In questa parte, esamineremo come il diritto dell’Unione possa applicarsi alle nostre procedure in materia di brevetti e come esso funzioni.
Applicazione del diritto dell’Unione
Se la JUB è competente
Se la JUB è competente, il diritto UE è direttamente applicabile.
Infatti, l’accordo sulla JUB precisa che la corte deve applicare il diritto dell’Unione (articoli 20 e 24 dell’accordo JUB).
Se la JUB non è competente
Se la JUB non è competente, il diritto dell’Unione normalmente non deve essere preso in considerazione poiché la CBE è una fonte di diritto internazionale e non del diritto dell’Unione.
Tuttavia, l’UEB può riconoscere alcuni principi generali di diritto comuni a tutti gli Stati membri (e poiché un gran numero di Stati membri sono anche membri dell’Unione…) (D11/91).
Interpretazione del diritto dell’Unione
Si pone necessariamente la questione dell’interpretazione del diritto dell’Unione.
Infatti, è importante sapere alcune cose prima di procedere:
- la CGUE si riserva il diritto esclusivo di effettuare tale interpretazione, altrimenti sorgerebbero divergenze interpretative e l’omogeneità dell’applicazione del diritto sarebbe compromessa (Articolo 267 TFUE);
- solo i tribunali nazionali possono porre questioni pregiudiziali di interpretazione (cioè un tribunale internazionale non ha questa capacità) (Articolo 267 TFUE).
Pertanto, per consentire alle corti della JUB di presentare questioni pregiudiziali e applicare correttamente il diritto dell’Unione, le diverse parti che hanno negoziato la JUB hanno abilmente fatto in modo che una corte della JUB sia in realtà un tribunale nazionale (o più precisamente, un tribunale comune di ogni paese membro, articolo 1 dell’accordo JUB).
Era del resto un obbligo secondo il parere della CGUE sull’antenato della JUB (parere 1/09 dell’8 marzo 2011, CGUE).
Questo tribunale « comune » semplifica comunque molto le cose in pratica, e in particolare per l’esecuzione delle decisioni: infatti, quando un tribunale della JUB emette una decisione, si tratta di una decisione di un tribunale francese, belga, tedesco, ecc.
Fonti del diritto dell’Unione
Trattati dell’Unione
L’Unione europea è regolata da numerosi trattati storici, ma due trattati principali possono essere citati:
Fonti derivate
Il diritto derivato dell’Unione europea è composto dalle altre fonti di diritto dell’Unione, definite nell’articolo 288 TFUE:
- regolamenti, equivalenti alle leggi nazionali a livello dell’Unione: stabiliscono norme direttamente applicabili in ogni Stato;
- direttive, con uno status giuridico originale: destinate a tutti gli Stati o talvolta ad alcuni di essi, definiscono obiettivi obbligatori ma lasciano in linea di principio agli Stati la libertà sui mezzi da impiegare, entro un termine determinato;
- decisioni, obbligatorie per un numero limitato di destinatari;
- raccomandazioni e pareri, che non vincolano gli Stati ai quali sono rivolti. La Corte di giustizia dell’Unione europea ritiene tuttavia che una raccomandazione possa servire all’interpretazione del diritto nazionale o dell’Unione.
Questo diritto derivato è di gran lunga il più abbondante.
Diritti fondamentali e principi generali del diritto dell’Unione
Non esiste un elenco chiuso dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell’Unione, ma possiamo citare:
- Diritti fondamentali
- il diritto di proprietà;
- la libertà di esercitare un’attività professionale;
- l’inviolabilità del domicilio;
- la libertà di opinione;
- la protezione della famiglia;
- la protezione della vita privata;
- la libertà di religione e di credo;
- la parità di trattamento;
- Principi generali
- la supremazia del diritto dell’Unione;
- il principio di sussidiarietà;
- il rispetto dei diritti fondamentali;
- il principio di proporzionalità.
Tra i diritti fondamentali, occorre notare un certo numero di diritti assoluti (ossia che non tollerano eccezioni) come il divieto della tortura.
