
Competenze
La Grande Camera di Ricorso è competente su (A22 CBE) :
- le questioni di diritto sottoposte dalle camere di ricorso (A112 CBE).
- queste questioni possono essere poste a discrezione della camera di ricorso: le parti non possono obbligare la camera di ricorso a porre una questione;
- queste questioni devono essere poste se la camera di ricorso ritiene necessario discostarsi da un’interpretazione o da una spiegazione contenuta in un parere o in una decisione della Grande Camera di Ricorso (A21 RPCR);
- se una questione è posta, le parti sono quelle del ricorso;
- le questioni di diritto sottoposte dal presidente dell’UEB se esistono decisioni divergenti emesse da camere di ricorso (A112 CBE);
- se le decisioni non sono veramente divergenti, la questione è irricevibile (G3/95).
- le richieste di revisione (A112bis CBE).
Pareri e decisioni
Composizione
Principio
La Grande Camera di Ricorso è composta da (A22 CBE) 5 giuristi e 2 tecnici.
Ricusa di un membro della Grande Camera di Ricorso
Se un membro della Grande Camera di Ricorso è sospettato di parzialità, una parte può chiedere la ricusazione di tale membro (A24(3) CBE).
A priori, il fatto che un membro della divisione di opposizione sia un ex dipendente del depositante non è una ragione sufficiente per dichiarare che tale membro è parziale (T143/91). Ciò si applica a priori ai membri della Grande Camera di Ricorso.
Se un membro di una camera ha un legame familiare stretto con una parte, è opportuno che tale membro si astenga (G1/05). Ciò si applica a priori ai membri della Grande Camera di Ricorso.
A priori, i presidenti o vicepresidenti dell’UEB responsabili di una Direzione Generale (e quindi subordinati al presidente dell’UEB) non possono essere membri della Grande Camera poiché un conflitto di interessi potrebbe derivare da tale funzione (R19/12).
Decisione
Se una questione è posta da una camera di ricorso (A112(1) a) CBE), la grande camera emette una decisione e vincola quindi la camera di ricorso (A112(3) CBE).
Il rinvio alla grande camera (che è una decisione della camera di ricorso) contiene (A23(2) RPCR) :
- l’indicazione che è stata emessa dalla camera di ricorso ;
- la data in cui è stata emessa ;
- i nomi del presidente e degli altri membri della camera di ricorso che vi hanno partecipato ;
- la designazione delle parti e dei loro rappresentanti ;
- l’esposizione sommaria dei fatti ;
- la questione che la camera deferisce alla Grande Camera di ricorso
- la questione non deve essere posta in relazione a punti già decisi (T79/89) ;
- una presunta contraddizione con le direttive o una decisione precedente di una camera di ricorso non permette di adire la Grande Camera (T603/89) ;
- la questione deve essere posta se la camera ritiene di discostarsi da un parere o da un’interpretazione della Grande Camera (A21 RPCR)
- il contesto in cui la questione si è posta.
Naturalmente, affinché una questione sia posta alla grande camera, è necessario che il ricorso sia ammissibile (a meno che la questione non riguardi proprio questa ammissibilità, G3/99).
La procedura di ricorso è quindi sospesa e ripresa dopo la decisione della Grande Camera.
Parere
Se una questione è posta dal presidente dell’UEB, la grande camera emette un parere.
Il presidente può adire la Grande Camera solo se due decisioni di due camere di ricorso diverse sono divergenti su una questione (A112(1) b) CBE). Riguardo alla camera giuridica, è sufficiente che la sua composizione sia diversa (G4/98, poiché esiste una sola camera di ricorso giuridica).
Se uno dei membri della grande camera possiede un’opinione divergente dall’opinione principale.
Sono possibili anche osservazioni di terzi.
La grande camera di ricorso non è vincolata dalle sue decisioni o pareri precedenti.
Sospensione delle procedure di primo grado
Le procedure di primo grado possono essere sospese durante l’adizione della Grande Camera se (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, datato 1 settembre 2006, relativo alla sospensione delle procedure« , JO 2006, 538 e Direttive E-VI 3) :
- una parte lo richiede esplicitamente ;
- il primo grado è dell’avviso che il risultato di questa istanza dipenda interamente dalla decisione o dal parere della Grande Camera.
