Testo applicabile

Sebbene simili, le regole applicabili alla priorità per le domande europee standard sono quelle della CBE (A87 CBE) e non quelle della CUP (A4 CUP) (J15/80).

Per le domande Euro-PCT, è necessario applicare il PCT (A150(2) CBE) che rinvia esplicitamente alla CUP (A8.2.a PCT) o più precisamente alla sua ultima versione (cioè l’atto di Stoccolma).

Rivendicazioni e correzione della priorità

Per sapere come rivendicare e correggere una priorità, si prega di consultare: i requisiti legati al deposito.

Condizioni di fondo da rispettare

Soggetti che possono rivendicare una priorità

Qualsiasi persona

In linea di principio, qualsiasi persona può rivendicare una priorità, indipendentemente dal fatto che sia domiciliata in uno Stato membro o meno.

Limitazione

Tuttavia, ciò non significa che non esistano alcune condizioni per rivendicare una priorità.

Le uniche persone che possono rivendicare la priorità sono (A87(1) CBE):

  • il depositante della domanda anteriore;
  • il suo avente causa.

È interessante notare che per molto tempo l’UEB richiedeva condizioni aggiuntive come una cessione scritta, l’identità dei depositanti, una cessione anteriore alla rivendicazione della priorità, ecc. Ma le decisioni della Grande Camera G1/22 e G2/22 hanno cambiato le cose: il diritto di rivendicare una priorità è presunto esistere non appena le condizioni formali per rivendicare la priorità sono soddisfatte.

La presunzione è confutabile, l’onere della prova ricade sulla parte che contesta la validità della priorità, ma questa parte dovrà presentare elementi fattuali seri.

Caso particolare di una cessione di priorità

Principio

Può accadere che una persona ceda la domanda iniziale insieme al suo diritto di priorità (es. deposito di una domanda provvisoria US da parte degli inventori, T407/15).

Legge applicabile alla cessione

Per valutare la validità della cessione, è necessario fare riferimento alla legge nazionale applicabile alla cessione (e non alla legge del paese di deposito della domanda iniziale) (T0517/14): ma la giurisprudenza dell’UEB non ha stabilito la regola per determinare questa legge applicabile (buona fortuna, eh?).

In particolare, non c’è alcuna ragione per cui l’A72 CBE (che prescrive una cessione scritta per una domanda di brevetto) si applichi a una cessione del diritto di priorità (T0517/14): la cessione può benissimo essere orale se la legge nazionale lo consente.

Pertanto, è necessario analizzare il caso specifico per determinare la legge applicabile. Ad esempio, può trattarsi di:

  • la legge del contratto di lavoro per una cessione tra un dipendente e un datore di lavoro;
  • la legge scelta dalle parti al momento della firma del contratto di cessione.
Cas ancora più particolare: una cessione parziale del diritto di priorità

Sembra del tutto possibile cedere solo una parte del diritto di priorità (T969/14).

Pertanto, se una domanda contiene due invenzioni (cioè A e B), è possibile cedere A mantenendo per sé il beneficio di B.

Se per sfortuna il cessionario deposita una domanda di brevetto che copre A e un pezzo di B, avrà effettivamente la data di priorità per A ma solo la data di deposito per B (T969/14).

Domande che consentono di rivendicare una priorità

Natura delle domande

L’A87(1) CBE precisa che la domanda può essere:

  • una domanda di brevetto per invenzione,
  • una domanda di modello di utilità o
  • una domanda di certificato di utilità.

Le domande di disegni e modelli industriali (Geschmacksmuster) sono escluse da questo diritto (G3/93, J15/80, Direttive A-III 6.1).

Origini delle domande

La domanda prioritaria deve essere stata depositata:

  • in uno Stato parte della CUP (A87(1) a) CBE);
  • in un membro dell’OMPI (A87(1) a) CBE, dal 13 dicembre 2007, notiamo che un membro dell’OMC non è necessariamente uno Stato);
  • presso l’UEB (« presso o per », A87(1) CBE) e A87(2) CBE, poiché la CBE è un accordo bilaterale (Direttive A-III 6.2).

