Errori

Principio

Gli errori evidenti nella domanda internazionale o in altri documenti presentati dal depositante possono essere, in generale, rettificati se la rettifica è autorizzata (R91 PCT).

Questi errori possono essere identificati dal depositante, ma anche dal RO, dall’ISA, dall’IPEA o dall’IB che invita allora il depositante a presentare una richiesta (R91.1.h PCT).

Condizioni

Principio

Una correzione può essere autorizzata se, e solo se, l’amministrazione competente (e non un’altra amministrazione) constata (R91.1.c PCT) che, alla data pertinente, il documento contiene un errore e che la rettifica proposta si impone di per sé.

Solo il contenuto della descrizione, delle rivendicazioni, dei disegni, delle correzioni/modifiche di questi ultimi è preso in considerazione per valutare l’ammissibilità della correzione degli stessi (o di una correzione degli stessi) (R91.1.d PCT).

Per gli altri documenti, solo il contenuto della domanda, di qualsiasi documento presentato, di qualsiasi documento di priorità accessibile all’amministrazione o di qualsiasi documento presente nel fascicolo detenuto dall’amministrazione può essere preso in considerazione (R91.1.e PCT).

Data pertinente

La data pertinente menzionata sopra è:

  • se l’errore riguarda la domanda internazionale così come è stata depositata, la data del deposito (R91.1.f.i PCT);
  • se l’errore riguarda un altro documento (compresa una correzione o una modifica apportata alla domanda internazionale), la data di presentazione di tale documento (R91.1.f.ii PCT).

Luogo dell’errore

Che possono essere corretti

Possono essere corretti gli errori:

  • nella descrizione (R91.1.b.ii PCT per l’ISA o R91.1.b.iii PCT per l’IPEA),
  • nelle rivendicazioni (R91.1.b.ii PCT per l’ISA o R91.1.b.iii PCT per l’IPEA), nei disegni (R91.1.b.ii PCT per l’ISA o R91.1.b.iii PCT per l’IPEA), nelle modifiche/correzioni apportate alla descrizione, alle rivendicazioni e ai disegni (R91.1.b.ii PCT per l’ISA o R91.1.b.iii PCT per l’IPEA), nella richiesta (R91.1.b.i PCT),
  • in qualsiasi altro documento (R91.1.b.iv PCT).

Che non possono essere corretti

Non possono essere corretti gli errori:

  • consistenti nell’omissione (R91.1.g.i PCT, ma questo errore può essere corretto tramite l’incorporazione per riferimento):
    • di un intero elemento (descrizione, disegni, rivendicazioni o riassunto A3.2 PCT) o
    • di un intero foglio della domanda; nell’abrégé (R91.1.g.ii PCT, ma può essere corretto tramite una procedura ad hoc), in una modifica ai sensi dell’A19 PCT salvo se l’IPEA è competente (R91.1.g.iii PCT),
    • in una rivendicazione di priorità o in una correzione di una rivendicazione di priorità, e se la rettifica dell’errore comporterebbe un cambiamento della data di priorità (R91.1.g.iv PCT).

    Casi particolari dei depositi elettronici

    In caso di deposito di una domanda per via elettronica, può accadere che alcuni caratteri vengano modificati (es. caratteri speciali, formule) durante una trasformazione della versione di lavoro (es. WORD) in versione di deposito (es. PDF o XML).

    Il RO può accettare di ricevere una versione di lavoro (detta « pre-conversione ») insieme alla versione di deposito. In questo caso, e se la versione « pre-conversione » differisce dalla versione di deposito, è possibile chiedere al RO di correggere la domanda entro un termine di 30 mesi per metterla in conformità con la versione « pre-conversione » (istruzioni amministrative 706).

    L’UEB e l’IB accettano di ricevere le versioni « pre-conversione » (PCT Newsletter n°7/2008).

    Richiesta

    Termine

    La richiesta di rettifica deve essere presentata all’amministrazione competente entro un termine di 26 mesi dalla data di priorità (R91.2 PCT).

    Amministrazione competente

    L’amministrazione competente per autorizzare una rettifica è:

    • l’Ufficio ricevente (RO):
    • l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale (ISA):
      • se l’errore figura nella descrizione, nelle rivendicazioni o nei disegni (R91.1.b.ii PCT), salvo che l’IPEA sia competente;
      • se l’errore figura in una correzione della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni (R91.1.b.iv PCT insieme R91.1.b.ii PCT), salvo che l’IPEA sia competente;
    • l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale (IPEA):
      • se l’errore figura nella descrizione, nelle rivendicazioni o nei disegni (R91.1.b.iii PCT) e se:
        • è stata presentata una domanda di esame preliminare e questa non è stata ritirata;
        • è trascorsa la data in cui deve iniziare l’esame (R69.1 PCT);
      • se l’errore figura in una correzione della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni (R91.1.b.iv PCT insieme R91.1.b.iii PCT) e se:
        • è stata presentata una domanda di esame preliminare e questa non è stata ritirata;
        • è trascorsa la data in cui deve iniziare l’esame (R69.1 PCT);
      • se l’errore figura in una modifica A19 PCT o A34 PCT della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni (R91.1.b.iv PCT insieme R91.1.b.iii PCT) e se:
        • è stata presentata una domanda di esame preliminare e questa non è stata ritirata;
        • è trascorsa la data in cui deve iniziare l’esame (R69.1 PCT);
    • l’amministrazione alla quale è stato presentato qualsiasi altro documento contenente l’errore (R91.1.b.iv PCT).

    La richiesta di rettifica deve essere presentata a tale amministrazione competente (R91.2 PCT).

    Tassa

    La richiesta di correzione è gratuita (guida del depositante §11.033).

    Contenuto

    La richiesta deve indicare l’errore e la rettifica proposta. Può essere aggiunta una breve spiegazione (R91.2 PCT).

    Al di fuori della correzione della domanda, il depositante deve presentare un foglio di sostituzione contenente la correzione proposta e la lettera di accompagnamento può richiamare l’attenzione sulle modifiche (R91.2 PCT insieme R26.4 PCT).

    Per la correzione della domanda, la correzione può essere indicata nella lettera se tale correzione può essere riportata sulla domanda senza pregiudicare la chiarezza e la possibilità di riproduzione (R91.2 PCT insieme R26.4 PCT).

    Lingua

    La rettifica di errore nella domanda deve essere effettuata :

    • sia nella lingua del deposito che nella lingua della traduzione (R12.2.b.i PCT insieme R91.1.b.ii PCT o R91.1.b.iii PCT) :
      • se la correzione riguarda una rettifica della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni,
      • e se una traduzione era richiesta per la ricerca (R12.3.a PCT), per la pubblicazione (R12.4.a PCT) o per l’esame preliminare (R55.2.a PCT).
    • in mancanza, nella lingua del deposito della domanda (R12.2.b PCT).

    Per quanto riguarda la correzione della richiesta (R12.2.b.ii PCT), la correzione può essere depositata solo nella lingua di pubblicazione che l’Ufficio Ricevente (RO) accetta e che è stata scelta dal depositante per tradurre la sua richiesta dopo il deposito (R12.2.b.ii PCT insieme R26.3ter.c PCT insieme R12.1.c PCT).

    Esame della richiesta

    Se l’amministrazione competente ritiene che le condizioni siano soddisfatte, autorizza la rettifica e ne informa il depositante e l’IB (R91.3.a PCT).

    Se l’amministrazione competente ritiene che le condizioni non siano soddisfatte, ne informa il depositante motivando la sua notifica (R91.3.a PCT). Anche l’IB viene informato.

    L’IB, se è amministrazione competente, notifica la sua decisione (rifiuto o autorizzazione) al RO, all’ISA, all’IPEA e agli uffici designati o eletti conformemente alle istruzioni amministrative (R91.3.a PCT insieme istruzioni amministrative 413bis).