La richiesta di revisione
Decisioni impugnabili
Le decisioni impugnabili sono quelle delle camere di ricorso, se (A112bis(2) CPE) :
- un membro della camera di ricorso ha partecipato alla decisione in violazione dell’A24(1) CPE (cioè condizione di revoca) :
- ha un interesse personale,
- ha agito in qualità di rappresentante di una delle parti
- ha preso parte alla decisione che è oggetto del ricorso.
- un membro della camera di ricorso ha partecipato alla decisione nonostante la sua ricusazione (presa conformemente all’A24(4) CPE) ;
- una persona non avente la qualifica di membro delle camere di ricorso ha partecipato alla decisione ;
- la procedura di ricorso è stata viziata da una violazione fondamentale dell’A113 CPE;
- diritto di essere ascoltato non rispettato (A113(1) CPE).
- La Grande Camera ha precisato nella decisione R6/22 che affinché una richiesta di revisione sia ricevibile, un’obiezione secondo la regola 106 CPE deve essere esplicitamente formulata e riconosciuta come tale dalla Camera. Un semplice riferimento al diritto di essere ascoltato (A113(1) CPE) non è sufficiente. La parte deve insistere per ottenere una risposta chiara dalla Camera, altrimenti la richiesta di revisione sarà irricevibile (punti 2.3 e 2.4 dei motivi).;
- decisione non fondata su un testo accettato dal richiedente/titolare (A113(1) CPE) ;
- diritto di essere ascoltato non rispettato (A113(1) CPE).
- la procedura di ricorso è stata viziata da un altro vizio fondamentale di procedura come definito nel regolamento di esecuzione (R104 CPE) :
- la camera di ricorso non ha concesso una procedura orale sebbene questa fosse richiesta dal ricorrente (R116(1) CPE),
- la camera di ricorso ha emesso la sua decisione, ma senza pronunciarsi su una richiesta pertinente per tale decisione.
- un’infrazione penale stabilita nelle condizioni previste dal regolamento di esecuzione (accertata e non condannata in una decisione passata in giudicato, R105 CPE) ha potuto avere un’incidenza sulla decisione (es. corruzione).
Questi motivi devono essere stati sollevati nella fase di ricorso dal ricorrente (R106 CPE) in modo non ambiguo e indicando quale vizio è contestato (R4/08) ed essere stati respinti dalla camera di ricorso.
Questo principio conosce due eccezioni :
- se il motivo riguarda un’infrazione penale,
- se l’obiezione non ha potuto essere sollevata durante la procedura di ricorso.
Se non è stato il caso, la richiesta è irricevibile (A112bis(5) CPE insieme R108(1) CPE).
È necessario che siano state rese dopo il 13 dicembre 2007.
Ricorrente
Il ricorrente deve essere una persona a cui la decisione di ricorso non ha dato ragione (A112bis(1) CPE).
In caso contrario, la Grande Camera respinge la richiesta di revisione come irricevibile (A112bis(5) CPE insieme R108(1) CPE).
Richiesta
Contenuto
La richiesta deve contenere:
- il nome del richiedente e il suo indirizzo (secondo le prescrizioni della R41(2) c) CPE) (R107(1) a) CPE) ;
- il numero della decisione da revisionare (R107(1) b) CPE) ;
- i motivi della revisione (vedi sopra) (R107(2) CPE) ;
- i fatti e le prove (R107(2) CPE).
Problemi sull’identificazione dell’opponente
Un errore maggiore nell’identificazione del richiedente (es. è impossibile identificare del tutto il richiedente), esiste un’irregolarità (ai sensi della R108(1) CPE) e la richiesta di revisione deve essere respinta come irricevibile (a meno che il richiedente non vi abbia rimediato entro il termine di revisione, analogia delle Linee guida D-IV 1.2.2.1 vi): una correzione dell’errore può comunque essere richiesta oltre il termine di revisione ai sensi della R139 CPE (analogia di T219/86).