Anche se è possibile prevedere alcuni accordi con paesi che non rispettano queste regole per estendere tale diritto (A87(5) CBE), finora non è stata effettuata alcuna comunicazione (Direttive A-III 6.2).

Ecco una tabella dei paesi membri con la loro data di adesione :

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STATO OMC PCT PLT CUP CBE
Sudafrica 01/01/1995 16/03/2009 01/12/1947
Albania 08/09/2000 04/10/1995 17/05/2010 04/10/1995 01/03/2010
Algeria 08/03/2000 01/03/1966
Germania 01/01/1995 24/01/1978 01/05/2003 07/10/1977
Andorra 02/06/2004
Angola 23/11/1996 27/12/2007 27/12/2007
Antigua e Barbuda 01/01/1995 17/03/2000 17/03/2000
Arabia Saudita – Regno di 11/12/2005 03/08/2013 11/03/2004
Argentina 01/01/1995 10/02/1967
Armenia 05/02/2003 25/12/1991 25/12/1991
Australia 01/01/1995 31/03/1980 16/03/2009 10/10/2025
Austria 01/01/1995 23/04/1979 01/01/2009 01/05/1979
Azerbaigian 25/12/1995 25/12/1995
Bahamas 10/07/1973
Bahrein – Regno di 01/01/1995 18/03/2007 15/12/2005 29/10/1997
Bangladesh 01/01/1995 03/03/1991
Barbados 01/01/1995 12/03/1985 12/03/1985
Bielorussia 25/12/1991 25/12/1991
Belgio 01/01/1995 14/12/1981 07/07/1884 07/10/1977
Belize 01/01/1995 17/06/2000 17/06/2000
Benin 22/02/1996 26/02/1987 10/01/1967
Birmania 01/01/1995
Bhutan 04/08/2000
Bolivia – Stato Plurinazionale di 12/09/1995 04/11/1993
Bosnia-Erzegovina 07/09/1996 09/05/2012 01/03/1992
Botswana 31/05/1995 30/10/2003 15/04/1998
Brasile 01/01/1995 09/04/1978 07/07/1884
Brunei Darussalam 01/01/1995 24/07/2012 17/02/2012
Bulgaria 01/12/1996 21/03/1984 13/06/2021 01/07/2002
Burkina Faso 03/06/1995 21/03/1989 19/11/1963
Burundi 23/07/1995 03/09/1977
Cambogia 13/10/2004 22/09/1998
Camerun 13/12/2005 24/01/1978 10/05/1964
Canada 01/01/1995 02/01/1990 12/06/2025
Capo Verde 23/07/2008
Cile 01/01/1995 02/06/2009 14/06/1991
Cina 11/12/2001 01/01/1994 19/03/1985
Cipro 30/07/1995 01/04/1998 17/01/1966 01/04/1998
Colombia 30/04/1995 28/01/2001 06/09/1996
Comore 03/04/2005 03/04/2005
Congo 27/03/1997 24/01/1978 02/09/1963
Corea – Repubblica di 01/01/1995 10/08/1984 04/05/1980
Costa Rica 01/01/1995 03/08/1999 31/10/1995
Costa d’Avorio 01/01/1995 30/04/1991 23/10/1963
Croazia 30/11/2000 01/07/1998 28/04/2005 08/10/1991 01/01/2008
Cuba 01/01/1995 16/01/1996 17/11/2004
Danimarca 01/01/1995 01/12/1978 28/04/2005 01/10/1984 01/01/1990
Gibuti 01/01/1995 13/05/2001
Dominica 01/01/1995 07/08/1999 07/08/1999
Egitto 01/01/1995 06/09/2003 01/07/1951
El Salvador 01/01/1995 17/08/2006 19/02/1994
Emirati Arabi Uniti 10/04/1996 10/03/1999 19/02/1996
Ecuador 21/01/1996 07/05/2001 22/06/1999
Spagna 01/01/1995 16/11/1989 07/07/1884 01/10/1986
Estonia 13/11/1995 24/08/1994 28/04/2005 24/08/1994 01/07/2002
Stati Uniti d’America 01/01/1995 24/01/1978 30/05/1887
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia 04/04/2003 10/08/1995 22/04/2010 08/09/1991 01/01/2009