    Effetti di una rettifica

    Rettifica autorizzata

    Principio

    In caso di rettifica, essa ha effetto :

    • se la rettifica riguarda la domanda internazionale così come è stata depositata, alla data del deposito (R91.3.c.i PCT) ;
    • se la rettifica riguarda un altro documento (compresa una correzione o una modifica apportata alla domanda internazionale), alla data di presentazione di tale documento (R91.3.c.ii PCT).

    Caso di una rettifica dopo i preparativi tecnici della pubblicazione

    Se un’autorizzazione di rettifica è ricevuta o data dall’IB dopo i preparativi tecnici della pubblicazione, una dichiarazione speciale che indica la rettifica viene pubblicata insieme (R48.2.i PCT) :

    • ai fogli contenenti tale correzione (o ai fogli di sostituzione),
    • alla lettera di accompagnamento fornita

    Anche la pagina di copertina è oggetto di una nuova pubblicazione (R48.2.i PCT).

    Presa in considerazione nella fase di ricerca

    L’ISA deve prendere in considerazione le rettifiche autorizzate (R43.6bis.a PCT).

    Tuttavia, l’ISA può non prenderle in considerazione se (R43.6bis.b PCT) tale rettifica è stata autorizzata dall’ISA o ricevuta dall’ISA dopo che ha iniziato a redigere il rapporto di ricerca.

    In tal caso, il rapporto lo menziona (se possibile) : se ciò non è possibile, l’IB viene informato e quest’ultimo notifica la rettifica al depositante, agli uffici designati e all’IPEA (R43.6bis.b PCT insieme istruzioni amministrative 413.c).

    Presa in considerazione in fase di esame

    L’IPEA deve prendere in considerazione le rettifiche autorizzate (R66.1.d-bis PCT).

    In tal caso, il rapporto ne fa menzione (R70.2.e PCT).

    Tuttavia, l’IPEA può non prenderle in considerazione se (R66.4bis PCT) tale rettifica è stata autorizzata dall’IPEA o è stata ricevuta dall’IPEA dopo che questa ha iniziato a redigere il parere scritto o il rapporto di esame.

    In tal caso, il rapporto ne fa menzione (se possibile): se ciò non è possibile, l’IB viene informato e quest’ultimo notifica la rettifica al depositante e agli uffici designati (R70.2.e PCT unitamente istruzioni amministrative 413.d).

    Presa in considerazione dagli uffici designati

    La rettifica di un errore evidente non deve essere presa in considerazione da un ufficio designato che abbia già iniziato l’esame della domanda in fase nazionale (R91.3.e PCT).

    Allo stesso modo, se l’ufficio designato ritiene che non avrebbe autorizzato tale modifica, può respingerla. Tuttavia, deve essere concesso al depositante un termine ragionevole per presentare osservazioni (R91.3.f PCT).

    Rettifica non autorizzata

    Se una rettifica viene rifiutata, il depositante può chiedere all’IB, entro un termine di 2 mesi dalla decisione di pubblicazione (R91.3.d PCT), se possibile insieme alla domanda internazionale (se il rifiuto della rettifica è ricevuto o comunicato dall’IB prima dei preparativi tecnici per la pubblicazione, R48.2.a.viii PCT, altrimenti, pubblicato successivamente e la pagina di copertina è oggetto di una nuova pubblicazione, R48.2.k PCT):

    • la richiesta di rettifica,
    • i motivi del rifiuto dell’amministrazione,
    • eventualmente, qualsiasi osservazione succinta formulata dal depositante.

    Una tassa speciale (R91.3.d PCT unitamente istruzioni amministrative 113.b) di 50 franchi svizzeri (più 12 franchi svizzeri per ogni foglio a partire dal secondo) è dovuta entro lo stesso termine.

    Nonostante tale rifiuto, e se questo è stato pubblicato, il depositante può ripresentare una richiesta di rettifica durante la fase nazionale (guida del depositante – fase nazionale §6.016).