Un errore minore nell’identificazione del richiedente (es. condizioni formali non rispettate), esiste un’irregolarità (ai sensi della R108(2) CPE) e questa può essere corretta dopo invito della cancelleria della grande camera (« Decisione della Grande Camera di ricorso del 12 novembre 2007 riguardante i compiti affidati alla cancelleria della Grande Camera di ricorso », GU 1/2009, supplemento, III.2, A2(2)), anche dopo il termine di revisione, analogia delle Linee guida D-IV 1.2.2.2 i)).
L’A121 CPE è applicabile a questo termine quando si tratta di una revisione relativa a una procedura di concessione.
L’A122 CPE è applicabile a questo termine solo per il titolare.
Problemi sulla decisione da revisionare
Se nessuna decisione è indicata, la richiesta di revisione deve essere respinta come irricevibile (R108(1) CPE e R107(1) b) CPE).
Problemi su motivi, fatti e prove
Se i motivi, i fatti e le prove non sono esposti, la richiesta di revisione deve essere respinta come irricevibile (R108(1) CPE e R107(1) b) CPE).
Luogo di deposito
La richiesta di revisione deve essere depositata direttamente presso l’UEB (R109(1) CPE insieme A108 CPE): Berlino, L’Aia o Monaco (Linee guida D-III 1).
Se l’opposizione è depositata altrove (es. ufficio nazionale, agenzia di Vienna, ecc.), una trasmissione è possibile (ma non esiste alcun obbligo Linee guida D-IV 1.2.2.1 i), ma la data importante rimane la data di ricezione finale da parte dell’UEB (analogia di T522/94).
Firma
La richiesta di revisione deve essere firmata a mano dal richiedente o dal rappresentante (R107(3) CBE e R50(3) CBE).
Un paragrafo o delle iniziali non sono sufficienti (analogia delle Linee Guida D-III 3.4).
Se la richiesta non è firmata, l’agente delle formalità invita il richiedente a rimediare a questa irregolarità entro un termine stabilito (R50(3) CBE).
Se l’irregolarità non è corretta entro il termine stabilito, la richiesta è considerata non presentata (analogia delle Linee Guida D-IV 1.2.1 ii)).
L’A121 CBE è applicabile quando si tratta di una revisione relativa a una procedura di concessione.
L’A122 CBE è applicabile solo per il titolare.
Obbligo
In linea di principio, questa richiesta deve essere dattiloscritta o stampata (R107(3) CBE e R50(2) CBE).
La richiesta può essere depositata per via elettronica (« Decisione del Presidente dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, del 9 maggio 2018, relativa al deposito elettronico di documenti« , JO 2018, A45) o per telefax, ma una conferma può essere richiesta su invito dell’UEB (« Decisione del Presidente dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, del 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e altri documenti per telefax« , JO 2019, A18).
Se questa conferma non è ricevuta nei termini, la richiesta è considerata non presentata.
Un margine di 2,5 cm deve essere riservato sul lato sinistro del foglio (R107(3) CBE e R50(2) CBE).
In caso contrario, la domanda è respingibile come inammissibile (R108(1) CBE).
Preferenza
Preferibilmente, la richiesta di revisione deve rispettare le condizioni della R49(3) CBE (R107(3) CBE) :
- i fogli devono essere preferibilmente in formato A4 e utilizzati in formato verticale (tranne eventualmente per i disegni, le tabelle o le formule matematiche) ;
- i fogli devono essere preferibilmente numerati con una cifra araba centrata in alto del foglio (ma senza essere nel margine) ;
- per i testi dattiloscritti, l’interlinea deve essere preferibilmente di 1,5 ;
- tutti i testi devono essere preferibilmente con un carattere le cui maiuscole hanno almeno 2,1 mm di altezza (la dimensione dipende dal carattere scelto quindi attenzione) e in nero ;
- i margini non possono essere preferibilmente inferiori allo schema seguente :
Lingua
Richiesta
La richiesta di revisione deve essere depositata in una lingua ufficiale dell’UEB (ovvero tedesco, francese, inglese, R3(1) CBE).