Figi 14/01/1996
Finlandia 01/01/1995 01/10/1980 06/03/2006 20/09/2021
Francia 01/01/1995 25/02/1978 05/01/2010 07/07/1884 01/10/1977
Gabon 01/01/1995 24/01/1978 29/02/1964
Gambia 23/10/1996 09/12/1997 21/01/1992
Georgia 14/06/2000 25/12/1991 25/12/1991
Ghana 01/01/1995 26/02/1997 28/09/1976
Grecia 01/01/1995 09/10/1990
02/10/2024 01/10/1986
Grenada 22/02/1996 22/09/1998 22/09/1998
Guatemala 01/01/1995 14/10/2006 18/08/1998
Guinea 01/01/1995 27/05/1991 05/02/1982
Guinea-Bissau 01/01/1995 12/12/1997 28/06/1988
Guinea Equatoriale 17/07/2001 26/06/1997
Guyana 01/01/1995 25/10/1994
Haiti 30/01/1996 01/07/1958
Honduras 01/01/1995 20/06/2006 04/02/1994
Hong Kong – Cina 01/01/1995
Ungheria 01/01/1995 27/06/1980 12/03/2008 01/01/1979 01/01/2003
Isole Salomone 26/07/1996
India 01/01/1995 07/12/1998 07/12/1998
Indonesia 01/01/1995 05/09/1997 24/12/1950
Iran 04/10/2013 16/12/1959
Iraq 24/01/1976
Irlanda 01/01/1995 01/08/1992 27/05/2012 04/12/2025 01/08/1992
Islanda 01/01/1995 23/03/1995 05/05/1962 01/11/2004
Israele 01/01/1995 01/06/1996 24/03/1950
Italia 01/01/1995 28/03/1985 07/07/1884 01/12/1978
Giamaica 01/01/1995 24/12/1999
Giappone 01/01/1995 01/10/1978 15/07/1899
Giordania 11/04/2000 17/07/1972
Kazakistan 25/12/1991 19/10/2011 25/12/1991
Kenya 01/01/1995 08/06/1994 14/06/1965
Kirghizistan 20/12/1998 25/12/1991 28/04/2005 25/12/1991
Kuwait 01/01/1995
Lesotho 31/05/1995 21/10/1985 28/09/1989
Lettonia 10/02/1999 07/09/1993 12/06/2010 07/09/1993 01/07/2005
Libano 01/09/2024
Liberia 27/08/1994 27/08/1994
Libia 15/09/2005 28/09/1976
Liechtenstein 01/09/1995 18/12/2009 14/07/1933 01/04/1980
Lituania 31/05/2001 08/07/1994 03/02/2012 22/05/1994 01/12/2004
Lussemburgo 01/01/1995 30/04/1978 30/06/2022 07/10/1977
Macao – Cina 01/01/1995
Madagascar 17/11/1995 24/01/1978 21/12/1963
Malesia 01/01/1995 16/08/2006 01/01/1989
Malawi 31/05/1995 24/01/1978 06/07/1964
Maldive 31/05/1995
Mali 31/05/1995 19/10/1984 01/03/1983
Malta 01/01/1995 01/03/2007 20/10/1967 01/03/2007
Marocco 01/01/1995 08/10/1999 30/07/2017
Mauritius 01/01/1995 24/09/1976
Mauritania 31/05/1995 13/04/1983 11/04/1965
Messico 01/01/1995 01/01/1995 07/09/2003
Moldova 26/07/2001 25/12/1991 28/04/2005
Monaco 22/06/1979 29/04/1956 01/12/1991
Mongolia 29/01/1997 27/05/1991 21/04/1985
Montenegro 29/04/2012 03/06/2006 09/03/2012 03/06/2006
Mozambico 26/08/1995 18/05/2000 09/07/1998
Myanmar (Birmania) 01/01/1995
Namibia 01/01/1995 01/01/2004 01/01/2004
Nepal 23/04/2004 22/06/2001
Nicaragua 03/09/1995 06/03/2003 03/07/1996
Niger 13/12/1996 21/03/1993 05/07/1964
Nigeria 01/01/1995 08/05/2005 28/04/2005 02/09/1963
Norvegia 01/01/1995 01/01/1980 01/07/1885 01/01/2008
Nuova Zelanda 01/01/1995 01/12/1992 29/07/1931
Oman 09/11/2000 26/10/2001 16/10/2007 14/07/1999
Uganda 01/01/1995 09/02/1995 14/06/1965
