disponibile, la pubblicazione menziona questo fatto e lo stesso sarà pubblicato quando sarà disponibile (R48.2.g PCT).
Forma della pubblicazione
La forma della pubblicazione è prevista dalle istruzioni amministrative 406 (esclusivamente in forma elettronica, insieme PCT Newsletter n°3/2006).
L’IB non invia una copia cartacea della pubblicazione a meno che il depositante non ne faccia richiesta (gratuita, PCT Newsletter n°3/2006).
Numero di pubblicazione
Ogni domanda internazionale riceve un numero di pubblicazione costituito dal codice WO seguito dall’indicazione dell’anno e da un numero sequenziale (istruzioni amministrative 404).
Gazzetta del PCT
Contemporaneamente alla pubblicazione della domanda, la gazzetta menziona questo fatto (A55.4 PCT) dettagliando alcune indicazioni (istruzioni amministrative 407).
La gazzetta è pubblicata in forma elettronica (R86.2.c PCT insieme istruzioni amministrative 407.a).
La gazzetta è pubblicata in francese e in inglese (R86.2.a PCT).
Lingua della pubblicazione
Deposito in una lingua di pubblicazione
Se la domanda internazionale è depositata in una lingua di pubblicazione, tale domanda è depositata in questa lingua (A21.4 PCT e R48.3.a PCT).
Le lingue di pubblicazione sono (R48.3.a PCT):
- il tedesco,
- l’inglese,
- l’arabo,
- il cinese,
- il coreano,
- lo spagnolo,
- il francese,
- il giapponese,
- il portoghese o
- il russo.
Alcuni elementi sono tradotti dall’IB:
- il titolo e il riassunto sono tradotti in inglese (R48.3.c PCT) e in francese (R86.1.i PCT poiché pubblicati nel bollettino che è in queste due lingue);
- il RRI è tradotto in inglese (R48.3.c PCT e R45.1 PCT).
Deposito in una lingua diversa da una lingua di pubblicazione
Lingua accettata dall’ISA
In questa situazione, il depositante deve presentare una traduzione in una lingua di pubblicazione accettata a tal fine dall’Ufficio ricevente (RO) (R12.4 PCT).
La pubblicazione avverrà quindi solo in questa lingua di traduzione (A21.4 PCT insieme a R48.3.b PCT).
Lingua non accettata dall’ISA
In questa situazione, il depositante deve presentare una traduzione in una lingua di pubblicazione accettata dall’ISA (R12.3 PCT).
La pubblicazione avverrà quindi solo in questa lingua di traduzione (A21.4 PCT insieme a R48.3.b PCT).
Effetto della pubblicazione e protezione provvisoria
Il PCT garantisce una protezione provvisoria della domanda a partire dalla sua pubblicazione, protezione equivalente a quella accordata dalla legge nazionale a una domanda nazionale non esaminata (A29.1 PCT).
Tale protezione provvisoria può essere subordinata:
