Principio
Può capitare che un’invenzione comprenda sia caratteristiche tecniche che non tecniche (Linee guida G-VII 5.4), se queste sono considerate isolatamente.
Tuttavia, il fatto che una caratteristica sia non tecnica non è sufficiente di per sé per escluderla dal ragionamento sull’attività inventiva: è errato concludere che l’oggetto rivendicato non sia un’invenzione solo perché le caratteristiche non tecniche apportano un contributo allo stato della tecnica (T154/04).
Queste caratteristiche « non tecniche » possono contribuire pienamente all’attività inventiva se contribuiscono al carattere tecnico dell’invenzione per risolvere un problema tecnico (T336/14).
Così, la domanda che ci si pone nel contesto di un’invenzione « mista » è: le caratteristiche contribuiscono al carattere tecnico dell’invenzione?
Pertanto, il criterio della tecnicità o meno della caratteristica (presa singolarmente) non è il criterio pertinente: bisogna considerare il criterio del contributo al carattere tecnico dell’invenzione presa nella sua globalità.
Un ragionamento del tipo « l’invenzione non è inventiva perché l’unico contributo tecnico è l’uso di un computer » non è accettabile (T471/05 o T625/11).
Procedura da seguire
Caratteristiche che non contribuiscono al carattere tecnico?
Le caratteristiche che non contribuiscono al carattere tecnico dell’invenzione non possono sostenere l’esistenza di un’attività inventiva (T641/00). Tuttavia, possono essere utilizzate nella formulazione del problema tecnico, come specifiche da rispettare.
Questo può essere il caso, ad esempio, quando una caratteristica aiuta a risolvere solo un problema non tecnico, come un problema che si pone in un campo escluso dalla brevettabilità (Linee guida G-VII 5.4).
A titolo di esempio, il funzionamento specifico di una rete neurale volto ad accelerare il suo apprendimento non risolve un problema tecnico poiché mira piuttosto a risolvere un problema matematico (T702/20).
Caratteristiche che contribuiscono al carattere tecnico?
Principio
Per identificare queste caratteristiche non tecniche (ma che devono essere considerate per l’attività inventiva), è necessario identificare le fasi che hanno un contributo tecnico (Linee guida G-VII 5.4).
Aiuto dell’uomo d’affari o procedimento amministrativo
Il concetto di « persona d’affari » (o « imprenditore ») può aiutare a distinguere le considerazioni commerciali (amministrative) dalle considerazioni tecniche, poiché questa persona può formulare solo esigenze commerciali senza integrarvi aspetti tecnici (T1463/11).
Se la persona d’affari non è in grado di formulare un’esigenza, questa esigenza/caratteristica ha tutte le probabilità di essere tecnica (T2314/16).
Se la caratteristica ha un senso per l’uomo d’affari perché corrisponde a un’organizzazione del suo business (ad esempio, intervallo di numeri di produzione di un prodotto), questa caratteristica ha tutte le probabilità di essere non tecnica (T232/14).
Ad esempio, un’autenticazione con password unica non sarà considerata puramente amministrativa (e quindi non tecnica) poiché va ben oltre ciò che l’uomo d’affari può comprendere o specificare (T1408/18).
Procedura
Per effettuare un’analisi rigorosa, le linee guida (Linee guida G-VII 5.4) propongono un approccio sistematico basato sull’approccio problema-soluzione menzionato sopra:
- identificazione delle caratteristiche che contribuiscono al carattere tecnico dell’invenzione presa nella sua globalità;
- selezione dello stato della tecnica più vicino in funzione di questa identificazione;
- identificazione delle differenze;
- determinazione degli effetti tecnici delle differenze al fine di identificare le caratteristiche differenzianti che contribuiscono al carattere tecnico dell’invenzione (cioè quelle che hanno un effetto tecnico nel contesto dell’invenzione presa nel suo insieme).
Le caratteristiche che contribuiscono al carattere tecnico dell’invenzione saranno quindi utilizzate per il ragionamento di attività inventiva in modo classico.
Ma ovviamente, nessuno ha mai dato una definizione di ciò che si intende per « contributo al carattere tecnico »… (vedere anche il punto 5.3.6 della decisione T2825/19).
Indicazioni riguardanti il contributo al carattere tecnico
Principio
A questo stadio, e alla luce della giurisprudenza, possiamo considerare che la caratteristica considerata deve soddisfare una o l’altra di queste condizioni per avere un contributo tecnico:
- essa permette un’implementazione tecnica particolare (cioè legata al funzionamento interno specifico di un computer o di un’implementazione hardware);
- spesso è considerato insufficiente una semplice programmazione, un’implementazione tecnica standard, il fatto che un algoritmo sia semplicemente efficiente, veloce, ecc.