Uzbekistan 25/12/1991 19/07/2006 25/12/1991
Pakistan 01/01/1995 22/07/2004
Panama 06/09/1997 07/09/2012 19/10/1996
Papua Nuova Guinea 09/06/1996 14/06/2003 15/05/1999
Paraguay 01/01/1995 28/05/1994
Paesi Bassi 01/01/1995 10/07/1979 27/12/2010 07/07/1884 07/10/1977
Perù 01/01/1995 06/06/2009 11/04/1995
Filippine 01/01/1995 17/08/2001 27/09/1965
Polonia 01/01/1995 25/12/1990 10/11/2019 01/03/2004
01/01/1995 24/11/1992 07/07/1984 01/01/1992
Qatar 13/01/1996 03/08/2011 05/07/2000
Repubblica araba siriana 26/06/2003 01/09/2024
Repubblica centrafricana 31/05/1995 24/01/1978 19/11/1963
Repubblica Democratica del Congo 01/01/1997 31/01/1975
Repubblica Dominicana 09/03/1995 28/05/2007
Repubblica Kirghisa 20/12/1998
Repubblica Democratica Popolare del Laos 02/02/2013 14/06/2006 08/10/1998
Repubblica Popolare Democratica di Corea 08/07/1980 10/06/1980
Repubblica Slovacca 01/01/1995 01/01/1993 01/01/1993
Repubblica Ceca 01/01/1995 01/01/1993 01/07/2002
Romania 01/01/1995 23/07/1979 28/04/2005 06/10/2020 01/03/2003
Regno Unito 01/01/1995 24/01/1978 22/03/2006 07/07/1884 07/10/1977
Russia 22/08/2012 29/03/1978 12/08/2009 01/07/1965
Ruanda 22/05/1996 31/08/2011 01/03/1984
Santa Lucia 01/01/1995 30/08/1996 09/06/1995
Saint Kitts e Nevis 21/02/1996 27/10/2005 09/04/1995
San Marino 04/03/1960 01/07/2009
Santa Sede 29/09/1960
Saint Vincent e Grenadine 01/01/1995 06/08/2002 29/08/1995
Samoa 10/05/2012 21/09/2013
São Tomé e Príncipe 03/07/2008 12/05/1998
Senegal 01/01/1995 24/01/1978 21/12/1963
Serbia 01/02/1997 20/08/2010 27/04/1992 01/10/2010
Seychelles 07/11/2002 07/11/2002
Sierra Leone 23/07/1995 17/06/1997 17/06/1997
Singapore 01/01/1995 23/02/1995 23/02/1995
Slovacchia 28/04/2005 01/07/2002
Slovenia 30/07/1995 01/03/1994 28/04/2005 25/06/1991 01/12/2002
Sudan 16/04/1984 16/04/1984
Sri Lanka 01/01/1995 26/02/1982 29/12/1952
Svezia 01/01/1995 17/05/1978 27/12/2007 01/07/1885 01/05/1978
Svizzera 01/01/1995 24/01/1978 01/07/2008 07/07/1884 07/10/1977
Suriname 01/01/1995 25/11/1975
Swaziland 01/01/1995 20/09/1994 12/05/1991
Tagikistan 02/03/2013 25/12/1991 25/12/1991
Taipei cinese 01/01/2002
Tanzania 01/01/1995 14/09/1999 16/06/1963
Ciad 19/10/1996 24/01/1978 19/11/1963
Thailandia 01/01/1995 24/12/2009 02/08/2008
Togo 31/05/1995 24/01/1978 10/09/1967
Tonga 27/07/2007 14/06/2001
Trinidad e Tobago 01/03/1995 10/03/1994 01/08/1964
Tunisia 29/03/1995 10/12/2001 07/07/1884
Turkmenistan 25/12/1991 25/12/1991
Turchia 26/03/1995 01/01/1996 10/10/2025 01/11/2000
Ucraina 16/05/2008 25/12/1991 28/04/2005 25/12/1991
Unione europea 01/01/1995
Uruguay 01/01/1995 18/03/1967
Vanuatu – Repubblica di 24/08/2012
Venezuela – Repubblica Bolivariana del 01/01/1995 12/09/1995
Vietnam 11/01/2007 10/03/1993 08/03/1969
Yemen 15/02/2007
Zambia 01/01/1995 15/11/2001 06/04/1965
Zimbabwe 05/03/1995 11/06/1997 18/04/1980