Tuttavia, è possibile depositare la richiesta di opposizione nella lingua ufficiale di uno Stato membro se il richiedente ha il proprio domicilio (o la propria sede sociale) in tale Stato, o se è un cittadino di tale Stato con domicilio all’estero, e tale Stato ha una lingua ufficiale diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese (A14(4) CBE).
Una traduzione deve essere presentata (A14(4) CBE) al più presto simultaneamente con il documento non tradotto (G6/91) in una delle lingue ufficiali dell’ufficio, indipendentemente dalla lingua della procedura (Linee guida A-VII 2) e entro il termine più lungo tra i seguenti:
- un termine di 1 mese a partire dalla data di presentazione del documento (R6(2) CBE, e non a partire dalla fine del termine).
- il termine per la richiesta di revisione (R6(2) CBE).
L’A121 CBE è applicabile quando si tratta di una revisione relativa a una procedura di concessione.
L’A122 CBE è applicabile solo per il titolare.
Se la traduzione richiesta non viene prodotta entro i termini, la richiesta di revisione è considerata non presentata (A14(4) CBE, ultima frase).
Prove, stato della tecnica, ecc.
Gli altri documenti che servono come prove possono essere prodotti in qualsiasi lingua (anche se una traduzione può essere richiesta entro un termine che non può essere inferiore a 1 mese, R3(3) CBE).
Termine
Questa richiesta deve essere presentata entro 2 mesi dalla notifica scritta della decisione (A112bis(4) CBE, tranne nel caso di un’infrazione penale dove il termine è allora di 2 mesi a partire dalla constatazione di tale infrazione, ma senza superare 5 anni).
A priori (per analogia con T389/86), la richiesta dovrebbe essere validamente presentata se è presentata prima della notifica della decisione.
Se la richiesta è presentata fuori termine, dovrebbe essere considerata non presentata.
L’A121 CBE non è applicabile.
L’A122 CBE è applicabile per il richiedente o il titolare (ma probabilmente non per il termine di 5 anni), ma non per l’opponente, l’inventore, ecc.
Questa restitutio in integrum deve essere presentata entro un termine di 2 mesi a partire dalla scadenza di tale termine (R136(1) CBE).
Tassa di revisione
Principio
La richiesta di revisione è considerata presentata solo dopo il pagamento della tassa di revisione (A112bis(4) CBE, da pagare entro il termine prescritto).
Questa tassa è di 2760 € (A2(1).11bis RRT).
Può essere pagata dopo la richiesta (R108 CBE, ultima frase).
In generale, la parte che presenta la richiesta di revisione non sarà notificata di un mancato pagamento della tassa, a meno che l’omissione non sia evidente dalle circostanze (G2/97).
Se questa tassa non viene pagata entro i termini, la richiesta di revisione è considerata non presentata (A112bis(4) CBE).
Riduzione
Riduzione prima del 1° aprile 2014
Se la richiesta di revisione è stata presentata nella lingua ufficiale di uno Stato membro e se l’opponente ha il suo domicilio (o la sua sede sociale) in questo Stato, o se è un nazionale di questo Stato avente il domicilio all’estero, e se questo Stato ha una lingua ufficiale diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese, la tassa può essere ridotta del 20% (A14 RRT).
La riduzione sarà concessa solo se la traduzione è fornita al più presto insieme alla richiesta di revisione (G6/91).
Riduzione a partire dal 1° aprile 2014
Per le domande depositate (entrate in fase) a partire dal 1° aprile 2014, nessuna riduzione è possibile (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2013 che modifica la regola 6 del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo e l’articolo 14(1) del regolamento relativo alle tasse« , JO 2014, A4).
Esame della richiesta
Effetto della richiesta
La richiesta di revisione non ha effetto sospensivo (A112bis(3) CBE).
Competenze e composizioni
La grande camera decide sulle richieste di revisione (A22(1) c) CBE):
- 2 membri giuristi e 1 membro tecnico (R109(2) a) CBE),
- quando esamina le richieste di revisione (ricevibilità) e respinge quelle che sono manifestamente irricevibili o infondate;
- 4 membri giuristi e 1 membro tecnico (R109(2) b) CBE),
- durante l’analisi del merito della richiesta.