- essa permette un’applicazione particolare a un dominio tecnico particolare (cioè finalità tecnica):
- spesso è considerato insufficiente il riferimento a un’applicazione generica (cioè « controllo di un sistema tecnico »)
- l’applicazione a questo dominio tecnico deve essere effettiva e non solo possibile.
- questa finalità può essere l' »output » del procedimento (es. determinazione di un parametro di funzionamento di una centrale nucleare T625/11).
- questa finalità può anche emergere nei parametri di input del procedimento (es. temperatura di funzionamento, pressione, T625/11).

Ma una volta detto questo, non ho detto nulla perché nessuna definizione della parola tecnica esiste.
Pertanto, è opportuno esaminare la giurisprudenza per navigare tra i concetti e per sapere cosa potremo proteggere.
Focus sull’applicazione a un dominio tecnico
È interessante chiedersi quali sono i « domini tecnici » possibili.
Senza elencarli in modo esaustivo, la decisione T1798/13 fornisce un’interpretazione interessante o almeno che ha il merito di esistere: i membri della camera di ricorso considerano che questo dominio debba riguardare un sistema tecnico che deve essere possibile per l’uomo del mestiere migliorare.
Così, la previsione meteorologica non è, per la camera di ricorso, tecnica, poiché non è possibile migliorare « il tempo che fa » (questa previsione sarebbe solo una scoperta per la camera).
Questo approccio mi lascia molto perplesso… infatti, ciò escluderebbe di fatto:
- i metodi di miglioramento dell’imaging in medicina;
- i metodi sismici nel campo petrolifero;
- etc.
Anche se il miglioramento di un sistema tecnico mi sembra far parte di un dominio tecnico, non penso che sia limitativo.
L’applicazione deve essere considerata tecnica su tutta la portata delle rivendicazioni (T489/14). Infatti, se una parte dell’applicazione può riguardare un videogioco o solo la « progettazione » di un edificio (che è intellettuale contrariamente alla costruzione).
Caso di catena tecnica interrotta
Può capitare che l’effetto tecnico sia ottenuto grazie a una catena tecnica « interrotta » dal cervello di un individuo.
Ad esempio, se un’informazione è presentata a un paziente e se l’effetto tecnico è ottenuto in funzione del trattamento di questa informazione dal cervello di quest’ultimo, allora non è possibile affermare che l’effetto tecnico è ottenuto grazie all’informazione presentata (T970/12, T1670/07, T752/19).
Esempi di contributi tecnici
Esempi nel campo informatico
Un contributo tecnico può essere, ad esempio (Linee guida G-II 3.6) :
- il controllo di un processo industriale,
- il funzionamento interno del computer stesso o delle sue interfacce sotto l’influenza del programma
- il fatto che il programma abbia un’incidenza sull’efficienza o sulla sicurezza di un procedimento,
- il fatto che il programma abbia un’incidenza sulla gestione delle risorse informatiche necessarie
- il fatto che il programma abbia un’incidenza sulla velocità di trasferimento dei dati in un collegamento di comunicazione.
Tuttavia, va notato che l’accelerazione di un tempo di calcolo non è in sé, per le camere di ricorso, un effetto tecnico suscettibile di contribuire al carattere tecnico di un’invenzione (T1370/11).
Esempi nel campo dell’intelligenza artificiale (IA)
(Tra noi, l’intelligenza artificiale deve essere trattata come qualsiasi algoritmo informatico, ma poiché le Direttive ci danno esempi specifici, li riproduco)
Un procedimento implementato da un’IA può essere tecnico se il suo campo di applicazione è (Direttive G-II 3.3.1) :
- la medicina;
- la classificazione di immagini, video, suoni.
Tuttavia, non sarà considerato tecnico l’applicazione a:
- la classificazione di documenti testuali solo sulla base del loro contenuto testuale (??? what ???);
- la classificazione di dati astratti;
- la classificazione di dati di rete.
Naturalmente, si può benissimo cercare di salvare gli ultimi casi aggiungendo un’altra finalità tecnica, ad esempio la classificazione di dati testuali per determinare il miglior modo di compressione di questi dati.
Allo stesso modo, il fatto di ottenere un programma che genera in modo più preciso codici di fatturazione (non tecnici) non sarà considerato tecnico (T755/18).