Stessa invenzione

Una domanda successiva DU contiene la stessa invenzione della domanda anteriore DA se (Direttive F-VI 2.2 e G2/98) l’esperto del ramo può, facendo ricorso alle sue conoscenze generali, dedurre direttamente e senza ambiguità dall’oggetto di DA l’oggetto di DU.

I disegni della domanda DA possono essere utilizzati (A88(4) CBE e T169/83).

Gli elementi menzionati nel riferimento allo stato della tecnica non possono essere presi in considerazione (Direttive F-VI 2.2).

Infine, è necessario che il contenuto di DA sia sufficientemente descritto e consenta la realizzazione dell’invenzione (T843/03).

Se la rivendicazione contiene una disclaimer ammissibile, ciò non ha incidenza sulla validità della priorità (Direttive F-VI 2.2).

Termine di 12 mesi a decorrere dalla prima domanda

Generalità

È possibile rivendicare la priorità di una domanda solo entro un periodo di 12 mesi a decorrere dalla prima domanda (A87(1) CBE).

Se tale termine non viene rispettato, è possibile richiedere una restitutio in integrum (A122 CBE), ma solo entro un termine di 2 mesi a decorrere dalla scadenza del primo termine (R136(1) CBE, Direttive A-III 6.6).

Vera prima domanda

Una prima domanda è una domanda che è stata (Direttive F-VI 1.4):

  • per la prima volta,
  • depositata in uno Stato parte della CUP (o, probabilmente, ma senza certezza, un membro dell’OMPI),
  • e riguardante la stessa invenzione di una domanda successiva.

Il principio è quindi il seguente:

Prima domanda per la priorità
Prima domanda per la priorità

Solo la domanda EP1 può rivendicare la priorità di D1, e EP1 non può rivendicare altre priorità.

Prima domanda parziale

La decisione G1/15 (che ha trattato il caso dei divisionali avvelenati) apre la strada a nuove difficoltà che cercheremo di comprendere qui.

Immaginiamo la seguente situazione (T282/12):

  • una domanda US1 rivendica un intervallo del 5-33% e una domanda US2 rivendica un intervallo del 3-33%.
  • una domanda EP è depositata rivendicando la domanda US2.
  • uno stato della tecnica intercalare (tra la priorità US2 e il deposito EP) divulga il valore del 17%.

Lo stato della tecnica è opponibile?

Nella decisione T282/12, la Camera di ricorso ritiene che la logica di G1/15 debba applicarsi, per ragioni di coerenza, alle questioni della priorità: la domanda prioritaria US2 è la prima domanda solo per la parte dell’invenzione che non è la stessa di quella della domanda precedente US1.

La Camera giudica pertanto che per l’intervallo 5-33%, US2 non è la prima domanda, e il brevetto non beneficia della priorità, mentre per l’intervallo 3-<5%, US2 è effettivamente la prima domanda e il brevetto beneficia della priorità.

Finzione di prima domanda

Principio

Per finzione, è possibile considerare una domanda successiva come « prima domanda » (Direttive F-VI 1.4.1).

