Rettifica di errori evidenti

Errori

Principio

Gli errori evidenti nella domanda internazionale o in altri documenti presentati dal depositante possono essere, in generale, rettificati se la rettifica è autorizzata (R91 PCT).

Questi errori possono essere identificati dal depositante, ma anche dal RO, dall’ISA, dall’IPEA o dall’IB che invita allora il depositante a presentare una richiesta (R91.1.h PCT).

Condizioni

Principio

Una correzione può essere autorizzata se, e solo se, l’amministrazione competente (e non un’altra amministrazione) constata (R91.1.c PCT) che, alla data pertinente, il documento contiene un errore e che la rettifica proposta si impone di per sé.

Solo il contenuto della descrizione, delle rivendicazioni, dei disegni, delle correzioni/modifiche di questi ultimi è preso in considerazione per valutare l’ammissibilità della correzione degli stessi (o di una correzione degli stessi) (R91.1.d PCT).

Per gli altri documenti, solo il contenuto della domanda, di ogni documento presentato, di ogni documento di priorità accessibile all’amministrazione o di ogni documento presente nel fascicolo detenuto dall’amministrazione può essere preso in considerazione (R91.1.e PCT).

Data pertinente

La data pertinente menzionata sopra è:

  • se l’errore riguarda la domanda internazionale così come è stata depositata, la data del deposito (R91.1.f.i PCT);
  • se l’errore riguarda un altro documento (compresa una correzione o una modifica apportata alla domanda internazionale), la data di presentazione di tale documento (R91.1.f.ii PCT).

Luogo dell’errore

Che possono essere corretti

Possono essere corretti gli errori:

Che non possono essere corretti

Non possono essere corretti gli errori:

  • consistenti nell’omissione (R91.1.g.i PCT, ma tale errore può essere corretto tramite l’incorporazione per riferimento):
    • di un intero elemento (descrizione, disegni, rivendicazioni o riassunto A3.2 PCT) o
    • di un intero foglio della domanda.
  • nel riassunto (R91.1.g.ii PCT, ma può essere corretto tramite una procedura ad hoc),
  • in una modifica ai sensi dell’A19 PCT salvo se l’IPEA è competente (R91.1.g.iii PCT),
  • in una rivendicazione di priorità o in una correzione di una rivendicazione di priorità, e se la rettifica dell’errore comporterebbe un cambiamento della data di priorità (R91.1.g.iv PCT).

Casi particolari dei depositi elettronici

Durante il deposito di una domanda per via elettronica, può accadere che alcuni caratteri vengano modificati (es. caratteri speciali, formule) durante la trasformazione della versione di lavoro (es. WORD) in versione di deposito (es. PDF o XML).

L’Ufficio ricevente (RO) può accettare di ricevere una versione di lavoro (detta « preconversione ») insieme alla versione di deposito. In questo caso, e se la versione « preconversione » differisce dalla versione di deposito, è possibile chiedere al RO di correggere la domanda entro un termine di 30 mesi al fine di renderla conforme alla versione « preconversione » (istruzioni amministrative 706).

L’UEB e l’IB accettano di ricevere le versioni « preconversione » (PCT Newsletter n°7/2008).

Richiesta

Termine

La richiesta di rettifica deve essere presentata all’amministrazione competente entro un termine di 26 mesi dalla data di priorità (R91.2 PCT).

Amministrazione competente

L’amministrazione competente per autorizzare una rettifica è:

  • il RO:
  • l’ISA:
    • se l’errore figura nella descrizione, nelle rivendicazioni o nei disegni (R91.1.b.ii PCT) salvo se l’IPEA è competente;
    • se l’errore figura in una correzione della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni (R91.1.b.iv PCT insieme R91.1.b.ii PCT) salvo se l’IPEA è competente;
  • l’IPEA:
    • se l’errore figura nella descrizione, nelle rivendicazioni o nei disegni (R91.1.b.iii PCT) e se:
      • è stata presentata una domanda di esame preliminare e non è stata ritirata;
      • è trascorsa la data in cui deve iniziare l’esame (R69.1 PCT);
    • se l’errore figura in una correzione della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni (R91.1.b.iv PCT insieme R91.1.b.iii PCT) e se:
      • è stata presentata una domanda di esame preliminare e non è stata ritirata;
      • è trascorsa la data in cui deve iniziare l’esame (R69.1 PCT);
    • se l’errore figura in una modifica A19 PCT o A34 PCT della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni (R91.1.b.iv PCT insieme R91.1.b.iii PCT) e se:
      • è stata presentata una domanda di esame preliminare e non è stata ritirata;
      • è trascorsa la data in cui deve iniziare l’esame (R69.1 PCT).
  • l’amministrazione a cui è stato presentato qualsiasi altro documento contenente l’errore (R91.1.b.iv PCT).

La richiesta di rettifica deve essere presentata a questa amministrazione competente (R91.2 PCT).

Tassa

La richiesta di correzione è gratuita (guida del depositante §11.033).

Contenuto

La richiesta deve precisare l’errore e la rettifica proposta. Una spiegazione succinta può essere aggiunta (R91.2 PCT).

Oltre alla correzione della richiesta, il depositante deve presentare un foglio di sostituzione contenente la correzione proposta e la lettera di accompagnamento può richiamare l’attenzione sulle modifiche (R91.2 PCT insieme R26.4 PCT).

