Una volta passata la procedura orale, i giudici possono prendere la decisione di merito.
Contenuto della decisione
Questa decisione di merito può comportare:
- ingiunzioni permanenti (regola 118.1 del regolamento di procedura e articolo 63 dell’Accordo sulla Giurisdizione unificata del brevetto);
- misure correttive (regola 118.1 del regolamento di procedura e articolo 64 dell’Accordo sulla Giurisdizione unificata del brevetto) come:
- un ritiro dei prodotti;
- una distruzione;
- etc.
- la comunicazione di informazioni (regola 118.1 del regolamento di procedura e articolo 67 dell’Accordo sulla Giurisdizione unificata del brevetto) riguardante l’origine dei prodotti o la base della contraffazione;
- l’attribuzione di danni e interessi (regola 118.1 del regolamento di procedura e articolo 68 dell’Accordo sulla Giurisdizione unificata del brevetto);
- la pubblicazione della decisione (regola 118.1 del regolamento di procedura e articolo 80 dell’Accordo sulla Giurisdizione unificata del brevetto).
Anche se normalmente esiste una procedura separata per la fissazione delle spese (regola 150 e seguenti del regolamento di procedura), è possibile che il tribunale chieda in anticipo alle parti le spese che cercheranno di recuperare (regola 118.5 del regolamento di procedura).
Per maggiori dettagli sui danni, sulle misure correttive e sull’ingiunzione, si prega di consultare l’articolo su Ingiunzioni e misure correttive.
Precisazioni
Decisione in materia di contraffazione
È del tutto possibile che la decisione (ovvero riguardante la contraffazione) sia condizionata al fatto che il brevetto non sia giudicato nullo (regola 118.2 a del regolamento di procedura).
Decisione in materia di nullità
Riguardo alle azioni di nullità, i giudici possono rendere decisioni di nullità totale o parziale (regola 118.3 del regolamento di procedura e articolo 65 dell’Accordo sulla Giurisdizione unificata del brevetto).
In particolare, se le cause di nullità influiscono sul brevetto solo parzialmente, deve essere fatta una modifica delle rivendicazioni per permettere una revoca parziale. Questo è abbastanza importante perché non è l’approccio dell’UEB.
Estensione dell’oggetto di un brevetto e annullamento parziale
La Giurisdizione unificata del brevetto (JUB) ha statuito su un caso riguardante l’estensione dell’oggetto di un brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale. Nella decisione ORD_598482/2023, la JUB ha revocato il brevetto per estensione dell’oggetto, ricordando i criteri rigorosi di valutazione delle modifiche apportate a un brevetto.
Questa decisione sottolinea che le modifiche proposte nelle richieste sussidiarie possono essere respinte se non rispettano i requisiti di chiarezza (articolo 84 CBE) o se estendono l’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale (regola 30.1 c) RdP e regola 50.2 RdP).
Inoltre, la JUB ha precisato che l’articolo 65(3) dell’Accordo sulla Giurisdizione unificata del brevetto (AJUB) permette un annullamento parziale di un brevetto, ma che questa possibilità non si applica alle richieste sussidiarie di modifica che non rispettano i criteri legali. Questa decisione rafforza così la coerenza tra le pratiche della JUB e quelle dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) in materia di estensione dell’oggetto di un brevetto.