Esempio nel campo della presentazione di informazioni e dell’interfaccia utente
A titolo di illustrazione, una presentazione di informazioni che contribuisce al buon funzionamento di una macchina (ad esempio, guida l’utente a utilizzare correttamente il sistema tecnico sottostante) può partecipare alla risoluzione di un problema tecnico, mentre una presentazione di informazioni che contribuisce a una migliore lettura/analisi da parte di un utente (ad esempio, comprendere o memorizzare le fasi di implementazione della macchina) dovrà essere considerata non tecnica (T336/14).
Pertanto, è necessario che l’informazione aiuti in modo credibile l’utente a svolgere un compito tecnico mediante un processo di interazione uomo-macchina continuo e guidato (T336/14).
Il semplice fatto di visualizzare un’informazione per facilitare una diagnosi non sarà tecnico (T1091/17).
Inoltre, un metodo che rende più « realistico » un feedback aptico sarebbe tecnico, mentre un metodo che « aumenta il grado di coinvolgimento dei giocatori » (che è puramente soggettivo) non lo sarebbe (T339/13).
Allo stesso modo, il fatto di aumentare la soddisfazione di uno spettatore non è generalmente tecnico, mentre il fatto di prevedere un dispositivo di temporizzazione della visualizzazione per aumentare questa soddisfazione può esserlo (T1117/19).
Esempi riguardanti i metodi di simulazione
In particolare, i metodi di simulazione di oggetti (ad esempio, CAD) implementati tramite computer possiedono un effetto tecnico se questo metodo ha uno scopo futuro, poiché « sono procedimenti tecnici moderni che svolgono un ruolo essenziale nella fabbricazione » (Direttive G-II 3.3).
Un metodo di simulazione delle prestazioni di un circuito elettronico utilizzando un metodo matematico può essere brevettabile se il metodo matematico (che non è tecnico in sé) dettaglia come avviene la simulazione ed è legato al problema tecnico della simulazione (T1227/05 e Direttive Direttive G-VII 5.4.2.4).
Secondo G1/19, un metodo di simulazione implementato tramite computer può, di per sé, risolvere un problema tecnico producendo un effetto tecnico che va oltre l’implementazione su un computer.
Spesso si è avuto il desiderio di rendere « tecnica » una rivendicazione di simulazione indicando che i dati di input sono misurati o reali. Questo non è sufficiente a rendere tecnica l’invenzione, poiché la misurazione e la simulazione sono solo giustapposte e non interagiscono per produrre un effetto tecnico combinato (T489/14 ah ?).
Esempi riguardanti i metodi matematici
Inoltre, i metodi matematici implementati tramite computer possiedono un effetto tecnico se il loro scopo è tecnico (Linee guida G-II 3.3).
Ad esempio, un metodo di elaborazione delle immagini che fornisce come risultato una certa modifica dell’immagine è considerato come utilizzato nel contesto di un procedimento tecnico (T208/84 e T1161/04).
Esempi riguardanti i metodi commerciali
Un metodo destinato a facilitare gli acquisti (sì, lo so, non è un buon inizio, eh?) può essere brevettabile se la caratteristica distintiva è il fatto di determinare un « percorso ottimale di acquisti per i prodotti selezionati accedendo a una memoria cache in cui sono registrati i percorsi ottimali di acquisti associati a richieste precedenti » (T1670/07 e T279/05 e Linee guida G-VII 5.4.2.1).
Infatti, per l’UEB, questa caratteristica possiede un contributo tecnico, poiché riguarda l’implementazione tecnica e ha l’effetto tecnico di permettere la determinazione rapida del percorso ottimale di acquisti accedendo alle richieste precedenti registrate in una memoria cache.
Nel contesto di un metodo di pagamento automatico attivato da un evento (es. uscita da un negozio), le caratteristiche non tecniche (come l’attivazione automatica del pagamento) sono considerate come vincoli da rispettare. Se le soluzioni tecniche implementate per rispondere a questi vincoli sono note e la loro combinazione è ovvia per la persona del mestiere, l’invenzione è giudicata non inventiva (T351/19).
Per identificare le caratteristiche tecniche, la decisione T144/11 ci fornisce una piccola metodologia:
- Si stabilisce il bisogno « business »;
- Si integrano in questo bisogno business tutte le informazioni tecniche necessarie alla realizzazione di questo bisogno « business » (altrimenti la persona tecnicamente qualificata dovrebbe concepirle, il che non è di sua competenza);
- Si formula il problema tecnico su questa base.