Una volta depositata la domanda e fornita la traduzione (se del caso), l’ultimo passaggio spetta all’UEB: è quest’ultimo che esamina la domanda e registra l’effetto unitario.
L’esame da parte dell’UEB
L’UEB — all’interno di una divisione dedicata alla protezione unitaria — verifica che siano soddisfatte le condizioni della regola 6 delle regole relative alla protezione unitaria conferita da un brevetto (UPR): deposito entro il termine di un mese, identità del fascio di rivendicazioni per tutti gli Stati partecipanti e traduzione conforme al regime transitorio.
La registrazione
Se tutto è in ordine, l’UEB registra l’effetto unitario nel Registro della protezione unitaria (regola 7 UPR). In caso contrario, la domanda viene respinta (vedi Il rifiuto dell’effetto unitario e i ricorsi).
Un effetto retroattivo
Sottigliezza cronologica che ha la sua importanza: l’effetto unitario è registrato alla data della registrazione, ma si considera che abbia avuto effetto alla data di pubblicazione della menzione del rilascio (articolo 4 del regolamento 1257/2012). Non vi è quindi alcun «vuoto» tra il rilascio e l’effetto unitario.
Il Registro della protezione unitaria
Questo registro, tenuto dall’UEB, è l’equivalente unitario del registro nazionale dei brevetti. È consultabile pubblicamente tramite il Registro europeo dei brevetti e riporta (regola 16 UPR), oltre all’effetto unitario stesso:
- l’identità del titolare e del suo rappresentante;
- le licenze e i trasferimenti, comprese le dichiarazioni di licenza di diritto;
- la limitazione, la revoca e la decadenza del titolo.
Poiché il brevetto unitario è un oggetto di proprietà indivisibile, tali iscrizioni valgono per l’intero territorio coperto: non è possibile iscrivere un trasferimento «solo per metà dei paesi».