Per la correzione della richiesta, la correzione può essere indicata nella lettera se tale correzione può essere riportata sulla richiesta senza pregiudicare la chiarezza e la possibilità di riproduzione (R91.2 PCT insieme R26.4 PCT).

Lingua

La rettifica di errore nella domanda deve essere effettuata:

Per quanto riguarda la correzione della richiesta (R12.2.b.ii PCT), la correzione può essere depositata solo nella lingua di pubblicazione che il RO accetta e che è stata scelta dal depositante per tradurre la propria richiesta dopo il deposito (R12.2.b.ii PCT insieme R26.3ter.c PCT insieme R12.1.c PCT).

Esame della richiesta

Se l’amministrazione competente ritiene che le condizioni siano soddisfatte, autorizza la rettifica e ne informa il depositante e l’IB (R91.3.a PCT).

Se l’amministrazione competente ritiene che le condizioni non siano soddisfatte, ne informa il depositante motivando la sua notifica (R91.3.a PCT). Anche l’IB viene informato.

L’IB, se è amministrazione competente, notifica la sua decisione (rifiuto o autorizzazione) al RO, all’ISA, all’IPEA e agli uffici designati o eletti conformemente alle istruzioni amministrative (R91.3.a PCT insieme istruzioni amministrative 413bis).

Effetti di una rettifica

Rettifica autorizzata

Principio

In caso di rettifica, essa ha effetto:

  • se la rettifica riguarda la domanda internazionale così come è stata depositata, alla data del deposito (R91.3.c.i PCT);
  • se la rettifica riguarda un altro documento (compresa una correzione o una modifica apportata alla domanda internazionale), alla data di presentazione di tale documento (R91.3.c.ii PCT).

Caso di una rettifica dopo i preparativi tecnici della pubblicazione

Se un’autorizzazione di rettifica è ricevuta o data dall’IB dopo i preparativi tecnici della pubblicazione, una dichiarazione speciale che indica la rettifica viene pubblicata con (R48.2.i PCT):

  • i fogli contenenti tale correzione (o i fogli di sostituzione)
  • la lettera di accompagnamento fornita

La pagina di copertina è inoltre oggetto di una nuova pubblicazione (R48.2.i PCT).

Presa in considerazione nella fase di ricerca

L’ISA deve prendere in considerazione le rettifiche autorizzate (R43.6bis.a PCT).

Tuttavia, l’ISA può non prenderle in considerazione se (R43.6bis.b PCT) tale rettifica è stata autorizzata dall’ISA o ricevuta dall’ISA dopo che questa ha iniziato a redigere il rapporto di ricerca.

In tal caso, il rapporto ne fa menzione (se possibile): se ciò non è possibile, l’IB viene informato e quest’ultimo notifica la rettifica al depositante, agli uffici designati e all’IPEA (R43.6bis.b PCT unitamente istruzioni amministrative 413.c).

Presa in considerazione nella fase di esame

L’IPEA deve prendere in considerazione le rettifiche autorizzate (R66.1.d-bis PCT).

In tal caso, il rapporto ne fa menzione (R70.2.e PCT).

Tuttavia, l’IPEA può non prenderle in considerazione se (R66.4bis PCT) tale rettifica è stata autorizzata dall’IPEA o è stata ricevuta dall’IPEA dopo che questa ha iniziato a redigere il parere scritto o il rapporto di esame.

In tal caso, il rapporto ne fa menzione (se possibile): se ciò non è possibile, l’IB viene informato e quest’ultimo notifica la rettifica al depositante e agli uffici designati (R70.2.e PCT unitamente istruzioni amministrative 413.d).

Presa in considerazione dagli uffici designati

La rettifica di un errore evidente non deve essere presa in considerazione da un ufficio designato che abbia già iniziato l’esame della domanda in fase nazionale (R91.3.e PCT).

Allo stesso modo, se l’ufficio designato ritiene che non avrebbe autorizzato tale modifica, può respingerla. Tuttavia, deve essere concesso al depositante un termine ragionevole per presentare osservazioni (R91.3.f PCT).

Rettifica non autorizzata

Se una rettifica viene rifiutata, il depositante può chiedere all’IB, entro un termine di 2 mesi dalla decisione di pubblicazione (R91.3.d PCT), se possibile con la domanda internazionale (se il rifiuto della rettifica è ricevuto o comunicato dall’IB prima dei preparativi tecnici per la pubblicazione, R48.2.a.viii PCT, altrimenti pubblicato successivamente e la pagina di copertina è oggetto di una nuova pubblicazione, R48.2.k PCT):

  • la richiesta di rettifica,
  • i motivi del rifiuto da parte dell’amministrazione,
  • eventuali osservazioni concise formulate dal depositante.

Una tassa speciale (R91.3.d PCT unitamente istruzioni amministrative 113.b) di 50 franchi svizzeri (più 12 franchi svizzeri per ogni foglio a partire dal secondo) è dovuta entro lo stesso termine.

Nonostante tale rifiuto, e se questo è stato pubblicato, il depositante può ripresentare una richiesta di rettifica durante la fase nazionale (guida del depositante – fase nazionale §6.016).

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