Naturalmente, affinché un principio sia riconosciuto come principio generale del diritto dell’Unione, è necessario un certo numero di indizi e la semplice menzione di un concetto nei trattati non è sufficiente a renderlo generale (es. C-147/13, in cui la Spagna sosteneva che l’uso di tutte le lingue dell’Unione fosse un principio generale e si opponeva quindi a che le lingue dinanzi all’UEB si limitassero a tre lingue ufficiali).
Carta dei diritti fondamentali
Proclamata una prima volta a Nizza il 7 dicembre 2000 e poi ufficialmente adottata nella sua versione definitiva dai presidenti della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea il 12 dicembre 2007, la Carta dei diritti fondamentali ha acquisito forza giuridica vincolante con il trattato di Lisbona.
L’articolo 6 TUE prevede infatti, al suo primo paragrafo, che questa Carta abbia « lo stesso valore giuridico dei trattati ».
Per quanto riguarda i diritti della proprietà intellettuale, questa Carta ricorda, nel suo articolo 17, che i diritti di proprietà intellettuale devono essere protetti.
Accordi esterni conclusi dall’UE
Gli accordi esterni sono convenzioni concluse tra, da un lato, l’Unione europea con o senza i suoi Stati membri, e dall’altro, paesi terzi, raggruppamenti regionali o organizzazioni internazionali.
Ad esempio, gli accordi conclusi nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sono accordi esterni.
Giurisprudenza della CGUE
La giurisprudenza comprende le sentenze delle due giurisdizioni della Corte di giustizia dell’Unione europea:
- la Corte di giustizia e
- il Tribunale.
Questa giurisprudenza è particolarmente importante poiché consente di assicurare un’interpretazione unificata dei trattati.
Naturalmente, questa giurisprudenza definisce occasionalmente i principi generali del diritto dell’Unione (visti in precedenza) nonché i diritti fondamentali.
Gerarchia delle fonti del diritto
Al fine di sintetizzare la gerarchia delle fonti del diritto dell’Unione menzionate in precedenza, possiamo realizzare il seguente grafico:

Equilibrio tra le diverse fonti del diritto
Introduzione
Se due fonti del diritto, di livelli gerarchici diversi, si contrappongono, la fonte con la gerarchia superiore prevale.
Ciò è ovvio, ma possiamo incontrare maggiori difficoltà quando queste due fonti sono dello stesso « livello », ad esempio:
- se il principio di parità di trattamento si contrappone al principio della proprietà;
- se il principio della libera circolazione si contrappone al principio della salute pubblica.
Equilibrio nel campo della PI
Il campo della PI comporta una serie di situazioni in cui i diritti di PI interferiscono con principi dell’Unione:
- diritto di proprietà;
- diritto alla vita privata (es. sistema di filtraggio, C-160/15, 8 settembre 2016, CGUE);
- libertà di impresa (C-160/15, 8 settembre 2016, CGUE);
- libertà di espressione (es. riutilizzo di un’opera per fini politici o commerciali, C-201/13, 3 settembre 2014, CGUE);
- ecc.
È quindi necessario valutare ogni situazione tenendo presente il principio di proporzionalità.
Principio di proporzionalità
Questo principio di proporzionalità è un principio generale dell’Unione (Causa 11/70, 17 dicembre 1970, CGCE, ora codificato dall’Art 5.4 TUE e Art 52.1 della Carta dei diritti fondamentali).
Normalmente, questo principio di proporzionalità dovrebbe essere applicato verificando un test in tre fasi:
- verifica che la legge sia utile (ossia raggiunga effettivamente lo scopo prefissato);
- verifica che la legge sia necessaria (ossia non esista un altro mezzo per raggiungere lo scopo prefissato, tenuto conto del suo impatto);
- verifica che la legge sia equilibrata rispetto al principio che mette in discussione.
Tuttavia, può accadere che la CGUE sia più flessibile e applichi solo i primi due test (C-58/08 dell’8 giugno 2010, CGCE) o unicamente l’ultimo test (C-70/10 del 24 novembre 2011, CGCE).
Può persino accadere che la CGUE richieda solo che la norma dell’Unione in questione non sia manifestamente sproporzionata (C-331/88, CGCE).
Insomma, questo principio di proporzionalità è piuttosto flessibile 🙂