Ottenimento di una data di deposito

Per ottenere una data di deposito, è necessario verificare alcune condizioni. È inoltre possibile correggere il deposito, ma solo in determinate ipotesi.

Condizioni per l’attribuzione di una data di deposito

Le tre condizioni minime

Generalità

Per ottenere una data di deposito, è sufficiente fornire (L612-2 CPI):

  • un’indicazione secondo cui è richiesto un brevetto;
  • informazioni che consentano di identificare o comunicare con il richiedente;
  • una descrizione o un rinvio a una domanda depositata anteriormente.

Indicazione secondo cui è richiesto un brevetto

Non è necessaria alcuna condizione di forma.

Pertanto, può essere presentata sul modulo fornito dall’INPI (Direttive d’esame dell’INPI, I-B I.1.1), ma nulla impedisce, a priori, di presentarla su carta libera.

Tale indicazione deve essere redatta in lingua italiana (R612-8 CPI).

Identificazione del richiedente

Sono sufficienti (Direttive d’esame dell’INPI, I-B I.1.2):

  • per una persona fisica:
    • nome e cognome;
    • se agisce per una persona giuridica in formazione, in aggiunta il nome di tale persona giuridica;
  • per una persona giuridica:
    • la denominazione ufficiale della persona giuridica (ragione sociale, ecc.), la sua forma giuridica e la sede sociale, o qualsiasi indicazione che consenta di identificarla con certezza (es. numero di partita IVA);
  • un indirizzo per la corrispondenza.

Tale identificazione deve essere redatta in lingua italiana (R612-8 CPI).

Descrizione e disegni

Per quanto riguarda la descrizione, non è richiesta alcuna particolare condizione: anche se questa non è conforme ai requisiti di forma o di sostanza (L612-2 CPI).

In breve, è sufficiente un testo vago che assomigli a una descrizione…

Non vi sono requisiti riguardanti:

Rinvio a una domanda anteriore

Principio

Invece di una descrizione, è possibile rinviare a un deposito anteriore (L612-2 CPI).

Requisiti al momento del deposito

Per tale rinvio, è necessario fornire (R612-8 CPI, quarto comma), per questa domanda anteriore:

  • la data di deposito,
  • il numero di tale domanda, l’ufficio presso il quale è stata depositata,
  • un’indicazione che tale rinvio sostituisce la descrizione e, se del caso, i disegni.

Fornitura di una copia e traduzione

Inoltre, è necessario fornire, entro 2 mesi dalla data di deposito della domanda, una copia della domanda depositata anteriormente e, se del caso, la sua traduzione in lingua italiana (R612-8 CPI, quinto comma).

Tale copia non deve necessariamente essere conforme.

Questo termine beneficia di un ricorso in ripristino: è necessario presentare tale ricorso entro 2 mesi dalla cessazione dell’impedimento, ma senza superare 1 anno dalla scadenza del termine non osservato (L612-16 CPI). Gli atti non compiuti devono essere effettuati entro tale termine.

Correzione di irregolarità

Inosservanza delle condizioni minime

In caso di inosservanza delle condizioni minime precedentemente menzionate, l’irregolarità viene notificata al richiedente: questi dispone allora di un termine di 2 mesi per correggerla (R612-8 CPI, secondo comma) a decorrere dalla ricezione della notifica (Direttive d’esame dell’INPI, I-B I.3).

Se il richiedente fornisce i documenti mancanti entro tale termine, la data di deposito è quella in cui tutti i documenti sono stati forniti (R612-8 CPI, terzo comma).

In caso contrario, la domanda di brevetto è dichiarata irricevibile e le tasse eventualmente pagate sono rimborsate (R612-8 CPI, terzo comma) alla scadenza del termine per il ricorso (Direttive d’esame dell’INPI, I-B I.3).

Tale termine beneficia di un ricorso in ripristino: è necessario presentare tale ricorso entro 2 mesi dalla cessazione dell’impedimento, ma senza superare 1 anno dalla scadenza del termine non osservato (L612-16 CPI). Gli atti non compiuti devono essere effettuati entro tale termine.

Caso particolare delle parti mancanti nella descrizione o nei disegni

Principio

Al momento del deposito, può accadere che il depositante commetta un errore nella descrizione o nei disegni (es. invio di una pagina su due).

In questa ipotesi, una correzione può essere possibile a determinate condizioni.

Correzione di irregolarità a determinate condizioni

Individuazione dell’errore/omissione e condizioni temporali

La correzione è possibile solo:

  • se il richiedente si accorge dell’errore e chiede una correzione entro un termine di 2 mesi dal deposito (R612-9 CPI, secondo comma), oppure
  • se l’INPI si accorge dell’errore del richiedente (ma nulla è garantito, R612-9 CPI, primo comma) e quest’ultimo chiede allora la correzione entro meno di 2 mesi dal ricevimento della notifica dell’INPI (R612-9 CPI, secondo comma e Direttive d’esame dell’INPI, I-B I.4).

Tale termine beneficia di un ricorso in ripristino: è necessario presentare tale ricorso entro 2 mesi dalla cessazione dell’impedimento, ma senza superare 1 anno dalla scadenza del termine non osservato (L612-16 CPI). Gli atti non compiuti devono essere effettuati entro tale termine.

Correzione con l’ausilio di un documento di priorità

Se, inoltre, la parte che è stata omessa esiste integralmente in un documento di cui si rivendica la priorità, è allora possibile correggere la propria domanda senza perdere la data di deposito iniziale (R612-9 CPI, terzo comma).

A tal fine, sarà necessario fornire entro il termine di 2 mesi sopra menzionato (R612-9 CPI, terzo comma):

  • una richiesta di correzione;
  • una copia della domanda prioritaria (salvo se già a disposizione dell’INPI):
    • indicando il punto in cui si trovano le parti mancanti in tale copia; se necessario, una traduzione in lingua francese della domanda prioritaria: indicando il punto in cui si trovano le parti mancanti in tale traduzione.

Altre correzioni

In tutte le altre ipotesi, non sarà possibile procedere alla correzione senza modificare la data di deposito (ossia che diventerà la data in cui interviene la correzione).

Pertanto, l’INPI, al ricevimento dei documenti di correzione, avviserà il depositante che tale correzione comporta una modifica della data di deposito (R612-9 CPI, secondo comma).

Il depositante disporrà quindi di un termine di 1 mese a decorrere dal deposito dei documenti per opporsi ritirando le proprie correzioni (R612-9 CPI, secondo comma) e rinunciare così alle correzioni da lui stesso proposte.

Se infine non viene apportata alcuna modifica (o non viene accettata dal depositante), si rende necessaria una « pulizia » della domanda (R612-9 CPI, quarto comma): occorre quindi rimuovere dalla descrizione ogni riferimento ai disegni mancanti affinché i terzi possano orientarsi quando la domanda sarà pubblicata!