- questa formazione è in realtà la stessa che per la ricevibilità, ma completata da 2 membri giuristi (A2(3) RPGCR).
La presidenza è assicurata da un membro giurista.
Esame della ricevibilità della richiesta
Principio
La grande camera esamina se la richiesta contiene delle irregolarità (vedere di seguito).
Se esistono irregolarità e non possono più essere corrette, la richiesta di revisione è respinta come irricevibile (R108(1) CBE e R108(2) CBE).
Questo respingimento deve essere preso all’unanimità dei 3 membri (R109(2) a) CBE).
Se un tale respingimento non è votato all’unanimità, la richiesta è trasmessa alla Grande Camera senza parere sul merito nella formazione a 5 membri (A17 RPGCR).
Irregolarità da correggere entro il termine di presentazione della domanda
In primo luogo, l’UEB verifica (R108(1) CBE) la conformità della domanda alle disposizioni relative:
- alla qualità del richiedente (A112bis(1) CBE),
- alla validità dei motivi invocati (A112bis(2) CBE),
- all’esposizione sufficiente dei motivi, fatti e prove nella domanda (R107(2) CBE),
- alla data di presentazione della domanda (A112bis(4) CBE),
- alla presentazione dell’obiezione relativa al vizio sostanziale nella fase del ricorso (R106 CBE) o se l’infrazione penale è accertata (R105 CBE)
- alla designazione della decisione impugnata (R107(1) b) CBE).
Queste irregolarità possono / devono essere corrette entro il termine di presentazione della domanda di revisione (cioè 2 mesi dalla notifica della decisione, R108(1) CBE).
A questo stadio della procedura, le eventuali altre parti non partecipano (R109(3) CBE).
Se alla fine del termine di presentazione della domanda di revisione persistono irregolarità, la domanda di revisione è respinta come irricevibile (R108(1) CBE).
Irregolarità da correggere entro un termine stabilito
Se le disposizioni relative al nome e all’indirizzo del richiedente (R107(1) a) CBE) non sono rispettate, l’UEB stabilisce un nuovo termine per il richiedente per correggere questa irregolarità e se questa non è corretta entro i termini, la domanda di revisione è respinta come irricevibile (R108(2) CBE).
Domanda ricevibile
Se la domanda non presenta alcuna irregolarità menzionata precedentemente, la domanda è quindi esaminata nel merito.
Esame del merito della domanda
Procedura
La procedura è la stessa che per le camere di ricorso (R109(1) CBE).
Tuttavia, la procedura davanti alla grande camera è una procedura semplificata e alcuni termini stabiliti possono essere abbreviati (R109(1) CBE insieme R132(2) CBE).
Il richiedente può essere convocato a una procedura orale se ne fa richiesta o d’ufficio. Il termine di citazione può essere più breve dei 2 mesi minimi (R109(1) CBE insieme R115(1) CBE).
Decisione
Se la richiesta è fondata, la Grande Camera di ricorso (A112bis(5) CBE e R108(3) CBE) :
- annulla la decisione della camera di ricorso ;
- ordina la riapertura della procedura davanti alla camera di ricorso ;
- ordina il rimborso della tassa di revisione (R110 CBE) se la procedura è riaperta davanti alle camere di ricorso.
Un sostituzione dei membri della camera di ricorso che hanno partecipato alla decisione annullata può essere ordinata. Può anche richiedere, in modo eccezionale, che l’affare sia trattato da un’altra camera di ricorso.
Il rigetto della richiesta non è suscettibile di ricorso (A106 CBE).
Tassa annuale
Può accadere che una scadenza non sia stata pagata tra la decisione della camera di ricorso e la decisione di revisione corrispondente.
In questa ipotesi, è necessario pagare queste tasse annuali secondo il principio dettagliato (R51(5) a) CBE e R51(5) b) CBE) nella figura seguente :
Protezione dei terzi
Se tra la decisione di ricorso e la decisione di revisione, un terzo ha iniziato in buona fede preparativi seri con l’obiettivo di sfruttare l’oggetto del brevetto (A112bis(6) CBE), questi sarà concesso una licenza gratuita :
- per la sua azienda ;
- o per i bisogni di quest’ultima.


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