Cessione, modifica e costituzione di diritti

Cessione

Le cessioni di brevetto devono essere constatate per iscritto (L613-8 CPI).

Licenze

È possibile concedere licenze relative a un brevetto.

Se tali licenze contengono clausole risolutive in caso di inadempimento agli obblighi del licenziatario (es. informazioni semestrali sul volume delle vendite, sulla conclusione di sub-licenze, ecc.), è opportuno che il titolare agisca prontamente in caso di inadempimento. Infatti, se il titolare non reagisce per molti anni, si riterrà che questi accetti tale stato di fatto, tanto più se ha avuto un ruolo attivo nella società licenziataria (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 7 maggio 2014).

Iscrizioni

Le iscrizioni effettuate nel RNB consentono ai giudici di presumere la titolarità dei diritti e non è necessario richiedere documenti aggiuntivi (Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 3e ch., 28 gennaio 2014).

Se gli atti di cessione e di costituzione dei diritti devono essere constatati per iscritto a pena di nullità (L613-8 CPI), la loro validità intrinseca (es. assenza di firma, vizi del consenso, ecc.) non può essere messa in discussione se non dalle parti (ossia nullità relativa, Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 3e ch., 28 gennaio 2014). In particolare, gli atti possono benissimo sfuggire alla legge francese se le parti sono straniere o ne hanno deciso così (Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 3e ch., 28 gennaio 2014).

Affiché un brevetto sia opponibile ai terzi, è necessario che un’eventuale cessione sia iscritta nel registro (L613-9 CPI) (Cour de Cassation, ch. com., RG n° 22-22.999, 24 aprile 2024). Tuttavia, una regolarizzazione in corso di causa può sanare tale inopponibilità, anche per atti di contraffazione anteriori all’iscrizione (articolo 126 del CPC).

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