Per fare ciò, è necessario rispettare le condizioni dell’A87(4) CBE :

  • la domanda successiva deve:
    • avere il medesimo oggetto della domanda precedente (vera prima domanda normalmente);
    • essere stata depositata nello o per lo stesso Stato della domanda precedente (o, probabilmente, ma senza certezza, un membro dell’OMPI),
  • la domanda precedente deve, alla data di deposito della domanda successiva,
    • essere stata ritirata, abbandonata o respinta,
    • non essere stata sottoposta a ispezione pubblica,
    • non aver lasciato sussistere diritti,
    • non aver ancora servito come base per la rivendicazione del diritto di priorità.

La domanda precedente non può più allora servire come base per la rivendicazione del diritto di priorità.

Fiction prima domanda per la priorità
Finzione di prima domanda per la priorità

In questo esempio, alla data di deposito di D2, nessun diritto sussiste per la domanda D1 e D1 non ha servito come base per un’altra rivendicazione di priorità.

Non ritirata, abbandonata o respinta

Può accadere che la domanda precedente, alla data di deposito della domanda successiva, non sia stata ritirata, abbandonata o respinta (Direttive F-VI 1.4.1).

In questo caso, la rivendicazione di priorità per la domanda successiva non è valida.

Essere stata sottoposta all’ispezione pubblica

Tale ispezione pubblica può essere, in particolare:

  • la pubblicazione in virtù dell’A93(1) CBE;
  • l’accesso al fascicolo in virtù dell’A128(1) CBE poiché il richiedente ha autorizzato un terzo ad accedervi;
  • l’accesso al fascicolo in virtù dell’A128(2) CBE se il richiedente si è avvalso della sua domanda di brevetto europeo nei confronti di un terzo.
Lasciare sussistere dei diritti

Non è molto chiaro « quali diritti » siano coperti da questa espressione.

Si può pensare ai diritti che permettono a una domanda successiva di beneficiare della data di deposito di una domanda anteriore (al di fuori della priorità) (Direttive F-VI 1.4.1):

  • le « continuation » o « continuation-in-part » americane;
  • le divisionali;
  • ecc.

In caso di dubbio, e se la rivendicazione di priorità è importante, l’UEB può invitare il richiedente a dimostrare che la domanda anteriore non ha lasciato sussistere alcun diritto (Direttive F-VI 1.4.1).

"subsister un droit"
« Subsistere un diritto »

Nel caso presentato, la domanda D1 è una prima domanda per A, B e C, mentre D2 è una prima domanda per D.

Notiamo che EP1 sarà uno A54(2) CBE per EP2 a causa della pubblicazione (per A e B).

Caso della "continuation-in-part" americana
Caso della « continuation-in-part » americana

Infatti, nel caso della « continuation-in-part », gli elementi comuni con la domanda anteriore beneficiano della sua data di deposito.

Domanda anteriore fuori CUP/OMC

Se la domanda anteriore è depositata fuori CUP/OMC, la domanda anteriore non sarà una prima domanda (poiché non avrà fatto sorgere alcun diritto di priorità, il contrario sarebbe contrario allo spirito della CUP) e non ostacolerà quindi una rivendicazione di priorità di una domanda successiva in un paese della CUP/OMC.

Domanda anteriore depositata a Timor Est
Domanda anteriore depositata a Timor Est
Domanda anteriore fuori CUP ma in un territorio membro dell’OMC

Possiamo chiederci cosa accade se:

  • la domanda anteriore è depositata fuori CUP ma in un territorio membro dell’OMC
  • la domanda anteriore è ritirata, senza aver lasciato sussistere diritti
  • una domanda successiva è depositata nello stesso territorio.

Intuitivamente, diremmo che la domanda successiva può essere considerata come una prima domanda ai sensi dell’A87(4) CBE.

Formalmente, ciò non è certo poiché la lettera dell’articolo indica « depositata nello o per lo stesso Stato » (Stato riferito agli Stati della CUP, i membri dell’OMC non sono necessariamente Stati, come Taiwan).

Personalmente, non penso che ciò costituisca un problema (cioè la domanda successiva può essere considerata come una prima domanda) poiché il fatto che l’A87(4) CBE menzioni solo gli Stati (e non un membro dell’Organizzazione mondiale del commercio come l’A87(1) CBE) sembra essere una svista del legislatore durante la modifica dell’articolo: del resto, l’articolo A87(5) CBE che fa riferimento all’A87(4) CBE menziona correttamente i membri dell’OMC.

Non avendo costituito la base per una rivendicazione di priorità

Il semplice fatto che una domanda abbia rivendicato la priorità della domanda anteriore (anche se non vi è stata alcuna pubblicazione) rende definitivo il fatto che la domanda anteriore sia una prima domanda.

Rivendicazione di priorità anteriore
Rivendicazione di priorità anteriore
Stesso richiedente

Se il richiedente non è lo stesso nella domanda (A87(4) CBE), possono accadere cose piuttosto sorprendenti.

In caso di richiedenti diversi
In caso di richiedenti diversi

Questa situazione è possibile solo se non vi è stata alcuna cessione del diritto di priorità da Z a W (T788/05).

Esaurimento del diritto di priorità

Nonostante una giurisprudenza (T998/99) che vietava di rivendicare più priorità di depositi aventi lo stesso oggetto nello stesso paese e depositati entro un termine di 12 mesi, oggi sembra che ciò sia possibile (T15/01 e T5/05).

Rivendicazione di priorità multiple

È del tutto possibile rivendicare priorità di domande riguardanti oggetti diversi. Ogni oggetto avrà allora una data diversa (A88(2) CBE).

Condizioni di forma da rispettare

Vedere l’articolo sulle esigenze connesse al deposito.

Traduzione del documento di priorità

Principio

Al momento del deposito e al momento della rivendicazione di una nuova priorità, non è necessario tradurre la domanda prioritaria.

Tuttavia, durante l’esame o in corso di opposizione (caso eccezionale « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 28 gennaio 2013, relativo alla regola 53(3) CBE modificata« , JO 2013, 150), può accadere che venga richiesta una tale traduzione: se la validità della rivendicazione di priorità è rilevante per stabilire se l’invenzione è brevettabile (cioè se viene trovato dallo Esaminatore un documento intercalare pertinente), allora una traduzione dovrà essere fornita in una delle lingue ufficiali dopo notifica dell’UEB e entro un termine perentorio (R53(3) CBE).

Tale termine perentorio è (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 28 gennaio 2013, relativo alla regola 53(3) CBE modificata« , JO 2013, 150):

  • in caso di domanda europea:
    • allineato al termine per la presentazione della richiesta di esame (R70(1) CBE) o al termine per confermare l’esame (R70(2) CBE) a seconda del caso specifico, se la validità della rivendicazione di priorità diventa rilevante nel momento in cui il rapporto di ricerca europea è completato.
    • impartito dalla divisione di esame, se la validità della rivendicazione di priorità diventa rilevante durante la procedura di esame.
  • in caso di domanda euroPCT:
    • impartito dalla divisione di esame (se l’UEB è stato ISA o SISA)
  • in caso di brevetto europeo:
    • impartito dalla divisione di opposizione, se la validità della rivendicazione di priorità diventa rilevante durante la procedura di opposizione.

L’A121 CBE è applicabile a tale termine per il richiedente, mentre l’A122 CBE è applicabile per il titolare.

Dichiarazione di traduzione integrale

È inoltre possibile fornire una dichiarazione che indichi che la domanda europea è una traduzione completa del documento di priorità (R53(3) CBE, secondo periodo).

Tale dichiarazione può essere fatta nel modulo di richiesta di rilascio (Linee guida A-III 6.8.6).

Sanzione

Se nessuna traduzione viene prodotta entro i termini, i documenti intercalari saranno considerati opponibili (cioè perdita del diritto di priorità, A90(5) CBE e R53(3) CBE, ultima frase).

Varie

Data di una rivendicazione

Principio

La data di ciascuna rivendicazione viene analizzata indipendentemente dalle altre.

Se una domanda EP depositata a t1 rivendica un oggetto A e la priorità depositata a t0 contiene l’oggetto A, allora la rivendicazione A possiede una data effettiva t0 (A89 CBE).

A e B

Se una domanda EP depositata a t2 rivendica un oggetto « A e B » e tale domanda rivendica due priorità (A a t0 e B a t1), allora la rivendicazione « A e B » possiede una data effettiva t2 (data di deposito della domanda EP).

Tale principio conoscerà un’eccezione se la priorità depositata a t1 menziona esplicitamente la priorità depositata a t0 indicando che le caratteristiche dei due documenti possono essere combinate in una maniera particolare (Linee guida F-VI 1.5).

A o B

L’uso della parola « o » indica infatti che la rivendicazione deve essere analizzata come due rivendicazioni.

Se una domanda EP depositata in t2 rivendica un oggetto « A o B » e tale domanda rivendica due priorità (A in t0 e B in t1), allora la rivendicazione « A o B » possiede due date effettive:

  • t1 per B;
  • t0 per A.

A e/o B

Una rivendicazione « A e/o B » contiene 3 oggetti: « A », « B » e « A e B ».

Designazione dello Stato della domanda prioritaria

È del tutto possibile designare nella domanda di brevetto europeo lo Stato in cui è stata depositata la domanda prioritaria (ossia priorità interna).

Ciò non è previsto dalla CUP, ma lo è nella CBE (A87(1) CBE).

È inoltre possibile nel PCT in funzione delle disposizioni nazionali applicabili per tale Stato (A8.2.b PCT).

Rinuncia a una priorità dopo la pubblicazione

Il fatto di rinunciare a una priorità dopo la pubblicazione di una domanda non ne modifica l’opponibilità o meno a un’altra domanda come stato della tecnica A54(3) CBE (Direttive G-IV 5.1).

Possono quindi verificarsi situazioni piuttosto « sorprendenti », come mostra lo schema seguente:

Anteriorizzazione reciproca ai sensi dell'A54(3) CBE
Anteriorizzazione reciproca ai sensi dell’A54(3) CBE

Pertanto, nessuna delle due domande EP1 e EP2 è nuova: esse si anteriorizzano reciprocamente ai sensi dell’A54(3) CBE.

Rivendicazione di una priorità non valida

Il fatto di rivendicare una priorità non protegge dall’opponibilità di tale domanda prioritaria.

Nella situazione seguente, la domanda prioritaria EP1 è opponibile ai sensi dell’A54(3) CBE nei confronti dell’oggetto A rivendicato da EP2, poiché la priorità non è valida.

La priorità può essere un documento A54(3) CBE
La priorità può essere un documento A54(3) CBE

Le opzioni possibili per evitare un simile problema sono:

  • inserire un disclaimer nella rivendicazione di EP2 (G1/03);
  • ritirare la domanda EP1 prima della sua pubblicazione (Direttive G-IV 5.1.1).

Priorità parziale

È del tutto possibile che una rivendicazione benefici di più date di priorità distinte per oggetti diversi (T571/10).

Ciò accade più frequentemente quando una rivendicazione propone un’alternativa, uno dei rami dell’alternativa essendo supportato dalla priorità mentre l’altro non lo è (o è supportato da un’altra priorità).

Tuttavia, non è necessario che le alternative siano enunciate come tali nella domanda, o che il termine « o » sia effettivamente utilizzato (T571/10): è sufficiente poter identificare concettualmente, mediante confronto dell’oggetto rivendicato con la divulgazione del documento di priorità, un numero limitato di oggetti alternativi chiaramente definiti.

La Grande Camera spiega al punto 6.4 della decisione G1/15 come stabilire se una priorità parziale sia valida per una rivendicazione generica di tipo « O »:

  1. determinare l’oggetto divulgato nella domanda di priorità e che è pertinente rispetto allo stato della tecnica divulgato durante il periodo di priorità,
  2. verificare se tale oggetto sia compreso nella rivendicazione della domanda che rivendica la priorità.

Se così è, la rivendicazione viene di fatto suddivisa concettualmente in due parti, la prima corrispondente all’invenzione divulgata direttamente e senza ambiguità nel documento di priorità, la seconda essendo la parte restante della rivendicazione di tipo « O », che non beneficia della priorità ma di per sé dà luogo a un diritto di priorità secondo l’A88(3) CBE.

Questo approccio è stato seguito nella decisione T260/14 o T1519/15.